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Sentenza 20 settembre 2024
Sentenza 20 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2024, n. 35515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35515 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE UE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/05/2024 del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/getWe le conclusioni del PG STEFANO TOCCI Penale Sent. Sez. 1 Num. 35515 Anno 2024 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 16/07/2024 Il Procuratore generale, Stefano Tocci, chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. OR GU ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila con la quale il Tribunale di Pescara aveva rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di Pescara, di custodia cautelare in carcere per il tentato omicidio di AS OR, avvenuto a Montesilvano per dissapori intercorrenti da anni tra le famiglie MO di Di CC e scaturiti dalla relazione sentimentale tra PI PA e Di CC MA. 2.1. Col primo motivo di ricorso, il ricorrente ripropone la questione già posta ai giudici in sede cautelare relativa al mancato invio al Tribunale del riesame del file audio-video contenente le riprese effettuate dal testimone AR AV sui luoghi ove era avvenuto il fatto, sotto il profilo della violazione del diritto di difesa. 2.2. Con il secondo motivo, di ricorso lamenta la mancata fonoregistrazione delle sommarie informazioni testimoniali assunte per reati di particolare gravità, tra i quali il tentato omicidio (fatto che comporterebbe la nullità relativa ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen. dell'atto). 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l'inattendibilità dei testi per la forte ostilità esistente tra le famiglie suddette. In particolare, la persona offesa aveva dichiarato di aver subito il ferimento in oggetto per essersi affacciata dal balcone, avendo udito l'esplosione di colpi di pistola: tale ricostruzione, secondo il ricorrente, non avrebbe dovuto essere considerata credibile, perché di norma quando si sentono degli spari si entra o si rimane a casa, non si esce sul balcone. Pertanto, la vittima poteva essere stata attinta dal "fuoco amico", cioè da qualche colpo esploso probabilmente da uno dei soggetti appartenenti al gruppo contrapposto nella lite a quello di cui faceva parte l'indagato, essendo improbabile che un colpo superasse il muretto del balcone dietro il quale si trovava la vittima. 2.4. Col quarto motivo, lamenta l'omessa effettuazione dello stub sui soggetti perquisiti. 2.5. Con l'ultimo motivo, il ricorrente lamenta che il giudice fa erroneo riferimento alla misura applicata, perché da ottobre 2023 fino alla data del ricorso (28.5.2023) il ricorrente è rimasto libero. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato e come tale va rigettato. 1.1. Il primo motivo non può essere accolto. Alla luce del principio della prova di resistenza, quanto denunciato appare del tutto irrilevante, alla luce del percorso argomentativo dell'impugnata ordinanza perché il giudice prescinde totalmente e peraltro espressamente dal contenuto delle dichiarazioni di AR AV. Per di più, AR AV è stato escusso e quanto da Jk era stato percepito è stato riversato in atti, per cui la rilevanza disarticolante di tale elemento indiziario è del tutto ipotetica e non viene argomentata in modo adeguato dal ricorrente. 1.2. Anche il secondo motivo è infondato, atteso che l'asserita violazione di cui all'art. 357, comma 3-bis, c.p.p. non è assistita da sanzione processuale, né può genericamente convogliarsi la stessa nell'alveo della violazione del diritto di difesa, atteso che la persona informata sui fatti ha sempre facoltà di rettificare le proprie dichiarazioni se verbalizzate in modo non conforme al suo dichiarato. 1.3. Col terzo motivo il ricorrente propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. In particolare, la motivazione dei giudici si è incentrata in modo ineccepibile sul fatto che la persona offesa, OR AS, aveva dichiarato di aver visto la sera dell'11.9.2023 l'indagato (insieme ad altri) con un "braccio in alto e una pistola in mano" subito dopo l'esplosione dei colpi di arma da fuoco e subito dopo si era accorto di essere stato ferito ad una gamba. Tale circostanza è stata correttamente valorizzata dal Tribunale agli effetti della ritenuta gravità indiziaria nei confronti dell'indagato, per l'adozione del provvedimento cautelare, in quanto non contrastata da elementi di segno diverso: le considerazioni sulla possibilità che il colpo di arma da fuoco che ha attinto la persona offesa sia stata sparato da un'altra persona è apparsa allo stato degli atti esaminati dai giudici priva di dimostrazione concreta, sicché il giudizio sulla ricostruzione del fatto è stato svolto nel rispetto dei principi in tema di vizi della motivazione. Il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745). 1.4. Anche il quarto motivo è infondato. Correttamente il Procuratore generale ha evidenziato che l'omessa effettuazione di accertamenti con lo stub non impedisce la formulazione in sede cautelare di un giudizio sulla gravità indiziaria, 3 atteso che il quadro indiziario già acquisito sarebbe già di per sé idoneo a supportare il giudizio formulato, fatte salve ovviamente le più ampie e approfondite considerazioni che potranno essere svolte nelle successive fasi su tale profilo. 1.5. Da ultimo, giova precisare che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare. Corretta appare la motivazione sul punto da parte del tribunale che ha indicato chiaramente elementi sintomatici di inaffidabilità del soggetto, gravato da precedenti penali anche per evasione. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3. Stante lo stato di detenzione del ricorrente la cancelleria deve trasmettere la presente sentenza al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp att. cod. proc. pen. Così deciso il 16/07/2024
