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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 09/12/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 681 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 09/12/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da: nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1 residente in [...]- Assistente CodiceFiscale_1
Capo della Polizia di Stato in congedo ,rappresentato e difeso, come da procura allegata dall'avv. Luigi Elefante c.fiscale del foro di Mantova telef. C.F._2
3407617860 fax 0376 1334050 pec peo Email_1
, da valere come domicilio telematico per ogni comunicazione Email_2
e notifica inerente il presente procedimento, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Via Grazioli,7- 46051- San GiorgioBigarello (MN).
RICORRENTE
Contro
, in persona del Sig. pro tempore, C.F. Controparte_2 CP_3
, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE P.IVA_1
DELLO STATO DI L'AQUILA (C.F. , fax 0862/410918, e-mail P.IVA_2
PEC pResso i cui uffici del Email_3 Email_4
Complesso Monumentale di San EN in L'Aquila (AQ) alla via Buccio di Ranallo
s.n.c., per legge domiciliano
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Accogliere integralmente il ricorso, accertando e dichiarando lo Status di Vittima del Dovere ai sensi della normativa vigente (Legge 466/80-L.266/2005- - DPR243/2006).
2. Accertare e Dichiarare che le infermità riportate sono in rapporto causale diretto con i fatti di servizio avvenuti nel corso di attività di ordine pubblico in data 9.01.2006.
3. Accertare e Dichiarare che l'invalidità complessiva, riportata per l'infermità contratta per i fatti di causa, corrisponde al grado del 60% ovvero a quello risultante dall'applicazione della formula di legge di cui all'art.4 del D.P.R.181/2009,in seguito all'espletata istruttoria in corso di causa.
4. Dichiarare tenuto il resistente, al riconoscimento di tutti i benefici di legge CP_2 correlati alla categoria di appartenenza: esenzione ticket sanitario;
borse di studio;
collocamento obbligatorio;
assistenza psicologica, esenzione IRPEF sul trattamento pensionistico e per quelli economici una tantum e periodici parametrati al requisito sanitario accertato, con riconoscimento della perequazione automatica: Speciale Elargizione, Assegno Vitalizio e Speciale assegno Vitalizio.
5. Condannare l'amministrazione resistente, a riconoscere al ricorrente,la speciale elargizione in percentuale al grado di effettiva invalidità complessiva riportata, nonché i benefici periodici assistenziali economici parametrati ad un grado minimo di invalidità del 25%: quali l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio a decorrere dall'evento ovvero dalla data di stabilizzazione di tale parametro di grado permanente di invalidità complessiva.
6. Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di lite, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Parte resistente: “ Voglia rigettare l'avverso ricorso, poiché infondato nel merito in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
ovvero, subordinatamente, voglia quantificare l'avversa pretesa nei termini sopraesposti. Con integrale rigetto delle avverse richieste istruttorie, nei termini di cui sopra. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della lite, con l'aumento di cui all'art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014, eccettuate I.V.A. e C.P.A., non dovute all'Avvocatura dello Stato. Con ogni conseguenza di legge.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 27.3.2025, il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere, con conseguente diritto ai relativi benefici, ai sensi della Legge 266/2005 in relazione alle infermità contratte in servizio comandato di Ordine Pubblico, in data 9 gennaio 2006, allorquando alla guida di moto istituzionale in servizio di scorta alla Fiaccola Olimpica, impattava violentemente contro la fiancata sinistra di una autovettura che si immetteva sulla strada principale da un passo privato senza concedere la dovuta precedenza.
A sostegno della domanda riferiva che il , acquisito il verbale Controparte_2 modello BL/B n.N1070187 datato16.02.2007, assunto il parere favorevole del Comitato di
2 verifica per le cause di servizio n. 18742/2007 in data 5.09.2007, riconosceva la dipendenza da causa di servizio dell'infermità subita con Decreto N. 12817R datato 1.10.2007 e con successivo verbale ascriveva la infermità alla tabella A categoria, collocandolo in aspettativa fino al passaggio nei ruoli civili.
In punto di diritto, dopo aver ricostruito il contesto normativo di riferimento, riteneva che la fattispecie concreta fosse ascrivile alla previsione di cui al comma 563 dell'articolo 1 della
L. n. 266/2005, per il quale, a differenza del comma 564, non è richiesto, ai fini del riconoscimento dello status in oggetto, la prova di un rischio specifico ulteriore, richiamando numerosa giurisprudenza di merito e di legittimità ed assumendo che l'invalidità complessiva riportata fosse parti al 60%.
1.2. Si costituiva in giudizio il contestando la fondatezza della Controparte_2 domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, rilevava che dalla documentazione in atti risultava evincibile che il fosse rimasto coinvolto in un incidente stradale CP_1 collegato solo in via puramente occasionale ed accidentale al servizio di prestato, così occorso in assenza di alcuna criticità operativa straordinaria e nell'ambito di un'esposizione al rischio assolutamente comune, pari ad ogni altro utente della strada, tanto è vero che nell'incidente veniva coinvolto anche terzo del tutto estraneo al contesto operativo, entro il quale lo stesso era chiamato ad operare. Riteneva, dunque, che non potesse configurarsi la fattispecie di cui comma 563 dell'articolo 1 della L. n. 266/2005, eccependo, in subordine, il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali.
1.3. Così radicatosi il contradditorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed ammissione di CTU medico legale, al termine della quale è stata rinviata all'udienza del 9.12.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, solo parte ricorrente ha depositato le proprie note di udienza, insistendo nelle conclusioni rassegnate.
