Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/06/2025, n. 2420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2420 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Paola Caserta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile scritta al n° 7847/2020 R.G., avente ad oggetto “appello a sentenza di giudice di pace” pendente
TRA
(CF: , rappresentata e difesa dall'avv.to st. Parte_1 C.F._1
Maddalena Schiavone (CF. ), presso il cui studio in Casal di Principe, alla via C.F._2
Einaudi n.14, elettivamente domicilia giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E in qualità di Impresa designata per la Campania dal F.G.V.S, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dall'Avv.to Maurizio Pezone (CF:
) presso il cui studio in Aversa, alla via Vittorio Emanuele III° n. 72, C.F._3 elettivamente domicilia;
APPELLATA
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'odierno appellante, adiva il giudice di pace di Napoli
Nord ed esponeva che: in data 22.10.2014, alle ore 18.45 circa in Casal di Principe alla via U.
Maddalena all'altezza del civico n. 29, nei pressi del negozio alimentare “Antonio Natale srl”, dopo avere fatto la spesa, mentre camminava a piedi veniva investita da tergo da un'auto rimasta non identificata;
in seguito all'impatto, rovinava al suolo riportando lesioni fisiche e veniva soccorsa ed accompagnata dalla stessa conducente del veicolo investitore presso la propria abitazione e solo successivamente veniva trasportata dal proprio marito al PS dell'ospedale di Aversa, ove gli veniva diagnosticato “contusione alle labbra ed alle arcate dentarie con FLC sul lato mucoso del labbro inferiore della bocca. Contusioni dorso delle dita mano dx. Assenza di altri segni di traumi recenti clinicamente evidente in tutti gli altri distretti corporei”.
1
Si costituiva in giudizio la società convenuta impugnando la domanda e chiedendone il rigetto.
Escusso un solo teste di parte attrice, la causa veniva riservata per la decisione ed il giudice di pace, con sentenza n. 2615/2020, pubblicata in data 28704/2020, rigettava la domanda non ritenendo provata la circostanza che il veicolo investitore fosse rimasto sconosciuto, atteso il comportamento gravemente negligente ed imprudente dell'attrice nella mancata identificazione del veicolo presunto responsabile del sinistro stradale oggetto del giudizio.
Avverso detta sentenza, proponeva appello deducendo che il giudice di pace Parte_1 avrebbe erroneamente ritenuto non fornita dall'attore la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione del veicolo investitore.
Chiedeva, pertanto, che, previa riforma della sentenza di primo grado, venisse accolta la propria domanda risarcitoria, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva la società la quale chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di CP_1 giudizio.
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Questo Giudice ritiene che la domanda proposta in primo grado andasse comunque rigettata, seppur con una più ampia motivazione.
Preliminarmente, si evidenzia che la presentazione della denuncia contro ignoti non è sufficiente per l'accoglimento della domanda. Invero, la querela presentata, rappresentando una dichiarazione unilaterale di parte, è inidonea da sola a dimostrare che il sinistro sia avvenuto secondo le modalità allegate (cfr. ex multis Cass Sez. 3, Sentenza n. 20066 del 02/09/2013 secondo cui “nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro”).
Inoltre, come evidenziato dalla giurisprudenza, deve considerarsi che l'articolo 19 lett. a) della legge
24 dicembre 1969 n. 990, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante "non identificato", ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti rimasti sconosciuti.
2 É, dunque, onere del danneggiato che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno provare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo sia rimasto sconosciuto (v. Cassazione civile, sez. III, 8 marzo 1990,
n. 1860).
Tuttavia, vanno fatte delle riflessioni di sistema.
Al fine di valutare la fattispecie, infatti, va evidenziato che, nel caso di sinistro da cui derivino danni a persona, il responsabile che non si fermi o che, fermatosi, non presti l'assistenza occorrente al danneggiato risponde, sul piano penale, non soltanto del reato di lesioni colpose (art. 590 cod. pen.), perseguibile a querela, ma anche dei reati -la cui perseguibilità d'ufficio evidenzia la preminente natura pubblicistica dei beni giuridici tutelati- di omessa ottemperanza all'obbligo di fermarsi (cfr. art. 189, comma 6, Codice della Strada -D.Lgs. 30.4.1992, n. 285) e di prestare assistenza (cfr. il successivo art. 189, comma 7, C.d.S.), entrambi puniti con la reclusione fino a tre anni;
la legge, nell'intento di favorire il soccorso e l'identificazione del responsabile ai fini della tutela risarcitoria, esime dall'arresto in flagranza il responsabile che abbia prestato assistenza e si sia messo a disposizione degli organi di P.G. (cfr. art. 189, comma 8, C.d.S.), mentre punisce con sanzione amministrativa chi non fornisca al danneggiato le proprie generalità ed ogni altro dato utile a fini risarcitori (cfr. art. 189, comma 8, C.d.S.).
