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Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/04/2024, n. 17473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17473 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: QU AR nato a [...] il [...] Di CO AR nata a [...] 1'8/2/1986 QU DO nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia in data 29/3/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 1.8/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al motivo concernente l'omessa motivazione sull'applicazione delle pene sostitutive ex art. 545 bis cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 17473 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 27/02/2024 1.Con sentenza del 29/3/2023 la Corte di appello di Perugia, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia con la quale gli odierni ricorrenti sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di riciclaggio di un caravan di provenienza illecita. Entrambi i giudici di merito hanno accertato che QU AR, Di CO AR e QU DO, in concorso tra loro, mediante false denunce di smarrimento e false dichiarazioni rivolte all'acquisizione della formale proprietà del caravan da parte di Di CO AR, che poi lo rivendeva alla società E7 Caravan, hanno posto in essere operazioni volte ad ostacolare l'accertamento della provenienza del mezzo, dal delitto di truffa. 2.Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione i tre imputati con atti impugnatori tra loro perfettamente sovrapponibili salvo che per il motivo concernente il diniego delle attenuanti generiche, non proposto da Di CO AR, con i quali deducono: 2.1. violazione di legge ( art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen.), in relazione agli artt. 516 e 521 cod. proc. pen. La Corte di appello e prima ancora il Tribunale, avrebbero accertato un fatto storico diverso da quello descritto nel capo di imputazione posto che il delitto presupposto„ elemento costil:utivo del delitto di riciclaggio, diversamente da quanto contestato, è stato individuato nella truffa posta in essere dai AS in danno di NI RE e non da NI, in danno di LO TO. Tale discrasìa avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione ( art. 606 lett. b) e, d) ed e) cod. proc. pen), in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. La Corte di appello ha posto a base dell'accertamento del delitto presupposto la sentenza del Tribunale di Roma 16536/2012 che aveva condannato AS IT e AS Antonio per il delitto di truffa in danno di NI RE fornendo una ricostruzione non compatibile con gli accertamenti svolti nel procedimento per riciclaggio sicchè sarebbe rimasta incerta l' individuazione del delitto presupposto. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen), in relazione agli art. 125, 533, 546 cod. proc. pen. e 648 bis cod. pen. La Corte di appello ha ritenuto integrato il delitto di riciclaggio in presenza di condotte prive dell'idoneità dissimulatoria, posto che le falsificazione poste in essere dai ricorrenti non hanno avuto come effetto quello di rendere irrintracciabile la provenienza illecita del caravan, da ciò il vizio di carenza di motivazione in ordine all'elemento oggettivo del reato. 2 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen), in relazione agli art. 125, 533, 546 cod. proc. pen, e 125 cod. pen. , in relazione agli artt. 43 e 192 cod. proc. pen. La Corte di appello ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato di riciclaggio argomentando in maniera confusa e contraddittoria rispetto agli elementi probatori, desumendo la consapevolezza della provenienza illecita del bene, dalle condotte di falsificazione senza compiere alcun accertamento al riguardo . 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen), avuto riguardo alla mancata derubricazione del reato di riciclaggio in quello di ricettazione posto che l'attività dei ricorrenti non ha avuto alcun effetto di ripulitura del bene. 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen), in relazione al diniego delle attenuanti generiche ( motivo comune ai soli i QU AR e QU DO). La Corte di appello con motivazione contraddittoria ha negato le attenuanti generiche ai due ricorrenti, riconoscendole alla Di CO senza considerare che essi avevano realizzato una porzione di condotta meno rilevante rispetto alla coimputata e che essi, come la Di CO, non vantano precedenti penali di rilievo. 2.7. Tutti i ricorrenti si dolgono, infine, della mancata applicazione dell'art. 545 bis cod. proc. pen. e della omessa motivazione in punto di applicazione delle pene sostitutive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili in quanto sostenuti da motivi reiterativi di censure adeguatamente scrutinate dai giudici d'appello e disattese sulla scorta di una motivazione giuridicamente corretta e priva di frizioni logiche. 