Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 24/11/2025, n. 7611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7611 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07611/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04720/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4720 del 2022, proposto da
TO SS, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Turturiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Sant'Agata de' Goti, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Albolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. n. 10221 del 16/6/2022 – notificato il successivo 22 - del Servizio Area Sicurezza e Tutela del Paesaggio della Città di Sant’Agata dei Goti, adottato ai sensi dell’art. 31 comma 4 d.p.r. 380/01 e del presupposto verbale 257/2022 di accertamento inottemperanza;
b) di ogni altro atto antecedente, connesso e conseguenziale compreso il silenzio rifiuto prestato dall’amministrazione comunale in ordine alla istanza presentata dalla ricorrente in data 4.08.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Agata de' Goti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 il dott. DO AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 16 giugno 2022 di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 4 del 8 luglio 2021 e conseguente acquisizione al patrimonio comunale dell’opera abusiva e della corrispondente area di sedime, disposta dal Comune resistente ai sensi dell’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001.
In particolare, l’ordinanza inottemperata ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di un box uso stalla di mq 150 e di un porticato di mq 75.
In punto di fatto, la ricorrente ha dedotto di aver locato il fondo su cui insiste il predetto abuso e che, pertanto, ella è stata nell’impossibilità di eseguire l’ordinanza di demolizione, attesa la mancata disponibilità dell’area.
Per tali ragioni, in data 4 agosto 2022, la ricorrente ha presentato al Comune istanza di annullamento o di revoca del provvedimento impugnato, rappresentando di avere inutilmente chiesto alla propria conduttrice di poter accedere al fondo per ottemperare all’ingiunzione.
2. Avverso il provvedimento impugnato, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
- “ In merito alla istanza del 4.08.2022.
1. VIOLAZIONE ART. 2, L. 241/90. VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE ART. 21 QUATER, QUINQUIES, OCTIES E NONIES L. 241/90 S.M.I. VIOLAZIONE ART. 97 COST.. ”.
Con il primo mezzo, parte ricorrente chiede l’accertamento dell’obbligo di provvedere del Comune di San’Agata de’ Goti sull’istanza da essa presentata in data 4 agosto 2022, tendente all’adozione di un provvedimento di annullamento o di revoca in autotutela dell’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale impugnata.
Peraltro, la ricorrente ha domandato anche la nomina di un Commissario ad acta , che provveda in luogo dell’amministrazione inadempiente.
- “ In relazione al provvedimento prot. n. 10221 del 16.06.2022 2.
VIOLAZIONE ART. 31 T.U. 380/01 S.M.I.. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE ART. 97 COST.. ”.
Con il secondo mezzo, parte ricorrente censura il provvedimento impugnato per non avere esso puntualmente individuato l’area di sedime da acquisire al patrimonio comunale.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Sant’Agata de’ Goti, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento del 11 novembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
5. Il ricorso è infondato sulla base delle considerazioni che seguono.
6. Sul primo motivo di ricorso, il Collegio ritiene che, con il predetto mezzo, parte ricorrente abbia veicolato una autonoma domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune resistente sull’istanza di riesame del provvedimento impugnato presentata dalla ricorrente stessa in data 4 agosto 2022.
Così fissato il thema decidendum , rileva il Collegio che, a fronte di un’istanza di autotutela decisoria presentata dal privato, non sussiste un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione, atteso che i provvedimenti amministrativi di autotutela decisoria sono discrezionali nell’ an , nel quid e nel quomodo .
In detta prospettiva, in giurisprudenza è graniticamente affermato che: “ Costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa, il principio secondo il quale, in caso di presentazione di istanza di autotutela, l’amministrazione non ha l’obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita in quanto l’esercizio della relativa potestà costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva l’amministrazione per la tutela dell'interesse pubblico; non è quindi configurabile un obbligo di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti precedentemente emanati, conseguente alla natura officiosa e ampiamente discrezionale, soprattutto nell’an, del potere di autotutela e al fatto che, rispetto all’esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 maggio 2024 n. 4518; Sez. V, 9 gennaio 2024 n. 301; Sez. VI, 6 aprile 2022 n. 2564). ” ( ex multis : Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza del 22 settembre 2025, n. 7445).
La ratio del predetto e condivisibile orientamento poggia sulla necessità di evitare che, tramite il riconoscimento dell’obbligo di provvedere sulle istanze di riesame, possano essere messi in discussione gli effetti di provvedimenti definitivi, con conseguente elusione del termine perentorio per la proposizione della domanda caducatoria, posto, a sua volta, a presidio dell’interesse generale alla certezza dei rapporti giuridici amministrativi.
Ad abundantiam , rileva il Collegio che le concrete iniziative volte al riacquisto del corpus possessionis dell’immobile (che devono rivestire il carattere della serietà, non essendo a tal fine sufficiente una mera richiesta diretta al detentore del bene) sono state poste in essere dalla ricorrente solo successivamente alla produzione dell’effetto acquisitivo della proprietà del bene in capo al Comune, che si è determinato ipso iure a seguito dell’inutile decorso del termine di novanta giorni senza ottemperare all’ordine demolitorio, così come previsto dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 ( cfr. Consiglio di Stato Adunanza Plenaria, sentenza del 11 ottobre 2023, n. 16).
Pertanto, il primo motivo di ricorso è infondato.
6.1 Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso.
Con il predetto mezzo, parte ricorrente assume l’illegittimità del provvedimento impugnato per avere esso solo genericamente indicato l’ulteriore area da acquisire al patrimonio comunale per effetto dell’inottemperanza all’ordine demolitorio del luglio 2021.
Tuttavia, al netto della genericità della censura proposta, il provvedimento di acquisizione oggetto del gravame in scrutinio reca l’esatta individuazione dell’area da acquisire; infatti, esso dispone “ … l’immissione in possesso e la trascrizione gratuita nei registri immobiliari del bene e dell’area di sedime, allibrata al catasto al foglio n. 32, particelle n. 953, 954, 490 del Comune di Sant’Agata de’ Goti, previe propedeutiche operazioni catastali per rappresentazione in mappa dei manufatti abusivi. ”.
Peraltro, in detta prospettiva, la condivisibile giurisprudenza amministrativa ha affermato che: “ La circostanza che, per quanto riguarda l’esatta delimitazione dei mappali solo parzialmente coinvolti, l’amministrazione ne abbia inteso rinviare l’esatta individuazione al successivo frazionamento, non incide sulla legittimità dell’atto perché l’accertamento, che ha mera efficacia dichiarativa, è necessario per procedere all’iscrizione nei registri immobiliari nel rispetto del principio di continuità delle trascrizioni.
Il frazionamento, che si renderà necessario al fine di individuare le particelle che rimarranno in capo alla parte appellante, potrà dunque essere esperito nella successiva fase senza che questa postergazione possa avere effetti invalidanti sull’atto. Invero alcuna concreta lesione patrimoniale risulta, allo stato, essere stata recata alla parte appellante che, eventualmente, potrà rivalersi laddove l’ente locale non porrà in essere l’attività promessa, consistente nella esatta delimitazione dell’effetto ablatorio. ” (Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza del 18 dicembre 2024, n. 10165).
Pertanto, anche il mezzo in esame risulta infondato.
7. In definitiva, il ricorso è complessivamente infondato e da rigettare.
8. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del costituito Comune di Sant’Agata de’ Goti, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre oneri di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO EV, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere
DO AB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO AB | LO EV |
IL SEGRETARIO