Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/04/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 47/2025 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
LANARI MARCO;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. LANARI MARCO.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: [omologare le seguenti] “CONDIZIONI
1. REGIME DI AFFIDO DELLA FIGLIA MINORE E DELLE FREQUENTAZIONI Per_1
PADRE / FIGLIA – “COLLOCAMENTO” DI . Per_1
viene affidata in via condivisa a entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale su di lei in via congiunta, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale , di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Per_1
- 1 -
dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia. Per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori possono esercitare la potestà separatamente. Entrambi i genitori continueranno ad essere partecipi della vita sociale di , recandosi ai colloqui con gli Per_1
insegnanti, alle riunioni scolastiche, extrascolastiche, etc..., dovendosi consultare in merito al modello educativo da seguire con la figlia ed adottando, comunque, comportamenti tesi a non sminuire mai la figura dell'altro genitore e a non procurare conseguenze negative nella vita di
. Per_1
La ragazza continuerà a vivere con la mamma in RR (AN), Via Sant'Angelo n. 4, presso cui avrà anche la residenza anagrafica.
Il papà potrà vedere e tenere con sé nelle giornate del martedì e del giovedì, dalle ore Per_1
14 (dopo la scuola) alle ore 22 (dopocena). Il padre avrà cura di avvisare per tempo la madre nel caso si verifichino dei cambiamenti circa l'orario in cui lo stesso provvederà a prendere da casa e, quindi, a far rientrare a casa la minore.
Per il week end, il padre, a settimane alterne, potrà vedere e tenere con sé dalle ore 14 Per_1
del sabato pomeriggio e fino alle ore 22.00 (dopocena) della domenica.
Quanto sopra determinato, circa i tempi di permanenza settimanale della minore con il padre, potrà, comunque, essere derogato a seguito e per effetto di successivi accordi fra i genitori in conseguenza di eventuali e sopravvenuti cambiamenti degli impegni scolastici e/o extrascolastici della figlia, nel corso della sua crescita e di eventuali cambiamenti e/o necessità ed impegni di lavoro dei rispettivi genitori.
Sempre compatibilmente a quanto sopra, , durante il periodo delle vacanze estive, Per_1
trascorrerà con ciascuno dei genitori almeno 10 giorni consecutivi, previo accordo, circa i tempi, da raggiungersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno, sempre, comunque, tenendo conto delle esigenze della minore.
Per quanto riguarda le festività natalizie, si opta per il criterio dell'alternanza secondo i seguenti termini e modalità: trascorrerà la settimana di Natale dal 24 dicembre al 30 Per_1
dicembre con un genitore e la settimana del Capodanno dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni.
- 2 - trascorrerà, altresì, sempre secondo il criterio dell'alternanza, con un genitore il giorno Per_1 di Pasqua e con l'altro genitore il giorno del Lunedì dell'Angelo.
Le altre festività (1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, Ferragosto, etc…) verranno trascorse da con ciascun genitore sempre secondo il criterio dell'alternanza. Per_1
poi potrà festeggiare la ricorrenza del compleanno o con entrambi i genitori o recandosi Per_1 con uno a pranzo e con l'altro a cena, ad anni alterni.
Quanto sopra determinato potrà, comunque, essere derogato a seguito e per effetto di successivi accordi fra i genitori in conseguenza di eventuali e sopravvenuti cambiamenti degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia minore nel corso della sua crescita, nonché di eventuali cambiamenti e/o necessità ed impegni di lavoro dei genitori.
In caso di malattia prolungata di , il padre, previo accordo con la madre, potrà recarsi Per_1
presso la sua abitazione ed intrattenersi con lei.
Entrambi i genitori avranno cura di far seguire ad gli eventuali impegni scolastici e/o Per_1 extrascolastici (compiti, dopo scuola, sport, etc…), nei rispettivi periodi di permanenza della ragazza con i medesimi.
potrà colloquiare telefonicamente con entrambi i genitori ogni qual volta lo desidera;
Per_1
la stessa continuerà a sentire, vedere e frequentare le nonne.
Nel caso in cui uno dei genitori intenda recarsi all'estero e portare con sé , ne deve dare Per_1 comunicazione, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di partenza, all'altro genitore, che darà il proprio consenso, a meno che non vi siano impedimenti per ragioni di salute, scuola, etc…
I ricorrenti si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio di . Per_1
2. RAPPORTI DEL PADRE CON LE FIGLIE Parte_3
ed sono maggiorenni e, pertanto, non si pongono problemi in ordine all'affido e/o
[...] Per_2
al regime delle frequentazioni.