1.1. Quanto al primo motivo la Corte territoriale (pag. 5), in ordine alla paventata lesione del diritto di difesa per essere il delitto presupposto indicato in sentenza, diverso da quello contestato nel capo di imputazione, ha congruamente risposto richiamando, in assenza di ulteriori elementi significativi, la sentenza del primo giudice che a pag. 7, aveva escluso un vulnus al diritto di difesa degli imputati posto che la circostanza che il caravan fosse profitto del reato di truffa in danno di NI, era stata introdotta dalla difesa del NI stesso, in Qt pertura del dibattimento ed era stata discussa nel corso dell'istruttoria. 3 Occorre qui ribadire che alcuna violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza è ravvisabile nel caso in cui, come nella specie, il fatto ritenuto nella decisione non si ponga, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità ed il capo di imputazione contenga tutti gli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, tenuto conto anche delle risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione (Sez. 2 , n. 21089 del 29/03/2023, Rv. 284713 ; Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Rv. 258138). 1.2.Quanto alle censure con le quale si contesta la configurabilità del delitto di riciclaggio sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il giudice di appello le ha motivatamente respinte ( cfr. pag. 5) evidenziando come l'intestazione della proprietà del veicolo a Di CO AR, attuata con modalità truffaldine (attraverso varie operazioni di falsificazione), descritte al capo c) dell'imputazione, avesse ostacolato l'identificazione della illecita provenienza del bene dal delitto di truffa commesso in danno di NI RE (accertato con sentenza del Tribunale di Roma prodotta in atti), consentendo alla Di CO di immettere nel circuito economico il bene stesso che veniva ceduto, in ragione della apparente liceità dei passaggi di proprietà, alla società E7 caravan. Va rimarcato che a seguito della modifica normativa introdotta con l'art. 23 L. 55/1990 è stato ampliato il novero delle condotte di ripulitura concretamente sanzionabili, fino ad includervi tutte le operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o altra utilità (Sez. 2, n. 17771 del 11/04/2014, Rv. 259581 - La fattispecie si caratterizza, infatti, come reato a forma libera comprensivo non solo di comportamenti che alterano gli elementi caratteristici e identificativi del bene proveniente da delitto, ma di ogni altra azione che sia in grado di impedire la riconducibilità del bene al delitto. La seconda parte dell'art 648 bis cod. pen. recita infatti "ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa", così che appare chiaro che attraverso la nuova formulazione della norma il legislatore ha inteso perseguire un ampio spettro di condotte inclusivo di tutte quelle attività dirette a neutralizzare a o comunque ad intralciare l'accertamento dell' origine illecita dei proventi ricavati da attività delittuose ( Sez. 2, n. 47088 del 14/10/2003, Rv. 227731; Sez. 2, n. 2818 del 12/01/2006, Rv. 232869; Sez. 6, n. 16980 del 18/12/2007, Rv. 239844; Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, Rv. 271530) All'esito della modifica normativa, deve quindi ritenersi che oggetto della tutela giuridica del riciclaggio, è non solo il patrimonio ma anche l'amministrazione 4 della giustizia e l'ordine economico che verrebbe ad essere inquinato e destabilizzato attraverso qualsiasi operazione di riciclaggio. 1.3. A nulla rileva, ai fini dell'integrazione del reato, la circostanza che, concretamente, sia stata accertata la provenienza delittuosa del veicolo in questione;
in quanto, per aversi reato impossibile l'inidoneità dell'azione deve essere ex ante assoluta e non può desumersi dal mero fatto che il reato sia stato agevolmente scoperto (Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Rv. 273183 Sez. 2, n. 44043 del 13/10/2009, Rv. 245625; Sez. 5,N. 21925 del 17/04/2018, Rv. 273183). 