CASS
Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2024, n. 14447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14447 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR TO nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 26 ottobre 2023 dal Tribunale di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta le memorie depositate dall'avv. Lorenzo Caruso il 9 e il 20 febbraio 2024, nell'interesse del ricorrente, con le quali, anche in replica alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, si insiste per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta applicava ad TO Caropepe la misura cautelare degli arresti domiciliari ritenendolo gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. (perché, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe compiuto operazioni atte ad ostacolare Penale Sent. Sez. 5 Num. 14447 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 27/02/2024 l'identificazione dell'illecita provenienza di parte del denaro provento del delitto di estorsione contestato in altro capo d'incolpazione) e sussistente tanto il pericolo di reiterazione criminosa (art. 274, lett. c), quanto quello di inquinamento probatorio (art. 274, lett. a) Secondo la prospettazione accusatoria, le ampie risultanze investigative avrebbero permesso di provare la riorganizzazione della tradizionale presenza mafiosa nei territori della Valle del Dittaino e del centro abitato di Valguarnera Caropepe ad opera di TI RG che, al termine della carcerazione subita per le condanne inferte all'esito dei procedimenti "Parafulmine" e "Sirieri", avrebbe ripreso immediatamente la diretta gestione delle attività associative, riallacciando i rapporti con TI AG, RI e IU IB (quest'ultimo nipote di EN AG e cognato di TI), i quali, sotto la direzione del primo, avrebbero partecipato alla commissione di plurime condotte estorsive ai danni di imprenditori operanti nei territori di riferimento. In particolare, il gruppo criminale facente capo al RG avrebbe avanzato richieste estorsive nei confronti di alcuni operatori commerciali chiedendo il pagamento del "pizzo" non con cadenza mensile ma in un'unica soluzione annuale, nonché l'assunzione quale dipendente del coindagato TI AG. In questo contesto si porrebbe la condotta del OR, il quale avrebbe emesso una fattura nei confronti di MA AS per servizi mai compiuti al solo fine di far transitare le somme, in maniera apparentemente lecita, in favore dei coindagati appartenenti alla consorteria mafiosa, così ostacolando l'identificazione dell'illecita provenienza di parte del denaro provento del delitto di estorsione perpetrata in danno del predetto MA AS. In punto di esigenze cautelari, il Giudice per le indagini preliminari riteneva sussistente tanto il pericolo di inquinamento probatorio (in ragione della condizione di assoggettamento ed omertà promanante dal sodalizio mafioso e della conseguente necessità di posticipare l'assunzione delle prove dichiarative per permettere l'escussione delle persone informate sui fatti e, in particolare, delle persone offese senza i pressanti condizionamenti degli indagati), sia il pericolo di reiterazione del reato (in ragione della presunzione legislativa, ritenendo, tuttavia, adeguata la misura gradata degli arresti domiciliari). La prospettazione accusatoria veniva confermata dal Tribunale distrettuale di Caltanissetta. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato articolando un unico motivo di censura formulato sotto il profilo della violazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. e del connesso vizio di motivazione ed afferente alla sussistenza del ritenuto quadro di gravità indiziaria e delle connesse esigenze cautelari. 2 In particolare, quanto al primo profilo, la difesa sostiene che dalle motivazioni addotte dai giudici del merito non emergerebbe né il contributo offerto dall'indagato alla realizzazione del reato, né la parallela consapevolezza di assumere il ruolo che gli è stato contestato. Da un canto, infatti, le conversazioni captate non conterebbero alcun riferimento alla vicenda oggetto di contestazione, se non, in due occasioni, due semplici tentativi di chiamata da parte del RG al OR TO;