Le ragazze potranno trasferire la residenza dove riterranno più opportuno, potranno frequentare il padre quando vorranno, secondo liberi accordi che intercorreranno tra loro e il genitore.
3. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO ORDINARIO DELLA FIGLIA MINORE E Per_1
- 3 - DELLE FIGLIE MAGGIORENNI MA NON ANCORA ECONOMICAMENTE
AUTOSUFFICIENTI IRENE E GIULIA – SPESE STRAORDINARIE.
Il Sig. corrisponderà mensilmente alla Sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo per il mantenimento delle figlie , e , la somma di €. 500,00 (Euro Per_1 Per_2 Pt_3 cinquecento/00), determinata in ragione di €. 150,00 per , €. 150,00 per ed €. Per_1 Per_2
200,00 per , mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla predetta Sig.ra Pt_3
con causale “Contributo mantenimento figlie”, entro e non oltre il giorno 15 di ogni Pt_1
mese.
Le parti stabiliscono, sin d'ora, che, qualora il Sig. dovesse vendere un immobile Parte_2
di sua esclusiva proprietà entro il termine del 30 giugno 2025, l'assegno di mantenimento per le figlie verrà rideterminato in complessivi €. 900,00 (€. 300,00 per ciascuna figlia).
Detto contributo, nella misura come sopra determinata, sarà rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dall'anno successivo a quello della data di deposito del presente ricorso, senza necessità cioè di previa richiesta scritta da parte della Sig.ra Pt_1
Le spese straordinarie per tutte e tre le figlie verranno sostenute da entrambi i coniugi, in misura pari al 50% ciascuno. Tali spese sono da intendersi secondo quanto indicato dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ancona che di seguito viene integralmente trascritto ed accettato dalle parti con la sottoscrizione del presente ricorso: […omissis…]
4. CASA CONIUGALE
In sede di separazione, le parti hanno stabilito che la casa coniugale fosse costituita dall'appartamento sito in RR (AN), Via Sant'Angelo n. 4, di proprietà della Sig.ra
[...]
madre della Sig.ra nella quale quest'ultima continuerà a risiedere Per_3 Parte_1
unitamente alle figlie.
5. DICHIARAZIONE DELLE PARTI.
La Sig.ra e il Sig. dichiarano di disporre di propri redditi e, Parte_1 Parte_2
dunque, di essere economicamente autosufficienti, ragion per cui non viene previsto alcun assegno divorzile dell'uno a favore dell'altro.
Le parti, inoltre, dichiarano di aver risolto tra loro ogni altra questione patrimoniale tra loro pendente e di non aver reciprocamente altro a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione o causa.
- 4 - La Sig.ra e il Sig. hanno la facoltà di fissare e/o cambiare la propria Pt_1 Parte_2
residenza e/o domicilio nel luogo che riterranno più opportuno, con obbligo, a carico di entrambi, di darne immediata comunicazione e, comunque, entro trenta giorni dalla eventuale variazione di residenza e/o domicilio.
Le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a RR (AN) il 19/07/1997,
Per_ rappresentando che dalla loro unione sono nate le figlie (in data 06.03.2000), (in Pt_3
data 12/05/2006) e (in data 05.05.2010), che, essendosi deteriorata la comunione Per_1
materiale e spirituale tra i coniugi ed essendo impossibile il protrarsi della convivenza coniugale, hanno chiesto la separazione personale, omologata il 15/06/2022 e che dalla data della separazione non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 29/01/2025.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 6087/2022 del 15/06/2022 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale il 14/06/2022. Risulta quindi trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
- 5 - Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a RR
(AN) il 19/07/1997 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di RR al n.
10, parte II, serie A, Ufficio 1, dell'anno 1997.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie, sia delle figlie maggiorenni, studentesse non ancora economicamente indipendenti, sia della figlia minorenne.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della figlia minore
, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e Per_1
materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione consensuale del procedimento costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili contratto da e Parte_1 [...]
RR (AN) il 19/07/1997 e trascritto nel Registro dello Stato Civile Parte_2
del Comune di RR al n. 10, parte II, serie A, Ufficio 1, dell'anno 1997; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RR di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23/04/2025
Il Presidente rel. dott. Silvia Corinaldesi
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