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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 03/02/2026, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1009/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
COSTA GAETANO, OR
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 608/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3171/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 2 e pubblicata il 27/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620080024630814000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239007093759000 IRPEF-ALTRO 2003 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2369/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-La contribuente Ricorrente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo l'AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239007093759000 IRPEF-ALTRO 2003 e la sottesa cartella esattoriale, a lei notificata il 22 maggio 2023 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per la somma di
€ 11.324,00, oltre a sanzioni ed interessi, richiesta dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Palermo a titolo di IRPEF 2003.
A sostegno del proprio ricorso la ricorrente eccepiva la mancata notifica della cartella e del prodromico avviso di accertamento nonché la decadenza dall'iscrizione a ruolo del tributo, sollevando, in ogni caso, eccezione di prescrizione della pretesa tributaria fatta valere dall'Agente della Riscossione, della quale lamentava l'illegittimità anche con riguardo al calcolo degli interessi oggetto di intimazione.
2.- L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo e Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto del ricorso.
3.- La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo Sez. 2, con sentenza n. 3171/2024, del 24/09/2024, rigettava il ricorso e condannava la ricorrente alle spese del giudizio.
4.- La ricorrente Ricorrente_1 in data 29/01/2025 ha impugnato la sentenza in parola dinnanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II grado sez.19 di Palermo sostenendo:
1) Errore di diritto;
2) Mancata prova della notifica della cartella di pagamento n. 29620080024630814;
3) Mancata prova di avere notificato atti interruttivi ex art. 2943 c.c.
4) Prescrizione delle sanzioni ed interessi.
Ha concluso per la riforma della sentenza gravata.
5.- L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo si è costituita in giudizio e chiede di rigettare l'appello in quanto infondato ,con la condanna alle spese del giudizio.
La controversia viene quindi sottoposta all'esame di questo Corte nel corso dell'udienza del 19 dicembre
2025. (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
6.- L'appello è infondato e va respinto.
La Commissione di primo grado ha correttamente ritenuto la legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, avendo l'Ufficio prodotto in giudizio la documentazione idonea a dimostrare la regolare notifica degli atti presupposti e la piena sussistenza del credito tributario oggetto di riscossione.
In particolare, con riferimento alla dedotta mancata notifica della cartella di pagamento n.
29620080024630814, deve rilevarsi che la contribuente non ha tempestivamente impugnato l'intimazione di pagamento n. 29620169030108255000 notificata in data 12/06/2017, divenuta definitiva per mancata opposizione, con conseguente preclusione alla possibilità di riproporre doglianze relative ad atti presupposti non tempestivamente contestati.
Ne consegue la correttezza della statuizione del giudice di primo grado che ha ritenuto tali eccezioni inammissibili ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992.
Parimenti infondato risulta il motivo concernente l'asserita irregolarità della notifica della predetta intimazione del 2017. Dalla documentazione prodotta risulta che l'atto è stato correttamente consegnato al portiere dello stabile con successivo invio della comunicazione di avvenuta notifica, in conformità a quanto previsto dall'art. 60, comma 1, lett. b-bis del D.P.R. n. 600/1973. Non si ravvisano, dunque, vizi tali da inficiare la validità della notificazione.
Quanto all'eccezione di prescrizione delle sanzioni e degli interessi, la stessa risulta priva di pregio. Il termine prescrizionale da applicarsi, trattandosi di crediti accessori a tributi erariali, è quello decennale, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 10547 e 10549/2019; Cass. n. 13815/2021).
Anche a voler ritenere applicabile il termine quinquennale, avrebbe comunque operato la sospensione legale dei termini di prescrizione prevista dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sospensione tale da rendere tempestiva la successiva intimazione notificata in data 22/05/2023.
Infine, non merita accoglimento neppure la richiesta di riforma della condanna alle spese di lite, risultando l'appello manifestamente infondato e sostanzialmente reiterativo di censure già correttamente disattese in primo grado.
Per i motivi su esposti la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia sezione 19 di Palermo rigetta l'appello e conferma sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta appello.