dall'altro, il dato logico utilizzato dai giudici del merito per dedurre l'effettiva consumazione del reato (ossia la circostanza che le conversazioni captate non conterebbero riferimenti alla vicenda in esame, dovendosi con ciò ritenere che la somma fosse stata consegnata al destinatario) sarebbe essa stessa illogica in quanto priva di forza inferenziale rispetto al fatto dedotto. Il AS ha effettivamente bonificato un importo di 2.000 euro al OR, ma ciò, sostiene la difesa, non può essere di per sé sufficiente per ritenere provata, neppure sotto il profilo indiziario, la sua responsabilità, proprio in ragione delle dichiarazioni rese dallo stesso AS, il cui tenore conferma l'assoluta buonafede del ricorrente. Il bonifico, invero, fu accettato al solo scopo di ottenere in futuro l'affidamento di qualche lavoro nella sua azienda, acconsentendo alla richiesta del AS (che mai gli avrebbe manifestato la sua effettiva intenzione) di ricevere la fattura al fine di incrementare i costi sostenuti dalla sua azienda. Quanto al profilo cautelare, la motivazione sarebbe evidentemente carente avendo il Tribunale omesso di confrontarsi in maniera specifica con le ragioni mosse dalla difesa nello spiegare la insussistenza di tali esigenze;
sia sotto il profilo del ritenuto pericolo di inquinamento delle prove (attesa la natura documentale della prova), sia sotto il profilo del ritenuto pericolo di reiterazione del reato, attesa la totale estraneità del OR alle vicende ipotizzate dall'organo inquirente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza indicato nell'art. 273 cod. proc. pen. (che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192, ma non il comma 2 dello stesso articolo, che, appunto, richiede una particolare qualificazione degli indizi stessi, non solo gravi ma anche precisi e concordanti) non si atteggia allo stesso modo del termine indizi, inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Per cui qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli è sufficiente per l'adozione della misura (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, 3 Rv. 270628; Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511; Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rv. 255053). Il giudice di merito, quindi, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900). Cosicché, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l'assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 27062; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976, con riferimento specifico al vizio di motivazione). Ciò considerato, il provvedimento impugnato, con motivazione ampia e analitica, ricostruiti nel dettaglio i fatti oggetto dell'imputazione, dà atto delle ragioni della ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato ipotizzato nel capo d'incolpazione e indica con precisione tutti gli elementi fattuali dai quali ha ritenuto di desumere la sussistenza di un grave quadro indiziario in relazione alle contestazioni mosse. In particolare: - la dettagliata ricostruzione, alla luce delle plurime conversazioni intercettate, dell'episodio estorsivo che funge da presupposto rispetto al reato contestato al ricorrente;
- i contatti, seppur in termini di tentativi di chiamata, riscontrati tra il RG e il OR;
- le specifiche dichiarazioni del AS, vittima dell'estorsione, valutate analiticamente nella loro attendibilità; - la pregressa contiguità dell'indagato con il contesto mafioso nel quale operavano il RG e gli altri coindagati e l'assenza di elementi dai quali dedurre un'eventuale cesura rispetto agli ambienti criminali. A fronte di ciò, il ricorrente non solo non si confronta con le dettagliate argomentazioni offerte dalla Corte territoriale, ma invoca una rivalutazione del materiale indiziario valutato dai giudici di merito allegando circostanze sostanzialmente irrilevanti e prospettando inammissibili differenti valutazioni delle 4 Il Consigli e e nsore Il Presidente prove dichiarative. Dimentica, tuttavia, da un canto che il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento che di essi ne fa il giudice di merito, ma alla sola verifica della non (manifesta) illogicità della motivazione e della sua coerenza con i dati processuali richiamati;
