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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/09/2025, n. 4072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4072 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22800/2024
Il GIUDICE preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (cfr. Cass. n. 37137/2022): preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate da parte opponente ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (lettura della sentenza alla presenza delle parti); pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE in persona della giudice dr.ssa Valeria Di Donato nella causa civile iscritta al n. r.g. 22800/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. ), con l'Avv. Pt_1 P.IVA_1
PONTREMOLI ALESSANDRO
ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – cessione del credito pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del 15 settembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 6463/2024 emesso il 27.11.2024 dal Tribunale di Torino su ricorso della con il quale le veniva ingiunto il Controparte_1 pagamento della somma di € 40.000,00 di cui alla fattura nr. 21/2024.
Parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della stante CP_1
l'intervenuta cessione del credito di cui alla suddetta fattura a favore di , come Controparte_2 comunicato dalla stessa cessionaria con pec del 16.07.2024. Ha evidenziato che:
- l'opposta era pienamente consapevole della intervenuta cessione del credito, stante la corrispondenza intercorsa con il precedente legale che, a seguito di pronta contestazione e successiva verifica, aveva confermato la vicenda successoria
- Intesa San Paolo aveva provveduto nuovamente a confermare l'intervenuta cessione con comunicazione del 15.10.2024.
Ha chiesto, pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva ed il difetto di titolarità del credito in capo alla Co società e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo e CP_1 Controparte_1 dichiararlo inefficace. Con vittoria di spese, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Nonostante la rituale notificazione di non si è costituita in CP_1 Controparte_1 giudizio e con ordinanza del 24.02.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 15 settembre 2025.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
La pretesa creditoria azionata in via monitoria ha ad oggetto il pagamento della somma di € 40.000,00, quale saldo del maggiore importo di cui alla fattura n. 21 del 29.4.2024 emessa da CP_1
a carico di (doc. n. 1 fascicolo monitorio) Parte_1
Risulta documentalmente provato che il credito in oggetto è stato ceduto a INTESA SAN AO e che la cessione è stata notificata dalla cessionaria alla società debitrice con pec del 16.7.2024 avente ad oggetto: “Notifica di intervenuta cessione del credito a favore di in Controparte_3 esecuzione del mandato irrevocabile ai sensi dell'art. 1723 comma 2 codice civile che ci è stato
pagina 2 di 4 conferito dalla ditta ”, con il seguente contenuto: “Vi Controparte_1 comunichiamo che tale Ditta ha ceduto a il suo credito nei Vostri confronti Controparte_4 risultante dalle fatture emesse a Vostro carico e già a Vostre mani, elencate più sotto. Per effetto dell'intervenuta cessione gli importi di tali fatture dovranno essere da Voi riconosciuti, alle relative scadenze, a questa Banca cessionaria.
Senza pregiudizio per quanto sopra comunicato, Vi autorizziamo peraltro, con piena efficacia liberatoria nei Vostri confronti ai sensi e per gli effetti dell'art.1264 cod. civ. e senza alcuna responsabilità da parte vostra, a bonificare gli importi in questione sul conto corrente della Ditta cedente, il cui IBAN è indicato sulle fatture”. (doc. n. 2).
Ai sensi dell'art. 1264 c.c. “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata” e per effetto della stessa il cessionario subentra nella posizione creditoria del cedente che perde la titolarità del credito.
Ne consegue che la , non essendo più titolare del credito quanto Controparte_1 meno a far data dal 16.7.2024, era (ed è) priva di legittimazione attiva rispetto al credito azionato in via monitoria, atteso che il ricorso monitorio è stato depositato il 25.11.2024, ossia mesi dopo l'avvenuta cessione.