Condanna l' appellante al pagamento delle spese del giudizio, in favore della parte appellata che liquida in complessivi euro 1.594,00 oltre oneri accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
L'estensore ll Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. Pino Zingale
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
COSTA GAETANO, OR
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 608/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3171/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 2 e pubblicata il 27/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620080024630814000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239007093759000 IRPEF-ALTRO 2003 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2369/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-La contribuente Ricorrente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo l'AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239007093759000 IRPEF-ALTRO 2003 e la sottesa cartella esattoriale, a lei notificata il 22 maggio 2023 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per la somma di
€ 11.324,00, oltre a sanzioni ed interessi, richiesta dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Palermo a titolo di IRPEF 2003.
A sostegno del proprio ricorso la ricorrente eccepiva la mancata notifica della cartella e del prodromico avviso di accertamento nonché la decadenza dall'iscrizione a ruolo del tributo, sollevando, in ogni caso, eccezione di prescrizione della pretesa tributaria fatta valere dall'Agente della Riscossione, della quale lamentava l'illegittimità anche con riguardo al calcolo degli interessi oggetto di intimazione.
2.- L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo e Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto del ricorso.
3.- La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo Sez. 2, con sentenza n. 3171/2024, del 24/09/2024, rigettava il ricorso e condannava la ricorrente alle spese del giudizio.
4.- La ricorrente Ricorrente_1 in data 29/01/2025 ha impugnato la sentenza in parola dinnanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II grado sez.19 di Palermo sostenendo:
1) Errore di diritto;
2) Mancata prova della notifica della cartella di pagamento n. 29620080024630814;
3) Mancata prova di avere notificato atti interruttivi ex art. 2943 c.c.
4) Prescrizione delle sanzioni ed interessi.
Ha concluso per la riforma della sentenza gravata.
5.- L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo si è costituita in giudizio e chiede di rigettare l'appello in quanto infondato ,con la condanna alle spese del giudizio.
La controversia viene quindi sottoposta all'esame di questo Corte nel corso dell'udienza del 19 dicembre
2025. (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
6.- L'appello è infondato e va respinto.
La Commissione di primo grado ha correttamente ritenuto la legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, avendo l'Ufficio prodotto in giudizio la documentazione idonea a dimostrare la regolare notifica degli atti presupposti e la piena sussistenza del credito tributario oggetto di riscossione.
In particolare, con riferimento alla dedotta mancata notifica della cartella di pagamento n.
29620080024630814, deve rilevarsi che la contribuente non ha tempestivamente impugnato l'intimazione di pagamento n. 29620169030108255000 notificata in data 12/06/2017, divenuta definitiva per mancata opposizione, con conseguente preclusione alla possibilità di riproporre doglianze relative ad atti presupposti non tempestivamente contestati.
Ne consegue la correttezza della statuizione del giudice di primo grado che ha ritenuto tali eccezioni inammissibili ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992.
Parimenti infondato risulta il motivo concernente l'asserita irregolarità della notifica della predetta intimazione del 2017. Dalla documentazione prodotta risulta che l'atto è stato correttamente consegnato al portiere dello stabile con successivo invio della comunicazione di avvenuta notifica, in conformità a quanto previsto dall'art. 60, comma 1, lett. b-bis del D.P.R. n. 600/1973. Non si ravvisano, dunque, vizi tali da inficiare la validità della notificazione.
Quanto all'eccezione di prescrizione delle sanzioni e degli interessi, la stessa risulta priva di pregio. Il termine prescrizionale da applicarsi, trattandosi di crediti accessori a tributi erariali, è quello decennale, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 10547 e 10549/2019; Cass. n. 13815/2021).
Anche a voler ritenere applicabile il termine quinquennale, avrebbe comunque operato la sospensione legale dei termini di prescrizione prevista dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sospensione tale da rendere tempestiva la successiva intimazione notificata in data 22/05/2023.
Infine, non merita accoglimento neppure la richiesta di riforma della condanna alle spese di lite, risultando l'appello manifestamente infondato e sostanzialmente reiterativo di censure già correttamente disattese in primo grado.
Per i motivi su esposti la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia sezione 19 di Palermo rigetta l'appello e conferma sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta appello.
Condanna l' appellante al pagamento delle spese del giudizio, in favore della parte appellata che liquida in complessivi euro 1.594,00 oltre oneri accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
L'estensore ll Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. Pino Zingale