2. Prima di passare al merito della domanda, si ritiene, anzitutto di individuare, sia pur succintamente, la cornice normativa di riferimento in cui inquadrare la fattispecie de qua.
Premessa normativa
Nel corso degli anni il legislatore è intervenuto più volte nella definizione e nella disciplina delle cosiddette “vittime del dovere”, intendendo per tali tutti quei soggetti che, a
3 causa di eventi connessi allo svolgimento di specifiche attività correlate con il servizio, siano state vittima, appunto, di eventi che abbiano arrecato un pregiudizio alla loro salute e integrità psicofisica. Tale istituto è frutto di una normativa molto complessa e variegata interessata nel tempo da diverse pronunce giurisprudenziali (alcune riguardanti l'interpretazione della normativa, altre la modalità di calcolo ed altre ancora l'equiparazione con lo status di vittima del terrorismo).
Per quanto qui rileva, la prima disciplina della materia, attualmente vigente, è avvenuta con la Legge 13 agosto 1980, n. 466 recante “Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche” destinata ai soggetti deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva e repressiva o all'espletamento di attività di soccorso, nonché agli appartenenti alle Forze di Polizia che abbiano riportato un grado di invalidità non inferiore all'80% della capacità lavorativa.
Tale norma prevedeva quale speciale elargizione il riconoscimento del beneficio una tantum di euro 51.645,69 (£.100.000.000), esente da IRPEF e soggetto rivalutazione ISTAT successivamente elevato (con L. 302/90) a euro 77.468,53 (£. 150.000.000).
Successivamente è intervenuta la Legge 20 ottobre 1990, n. 302 recante “Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”, con la quale le vittime di violenza di matrice terroristica sono state accostate, per la prima volta in un provvedimento legislativo, a quelle innocenti della criminalità organizzata di stampo mafioso, estendendo così anche alle vittime delle mafie i benefici economici già previsti in favore delle vittime del terrorismo.
Detta norma, prevede tra i vari benefici anche un'elargizione complessiva ai familiari (o conviventi a carico) dei caduti per atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e una speciale elargizione, proporzionale alla percentuale d'invalidità riscontrata dalle C.M.O. competenti, nella misura inziale di € 774,69 (£. 1.500.000) per punto percentuale, importo successivamente (Legge 206/2004) elevato per gli eventi successivi al 1° gennaio 2003. Con la Legge 23 novembre 1998, n. 407 recante “ Norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”, novellatrice della legge del 1990, è stato previsto l'assegno vitalizio per chi subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa (ovvero a favore dei familiari superstiti dello stesso personale deceduto) in conseguenza di: • atti di terrorismo;
• eversione dell'ordine democratico;
• fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni criminali di cui all'art. 416-bis
4 del C.P.; • operazioni di prevenzione e repressione di atti di terrorismo o mafia;
• azioni criminose a decorrere dal 1° gennaio 1990 (art. 82, Legge 23 dicembre 2000, n. 388).
Tale norma prevede, oltre a benefici pensionistici (art. 2, commi 3, 5 e 6), anche l'erogazione di un assegno vitalizio non reversibile, che ha natura di indennizzo (esente dall'IRPEF e soggetto a perequazione), nonché la riliquidazione degli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione (di cui alla legge 13.8.1980, n. 466) di € 25.822,84 (£.
50.000.000) più rivalutazione
Con la L. n. 388 del 2000 all'art 82 comma 1 è stato trovato un raccordo tra la disciplina del 1980 e quella del 1990 prevedendo che «Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata, a decorrere CP_4 dal 1° gennaio 1990,
l'applicazione dei benefìci previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 ». Pertanto, la legge n. 302 del 1990 diventa il “baricentro” dei principali aggiornamenti normativi successivi.
Con la Legge n. 206 del 2004 ("Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice") si è provveduto ad una riorganizzazione normativa della materia con ampliamento anche delle misure ristoratrici.
In particolare, sono stati riconosciuti, in favore delle sole vittime del terrorismo e dei loro superstiti, oltre a nuovi benefici strettamente economici (estensione della speciale elargizione di € 200.000,00 - una tantum oltre rivalutazione - a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice compiuti sul territorio nazionale ed extranazionale;
speciale assegno vitalizio - ex art. 5 comma 3 - di €1.033,00 mensili dal 26 agosto 2004, per chi ha riportato una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa - minimo 25% - nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni), anche provvidenze di diversa natura di competenza di svariate Amministrazioni e/o Enti pubblici
(aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi esenzione dal pagamento dei ticket sanitari;
assistenza psicologica;
concessione di borse di studio;
incremento della misura della pensione e del trattamento di fine rapporto;
equiparazione, per le vittime che hanno subito danni più gravi, ai grandi invalidi di guerra e il riconoscimento del diritto immediato alla pensione diretta).
La Legge 266 del 23 dicembre 2005 ha stabilito il principio della progressiva estensione dei benefici, già previsti in favore delle vittime del terrorismo, alle vittime del dovere, ovvero
5 ai familiari superstiti, avvenuta con il D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 e ha fornito (al comma
563) una definizione normativa di "vittima del dovere".
L'art. 1 comma 563 della L. 23/12/2005 n° 266 così statuisce :« Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità (146). » Il comma 564 prevede poi che « Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative»:
La giurisprudenza di legittimità, che ha più volte esaminato le norme sopra citate, precisandone i criteri applicativi, ha chiarito che il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere, con due diverse disposizioni, i commi 563 e 564 dell'art. 1 della legge n. 266, individuando, nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere, mentre nel comma 564 sono contemplati i “soggetti equiparati”, ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività enumerate nelle lettere dalla a) alla f) sopra richiamate, ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali, per cui la norma di cui al comma 564 non indica una serie di attività specifiche, ma volutamente è una norma aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura (cfr. Cass., Sez. U., 22 giugno 2017, n. 15484).
È vero che l'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, nel richiedere che le lesioni siano state riportate “in conseguenza di eventi verificatisi […] in operazioni” sembra evocare una concezione naturalistica del rapporto di causalità, tale per cui sarebbe sufficiente che l'attività costituisca mera condicio sine qua non dell'evento lesivo.
È però altrettanto vero che la Suprema Corte ha da tempo chiarito che la nozione di causa va ricostruita sulla base dello scopo della norma che la contempla come elemento della
6 fattispecie (cfr. in tal senso Cass. S.U. n. 13246 del 2019 e, più di recente, Cass. n. 8429 del
2024): il concetto di “causa” è infatti eminentemente normativo ed è solo in virtù di questa sua peculiare connotazione che, ad es., è possibile attribuire efficienza causale ad una omissione (art. 40, comma 2°, c.p.) o escludere il rapporto di causalità tra azione o omissione ed evento in presenza di concause sopravvenute che non abbiano approfondito (o l'abbiano approfondito nei limiti del lecito) il rischio originariamente creato con l'azione o l'omissione
(art. 41, comma 2°, c.p.).
Ciò posto, come già osservato, l'art. 1, comma 563, L. n. 266/2005, nel dettare la definizione di "vittime del dovere", assimila i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto ai "soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466", vale a dire ai dipendenti pubblici civili e militari che "per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente".
Sennonché, l'art. 1, L. n. 466/1980, espressamente prevede che le lesioni rilevanti ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere debbano essere riportate "in conseguenza di eventi... dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso"; e in presenza di un tale disposto normativo, l'assimilazione tra le due categorie sancita dal legislatore non può non indurre l'interprete a ritenere che anche gli "eventi verificatisi... in operazioni di soccorso", di cui all'art. 1, comma 563 d) L. n. 266/2005, così come quelli verificatisi nello svolgimento delle altre attività menzionate nelle lett. a), b), c), e), f) (nel caso di specie rileva la lettera b) della norma cit.), debbano essere dipendenti da rischi specificamente attinenti a tali attività, ossia rappresentare una concretizzazione di quella speciale pericolosità e/o dell'assunzione di quel rischio qualificato che - come già posto in evidenza da Cass. n. 29204 del 2021 - il legislatore ha considerato per differenziare la categoria delle vittime del dovere rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti che possano riportare un'infermità per causa di servizio: diversamente argomentando, infatti, la ratio sottesa all'assimilazione tra le due categorie di vittime del dovere verrebbe a smarrirsi e "gli altri dipendenti pubblici" verrebbero a godere, ai fini in discorso, di un trattamento di favore rispetto a quelli di cui all'art. 3, L. n. 466/1980, ciò che non potrebbe non indurre dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3, comma
1, Cost.
Proprio per ciò deve escludersi che, ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere, sia sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in
7 conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dall'art. 1, comma
563, L. n. 266/2005: è necessario, piuttosto, che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio di quelle determinate attività.
Caso di specie
3. Ciò posto, nel caso di specie è necessario verificare se l'infermità subita dal ricorrente in conseguenza dell'incidente subito in data 9.1.2006, sia tale da integrare la fattispecie di cui all'articolo 1 comma 563 lett. b), nei termini sopra esposti in punto di causalità e di concretizzazione del rischio specifico.
Per l'infortunio suddetto il ricorrente si è visto riconoscere l'infermità come causa di servizio.
In particolare, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, all'adunanza n. 169/2007 del 05.09.2007, giudicava l'infermità “cattivi esiti di grave frattura lussazione gomito sx, esiti di frattura polso sx, acetabolo sx ed esiti di frattura ileo pubica sx” come dipendente da causa di servizio.
Successivamente, la II Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di
Medicina Legale di Chieti (CH) si riuniva per eseguire gli accertamenti sanitari finalizzati all'accertamento della dipendenza da causa di servizio e, con verbale modello BL/B – N.
N2101617 del 15.02.2011 esprimeva il seguente giudizio diagnostico: “Cattivi esiti di grave frattura lussazione gomito sx, esiti di frattura polso sx, acetabolo sx ed esiti di frattura ileo pubica sx”, ascritta alla categoria di invalidità Tab. A, cat. 6^; “Sindrome del Tunnel carpale mano sx con lieve impegno funzionale”, ascritta alla categoria di invalidità “N.C.”
Per le infermità di cui al verbale del 15.02.2011 veniva giudicato “non idoneo permanentemente al servizio d'istituto nella Polizia di Stato in modo assoluto, non idoneo al transito nei ruoli tecnici, SI' idoneo alla riammissione nei ruoli civili dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno o di altre Amministrazioni civili dello Stato”, ed in data 16.3.2011 veniva collocato nella posizione di aspettativa, a decorrere dal 16.02.2011.
A seguito di aggravamento della patologia “Cattivi esiti di grave frattura lussazione gomito sx, esiti di frattura polso sx, acetabolo sx ed esiti di frattura ileo pubica sx”, veniva riconosciuto l'equo indennizzo nell'importo complessivo di € 10.398,27 a carico dello Stato.
