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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/11/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2154/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 2154/2025 R.V.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. proposto da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 omiciliato in Campagna (SA), alla via Pe studio dell'avv. Emanuela Busillo che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2 ente domiciliata in Olevano Sul Tusciano (S
[...] resso lo studio dell'avv. Nadia Denza che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso congiunto ex art. 337 bis e ss. c.c., e , Parte_1 Controparte_1 hanno premesso di avere intrattenuto una con x loro unione, e nata una figlia, (11.07.2019); pertanto, hanno chiesto la Per_1 regolamentazione dei loro rap rsonali ed economici nell'interesse della figlia minore alle condizioni di cui al ricorso congiunto. All'udienza del 18 novembre 2025, il Giudice relatore delegato dal presidente del Tribunale rimetteva la causa al collegio per la decisione in ordine al ricorso congiunto di regolamentazione dei loro rapporti personali ed economici nell'interesse della figlia minore.
2. Il ricorso e fondato e merita accoglimento. In particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
1.Affido della figlia minore ad entrambi i genitori, in conformità della Per_1 disciplina sull'affidamento co , con collocamento e residenza principale della minore presso l'abitazione e della madre in Battipaglia alla via Bachelet;
2.Le decisioni di maggiore interesse che riguardano la minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da ambedue i genitori, tenendo conto dei propri bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la minore con sé.
3.È onere dei genitori di tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti alla figlia minore;
Per_1
4.Il padre sig. salvo divers lità concordate di volta in volta tra i Pt_1 genitori trascorrerà con la figlia: 1 giorno alla settimana, da concordarsi tra i genitori stessi, dalle ore 16 alle 20; Tutti i fine settimana, dalle ore 17:00 del venerdì alle ore 18:00 della domenica;
Per 7 giorni consecutivi durante il periodo estivo, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove soggiorneranno con la figlia;
Il giorno di Natale e Capodanno, ad anni alterni;
Il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alteri;
Il padre potrà comunicare telefonicamente con la figlia quotidianamente;
5. Il sig. si impegna a versare ogni mese, a titolo di contributo al Pt_1 mantenim lla figlia, la somma di € 150,00 tale importo dovrà essere corrisposto con accredito sul c/c intestato alla sig.ra IBAN CP_1
[...], entro il giorno 20 di ogni mese;
6. i sig.ri provvederanno alle spese straordinarie (vestiario e scuola) Parte_2 nella mi a stagioni alterne provvederà per autunno e Pt_1 primavera;
la provvederà per inverno e CP_1
7. Le spese me traordinarie invece saranno suddivise nella misura del 50% tra i genitori, spese preventivamente concordate e documentate;
8. I ricorrenti si impegnano vicendevolmente a mantenere una condotta decorosa, nella finalità di assicurare un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ognuno di essi;
9. I ricorrenti si impegnano a tutelare la figura materna e paterna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
10.I ricorrenti si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra la figlia ed Per_1
i nonni paterni e materni;
10. I ricorrenti hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore;
11. I ricorrenti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi;
12. I ricorrenti dichiarano che le suesposte condizioni risultano soddisfacenti per entrambi, quindi le accettano e sottoscrivono. Orbene, il Tribunale ritiene eque le condizioni concordate tra le parti in ordine ai loro rapporti personali ed economici nell'interesse della figlia minore e, pertanto, ratifica l'accordo dalle stesse sottoscritto. Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 ter e ss. c.c. e, per l'effetto, dispone la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse della figlia minore alle condizioni di cui al ricorso congiunto e richiamate in parte motiva;
− nulla dispone sulle spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 2154/2025 R.V.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. proposto da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 omiciliato in Campagna (SA), alla via Pe studio dell'avv. Emanuela Busillo che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2 ente domiciliata in Olevano Sul Tusciano (S
[...] resso lo studio dell'avv. Nadia Denza che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso congiunto ex art. 337 bis e ss. c.c., e , Parte_1 Controparte_1 hanno premesso di avere intrattenuto una con x loro unione, e nata una figlia, (11.07.2019); pertanto, hanno chiesto la Per_1 regolamentazione dei loro rap rsonali ed economici nell'interesse della figlia minore alle condizioni di cui al ricorso congiunto. All'udienza del 18 novembre 2025, il Giudice relatore delegato dal presidente del Tribunale rimetteva la causa al collegio per la decisione in ordine al ricorso congiunto di regolamentazione dei loro rapporti personali ed economici nell'interesse della figlia minore.
2. Il ricorso e fondato e merita accoglimento. In particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
1.Affido della figlia minore ad entrambi i genitori, in conformità della Per_1 disciplina sull'affidamento co , con collocamento e residenza principale della minore presso l'abitazione e della madre in Battipaglia alla via Bachelet;
2.Le decisioni di maggiore interesse che riguardano la minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da ambedue i genitori, tenendo conto dei propri bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la minore con sé.
3.È onere dei genitori di tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti alla figlia minore;
Per_1
4.Il padre sig. salvo divers lità concordate di volta in volta tra i Pt_1 genitori trascorrerà con la figlia: 1 giorno alla settimana, da concordarsi tra i genitori stessi, dalle ore 16 alle 20; Tutti i fine settimana, dalle ore 17:00 del venerdì alle ore 18:00 della domenica;
Per 7 giorni consecutivi durante il periodo estivo, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove soggiorneranno con la figlia;
Il giorno di Natale e Capodanno, ad anni alterni;
Il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alteri;
Il padre potrà comunicare telefonicamente con la figlia quotidianamente;
5. Il sig. si impegna a versare ogni mese, a titolo di contributo al Pt_1 mantenim lla figlia, la somma di € 150,00 tale importo dovrà essere corrisposto con accredito sul c/c intestato alla sig.ra IBAN CP_1
[...], entro il giorno 20 di ogni mese;
6. i sig.ri provvederanno alle spese straordinarie (vestiario e scuola) Parte_2 nella mi a stagioni alterne provvederà per autunno e Pt_1 primavera;
la provvederà per inverno e CP_1
7. Le spese me traordinarie invece saranno suddivise nella misura del 50% tra i genitori, spese preventivamente concordate e documentate;
8. I ricorrenti si impegnano vicendevolmente a mantenere una condotta decorosa, nella finalità di assicurare un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ognuno di essi;
9. I ricorrenti si impegnano a tutelare la figura materna e paterna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
10.I ricorrenti si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra la figlia ed Per_1
i nonni paterni e materni;
10. I ricorrenti hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore;
11. I ricorrenti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi;
12. I ricorrenti dichiarano che le suesposte condizioni risultano soddisfacenti per entrambi, quindi le accettano e sottoscrivono. Orbene, il Tribunale ritiene eque le condizioni concordate tra le parti in ordine ai loro rapporti personali ed economici nell'interesse della figlia minore e, pertanto, ratifica l'accordo dalle stesse sottoscritto. Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 ter e ss. c.c. e, per l'effetto, dispone la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse della figlia minore alle condizioni di cui al ricorso congiunto e richiamate in parte motiva;
− nulla dispone sulle spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi