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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 16/02/2026, n. 2417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2417 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2417/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MASTELLONI UGO, Giudice monocratico in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18207/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Olevano Romano - Via Del Municipio 1 00035 Olevano Romano RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240232315634000 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta
Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 22.11.2024, il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n.
09720240232315634000, notificata il 26.09.2024, recante – secondo quanto indicato nella sezione “Dettaglio degli addebiti” – l'omesso pagamento della SA anno 2023 (doc. 1 ricorrente).
Egli deduce l'illegittimità della pretesa poiché la SA è stata abrogata dal 1° gennaio 2021 dall'art. 1, comma 837, L. 160/2019, sostituita dal Canone Unico Patrimoniale (CUP); la cartella, indicando SA per l'anno 2023, sarebbe stata emessa in difetto del titolo impositivo;
l'avviso presupposto richiamato nella cartella non poteva riferirsi a SA, essendo il tributo non più vigente.
Il Comune di Olevano Romano si è costituito con proprie controdeduzioni, sostenendo che il ruolo trasmesso all'Agente recherebbe la dicitura “ruolo coattivo canone mercato”, senza alcun riferimento alla SA (doc.
4 Comune); l'indicazione “SA” nella cartella sarebbe un mero errore formale, poiché CUP e SA avrebbero criteri equivalenti;
il contribuente avrebbe comunque ricevuto una comunicazione del 15.02.2023 avente ad oggetto “Canone unico patrimoniale anno 2023 commercio su posteggio” (doc. 3 Comune).
Anche l'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita, eccependo il difetto di legittimazione passiva per i vizi imputabili all'ente impositore;
essa ha depositato l'estratto di ruolo relativo alla cartella (doc. 3 DE), che si riferisce a "Tassa occupazione temporanea spazi aree pubbliche".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anche in considerazione delle diverse raffigurazioni poste dai resistenti, appare opportuno decidere circa la legittimità della cartella impugnata alla luce di due possibili scenari, molto diversi prospettati: nel primo (o ipotesi A) mentre la cartella reca come presupposto normativo ed oggetto la SA, il ruolo il CUP;
nel secondo (od ipotesi B): anche il ruolo reca SA, come sembra dall'estratto depositato da DE.
Entrambe le ipotesi conducono comunque alla nullità della cartella, per ragioni diverse ma convergenti.
1. Nella IPOTESI A, sostenuta dal Comune, la cartella reca SA anno 2023, mentre il ruolo trasmesso all'Agente recherebbe dicitura “ruolo coattivo canone mercato”, quale oggetto-presupposto il CUP;
una difformità che porterebbe alla nullità della cartella per la sua difformità strutturale (art. 25 DPR 602/1973).
La difformità tra ruolo e cartella sarebbe radicale e riguarderebbe la natura del tributo,il presupposto impositivo, la norma attributiva del potere impositivo.
Ora, l'art. 25 DPR 602/1973 impone che la cartella “riproduca gli elementi essenziali del ruolo”.
La Corte di Cassazione ha affermato che: la cartella è nulla quando non consente di individuare con certezza la pretesa tributaria (Cass. 4516/2012); la cartella deve essere conforme al ruolo, che costituisce il titolo esecutivo (Cass. 11794/2016; Cass. 23031/2019).
Qui la cartella non riproducerebbe il ruolo, ma introdurrebbe un tributo diverso e abrogato.
1.1. Inapplicabilità della giurisprudenza sull'errore nominale
Il Comune sostiene che l'indicazione “SA” sarebbe un mero errore formale, sostanzialmente irrilevante.
La giurisprudenza sull'errore nominale (Cass. 316/2014; Cass. 22804/2015) è però applicabile solo quando il tributo è lo stesso, la norma presupposto è la stessa, l'errore riguarda solo la denominazione.
Nel caso in esame, invece, la SA è abrogata dal 1.1.2021, il CUP è un nuovo canone, con diversa fonte normativa e diverso presupposto;
l'errore quindi incide sulla norma presupposto, non sulla denominazione.
La Cassazione ha chiarito che “L'errore non è meramente formale quando incide sulla possibilità del contribuente di comprendere la pretesa e sul presupposto normativo dell'imposizione.” (Cass. 4516/2012; Cass. 11794/2016). La cartella sarebbe dunque in questa ipotesi nulla per difformità dal ruolo.
2. IPOTESI B – Se, come sembra emergere dall'estratto di ruolo depositato da DE (doc. 3), anche il ruolo reca SA, il vizio è però altrettanto, se non ancora più, radicale, la nullità derivata per inesistenza del titolo
2.1. Il ruolo è stato formato in applicazione di una norma abrogata
L'art. 1, comma 837, L. 160/2019 ha abrogato la SA dal 1.1.2021,istituito il Canone Unico Patrimoniale
(CUP).
