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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 340/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 687/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001041118000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140013986809000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160004330337000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180001972042000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200007015133000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1162/2025 depositato il
17/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico iscritto al num. 687/2024 RGR, convenendo in giudizio il concessionario Agenzia delle entrate SC, il contribuente Ricorrente_1 impugna l'avviso di intimazione num. 030 20249001041118000, emesso in data 23.1.2024, scaturente dalle seguenti cartelle di pagamento:
1) Cartella n. 03020140013986809000 del 13.02.2015 di € 1.098,55;
2) Cartella n. 03020160004330337000 del 20.02.2017 di € 1.186,97;
3) Cartella n. 03020180001972042000 del 09.07.2018 di € 1.041,79;
4) Cartella n. 03020200007015133000 del 03.02.2022 di € 217,59.
Il ricorrente eccepisce di non avere ricevuto alcuna pregressa notificazione delle cartelle esattoriali presupposte, né di alcun ulteriore atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione che, pertanto, sarebbe maturata relativamente ai crediti tributari contestati.
Conclude per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.
Con comparsa di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, risulta ritualmente costituita in giudizio Agenzia SC che, contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, conclude per il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 13 novembre 2025 le parti comparse hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Alla stregua della documentazione prodotta dalle parti resistenti costituite si desume per tabulas che: - le cartelle esattoriali sono state notificate rispettivamente in data 29.1.2015, 7.2.2017, 8.6.2018 e 3.2.2022.
Risultano, inoltre, notificati al ricorrente una pluralità di atti interruttivi del corso della prescrizione nelle seguenti date: - 15.6.2017, intimazione di pagamento n. 03020179001984080000 – 12.2.2022, intimazione di pagamento n. 03020219000521581000, oltre all'intimazione oggetto di odierna impugnazione. Non risulta che tali atti siano stati impugnati, sicché è divenuta incontestabile l'esistenza dell'obbligazione tributaria.
La mancata impugnazione dell'atto presupposto, per principio ormai consolidato, preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito.
Ciò perché, secondo costante giurisprudenza, anche di legittimità, nell'ambito del processo tributario, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92.
Parimenti infondati, ad avviso della Corte, sono poi gli assunti relativi all'eccepito difetto di motivazione dell'avviso.
L'atto impugnato, infatti, contiene l'indicazione dei tributi non pagati, del periodo di riferimento, la specificazione di quanto dovuto a titolo di sanzioni ed interessi, nonché l'indicazione dei termini e delle forme di proposizione del ricorso.
L'avviso di intimazione in questione, pertanto, può ritenersi completo di tutti gli elementi – seppur sinteticamente esposti – che consentono una piena difesa del contribuente mediante l'esatta individuazione della pretesa tributaria fatta valere.
Il ricorso va, quindi, nel suo complesso rigettato, mentre le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate SC che liquida in € 850,00, oltre iva ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 687/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001041118000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140013986809000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160004330337000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180001972042000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200007015133000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1162/2025 depositato il
17/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico iscritto al num. 687/2024 RGR, convenendo in giudizio il concessionario Agenzia delle entrate SC, il contribuente Ricorrente_1 impugna l'avviso di intimazione num. 030 20249001041118000, emesso in data 23.1.2024, scaturente dalle seguenti cartelle di pagamento:
1) Cartella n. 03020140013986809000 del 13.02.2015 di € 1.098,55;
2) Cartella n. 03020160004330337000 del 20.02.2017 di € 1.186,97;
3) Cartella n. 03020180001972042000 del 09.07.2018 di € 1.041,79;
4) Cartella n. 03020200007015133000 del 03.02.2022 di € 217,59.
Il ricorrente eccepisce di non avere ricevuto alcuna pregressa notificazione delle cartelle esattoriali presupposte, né di alcun ulteriore atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione che, pertanto, sarebbe maturata relativamente ai crediti tributari contestati.
Conclude per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.
Con comparsa di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, risulta ritualmente costituita in giudizio Agenzia SC che, contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, conclude per il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 13 novembre 2025 le parti comparse hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Alla stregua della documentazione prodotta dalle parti resistenti costituite si desume per tabulas che: - le cartelle esattoriali sono state notificate rispettivamente in data 29.1.2015, 7.2.2017, 8.6.2018 e 3.2.2022.
Risultano, inoltre, notificati al ricorrente una pluralità di atti interruttivi del corso della prescrizione nelle seguenti date: - 15.6.2017, intimazione di pagamento n. 03020179001984080000 – 12.2.2022, intimazione di pagamento n. 03020219000521581000, oltre all'intimazione oggetto di odierna impugnazione. Non risulta che tali atti siano stati impugnati, sicché è divenuta incontestabile l'esistenza dell'obbligazione tributaria.
La mancata impugnazione dell'atto presupposto, per principio ormai consolidato, preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito.
Ciò perché, secondo costante giurisprudenza, anche di legittimità, nell'ambito del processo tributario, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92.
Parimenti infondati, ad avviso della Corte, sono poi gli assunti relativi all'eccepito difetto di motivazione dell'avviso.
L'atto impugnato, infatti, contiene l'indicazione dei tributi non pagati, del periodo di riferimento, la specificazione di quanto dovuto a titolo di sanzioni ed interessi, nonché l'indicazione dei termini e delle forme di proposizione del ricorso.
L'avviso di intimazione in questione, pertanto, può ritenersi completo di tutti gli elementi – seppur sinteticamente esposti – che consentono una piena difesa del contribuente mediante l'esatta individuazione della pretesa tributaria fatta valere.
Il ricorso va, quindi, nel suo complesso rigettato, mentre le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate SC che liquida in € 850,00, oltre iva ed accessori di legge se dovuti.