dall'altro che ogni singolo fatto deve essere valutato non in modo parcellizzato, ma nella sua unitaria sistemazione, all'interno del generale contesto probatorio dove ciascun dato deve essere posto in vicendevole rapporto con tutti gli altri. Perché solo alla luce di una costruzione logica, armonica e consonante del complessivo compendio argomentativo sarà possibile attingere all'effettivo significato di ciascun singolo elemento e ricostruire l'effettiva verità processuale (Sez. 2, n.33578 del 20/05/2010, Rv. 248128). In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 febbraio 2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta le memorie depositate dall'avv. Lorenzo Caruso il 9 e il 20 febbraio 2024, nell'interesse del ricorrente, con le quali, anche in replica alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, si insiste per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta applicava ad TO Caropepe la misura cautelare degli arresti domiciliari ritenendolo gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. (perché, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe compiuto operazioni atte ad ostacolare Penale Sent. Sez. 5 Num. 14447 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 27/02/2024 l'identificazione dell'illecita provenienza di parte del denaro provento del delitto di estorsione contestato in altro capo d'incolpazione) e sussistente tanto il pericolo di reiterazione criminosa (art. 274, lett. c), quanto quello di inquinamento probatorio (art. 274, lett. a) Secondo la prospettazione accusatoria, le ampie risultanze investigative avrebbero permesso di provare la riorganizzazione della tradizionale presenza mafiosa nei territori della Valle del Dittaino e del centro abitato di Valguarnera Caropepe ad opera di TI RG che, al termine della carcerazione subita per le condanne inferte all'esito dei procedimenti "Parafulmine" e "Sirieri", avrebbe ripreso immediatamente la diretta gestione delle attività associative, riallacciando i rapporti con TI AG, RI e IU IB (quest'ultimo nipote di EN AG e cognato di TI), i quali, sotto la direzione del primo, avrebbero partecipato alla commissione di plurime condotte estorsive ai danni di imprenditori operanti nei territori di riferimento. In particolare, il gruppo criminale facente capo al RG avrebbe avanzato richieste estorsive nei confronti di alcuni operatori commerciali chiedendo il pagamento del "pizzo" non con cadenza mensile ma in un'unica soluzione annuale, nonché l'assunzione quale dipendente del coindagato TI AG. In questo contesto si porrebbe la condotta del OR, il quale avrebbe emesso una fattura nei confronti di MA AS per servizi mai compiuti al solo fine di far transitare le somme, in maniera apparentemente lecita, in favore dei coindagati appartenenti alla consorteria mafiosa, così ostacolando l'identificazione dell'illecita provenienza di parte del denaro provento del delitto di estorsione perpetrata in danno del predetto MA AS. In punto di esigenze cautelari, il Giudice per le indagini preliminari riteneva sussistente tanto il pericolo di inquinamento probatorio (in ragione della condizione di assoggettamento ed omertà promanante dal sodalizio mafioso e della conseguente necessità di posticipare l'assunzione delle prove dichiarative per permettere l'escussione delle persone informate sui fatti e, in particolare, delle persone offese senza i pressanti condizionamenti degli indagati), sia il pericolo di reiterazione del reato (in ragione della presunzione legislativa, ritenendo, tuttavia, adeguata la misura gradata degli arresti domiciliari). La prospettazione accusatoria veniva confermata dal Tribunale distrettuale di Caltanissetta. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato articolando un unico motivo di censura formulato sotto il profilo della violazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. e del connesso vizio di motivazione ed afferente alla sussistenza del ritenuto quadro di gravità indiziaria e delle connesse esigenze cautelari. 2 In particolare, quanto al primo profilo, la difesa sostiene che dalle motivazioni addotte dai giudici del merito non emergerebbe né il contributo offerto dall'indagato alla realizzazione del reato, né la parallela consapevolezza di assumere il ruolo che gli è stato contestato. Da un canto, infatti, le conversazioni captate non conterebbero alcun riferimento alla vicenda oggetto di contestazione, se non, in due occasioni, due semplici tentativi di chiamata da parte del RG al OR TO;