Un ruolo che iscrive SA per l'anno 2023 applica una norma inesistente, esercita un potere impositivo non più attribuito;
esso è giuridicamente nullo.
In tal senso la Cassazione ha affermato che “L'atto impositivo adottato in applicazione di una norma abrogata
è nullo per difetto assoluto di attribuzione.” (Cass. 28102/2019).
E ancora “L'esercizio del potere impositivo in difetto della norma attributiva determina la nullità dell'atto per carenza assoluta di potere.” (Cass. 34447/2019)
2.2. L'errore non è sanabile neppure se CUP e SA producono lo stesso importo
Il Comune sostiene che l'importo sarebbe “equivalente”. La Cassazione ha chiarito che “La legittimità dell'imposizione dipende dal presupposto normativo, non dall'importo.” (Cass. 4516/2012)
2.3. La comunicazione del 15/02/2023 non sana il vizio
Il Comune richiama la comunicazione prot. 1580 del 15.02.2023 avente ad oggetto “Canone unico patrimoniale anno 2023 commercio su posteggio”.
Tale comunicazione, però non è un atto impositivo, non è un avviso di accertamento, non è un titolo esecutivo;
essa pertanto non può integrare o correggere il ruolo.
La Cassazione in tal senso ha affermato che “Gli atti diversi dal ruolo non possono integrare o sanare la motivazione della cartella.” (Cass. 23031/2019)
La comunicazione conferma semmai l'errore: il Comune sa che il tributo è CUP, ma forma un ruolo SA
e DE emette una cartella SA.
3. Conclusione comune alle due ipotesi
In entrambe le ipotesi, dunque, la cartella è nulla, il vizio è strutturale, non sanabile, non si applica la giurisprudenza sull'errore nominale;
e mentre la comunicazione del 15.02.2023 non ha valore sanante, la cartella non è idonea ad esigere un pagamento.
Il Giudice, perciò, accoglie il ricorso e dichiara la nullità della cartella di pagamento n.
09720240232315634000; ritiene che, in considerazione della mancanza di giurisprudenza consolidata sullo specico caso sia giusto compensare integralmente le spese di lite,
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MASTELLONI UGO, Giudice monocratico in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18207/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Olevano Romano - Via Del Municipio 1 00035 Olevano Romano RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240232315634000 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta
Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 22.11.2024, il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n.
09720240232315634000, notificata il 26.09.2024, recante – secondo quanto indicato nella sezione “Dettaglio degli addebiti” – l'omesso pagamento della SA anno 2023 (doc. 1 ricorrente).
Egli deduce l'illegittimità della pretesa poiché la SA è stata abrogata dal 1° gennaio 2021 dall'art. 1, comma 837, L. 160/2019, sostituita dal Canone Unico Patrimoniale (CUP); la cartella, indicando SA per l'anno 2023, sarebbe stata emessa in difetto del titolo impositivo;
l'avviso presupposto richiamato nella cartella non poteva riferirsi a SA, essendo il tributo non più vigente.
Il Comune di Olevano Romano si è costituito con proprie controdeduzioni, sostenendo che il ruolo trasmesso all'Agente recherebbe la dicitura “ruolo coattivo canone mercato”, senza alcun riferimento alla SA (doc.
4 Comune); l'indicazione “SA” nella cartella sarebbe un mero errore formale, poiché CUP e SA avrebbero criteri equivalenti;
il contribuente avrebbe comunque ricevuto una comunicazione del 15.02.2023 avente ad oggetto “Canone unico patrimoniale anno 2023 commercio su posteggio” (doc. 3 Comune).
Anche l'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita, eccependo il difetto di legittimazione passiva per i vizi imputabili all'ente impositore;
essa ha depositato l'estratto di ruolo relativo alla cartella (doc. 3 DE), che si riferisce a "Tassa occupazione temporanea spazi aree pubbliche".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anche in considerazione delle diverse raffigurazioni poste dai resistenti, appare opportuno decidere circa la legittimità della cartella impugnata alla luce di due possibili scenari, molto diversi prospettati: nel primo (o ipotesi A) mentre la cartella reca come presupposto normativo ed oggetto la SA, il ruolo il CUP;
nel secondo (od ipotesi B): anche il ruolo reca SA, come sembra dall'estratto depositato da DE.
Entrambe le ipotesi conducono comunque alla nullità della cartella, per ragioni diverse ma convergenti.