1.4. La Corte di merito, poi, ha escluso che il fatto potesse essere qualificato in termini di ricettazione rimarcando che gli imputati, mediante la falsificazione dei documenti utili al passaggio di proprietà, avevano alterato l'iter inerente ai trasferimenti del caravan dissimulando il passaggio dell'acquisto dei AS (con assegni scoperti) e facendo figurare che l'acquisto del caravan derivasse da NI, tali elementi hanno consentito alla Corte territoriale di motivare anche in merito al dolo generico che, occorre ribadirlo, è da individuarsi nella semplice volontà di compiere attività volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di un bene nella consapevolezza di tale origine, non occorrendo alcun riferimento a scopi di profitto o di lucro, caratterizzanti il diverso delitto di ricettazione (Sez. 2 n. 7/1/2011, Rv. 249445; Sez. 5, n. 25924 del 02/02/2017, Rv. 270199). I ricorrenti non prendono in considerazione la specifica e dettagliata motivazione fornita dalla Corte di appello, limitandosi a ribadire la tesi già esposta nei motivi di appello e confutata, con diffuse e ragionevoli argomentazioni, nella sentenza impugnata. 2. Il motivo concernente la dosimetria della pena e il diniego della attenuanti generiche proposto da QU AR e QU DO, è manifestamente infondato. Va ribadito che non sussiste disparità di trattamento nel caso di concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore di un imputato e non del concorrente nello stesso reato, purché venga fornita logica ed adeguata motivazione in ordine alla diversa valutazione della gravità dei fatti rispettivamente contestati e della capacità a delinquere manifestata dagli imputati La Corte di appello con motivazione congrua e non contraddittoria ha evidenziato che la pena irrogata, pari al minimo edittale, quanto alla pena detentiva e di poco superiore, quanto alla pena pecuniaria, era adeguata al fatto tenuto conto 5 della entità del danno cagionato alla persona offesa. 3. Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato avuto riguardo alla maggiormente negativa personalità dei rei, gravati da precedenti di significativa rilevanza, mentre a carico della Di CO, risulta un solo precedente non grave e risalente nel tempo. 4. In ultimo, con riferimento al motivo con il quale si denuncia la violazione dell'art. 545 bis cod. proc. pen., è sufficiente richiamare il principio affermato da questa Corte secondo cui "In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo„ dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura" (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412; Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, Rv. 285710). 5.Le considerazioni sopra esposte impongono di dichiarare inammissibili i ricorsi proposti. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sommai di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M
. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27/2/2024
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 1.8/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al motivo concernente l'omessa motivazione sull'applicazione delle pene sostitutive ex art. 545 bis cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 17473 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 27/02/2024 1.Con sentenza del 29/3/2023 la Corte di appello di Perugia, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia con la quale gli odierni ricorrenti sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di riciclaggio di un caravan di provenienza illecita. Entrambi i giudici di merito hanno accertato che QU AR, Di CO AR e QU DO, in concorso tra loro, mediante false denunce di smarrimento e false dichiarazioni rivolte all'acquisizione della formale proprietà del caravan da parte di Di CO AR, che poi lo rivendeva alla società E7 Caravan, hanno posto in essere operazioni volte ad ostacolare l'accertamento della provenienza del mezzo, dal delitto di truffa. 2.Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione i tre imputati con atti impugnatori tra loro perfettamente sovrapponibili salvo che per il motivo concernente il diniego delle attenuanti generiche, non proposto da Di CO AR, con i quali deducono: 2.1. violazione di legge ( art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen.), in relazione agli artt. 516 e 521 cod. proc. pen. La Corte di appello e prima ancora il Tribunale, avrebbero accertato un fatto storico diverso da quello descritto nel capo di imputazione posto che il delitto presupposto„ elemento costil:utivo del delitto di riciclaggio, diversamente da quanto contestato, è stato individuato nella truffa posta in essere dai AS in danno di NI RE e non da NI, in danno di LO TO. Tale discrasìa avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione ( art. 606 lett. b) e, d) ed e) cod. proc. pen), in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. La Corte di appello ha posto a base dell'accertamento del delitto presupposto la sentenza del Tribunale di Roma 16536/2012 che aveva condannato AS IT e AS Antonio per il delitto di truffa in danno di NI RE fornendo una ricostruzione non compatibile con gli accertamenti svolti nel procedimento per riciclaggio sicchè sarebbe rimasta incerta l' individuazione del delitto presupposto. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen), in relazione agli art. 125, 533, 546 cod. proc. pen. e 648 bis cod. pen. La Corte di appello ha ritenuto integrato il delitto di riciclaggio in presenza di condotte prive dell'idoneità dissimulatoria, posto che le falsificazione poste in essere dai ricorrenti non hanno avuto come effetto quello di rendere irrintracciabile la provenienza illecita del caravan, da ciò il vizio di carenza di motivazione in ordine all'elemento oggettivo del reato. 2 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen), in relazione agli art. 125, 533, 546 cod. proc. pen, e 125 cod. pen. , in relazione agli artt. 43 e 192 cod. proc. pen. La Corte di appello ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato di riciclaggio argomentando in maniera confusa e contraddittoria rispetto agli elementi probatori, desumendo la consapevolezza della provenienza illecita del bene, dalle condotte di falsificazione senza compiere alcun accertamento al riguardo . 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen), avuto riguardo alla mancata derubricazione del reato di riciclaggio in quello di ricettazione posto che l'attività dei ricorrenti non ha avuto alcun effetto di ripulitura del bene. 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen), in relazione al diniego delle attenuanti generiche ( motivo comune ai soli i QU AR e QU DO). La Corte di appello con motivazione contraddittoria ha negato le attenuanti generiche ai due ricorrenti, riconoscendole alla Di CO senza considerare che essi avevano realizzato una porzione di condotta meno rilevante rispetto alla coimputata e che essi, come la Di CO, non vantano precedenti penali di rilievo. 2.7. Tutti i ricorrenti si dolgono, infine, della mancata applicazione dell'art. 545 bis cod. proc. pen. e della omessa motivazione in punto di applicazione delle pene sostitutive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili in quanto sostenuti da motivi reiterativi di censure adeguatamente scrutinate dai giudici d'appello e disattese sulla scorta di una motivazione giuridicamente corretta e priva di frizioni logiche. 1.1. Quanto al primo motivo la Corte territoriale (pag. 5), in ordine alla paventata lesione del diritto di difesa per essere il delitto presupposto indicato in sentenza, diverso da quello contestato nel capo di imputazione, ha congruamente risposto richiamando, in assenza di ulteriori elementi significativi, la sentenza del primo giudice che a pag. 7, aveva escluso un vulnus al diritto di difesa degli imputati posto che la circostanza che il caravan fosse profitto del reato di truffa in danno di NI, era stata introdotta dalla difesa del NI stesso, in Qt pertura del dibattimento ed era stata discussa nel corso dell'istruttoria. 3 Occorre qui ribadire che alcuna violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza è ravvisabile nel caso in cui, come nella specie, il fatto ritenuto nella decisione non si ponga, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità ed il capo di imputazione contenga tutti gli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, tenuto conto anche delle risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione (Sez. 2 , n. 21089 del 29/03/2023, Rv. 284713 ; Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Rv. 258138). 1.2.Quanto alle censure con le quale si contesta la configurabilità del delitto di riciclaggio sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il giudice di appello le ha motivatamente respinte ( cfr. pag. 5) evidenziando come l'intestazione della proprietà del veicolo a Di CO AR, attuata con modalità truffaldine (attraverso varie operazioni di falsificazione), descritte al capo c) dell'imputazione, avesse ostacolato l'identificazione della illecita provenienza del bene dal delitto di truffa commesso in danno di NI RE (accertato con sentenza del Tribunale di Roma prodotta in atti), consentendo alla Di CO di immettere nel circuito economico il bene stesso che veniva ceduto, in ragione della apparente liceità dei passaggi di proprietà, alla società E7 caravan. Va rimarcato che a seguito della modifica normativa introdotta con l'art. 23 L. 55/1990 è stato ampliato il novero delle condotte di ripulitura concretamente sanzionabili, fino ad includervi tutte le operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o altra utilità (Sez. 2, n. 17771 del 11/04/2014, Rv. 259581 - La fattispecie