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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/11/2025, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6442/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa CL BO Presidente rel. dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 8.10.2024, assunto in decisione in data 18.11.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'avvocato Parte_1 C.F._1
MA AR ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via F. Soave n.7;
-ricorrente
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Giuseppe Lomboni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Piazza Emilia
n.7;
-resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.11.2025 le parti hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni: tarà con il padre dal giovedì dalla uscita da scuola fino al lunedì mattina al rientro a scuola, e nella Per_1 settimana che non termine con il fine settimana paterno due giorni settimanali (dal mercoledì alla uscita da scuola al venerdì mattina al riaccompagnamento a scuola)
Il padre verserà alla madre un contributo al mantenimento ordinario di euro 250 mensili (somma soggetta a rivalutazione ISTAT da gennaio 2025, prima rivalutazione gennaio 2026) oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di Monza
Quanto all'assegno unico verrà percepito dai genitori al 50% con l'impegno di di versare la sua Pt_1 quota parte su una carta prepagata intestata a sé, ma in uso ad per responsabilizzarla nella gestione Per_1 del denaro e nelle eventuali piccole spese che volesse fare. qualora esprimesse la volontà di stare più tempo con l'altro genitore, le parti sin d'ora nulla Per_1 oppongono.
Spese di lite compensate
I legali rinunciano alla solidarietà professionale Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. domandava nei confronti nei confronti di Parte_1 [...] la modifica delle condizioni di cui al decreto del 29.9.2016 del Tribunale di Monza che Parte_2 provvedeva in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, disponendo l'affido condiviso di Per_1
(16.7.2012) ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, assegnazione alla stessa della casa familiare, regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, a carico del quale veniva posto un contributo al mantenimento della figlia nella misura mensile di euro 200, oltre al 50% delle spese straordinarie;
esponeva che veva a più riprese manifestato il desiderio di passare più tempo con Per_1 lui;
che al tempo del decreto, le parti avevano capacità economiche equivalenti;
di avere un nuovo nucleo Per_ familiare, e una figlia nata da tale relazione ( nata il [...]); di lavorare con reddito medio mensile di euro 1.650,00; di vivere in locazione con canone mensile di euro 715,33 mensili, oltre ad euro
234,50 di spese condominiali;
di rimborsare finanziamento per l'acquisto dell'auto di circa euro 219,00 mensili e per lo scooter di circa euro 58,00 mensili;
che la resistente percepiva uno stipendio di circa euro
1.700,00 mensili, oltre buoni pasto;
che la resistente era gravata dal pagamento del mutuo di euro 380,00 mensili e dal pagamento delle spese condominiali di euro 300,00; che all'epoca del precedente accordo, ella viveva in locazione con canone mensile di euro 600; concludeva domandando il collocamento paritetico di con mantenimento diretto della minore per i tempi di permanenza presso ciascun Per_1 genitore.
In data 27.1.2025 si costituiva la resistente, domandando la conferma delle condizioni in essere e in via riconvenzionale, un contributo al mantenimento della figlia da parte del ricorrente di euro 350,00 mensili;
a sostegno delle sue domande, la resistente esponeva che le parti mai avevano discusso circa la possibilità di modificare il regime di frequentazione della figlia;
che mai e aveva comunicato il suo desiderio Per_1 di stare più tempo con il padre;
che la minore non manifestava particolare stima nei confronti dell'attuale moglie del padre e la descriveva come invadente;
che per la minore un collocamento paritetico sarebbe stato difficile, per la distanza dalla scuola e dagli amici;
che eguiva un percorso psicologico;
che Per_1 la cifra pattuita inizialmente a titolo di mantenimento non era più rispondente ai bisogni di che il Per_1 ricorrente non contribuiva alla mensa scolastica, né alle spese straordinarie;
che mai il ricorrente aveva corrisposto la rivalutazione ISTAT sul contributo al mantenimento.