Peraltro, l'opposta era pienamente consapevole dell'intervenuta cessione alla data di deposito del Co ricorso atteso che con pec del 22.10.2024, il legale della , a fronte della richiesta di chiarimenti del difensore della a seguito dell'inoltro del sollecito di pagamento del 14.10.2024, rispondeva: Pt_1
“confermo la ricezione della Sua del 17 ottobre u.s.. Colgo l'occasione per informarLa dell'esistenza di una cessione di credito in favore dell'Istituto di credito Intesa San Paolo, a cui dunque dovranno essere versate le somme in questione.” (doc. n. 4).
Ancora, INTESA SAN AO con comunicazione dell'11.10.2024 sollecitava il pagamento del credito oggetto di cessione: “stante la cessione del credito notificata in data 16.7.2024” precisando che
“il pagamento da Voi disposto, dopo la notifica della cessione, a favore del cedente non può ritenersi liberatorio e che rimanete tuttora obbligati nei nostri confronti”. (doc. n. 5).
Per mera completezza espositiva, si osserva che all'udienza del 27.2.2024, fissata ai sensi dell'art. 649
c.p.c. per la discussione sull'istanza di sospensione, l'avv. presente per la CP_5 [...]
ha dichiarato di nulla opporre all'eccezione di carenza di legittimazione attiva e di CP_1 rinunciare a mettere in esecuzione il titolo confermando che la società ha integralmente estinto Pt_1 il credito ceduto in linea capitale pagando a INTESA SAN AO in forza della cessione su conto Co intestato a .
pagina 3 di 4 Infine, del tutto inconferente è il richiamo da parte dell'opposta dell'art. 2028 c.c. che disciplina la diversa fattispecie della gestione di affari altrui e non quella della cessione del credito, oggetto del presente giudizio.
In definitiva, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore della domanda e in base ai parametri minimi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55, stante la contumacia della parte opposta e la natura delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n.
6463/2024, depositato il 27.11.2024.
• Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in Pt_1 complessivi € 1.700,00, oltre c.u. e marca, rimborso sulle spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa e successive occorrende, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Torino, il 19 settembre 2025
IL GIUDICE
dr.ssa Valeria Di Donato
pagina 4 di 4
Il GIUDICE preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (cfr. Cass. n. 37137/2022): preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate da parte opponente ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (lettura della sentenza alla presenza delle parti); pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE in persona della giudice dr.ssa Valeria Di Donato nella causa civile iscritta al n. r.g. 22800/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. ), con l'Avv. Pt_1 P.IVA_1
PONTREMOLI ALESSANDRO
ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – cessione del credito pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del 15 settembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 6463/2024 emesso il 27.11.2024 dal Tribunale di Torino su ricorso della con il quale le veniva ingiunto il Controparte_1 pagamento della somma di € 40.000,00 di cui alla fattura nr. 21/2024.
Parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della stante CP_1
l'intervenuta cessione del credito di cui alla suddetta fattura a favore di , come Controparte_2 comunicato dalla stessa cessionaria con pec del 16.07.2024. Ha evidenziato che:
- l'opposta era pienamente consapevole della intervenuta cessione del credito, stante la corrispondenza intercorsa con il precedente legale che, a seguito di pronta contestazione e successiva verifica, aveva confermato la vicenda successoria
- Intesa San Paolo aveva provveduto nuovamente a confermare l'intervenuta cessione con comunicazione del 15.10.2024.