Ebbene, ai fini ricostruttivi del sistema, la previsione quale reato - perseguibile, peraltro, d'ufficio - della condotta del conducente del veicolo ‹‹pirata›› produce due significativi riflessi: a) da un primo punto di vista, l'ordinamento impone cautela a chi affermi falsamente essersi verificato un fatto della specie dinanzi all'Autorità giudiziaria o ad altra autorità che ad essa abbia obbligo di riferire. Ed infatti, la fattispecie ricadrà, eventualmente, sotto l'ambito di operatività degli artt. 367 o 368 cod. pen.; b) da un secondo punto di vista, poi, se è vero che nessun obbligo di denuncia di reati anche perseguibili d'ufficio è, salvo rare eccezioni, posto a carico del cittadino, è anche vero che il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio e, in particolare, gli esercenti delle professioni sanitarie (i quali ultimi, ovviamente, intervengono sempre nei casi quali quello sottoposto al vaglio di questo
Giudice) sono tenuti alla denuncia o al referto per i fatti che possano integrare reati perseguibili d'ufficio appresi a causa o nell'esercizio delle funzioni, del servizio o della professione (cfr. artt. 331 e
334 cod. proc. pen., nonché artt. 361 ss. cod. pen.).
Ne discende, dunque, che, secondo l'id quod plerumque accidit, qualora fatti suscettibili di configurare i reati perseguibili d'ufficio di cui al menzionato art. 189 C.d.S. non siano già a conoscenza delle Autorità inquirenti perché notiziate dal danneggiato, gli stessi sono riferiti alle
Autorità dall'esercente la professione sanitaria che prenda in cura il ferito, ove lo stesso e/o i terzi accompagnatori, interrogati, lo informino.
3 Tanto premesso, la collaborazione diligente di ciascun cittadino (quale utente della strada) al perseguimento dei fini del sistema della r.c.a. - impostato dal legislatore come sistema teso a spostare l'attenzione verso la vittima, da tutelarsi attraverso la ‹‹sdrammatizzazione›› della vicenda risarcitoria mediante l'intervento della Compagnia e (nelle ipotesi limite) della collettività, atteso che il F.G.V.S. è alimentato da contributi versati dalle Compagnie di assicurazione, e caricati sugli assicurati, calcolati in percentuale sui premi incassati per ciascun contratto - è strettamente inerente al funzionamento complessivo del sistema medesimo, permeato di elementi pubblicistici. Donde non può ritenersi coerente con detto sistema (e ciò vale anche ai fini dell'apprezzamento della diligenza richiesta dall'ordinamento) il comportamento del danneggiato che, investito da un veicolo ‹‹pirata››, si astenga non soltanto da (inesigibili) indagini articolate e complesse ai fini dell'identificazione dell'investitore
(cfr. anche Trib. Nocera Inferiore, 28.3.2001), ma addirittura pur essendo nelle condizioni di poterlo fare si astenga dal rilevare il numero di targa del veicolo investitore;
comportamento questo che, se non esigibile sul piano penalistico, sicuramente non lo è, sul piano civilistico, ai fini della valutazione dell'incolpevolezza o meno dell'impossibilità dell'identificazione. Tuttavia, il giudice civile non può non tenere in debita considerazione tale comportamento del danneggiato, unitamente a tutti gli altri elementi ritualmente acquisiti al processo, al fine di vagliare la fondatezza della domanda.
Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda sul presupposto che, dalla ricostruzione della vicenda così come desumibile anche dalla deposizione testimoniale assunta, si evinceva che non vi era stato un effettivo impedimento per di rilevare il numero di targa del veicolo che Parte_1 aveva causato la sua caduta.
Sul punto, giova ricordare che “in tema di sinistro causato da veicolo non identificato, l'obbligo risarcitorio nei confronti della vittima, in linea con l'art. 1, comma 4, della seconda direttiva CEE del
Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell'art. 10, comma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n. 2009/103, sorge non soltanto qualora il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto, ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima (Nella specie, la sentenza di appello, secondo la quale l'investita aveva favorito l'allontanamento e, quindi, la mancata identificazione dell'investitrice, per averla rassicurata, nell'immediatezza del sinistro, sulle proprie condizioni di salute, è stata cassata dalla S.C. poiché la vittima, a causa delle lesioni riportate, versava ragionevolmente in condizioni psico-fisiche provocanti disorientamento e tali da privare di lucidità ogni eventuale sua espressione rivolta alla guidatrice, dovendosi piuttosto considerare che la detta identificazione era stata ostacolata dallo spostamento della vettura dal luogo dell'incidente e dall'assenza di testimoni)” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33444 del 17/12/2019).