lette/getWe le conclusioni del PG STEFANO TOCCI Penale Sent. Sez. 1 Num. 35515 Anno 2024 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 16/07/2024 Il Procuratore generale, Stefano Tocci, chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. OR GU ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila con la quale il Tribunale di Pescara aveva rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di Pescara, di custodia cautelare in carcere per il tentato omicidio di AS OR, avvenuto a Montesilvano per dissapori intercorrenti da anni tra le famiglie MO di Di CC e scaturiti dalla relazione sentimentale tra PI PA e Di CC MA. 2.1. Col primo motivo di ricorso, il ricorrente ripropone la questione già posta ai giudici in sede cautelare relativa al mancato invio al Tribunale del riesame del file audio-video contenente le riprese effettuate dal testimone AR AV sui luoghi ove era avvenuto il fatto, sotto il profilo della violazione del diritto di difesa. 2.2. Con il secondo motivo, di ricorso lamenta la mancata fonoregistrazione delle sommarie informazioni testimoniali assunte per reati di particolare gravità, tra i quali il tentato omicidio (fatto che comporterebbe la nullità relativa ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen. dell'atto). 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l'inattendibilità dei testi per la forte ostilità esistente tra le famiglie suddette. In particolare, la persona offesa aveva dichiarato di aver subito il ferimento in oggetto per essersi affacciata dal balcone, avendo udito l'esplosione di colpi di pistola: tale ricostruzione, secondo il ricorrente, non avrebbe dovuto essere considerata credibile, perché di norma quando si sentono degli spari si entra o si rimane a casa, non si esce sul balcone. Pertanto, la vittima poteva essere stata attinta dal "fuoco amico", cioè da qualche colpo esploso probabilmente da uno dei soggetti appartenenti al gruppo contrapposto nella lite a quello di cui faceva parte l'indagato, essendo improbabile che un colpo superasse il muretto del balcone dietro il quale si trovava la vittima. 2.4. Col quarto motivo, lamenta l'omessa effettuazione dello stub sui soggetti perquisiti. 2.5. Con l'ultimo motivo, il ricorrente lamenta che il giudice fa erroneo riferimento alla misura applicata, perché da ottobre 2023 fino alla data del ricorso (28.5.2023) il ricorrente è rimasto libero. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato e come tale va rigettato. 1.1. Il primo motivo non può essere accolto. Alla luce del principio della prova di resistenza, quanto denunciato appare del tutto irrilevante, alla luce del percorso argomentativo dell'impugnata ordinanza perché il giudice prescinde totalmente e peraltro espressamente dal contenuto delle dichiarazioni di AR AV. Per di più, AR AV è stato escusso e quanto da Jk era stato percepito è stato riversato in atti, per cui la rilevanza disarticolante di tale elemento indiziario è del tutto ipotetica e non viene argomentata in modo adeguato dal ricorrente. 1.2. Anche il secondo motivo è infondato, atteso che l'asserita violazione di cui all'art. 357, comma 3-bis, c.p.p. non è assistita da sanzione processuale, né può genericamente convogliarsi la stessa nell'alveo della violazione del diritto di difesa, atteso che la persona informata sui fatti ha sempre facoltà di rettificare le proprie dichiarazioni se verbalizzate in modo non conforme al suo dichiarato. 1.3. Col terzo motivo il ricorrente propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. In particolare, la motivazione dei giudici si è incentrata in modo ineccepibile sul fatto che la persona offesa, OR AS, aveva dichiarato di aver visto la sera dell'11.9.2023 l'indagato (insieme ad altri) con un "braccio in alto e una pistola in mano" subito dopo l'esplosione dei colpi di arma da fuoco e subito dopo si era accorto di essere stato ferito ad una gamba. Tale circostanza è stata correttamente valorizzata dal Tribunale agli effetti della ritenuta gravità indiziaria nei confronti dell'indagato, per l'adozione del provvedimento cautelare, in quanto non contrastata da elementi di segno diverso: le considerazioni sulla possibilità che il colpo di arma da fuoco che ha attinto la persona offesa sia stata sparato da un'altra persona è apparsa allo stato degli atti esaminati dai giudici priva di dimostrazione concreta, sicché il giudizio sulla ricostruzione del fatto è stato svolto nel rispetto dei principi in tema di vizi della motivazione. Il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745). 1.4. Anche il quarto motivo è infondato. Correttamente il Procuratore generale ha evidenziato che l'omessa effettuazione di accertamenti con lo stub non impedisce la formulazione in sede cautelare di un giudizio sulla gravità indiziaria, 3 atteso che il quadro indiziario già acquisito sarebbe già di per sé idoneo a supportare il giudizio formulato, fatte salve ovviamente le più ampie e approfondite considerazioni che potranno essere svolte nelle successive fasi su tale profilo. 1.5. Da ultimo, giova precisare che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare. Corretta appare la motivazione sul punto da parte del tribunale che ha indicato chiaramente elementi sintomatici di inaffidabilità del soggetto, gravato da precedenti penali anche per evasione. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3. Stante lo stato di detenzione del ricorrente la cancelleria deve trasmettere la presente sentenza al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp att. cod. proc. pen. Così deciso il 16/07/2024