Ha chiesto, pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva ed il difetto di titolarità del credito in capo alla Co società e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo e CP_1 Controparte_1 dichiararlo inefficace. Con vittoria di spese, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Nonostante la rituale notificazione di non si è costituita in CP_1 Controparte_1 giudizio e con ordinanza del 24.02.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 15 settembre 2025.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
La pretesa creditoria azionata in via monitoria ha ad oggetto il pagamento della somma di € 40.000,00, quale saldo del maggiore importo di cui alla fattura n. 21 del 29.4.2024 emessa da CP_1
a carico di (doc. n. 1 fascicolo monitorio) Parte_1
Risulta documentalmente provato che il credito in oggetto è stato ceduto a INTESA SAN AO e che la cessione è stata notificata dalla cessionaria alla società debitrice con pec del 16.7.2024 avente ad oggetto: “Notifica di intervenuta cessione del credito a favore di in Controparte_3 esecuzione del mandato irrevocabile ai sensi dell'art. 1723 comma 2 codice civile che ci è stato
pagina 2 di 4 conferito dalla ditta ”, con il seguente contenuto: “Vi Controparte_1 comunichiamo che tale Ditta ha ceduto a il suo credito nei Vostri confronti Controparte_4 risultante dalle fatture emesse a Vostro carico e già a Vostre mani, elencate più sotto. Per effetto dell'intervenuta cessione gli importi di tali fatture dovranno essere da Voi riconosciuti, alle relative scadenze, a questa Banca cessionaria.
Senza pregiudizio per quanto sopra comunicato, Vi autorizziamo peraltro, con piena efficacia liberatoria nei Vostri confronti ai sensi e per gli effetti dell'art.1264 cod. civ. e senza alcuna responsabilità da parte vostra, a bonificare gli importi in questione sul conto corrente della Ditta cedente, il cui IBAN è indicato sulle fatture”. (doc. n. 2).
Ai sensi dell'art. 1264 c.c. “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata” e per effetto della stessa il cessionario subentra nella posizione creditoria del cedente che perde la titolarità del credito.
Ne consegue che la , non essendo più titolare del credito quanto Controparte_1 meno a far data dal 16.7.2024, era (ed è) priva di legittimazione attiva rispetto al credito azionato in via monitoria, atteso che il ricorso monitorio è stato depositato il 25.11.2024, ossia mesi dopo l'avvenuta cessione.
Peraltro, l'opposta era pienamente consapevole dell'intervenuta cessione alla data di deposito del Co ricorso atteso che con pec del 22.10.2024, il legale della , a fronte della richiesta di chiarimenti del difensore della a seguito dell'inoltro del sollecito di pagamento del 14.10.2024, rispondeva: Pt_1
“confermo la ricezione della Sua del 17 ottobre u.s.. Colgo l'occasione per informarLa dell'esistenza di una cessione di credito in favore dell'Istituto di credito Intesa San Paolo, a cui dunque dovranno essere versate le somme in questione.” (doc. n. 4).
Ancora, INTESA SAN AO con comunicazione dell'11.10.2024 sollecitava il pagamento del credito oggetto di cessione: “stante la cessione del credito notificata in data 16.7.2024” precisando che
“il pagamento da Voi disposto, dopo la notifica della cessione, a favore del cedente non può ritenersi liberatorio e che rimanete tuttora obbligati nei nostri confronti”. (doc. n. 5).
Per mera completezza espositiva, si osserva che all'udienza del 27.2.2024, fissata ai sensi dell'art. 649
c.p.c. per la discussione sull'istanza di sospensione, l'avv. presente per la CP_5 [...]
ha dichiarato di nulla opporre all'eccezione di carenza di legittimazione attiva e di CP_1 rinunciare a mettere in esecuzione il titolo confermando che la società ha integralmente estinto Pt_1 il credito ceduto in linea capitale pagando a INTESA SAN AO in forza della cessione su conto Co intestato a .
pagina 3 di 4 Infine, del tutto inconferente è il richiamo da parte dell'opposta dell'art. 2028 c.c. che disciplina la diversa fattispecie della gestione di affari altrui e non quella della cessione del credito, oggetto del presente giudizio.
In definitiva, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore della domanda e in base ai parametri minimi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55, stante la contumacia della parte opposta e la natura delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n.
6463/2024, depositato il 27.11.2024.
• Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in Pt_1 complessivi € 1.700,00, oltre c.u. e marca, rimborso sulle spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa e successive occorrende, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Torino, il 19 settembre 2025
IL GIUDICE
dr.ssa Valeria Di Donato
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