si caratterizza, infatti, come reato a forma libera comprensivo non solo di comportamenti che alterano gli elementi caratteristici e identificativi del bene proveniente da delitto, ma di ogni altra azione che sia in grado di impedire la riconducibilità del bene al delitto. La seconda parte dell'art 648 bis cod. pen. recita infatti "ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa", così che appare chiaro che attraverso la nuova formulazione della norma il legislatore ha inteso perseguire un ampio spettro di condotte inclusivo di tutte quelle attività dirette a neutralizzare a o comunque ad intralciare l'accertamento dell' origine illecita dei proventi ricavati da attività delittuose ( Sez. 2, n. 47088 del 14/10/2003, Rv. 227731; Sez. 2, n. 2818 del 12/01/2006, Rv. 232869; Sez. 6, n. 16980 del 18/12/2007, Rv. 239844; Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, Rv. 271530) All'esito della modifica normativa, deve quindi ritenersi che oggetto della tutela giuridica del riciclaggio, è non solo il patrimonio ma anche l'amministrazione 4 della giustizia e l'ordine economico che verrebbe ad essere inquinato e destabilizzato attraverso qualsiasi operazione di riciclaggio. 1.3. A nulla rileva, ai fini dell'integrazione del reato, la circostanza che, concretamente, sia stata accertata la provenienza delittuosa del veicolo in questione;
in quanto, per aversi reato impossibile l'inidoneità dell'azione deve essere ex ante assoluta e non può desumersi dal mero fatto che il reato sia stato agevolmente scoperto (Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Rv. 273183 Sez. 2, n. 44043 del 13/10/2009, Rv. 245625; Sez. 5,N. 21925 del 17/04/2018, Rv. 273183). 1.4. La Corte di merito, poi, ha escluso che il fatto potesse essere qualificato in termini di ricettazione rimarcando che gli imputati, mediante la falsificazione dei documenti utili al passaggio di proprietà, avevano alterato l'iter inerente ai trasferimenti del caravan dissimulando il passaggio dell'acquisto dei AS (con assegni scoperti) e facendo figurare che l'acquisto del caravan derivasse da NI, tali elementi hanno consentito alla Corte territoriale di motivare anche in merito al dolo generico che, occorre ribadirlo, è da individuarsi nella semplice volontà di compiere attività volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di un bene nella consapevolezza di tale origine, non occorrendo alcun riferimento a scopi di profitto o di lucro, caratterizzanti il diverso delitto di ricettazione (Sez. 2 n. 7/1/2011, Rv. 249445; Sez. 5, n. 25924 del 02/02/2017, Rv. 270199). I ricorrenti non prendono in considerazione la specifica e dettagliata motivazione fornita dalla Corte di appello, limitandosi a ribadire la tesi già esposta nei motivi di appello e confutata, con diffuse e ragionevoli argomentazioni, nella sentenza impugnata. 2. Il motivo concernente la dosimetria della pena e il diniego della attenuanti generiche proposto da QU AR e QU DO, è manifestamente infondato. Va ribadito che non sussiste disparità di trattamento nel caso di concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore di un imputato e non del concorrente nello stesso reato, purché venga fornita logica ed adeguata motivazione in ordine alla diversa valutazione della gravità dei fatti rispettivamente contestati e della capacità a delinquere manifestata dagli imputati La Corte di appello con motivazione congrua e non contraddittoria ha evidenziato che la pena irrogata, pari al minimo edittale, quanto alla pena detentiva e di poco superiore, quanto alla pena pecuniaria, era adeguata al fatto tenuto conto 5 della entità del danno cagionato alla persona offesa. 3. Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato avuto riguardo alla maggiormente negativa personalità dei rei, gravati da precedenti di significativa rilevanza, mentre a carico della Di CO, risulta un solo precedente non grave e risalente nel tempo. 4. In ultimo, con riferimento al motivo con il quale si denuncia la violazione dell'art. 545 bis cod. proc. pen., è sufficiente richiamare il principio affermato da questa Corte secondo cui "In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo„ dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura" (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412; Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, Rv. 285710). 5.Le considerazioni sopra esposte impongono di dichiarare inammissibili i ricorsi proposti. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sommai di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M
. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27/2/2024