1. Nella IPOTESI A, sostenuta dal Comune, la cartella reca SA anno 2023, mentre il ruolo trasmesso all'Agente recherebbe dicitura “ruolo coattivo canone mercato”, quale oggetto-presupposto il CUP;
una difformità che porterebbe alla nullità della cartella per la sua difformità strutturale (art. 25 DPR 602/1973).
La difformità tra ruolo e cartella sarebbe radicale e riguarderebbe la natura del tributo,il presupposto impositivo, la norma attributiva del potere impositivo.
Ora, l'art. 25 DPR 602/1973 impone che la cartella “riproduca gli elementi essenziali del ruolo”.
La Corte di Cassazione ha affermato che: la cartella è nulla quando non consente di individuare con certezza la pretesa tributaria (Cass. 4516/2012); la cartella deve essere conforme al ruolo, che costituisce il titolo esecutivo (Cass. 11794/2016; Cass. 23031/2019).
Qui la cartella non riproducerebbe il ruolo, ma introdurrebbe un tributo diverso e abrogato.
1.1. Inapplicabilità della giurisprudenza sull'errore nominale
Il Comune sostiene che l'indicazione “SA” sarebbe un mero errore formale, sostanzialmente irrilevante.
La giurisprudenza sull'errore nominale (Cass. 316/2014; Cass. 22804/2015) è però applicabile solo quando il tributo è lo stesso, la norma presupposto è la stessa, l'errore riguarda solo la denominazione.
Nel caso in esame, invece, la SA è abrogata dal 1.1.2021, il CUP è un nuovo canone, con diversa fonte normativa e diverso presupposto;
l'errore quindi incide sulla norma presupposto, non sulla denominazione.
La Cassazione ha chiarito che “L'errore non è meramente formale quando incide sulla possibilità del contribuente di comprendere la pretesa e sul presupposto normativo dell'imposizione.” (Cass. 4516/2012; Cass. 11794/2016). La cartella sarebbe dunque in questa ipotesi nulla per difformità dal ruolo.
2. IPOTESI B – Se, come sembra emergere dall'estratto di ruolo depositato da DE (doc. 3), anche il ruolo reca SA, il vizio è però altrettanto, se non ancora più, radicale, la nullità derivata per inesistenza del titolo
2.1. Il ruolo è stato formato in applicazione di una norma abrogata
L'art. 1, comma 837, L. 160/2019 ha abrogato la SA dal 1.1.2021,istituito il Canone Unico Patrimoniale
(CUP).
Un ruolo che iscrive SA per l'anno 2023 applica una norma inesistente, esercita un potere impositivo non più attribuito;
esso è giuridicamente nullo.
In tal senso la Cassazione ha affermato che “L'atto impositivo adottato in applicazione di una norma abrogata
è nullo per difetto assoluto di attribuzione.” (Cass. 28102/2019).
E ancora “L'esercizio del potere impositivo in difetto della norma attributiva determina la nullità dell'atto per carenza assoluta di potere.” (Cass. 34447/2019)
2.2. L'errore non è sanabile neppure se CUP e SA producono lo stesso importo
Il Comune sostiene che l'importo sarebbe “equivalente”. La Cassazione ha chiarito che “La legittimità dell'imposizione dipende dal presupposto normativo, non dall'importo.” (Cass. 4516/2012)
2.3. La comunicazione del 15/02/2023 non sana il vizio
Il Comune richiama la comunicazione prot. 1580 del 15.02.2023 avente ad oggetto “Canone unico patrimoniale anno 2023 commercio su posteggio”.
Tale comunicazione, però non è un atto impositivo, non è un avviso di accertamento, non è un titolo esecutivo;
essa pertanto non può integrare o correggere il ruolo.
La Cassazione in tal senso ha affermato che “Gli atti diversi dal ruolo non possono integrare o sanare la motivazione della cartella.” (Cass. 23031/2019)
La comunicazione conferma semmai l'errore: il Comune sa che il tributo è CUP, ma forma un ruolo SA
e DE emette una cartella SA.
3. Conclusione comune alle due ipotesi
In entrambe le ipotesi, dunque, la cartella è nulla, il vizio è strutturale, non sanabile, non si applica la giurisprudenza sull'errore nominale;
e mentre la comunicazione del 15.02.2023 non ha valore sanante, la cartella non è idonea ad esigere un pagamento.
Il Giudice, perciò, accoglie il ricorso e dichiara la nullità della cartella di pagamento n.
09720240232315634000; ritiene che, in considerazione della mancanza di giurisprudenza consolidata sullo specico caso sia giusto compensare integralmente le spese di lite,
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso. Spese compensate.