Con istanza 21.04.2016 il ricorrente chiedeva il riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa sulle “Vittime del Dovere”, per le lesioni riportate nell'evento del 09.01.2006, descrivendo in tale sede la ricostruzione dei fatti dell'incidente che lo aveva visto coinvolto.
8 Con provvedimento Ministeriale prot. 559/C/55563/SG datato 2 maggio 2017 e reiterato con successivo del 18.1.2019, nonostante il parere favorevole della di Controparte_4
Teramo del 6.02.2017, la richiesta veniva rigettata, in quanto i fatti venivano ritenuti non rientranti in alcuna delle categorie previste dall'art.1 comma 563-564 della Legge 266/2005.
Ebbene, dai documenti di causa risulta che il ricorrente, il giorno 9.1.2006, era sato comandato in servizio di scorta alla Fiaccolata Olimpica con orario 11.55/18.08, a bordo di motociclo della Polizia, unitamente al collega capo Controparte_5
Come descritto dallo stesso ricorrente nella istanza del 21.4.2016, è accaduto che poco dopo essere uscito insieme al collega dalla caserma in località S. Nicolò a Tordino (TE), rimaneva coinvolto in un grave incidente stradale, in quanto, nei pressi di una intersezione sulla S.S. 80, veniva violentemente investito da un autovettura che si immetteva nella circolazione stradale senza concedere la dovuta precedenza. A causa del violento impatto e la conseguente caduta sul manto stradale, subiva un gravissimo politrauma e pertanto si rendeva necessario il ricovero presso l'Ospedale Civile di Teramo.
Dalle dichiarazioni rese dal collega del ricorrente, l'assistente capo Testimone_1
risulta chiarito che l'incidente non è avvenut durante il servizio di scorta del corteo,
[...] ma nel tragitto che gli agenti stavano compiendo mentre si recavano a Roseto degli Abruzzi, per agganciare il corteo della fiaccolata Olimpica.
Si è trattato, dunque, di un incidente stradale che ha coinvolto il ricorrente, durante il tragitto dallo stesso intrapreso dalla caserma al luogo del corteo, nel quale avrebbe dovuto effettuare il servizio di scorta.
Così ricostruita l'evoluzione degli eventi, si ritiene che nel caso di specie l'incidente che ha coinvolto il ricorrente, sia collegato solo in via meramente occasionale ed accidentale al servizio di scorta assegnato, non potendo ritenersi integrato quel rischio specifico della funzione o della missione comandata.
In particolare, è possibile affermare che il danno subito dal ricorrente, pur occorso durante lo svolgimento del servizio assegnato (tanto è vero che non risulta in contestazione il riconoscimento della causa di servizio), è stato causato nell'ambito di un'esposizione al rischio comune, pari a quello di ogni altro utente della strada e non, invece, nell'ambito di quel rischio specifico collegato alla missione affidata.
Ed infatti, come sopra esposto, non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, essendo piuttosto
9 necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività (Cass. n. 34299 del 2024).
Nel caso di specie, come sopra esposto, deve escludersi che l''evento da cui è scaturita la lesione costituisca una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio dell'attività di ordine pubblico affidata quel giorno al ricorrente.
Come già dianzi ricordato, infatti, l'evento traumatico di cui è rimasto vittima il ricorrente si dovette al fatto che, nel tragitto tra la caserma ed il luogo in cui agganciare il corteo da scortare (e, dunque, non durante la prestazione di attività di scorta vera e propria), venne coinvolto in un grave incidente statale con un veicolo terzo, sicchè appare evidente che l'infortunio subito è collegato solo in via accidentale ed occasionale al servizio di scorta assegnato, non assumendo quella rilevanza causale giuridica con il rischio tipico dell'operazione o del servizio di ordine pubblico al quale era adibito.
In un caso simile a quello in oggetto, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva rigettato la domanda volta al riconoscimento dei benefici spettanti alle vittime del dovere, in conseguenza delle lesioni riportate dal lavoratore allorché, mentre attendeva a bordo di un'autovettura dei Carabinieri ad un'ordinaria attività di perlustrazione del territorio, finalizzata alla vigilanza e al controllo della circolazione stradale e di obiettivi sensibili nonché all'identificazione di persone sospette e alla ricerca di catturandi, il mezzo di trasporto aveva impattato contro la porta di un'autorimessa in località Pretoro (CH), sulla SS 539 (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 15/06/2025, n.15977).
Si tratta, evidentemente, di un caso del tutto analogo o comunque simile a quello prospettato nel caso di specie.
In definitiva sintesi, la domanda non può essere accolta e va rigettata, non essendo stata dimostrata la integrazione dei presupposti di legge per la configurabilità dello status di vittima di dovere.
4. Considerata la natura della decisione resa ed anche le conclusioni definitive della CTU, considerata, altresì, la molteplicità di pronunce della Corte di Cassazione che nel corso del tempo hanno via via delineato i contorni della fattispecie giuridica in oggetto, chiarendo i diversi e plurimi aspetti che la complessa disciplina ha sollecitato, le spese di lite vanno integralmente compensate, mentre le spese di CTU si pongono a carico solidale di entrambe le
10 parti, stante la necessità di un suo espletamento, anche in prospettiva di completezza istruttoria, ed anche tenendo in considerazione gli esiti esposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 681/2025 così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
• Pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto.