Alla udienza del 27.2.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
: vivo a Sesto San Giovanni, in locazione con canone mensile di euro 700/750 euro;
nel 2016 Parte_1 vivevo in un'altra abitazione, in locazione, da solo, e pagavo mi pare 500/550 euro, era un monolocale, nel frattempo mi Per_ sono sposato, mia moglie lavora come impiegata part time, con reddito mensile 900 euro, oltre 13 e 14ma. abbiamo che ha 4 anni. Io lavoro all'Avvenire, già dal 2009, con reddito mensile di euro 1600/1700, oltre 13ma e 14ma. l'assegno unico è al 50% , ma fino ad agosto 2024 lo prendeva al 100% la signora, il 50% è di 117 euro mensili. Adesso come da tanti anni viene da me nel fine settimana e quando il fine settimana sta con la mamma viene da me il mercoledì Per_1 sera. a a scuola a Sesto San Giovanni, e anche l'anno prossimo perché è in seconda media. Il pomeriggio il Per_1 Per_1 martedì ed il mercoledì fa kickboxing, dalla psicologa è andata l'anno scorso, è andato 4 volte e poi più. vivo a Sesto San Giovanni, in una casa di proprietà, gravata da mutuo di euro Parte_2
350 euro mensili di rata, l'ho stipulato nel 2017, prima vivevo sempre lì, ma in locazione e pagavo di canone 600/650 euro mensili. Vivo sola con lavoro alla come impiegata, full time, con reddito mensile di euro 1650, Per_1 CP_1 oltre 13ma e 14ma. lavoro lì dal 2003. Confermo quanto è stato riferito su assegno unico e organizzazione di Per_1
Le parti hanno chiesto quindi rinvio per verificare la possibilità di addivenire ad un accordo.
Alla udienza del 18.11.2025 hanno precisato le epigrafate conclusioni.
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia n. 16.7.2012) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Per_1 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
con ricorso depositato in data 8.10.2024, così provvede:
[...]
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20.11.2025
Il Presidente
CL BO
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa CL BO Presidente rel. dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 8.10.2024, assunto in decisione in data 18.11.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'avvocato Parte_1 C.F._1
MA AR ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via F. Soave n.7;
-ricorrente
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Giuseppe Lomboni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Piazza Emilia
n.7;
-resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.11.2025 le parti hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni: tarà con il padre dal giovedì dalla uscita da scuola fino al lunedì mattina al rientro a scuola, e nella Per_1 settimana che non termine con il fine settimana paterno due giorni settimanali (dal mercoledì alla uscita da scuola al venerdì mattina al riaccompagnamento a scuola)
Il padre verserà alla madre un contributo al mantenimento ordinario di euro 250 mensili (somma soggetta a rivalutazione ISTAT da gennaio 2025, prima rivalutazione gennaio 2026) oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di Monza
Quanto all'assegno unico verrà percepito dai genitori al 50% con l'impegno di di versare la sua Pt_1 quota parte su una carta prepagata intestata a sé, ma in uso ad per responsabilizzarla nella gestione Per_1 del denaro e nelle eventuali piccole spese che volesse fare. qualora esprimesse la volontà di stare più tempo con l'altro genitore, le parti sin d'ora nulla Per_1 oppongono.