dall'altro, il dato logico utilizzato dai giudici del merito per dedurre l'effettiva consumazione del reato (ossia la circostanza che le conversazioni captate non conterebbero riferimenti alla vicenda in esame, dovendosi con ciò ritenere che la somma fosse stata consegnata al destinatario) sarebbe essa stessa illogica in quanto priva di forza inferenziale rispetto al fatto dedotto. Il AS ha effettivamente bonificato un importo di 2.000 euro al OR, ma ciò, sostiene la difesa, non può essere di per sé sufficiente per ritenere provata, neppure sotto il profilo indiziario, la sua responsabilità, proprio in ragione delle dichiarazioni rese dallo stesso AS, il cui tenore conferma l'assoluta buonafede del ricorrente. Il bonifico, invero, fu accettato al solo scopo di ottenere in futuro l'affidamento di qualche lavoro nella sua azienda, acconsentendo alla richiesta del AS (che mai gli avrebbe manifestato la sua effettiva intenzione) di ricevere la fattura al fine di incrementare i costi sostenuti dalla sua azienda. Quanto al profilo cautelare, la motivazione sarebbe evidentemente carente avendo il Tribunale omesso di confrontarsi in maniera specifica con le ragioni mosse dalla difesa nello spiegare la insussistenza di tali esigenze;
sia sotto il profilo del ritenuto pericolo di inquinamento delle prove (attesa la natura documentale della prova), sia sotto il profilo del ritenuto pericolo di reiterazione del reato, attesa la totale estraneità del OR alle vicende ipotizzate dall'organo inquirente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza indicato nell'art. 273 cod. proc. pen. (che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192, ma non il comma 2 dello stesso articolo, che, appunto, richiede una particolare qualificazione degli indizi stessi, non solo gravi ma anche precisi e concordanti) non si atteggia allo stesso modo del termine indizi, inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Per cui qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli è sufficiente per l'adozione della misura (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, 3 Rv. 270628; Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511; Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rv. 255053). Il giudice di merito, quindi, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900). Cosicché, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l'assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 27062; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976, con riferimento specifico al vizio di motivazione). Ciò considerato, il provvedimento impugnato, con motivazione ampia e analitica, ricostruiti nel dettaglio i fatti oggetto dell'imputazione, dà atto delle ragioni della ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato ipotizzato nel capo d'incolpazione e indica con precisione tutti gli elementi fattuali dai quali ha ritenuto di desumere la sussistenza di un grave quadro indiziario in relazione alle contestazioni mosse. In particolare: - la dettagliata ricostruzione, alla luce delle plurime conversazioni intercettate, dell'episodio estorsivo che funge da presupposto rispetto al reato contestato al ricorrente;
- i contatti, seppur in termini di tentativi di chiamata, riscontrati tra il RG e il OR;
- le specifiche dichiarazioni del AS, vittima dell'estorsione, valutate analiticamente nella loro attendibilità; - la pregressa contiguità dell'indagato con il contesto mafioso nel quale operavano il RG e gli altri coindagati e l'assenza di elementi dai quali dedurre un'eventuale cesura rispetto agli ambienti criminali. A fronte di ciò, il ricorrente non solo non si confronta con le dettagliate argomentazioni offerte dalla Corte territoriale, ma invoca una rivalutazione del materiale indiziario valutato dai giudici di merito allegando circostanze sostanzialmente irrilevanti e prospettando inammissibili differenti valutazioni delle 4 Il Consigli e e nsore Il Presidente prove dichiarative. Dimentica, tuttavia, da un canto che il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento che di essi ne fa il giudice di merito, ma alla sola verifica della non (manifesta) illogicità della motivazione e della sua coerenza con i dati processuali richiamati;
dall'altro che ogni singolo fatto deve essere valutato non in modo parcellizzato, ma nella sua unitaria sistemazione, all'interno del generale contesto probatorio dove ciascun dato deve essere posto in vicendevole rapporto con tutti gli altri. Perché solo alla luce di una costruzione logica, armonica e consonante del complessivo compendio argomentativo sarà possibile attingere all'effettivo significato di ciascun singolo elemento e ricostruire l'effettiva verità processuale (Sez. 2, n.33578 del 20/05/2010, Rv. 248128). In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 febbraio 2024