Teramo, 9.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 09/12/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da: nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1 residente in [...]- Assistente CodiceFiscale_1
Capo della Polizia di Stato in congedo ,rappresentato e difeso, come da procura allegata dall'avv. Luigi Elefante c.fiscale del foro di Mantova telef. C.F._2
3407617860 fax 0376 1334050 pec peo Email_1
, da valere come domicilio telematico per ogni comunicazione Email_2
e notifica inerente il presente procedimento, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Via Grazioli,7- 46051- San GiorgioBigarello (MN).
RICORRENTE
Contro
, in persona del Sig. pro tempore, C.F. Controparte_2 CP_3
, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE P.IVA_1
DELLO STATO DI L'AQUILA (C.F. , fax 0862/410918, e-mail P.IVA_2
PEC pResso i cui uffici del Email_3 Email_4
Complesso Monumentale di San EN in L'Aquila (AQ) alla via Buccio di Ranallo
s.n.c., per legge domiciliano
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Accogliere integralmente il ricorso, accertando e dichiarando lo Status di Vittima del Dovere ai sensi della normativa vigente (Legge 466/80-L.266/2005- - DPR243/2006).
2. Accertare e Dichiarare che le infermità riportate sono in rapporto causale diretto con i fatti di servizio avvenuti nel corso di attività di ordine pubblico in data 9.01.2006.
3. Accertare e Dichiarare che l'invalidità complessiva, riportata per l'infermità contratta per i fatti di causa, corrisponde al grado del 60% ovvero a quello risultante dall'applicazione della formula di legge di cui all'art.4 del D.P.R.181/2009,in seguito all'espletata istruttoria in corso di causa.
4. Dichiarare tenuto il resistente, al riconoscimento di tutti i benefici di legge CP_2 correlati alla categoria di appartenenza: esenzione ticket sanitario;
borse di studio;
collocamento obbligatorio;
assistenza psicologica, esenzione IRPEF sul trattamento pensionistico e per quelli economici una tantum e periodici parametrati al requisito sanitario accertato, con riconoscimento della perequazione automatica: Speciale Elargizione, Assegno Vitalizio e Speciale assegno Vitalizio.
5. Condannare l'amministrazione resistente, a riconoscere al ricorrente,la speciale elargizione in percentuale al grado di effettiva invalidità complessiva riportata, nonché i benefici periodici assistenziali economici parametrati ad un grado minimo di invalidità del 25%: quali l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio a decorrere dall'evento ovvero dalla data di stabilizzazione di tale parametro di grado permanente di invalidità complessiva.
6. Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di lite, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Parte resistente: “ Voglia rigettare l'avverso ricorso, poiché infondato nel merito in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
ovvero, subordinatamente, voglia quantificare l'avversa pretesa nei termini sopraesposti. Con integrale rigetto delle avverse richieste istruttorie, nei termini di cui sopra. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della lite, con l'aumento di cui all'art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014, eccettuate I.V.A. e C.P.A., non dovute all'Avvocatura dello Stato. Con ogni conseguenza di legge.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 27.3.2025, il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere, con conseguente diritto ai relativi benefici, ai sensi della Legge 266/2005 in relazione alle infermità contratte in servizio comandato di Ordine Pubblico, in data 9 gennaio 2006, allorquando alla guida di moto istituzionale in servizio di scorta alla Fiaccola Olimpica, impattava violentemente contro la fiancata sinistra di una autovettura che si immetteva sulla strada principale da un passo privato senza concedere la dovuta precedenza.
A sostegno della domanda riferiva che il , acquisito il verbale Controparte_2 modello BL/B n.N1070187 datato16.02.2007, assunto il parere favorevole del Comitato di
2 verifica per le cause di servizio n. 18742/2007 in data 5.09.2007, riconosceva la dipendenza da causa di servizio dell'infermità subita con Decreto N. 12817R datato 1.10.2007 e con successivo verbale ascriveva la infermità alla tabella A categoria, collocandolo in aspettativa fino al passaggio nei ruoli civili.
In punto di diritto, dopo aver ricostruito il contesto normativo di riferimento, riteneva che la fattispecie concreta fosse ascrivile alla previsione di cui al comma 563 dell'articolo 1 della
L. n. 266/2005, per il quale, a differenza del comma 564, non è richiesto, ai fini del riconoscimento dello status in oggetto, la prova di un rischio specifico ulteriore, richiamando numerosa giurisprudenza di merito e di legittimità ed assumendo che l'invalidità complessiva riportata fosse parti al 60%.
1.2. Si costituiva in giudizio il contestando la fondatezza della Controparte_2 domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, rilevava che dalla documentazione in atti risultava evincibile che il fosse rimasto coinvolto in un incidente stradale CP_1 collegato solo in via puramente occasionale ed accidentale al servizio di prestato, così occorso in assenza di alcuna criticità operativa straordinaria e nell'ambito di un'esposizione al rischio assolutamente comune, pari ad ogni altro utente della strada, tanto è vero che nell'incidente veniva coinvolto anche terzo del tutto estraneo al contesto operativo, entro il quale lo stesso era chiamato ad operare. Riteneva, dunque, che non potesse configurarsi la fattispecie di cui comma 563 dell'articolo 1 della L. n. 266/2005, eccependo, in subordine, il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali.
1.3. Così radicatosi il contradditorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed ammissione di CTU medico legale, al termine della quale è stata rinviata all'udienza del 9.12.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, solo parte ricorrente ha depositato le proprie note di udienza, insistendo nelle conclusioni rassegnate.