Spese di lite compensate
I legali rinunciano alla solidarietà professionale Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. domandava nei confronti nei confronti di Parte_1 [...] la modifica delle condizioni di cui al decreto del 29.9.2016 del Tribunale di Monza che Parte_2 provvedeva in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, disponendo l'affido condiviso di Per_1
(16.7.2012) ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, assegnazione alla stessa della casa familiare, regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, a carico del quale veniva posto un contributo al mantenimento della figlia nella misura mensile di euro 200, oltre al 50% delle spese straordinarie;
esponeva che veva a più riprese manifestato il desiderio di passare più tempo con Per_1 lui;
che al tempo del decreto, le parti avevano capacità economiche equivalenti;
di avere un nuovo nucleo Per_ familiare, e una figlia nata da tale relazione ( nata il [...]); di lavorare con reddito medio mensile di euro 1.650,00; di vivere in locazione con canone mensile di euro 715,33 mensili, oltre ad euro
234,50 di spese condominiali;
di rimborsare finanziamento per l'acquisto dell'auto di circa euro 219,00 mensili e per lo scooter di circa euro 58,00 mensili;
che la resistente percepiva uno stipendio di circa euro
1.700,00 mensili, oltre buoni pasto;
che la resistente era gravata dal pagamento del mutuo di euro 380,00 mensili e dal pagamento delle spese condominiali di euro 300,00; che all'epoca del precedente accordo, ella viveva in locazione con canone mensile di euro 600; concludeva domandando il collocamento paritetico di con mantenimento diretto della minore per i tempi di permanenza presso ciascun Per_1 genitore.
In data 27.1.2025 si costituiva la resistente, domandando la conferma delle condizioni in essere e in via riconvenzionale, un contributo al mantenimento della figlia da parte del ricorrente di euro 350,00 mensili;
a sostegno delle sue domande, la resistente esponeva che le parti mai avevano discusso circa la possibilità di modificare il regime di frequentazione della figlia;
che mai e aveva comunicato il suo desiderio Per_1 di stare più tempo con il padre;
che la minore non manifestava particolare stima nei confronti dell'attuale moglie del padre e la descriveva come invadente;
che per la minore un collocamento paritetico sarebbe stato difficile, per la distanza dalla scuola e dagli amici;
che eguiva un percorso psicologico;
che Per_1 la cifra pattuita inizialmente a titolo di mantenimento non era più rispondente ai bisogni di che il Per_1 ricorrente non contribuiva alla mensa scolastica, né alle spese straordinarie;
che mai il ricorrente aveva corrisposto la rivalutazione ISTAT sul contributo al mantenimento.
Alla udienza del 27.2.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
: vivo a Sesto San Giovanni, in locazione con canone mensile di euro 700/750 euro;
nel 2016 Parte_1 vivevo in un'altra abitazione, in locazione, da solo, e pagavo mi pare 500/550 euro, era un monolocale, nel frattempo mi Per_ sono sposato, mia moglie lavora come impiegata part time, con reddito mensile 900 euro, oltre 13 e 14ma. abbiamo che ha 4 anni. Io lavoro all'Avvenire, già dal 2009, con reddito mensile di euro 1600/1700, oltre 13ma e 14ma. l'assegno unico è al 50% , ma fino ad agosto 2024 lo prendeva al 100% la signora, il 50% è di 117 euro mensili. Adesso come da tanti anni viene da me nel fine settimana e quando il fine settimana sta con la mamma viene da me il mercoledì Per_1 sera. a a scuola a Sesto San Giovanni, e anche l'anno prossimo perché è in seconda media. Il pomeriggio il Per_1 Per_1 martedì ed il mercoledì fa kickboxing, dalla psicologa è andata l'anno scorso, è andato 4 volte e poi più. vivo a Sesto San Giovanni, in una casa di proprietà, gravata da mutuo di euro Parte_2
350 euro mensili di rata, l'ho stipulato nel 2017, prima vivevo sempre lì, ma in locazione e pagavo di canone 600/650 euro mensili. Vivo sola con lavoro alla come impiegata, full time, con reddito mensile di euro 1650, Per_1 CP_1 oltre 13ma e 14ma. lavoro lì dal 2003. Confermo quanto è stato riferito su assegno unico e organizzazione di Per_1
Le parti hanno chiesto quindi rinvio per verificare la possibilità di addivenire ad un accordo.
Alla udienza del 18.11.2025 hanno precisato le epigrafate conclusioni.
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia n. 16.7.2012) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Per_1 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
con ricorso depositato in data 8.10.2024, così provvede:
[...]
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20.11.2025
Il Presidente
CL BO