Orbene, tali essendo i principi applicabili al caso di specie, non può non osservarsi come l'attrice, al
4 momento del suo accesso presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Aversa abbia riferito ai sanitari di turno di essersi infortunata “cadendo con le buste della spesa …in quanto urtata da un'auto la cui conducente l'avrebbe soccorsa accompagnandola … ma della quale non ha rilevato i dati identificativi né il numero di targa” (cfr referto allegato alla produzione di parte attrice di primo grado). Dunque, è la stessa attrice a dichiarare sia ai sanitari del nosocomio che nell'atto di citazione che la conducente del veicolo investitore si era fermata per prestarle soccorso e addirittura l'aveva accompagnata a casa proprio a bordo del veicolo, rimasto però non identificato.
Anche il teste sig. conferma che l'auto investitrice si fermava dopo l'accaduto e Testimone_1 che la conducente prestava soccorso alla , offrendosi di accompagnarla in Parte_1
Ospedale, dichiarava infatti "... io subito scesi dalla mia macchina per dare soccorso alla signora investita e vedevo che anche la conducente lasciava la sua auto più avanti all'accaduto e prestava soccorso, cioè si avvicinava alla signora. ... la signora investitrice, conducente dell'auto rimasta ignota, si era offerta di accompagnarla in Ospedale...."; ed ancora: “Preciso che andai via lasciando i dati alla signora investita, per una eventuale testimonianza, e mi allontanai perché la signora investitrice conducente dell'auto rimasta ignota, si era offerta di accompagnarla in ospedale.”
Dunque, il testimone escusso ha dichiarato di essersi anche avvicinato all'attrice odierna appellante alla quale aveva dato i propri dati per poi andare via.
Orbene, è evidente che se l'appellante ha avuto la lucidità e la capacità di raccogliere i dati del testimone, ben avrebbe potuto acquisire i dati del veicolo investitore, rilevando quantomeno il numero di targa.
Appare, quindi, del tutto inverosimile che l'attrice assolutamente lucida e cosciente, al punto da farsi lasciare i dati identificativi del teste per una eventuale testimonianza, non abbia chiesto alla Tes_1 conducente durante tutto il tragitto dal luogo del sinistro alla propria abitazione i suoi dati e non abbia rilevato il numero della targa dell'auto che l'aveva investita e a bordo della quale si trovava.
Secondo la Suprema Corte: “Nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato, l'obbligo risarcitorio nei confronti della vittima, in linea con l'art. 1, quarto comma, della direttiva CE del
Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell'art. 10, comma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n. 2009/103, sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima.” (Cass. n.
274 del 13/01/2015)
La mancata identificazione del veicolo responsabile, cioè, non deve dipendere da colpa della vittima che deve agire con l'ordinaria diligenza (cfr. Corte app. di Bologna 812/2012, in cui il ciclista si era rialzato subito ed era in grado di rilevare la targa, invece si era rassegnato ad interloquire con il FGVS
5 piuttosto che attivarsi per l'individuazione dei responsabili;
ancora Cass. 8196/2013, secondo i giudici della Suprema Corte è pur vero che non si può addebitare al danneggiato l'obbligo di indagini articolate e complesse, ma è altrettanto normale, in giurisprudenza, che allo stesso si richiede un comportamento diligente ai fini dell'individuazione del colpevole. Il comportamento negligente del danneggiato, che non si è minimamente curato, pur avendone agevole possibilità, di identificare il veicolo responsabile, fa venire meno la legittimazione passiva dell'Impresa designata dal Fondo
Garanzia).
Pertanto, la condotta dell'appellante, come ha correttamente rilevato il giudice di primo grado, è stata gravemente negligente e imprudente, in quanto l'identificazione del veicolo investitore era assolutamente e concretamente possibile, e avrebbe richiesto una diligenza minima.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenuto conto del valore della causa
(determinato alla stregua del petitum) e dell'attività svolta, escludendo l'istruttoria per il presente grado.
Infine, va rilevato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Beninteso, la norma prevede che il Giudice non “accerti” bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, in persona del G.M., dott.ssa Paola Caserta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7847/2020 del R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2615/2020 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Napoli Nord;
b) condanna al rimborso in favore di in Qualità Parte_1 Controparte_1
Di Impresa Designata Per La Campania Dal F.G.V.S, in persona del legale rappresentante pro- tempore, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.701,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali del 15%, Iva e Cpa come per legge;
6 c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma
1-bis D.P.R. 115/2002, a carico dell'appellante.
Così deciso in Aversa, il 21.06.2025
Il Giudice dott.ssa Paola Caserta
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