2. Prima di passare al merito della domanda, si ritiene, anzitutto di individuare, sia pur succintamente, la cornice normativa di riferimento in cui inquadrare la fattispecie de qua.
Premessa normativa
Nel corso degli anni il legislatore è intervenuto più volte nella definizione e nella disciplina delle cosiddette “vittime del dovere”, intendendo per tali tutti quei soggetti che, a
3 causa di eventi connessi allo svolgimento di specifiche attività correlate con il servizio, siano state vittima, appunto, di eventi che abbiano arrecato un pregiudizio alla loro salute e integrità psicofisica. Tale istituto è frutto di una normativa molto complessa e variegata interessata nel tempo da diverse pronunce giurisprudenziali (alcune riguardanti l'interpretazione della normativa, altre la modalità di calcolo ed altre ancora l'equiparazione con lo status di vittima del terrorismo).
Per quanto qui rileva, la prima disciplina della materia, attualmente vigente, è avvenuta con la Legge 13 agosto 1980, n. 466 recante “Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche” destinata ai soggetti deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva e repressiva o all'espletamento di attività di soccorso, nonché agli appartenenti alle Forze di Polizia che abbiano riportato un grado di invalidità non inferiore all'80% della capacità lavorativa.
Tale norma prevedeva quale speciale elargizione il riconoscimento del beneficio una tantum di euro 51.645,69 (£.100.000.000), esente da IRPEF e soggetto rivalutazione ISTAT successivamente elevato (con L. 302/90) a euro 77.468,53 (£. 150.000.000).
Successivamente è intervenuta la Legge 20 ottobre 1990, n. 302 recante “Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”, con la quale le vittime di violenza di matrice terroristica sono state accostate, per la prima volta in un provvedimento legislativo, a quelle innocenti della criminalità organizzata di stampo mafioso, estendendo così anche alle vittime delle mafie i benefici economici già previsti in favore delle vittime del terrorismo.
Detta norma, prevede tra i vari benefici anche un'elargizione complessiva ai familiari (o conviventi a carico) dei caduti per atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e una speciale elargizione, proporzionale alla percentuale d'invalidità riscontrata dalle C.M.O. competenti, nella misura inziale di € 774,69 (£. 1.500.000) per punto percentuale, importo successivamente (Legge 206/2004) elevato per gli eventi successivi al 1° gennaio 2003. Con la Legge 23 novembre 1998, n. 407 recante “ Norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”, novellatrice della legge del 1990, è stato previsto l'assegno vitalizio per chi subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa (ovvero a favore dei familiari superstiti dello stesso personale deceduto) in conseguenza di: • atti di terrorismo;
• eversione dell'ordine democratico;
• fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni criminali di cui all'art. 416-bis
4 del C.P.; • operazioni di prevenzione e repressione di atti di terrorismo o mafia;
• azioni criminose a decorrere dal 1° gennaio 1990 (art. 82, Legge 23 dicembre 2000, n. 388).
Tale norma prevede, oltre a benefici pensionistici (art. 2, commi 3, 5 e 6), anche l'erogazione di un assegno vitalizio non reversibile, che ha natura di indennizzo (esente dall'IRPEF e soggetto a perequazione), nonché la riliquidazione degli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione (di cui alla legge 13.8.1980, n. 466) di € 25.822,84 (£.
50.000.000) più rivalutazione
Con la L. n. 388 del 2000 all'art 82 comma 1 è stato trovato un raccordo tra la disciplina del 1980 e quella del 1990 prevedendo che «Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata, a decorrere CP_4 dal 1° gennaio 1990,
l'applicazione dei benefìci previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 ». Pertanto, la legge n. 302 del 1990 diventa il “baricentro” dei principali aggiornamenti normativi successivi.
Con la Legge n. 206 del 2004 ("Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice") si è provveduto ad una riorganizzazione normativa della materia con ampliamento anche delle misure ristoratrici.
In particolare, sono stati riconosciuti, in favore delle sole vittime del terrorismo e dei loro superstiti, oltre a nuovi benefici strettamente economici (estensione della speciale elargizione di € 200.000,00 - una tantum oltre rivalutazione - a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice compiuti sul territorio nazionale ed extranazionale;
speciale assegno vitalizio - ex art. 5 comma 3 - di €1.033,00 mensili dal 26 agosto 2004, per chi ha riportato una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa - minimo 25% - nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni), anche provvidenze di diversa natura di competenza di svariate Amministrazioni e/o Enti pubblici
(aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi esenzione dal pagamento dei ticket sanitari;
assistenza psicologica;
concessione di borse di studio;
incremento della misura della pensione e del trattamento di fine rapporto;
equiparazione, per le vittime che hanno subito danni più gravi, ai grandi invalidi di guerra e il riconoscimento del diritto immediato alla pensione diretta).
La Legge 266 del 23 dicembre 2005 ha stabilito il principio della progressiva estensione dei benefici, già previsti in favore delle vittime del terrorismo, alle vittime del dovere, ovvero
5 ai familiari superstiti, avvenuta con il D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 e ha fornito (al comma
563) una definizione normativa di "vittima del dovere".
L'art. 1 comma 563 della L. 23/12/2005 n° 266 così statuisce :« Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità (146). » Il comma 564 prevede poi che « Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative»:
La giurisprudenza di legittimità, che ha più volte esaminato le norme sopra citate, precisandone i criteri applicativi, ha chiarito che il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere, con due diverse disposizioni, i commi 563 e 564 dell'art. 1 della legge n. 266, individuando, nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere, mentre nel comma 564 sono contemplati i “soggetti equiparati”, ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività enumerate nelle lettere dalla a) alla f) sopra richiamate, ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali, per cui la norma di cui al comma 564 non indica una serie di attività specifiche, ma volutamente è una norma aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura (cfr. Cass., Sez. U., 22 giugno 2017, n. 15484).
È vero che l'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, nel richiedere che le lesioni siano state riportate “in conseguenza di eventi verificatisi […] in operazioni” sembra evocare una concezione naturalistica del rapporto di causalità, tale per cui sarebbe sufficiente che l'attività costituisca mera condicio sine qua non dell'evento lesivo.
È però altrettanto vero che la Suprema Corte ha da tempo chiarito che la nozione di causa va ricostruita sulla base dello scopo della norma che la contempla come elemento della
6 fattispecie (cfr. in tal senso Cass. S.U. n. 13246 del 2019 e, più di recente, Cass. n. 8429 del
2024): il concetto di “causa” è infatti eminentemente normativo ed è solo in virtù di questa sua peculiare connotazione che, ad es., è possibile attribuire efficienza causale ad una omissione (art. 40, comma 2°, c.p.) o escludere il rapporto di causalità tra azione o omissione ed evento in presenza di concause sopravvenute che non abbiano approfondito (o l'abbiano approfondito nei limiti del lecito) il rischio originariamente creato con l'azione o l'omissione
(art. 41, comma 2°, c.p.).
Ciò posto, come già osservato, l'art. 1, comma 563, L. n. 266/2005, nel dettare la definizione di "vittime del dovere", assimila i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto ai "soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466", vale a dire ai dipendenti pubblici civili e militari che "per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente".
Sennonché, l'art. 1, L. n. 466/1980, espressamente prevede che le lesioni rilevanti ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere debbano essere riportate "in conseguenza di eventi... dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso"; e in presenza di un tale disposto normativo, l'assimilazione tra le due categorie sancita dal legislatore non può non indurre l'interprete a ritenere che anche gli "eventi verificatisi... in operazioni di soccorso", di cui all'art. 1, comma 563 d) L. n. 266/2005, così come quelli verificatisi nello svolgimento delle altre attività menzionate nelle lett. a), b), c), e), f) (nel caso di specie rileva la lettera b) della norma cit.), debbano essere dipendenti da rischi specificamente attinenti a tali attività, ossia rappresentare una concretizzazione di quella speciale pericolosità e/o dell'assunzione di quel rischio qualificato che - come già posto in evidenza da Cass. n. 29204 del 2021 - il legislatore ha considerato per differenziare la categoria delle vittime del dovere rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti che possano riportare un'infermità per causa di servizio: diversamente argomentando, infatti, la ratio sottesa all'assimilazione tra le due categorie di vittime del dovere verrebbe a smarrirsi e "gli altri dipendenti pubblici" verrebbero a godere, ai fini in discorso, di un trattamento di favore rispetto a quelli di cui all'art. 3, L. n. 466/1980, ciò che non potrebbe non indurre dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3, comma
1, Cost.
Proprio per ciò deve escludersi che, ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere, sia sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in
7 conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dall'art. 1, comma
563, L. n. 266/2005: è necessario, piuttosto, che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio di quelle determinate attività.
Caso di specie
3. Ciò posto, nel caso di specie è necessario verificare se l'infermità subita dal ricorrente in conseguenza dell'incidente subito in data 9.1.2006, sia tale da integrare la fattispecie di cui all'articolo 1 comma 563 lett. b), nei termini sopra esposti in punto di causalità e di concretizzazione del rischio specifico.
Per l'infortunio suddetto il ricorrente si è visto riconoscere l'infermità come causa di servizio.
In particolare, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, all'adunanza n. 169/2007 del 05.09.2007, giudicava l'infermità “cattivi esiti di grave frattura lussazione gomito sx, esiti di frattura polso sx, acetabolo sx ed esiti di frattura ileo pubica sx” come dipendente da causa di servizio.
Successivamente, la II Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di
Medicina Legale di Chieti (CH) si riuniva per eseguire gli accertamenti sanitari finalizzati all'accertamento della dipendenza da causa di servizio e, con verbale modello BL/B – N.
N2101617 del 15.02.2011 esprimeva il seguente giudizio diagnostico: “Cattivi esiti di grave frattura lussazione gomito sx, esiti di frattura polso sx, acetabolo sx ed esiti di frattura ileo pubica sx”, ascritta alla categoria di invalidità Tab. A, cat. 6^; “Sindrome del Tunnel carpale mano sx con lieve impegno funzionale”, ascritta alla categoria di invalidità “N.C.”
Per le infermità di cui al verbale del 15.02.2011 veniva giudicato “non idoneo permanentemente al servizio d'istituto nella Polizia di Stato in modo assoluto, non idoneo al transito nei ruoli tecnici, SI' idoneo alla riammissione nei ruoli civili dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno o di altre Amministrazioni civili dello Stato”, ed in data 16.3.2011 veniva collocato nella posizione di aspettativa, a decorrere dal 16.02.2011.
A seguito di aggravamento della patologia “Cattivi esiti di grave frattura lussazione gomito sx, esiti di frattura polso sx, acetabolo sx ed esiti di frattura ileo pubica sx”, veniva riconosciuto l'equo indennizzo nell'importo complessivo di € 10.398,27 a carico dello Stato.
Con istanza 21.04.2016 il ricorrente chiedeva il riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa sulle “Vittime del Dovere”, per le lesioni riportate nell'evento del 09.01.2006, descrivendo in tale sede la ricostruzione dei fatti dell'incidente che lo aveva visto coinvolto.
8 Con provvedimento Ministeriale prot. 559/C/55563/SG datato 2 maggio 2017 e reiterato con successivo del 18.1.2019, nonostante il parere favorevole della di Controparte_4
Teramo del 6.02.2017, la richiesta veniva rigettata, in quanto i fatti venivano ritenuti non rientranti in alcuna delle categorie previste dall'art.1 comma 563-564 della Legge 266/2005.
Ebbene, dai documenti di causa risulta che il ricorrente, il giorno 9.1.2006, era sato comandato in servizio di scorta alla Fiaccolata Olimpica con orario 11.55/18.08, a bordo di motociclo della Polizia, unitamente al collega capo Controparte_5
Come descritto dallo stesso ricorrente nella istanza del 21.4.2016, è accaduto che poco dopo essere uscito insieme al collega dalla caserma in località S. Nicolò a Tordino (TE), rimaneva coinvolto in un grave incidente stradale, in quanto, nei pressi di una intersezione sulla S.S. 80, veniva violentemente investito da un autovettura che si immetteva nella circolazione stradale senza concedere la dovuta precedenza. A causa del violento impatto e la conseguente caduta sul manto stradale, subiva un gravissimo politrauma e pertanto si rendeva necessario il ricovero presso l'Ospedale Civile di Teramo.
Dalle dichiarazioni rese dal collega del ricorrente, l'assistente capo Testimone_1
risulta chiarito che l'incidente non è avvenut durante il servizio di scorta del corteo,
[...] ma nel tragitto che gli agenti stavano compiendo mentre si recavano a Roseto degli Abruzzi, per agganciare il corteo della fiaccolata Olimpica.
Si è trattato, dunque, di un incidente stradale che ha coinvolto il ricorrente, durante il tragitto dallo stesso intrapreso dalla caserma al luogo del corteo, nel quale avrebbe dovuto effettuare il servizio di scorta.
Così ricostruita l'evoluzione degli eventi, si ritiene che nel caso di specie l'incidente che ha coinvolto il ricorrente, sia collegato solo in via meramente occasionale ed accidentale al servizio di scorta assegnato, non potendo ritenersi integrato quel rischio specifico della funzione o della missione comandata.
In particolare, è possibile affermare che il danno subito dal ricorrente, pur occorso durante lo svolgimento del servizio assegnato (tanto è vero che non risulta in contestazione il riconoscimento della causa di servizio), è stato causato nell'ambito di un'esposizione al rischio comune, pari a quello di ogni altro utente della strada e non, invece, nell'ambito di quel rischio specifico collegato alla missione affidata.
Ed infatti, come sopra esposto, non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, essendo piuttosto
9 necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività (Cass. n. 34299 del 2024).
Nel caso di specie, come sopra esposto, deve escludersi che l''evento da cui è scaturita la lesione costituisca una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio dell'attività di ordine pubblico affidata quel giorno al ricorrente.
Come già dianzi ricordato, infatti, l'evento traumatico di cui è rimasto vittima il ricorrente si dovette al fatto che, nel tragitto tra la caserma ed il luogo in cui agganciare il corteo da scortare (e, dunque, non durante la prestazione di attività di scorta vera e propria), venne coinvolto in un grave incidente statale con un veicolo terzo, sicchè appare evidente che l'infortunio subito è collegato solo in via accidentale ed occasionale al servizio di scorta assegnato, non assumendo quella rilevanza causale giuridica con il rischio tipico dell'operazione o del servizio di ordine pubblico al quale era adibito.
In un caso simile a quello in oggetto, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva rigettato la domanda volta al riconoscimento dei benefici spettanti alle vittime del dovere, in conseguenza delle lesioni riportate dal lavoratore allorché, mentre attendeva a bordo di un'autovettura dei Carabinieri ad un'ordinaria attività di perlustrazione del territorio, finalizzata alla vigilanza e al controllo della circolazione stradale e di obiettivi sensibili nonché all'identificazione di persone sospette e alla ricerca di catturandi, il mezzo di trasporto aveva impattato contro la porta di un'autorimessa in località Pretoro (CH), sulla SS 539 (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 15/06/2025, n.15977).
Si tratta, evidentemente, di un caso del tutto analogo o comunque simile a quello prospettato nel caso di specie.
In definitiva sintesi, la domanda non può essere accolta e va rigettata, non essendo stata dimostrata la integrazione dei presupposti di legge per la configurabilità dello status di vittima di dovere.
4. Considerata la natura della decisione resa ed anche le conclusioni definitive della CTU, considerata, altresì, la molteplicità di pronunce della Corte di Cassazione che nel corso del tempo hanno via via delineato i contorni della fattispecie giuridica in oggetto, chiarendo i diversi e plurimi aspetti che la complessa disciplina ha sollecitato, le spese di lite vanno integralmente compensate, mentre le spese di CTU si pongono a carico solidale di entrambe le
10 parti, stante la necessità di un suo espletamento, anche in prospettiva di completezza istruttoria, ed anche tenendo in considerazione gli esiti esposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 681/2025 così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
• Pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto.
Teramo, 9.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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