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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 21/01/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 122/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAPPALARDO CONCETTA, Presidente e Relatore
CANNARELLA MARCO, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1033/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N.4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031D00794 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: L'ufficio insiste nelle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato presso questa Corte, rubricato al n. 1033/25 R.G., ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate, la Gerustra s.r.l.,- in liquidazione giudiziale dal 21/10/2024,- in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione Dr. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall' avv.to Difensore_1, propone ricorso avverso l'avviso d'accertamento meglio descritto in epigrafe, notificato al legale rappresentante della società in data 9/12/24, per l' anno 2019, con cui l'Agenzia delle
Entrate ha accertato la mancata dichiarazione dell'importo di euro 10.000.000,00 percepito nell'anno d'imposta sopraindicato, ed ha determinato le imposte dovute per IRES, Irap ed IVA oltre interessi e sanzioni per l'importo di complessivi euro 9.126.773,64.
Premette di proporre il ricorso nella qualità di legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale, nell'inerzia del curatore che non aveva inteso proporre ricorso avverso il medesimo avviso d'accertamento; deduce che l'Agenzia aveva accertato che la Società_1 s.r.l., in data 30/5/2019, con atto pubblico rogato dal Notaio Nominativo_1 di Palermo, aveva venduto uno stacco di terreno edificabile alla Delta Geie per l'importo di euro 10.000.000,00 senza emettere fattura e senza dichiarare l'imponibile ai fini Ires IVA ed Irap;
deduce che, da ulteriore attività accertativa dell'Agenzia, era stato altresi' accertato che, con ordinanza resa nel giudizio iscritto al n. 6060/2019 R.G., emessa in data 15/2/2023 dal Tribunale di Siracusa era stato accolto il ricorso proposto dalla Società_1 s.r.l. ed era stata dichiarata la risoluzione per inadempimento della Delta Geie del predetto contratto con la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno in favore della società venditrice liquidato in misura pari ad euro
10.000.000,00 oltre interessi al soddisfo;
deduceva che l'atto di compravendita era stato stipulato, all'insaputa della Società_1 s.r.l. e del suo Presidente del C.d.A., in virtu' di due procure rilasciate dai legali rappresentanti delle due società, venditrice ed acquirente, che al momento del rogito dovevano ritenersi già risolte di diritto;
deduce che, per tali fatti, aveva presentato denunzia penale nei confronti dei soggetti che dovevano ritenersi colpevoli della truffa perpetrata ai danni della società, e che aveva richiesto il risarcimento del danno anche al Notaio rogante l'atto di compravendita;
deduceva che a carico dei presunti autori della truffa era stata depositata richiesta di rinvio a giudizio innanzi al Tribunale di Palermo.
Cio' premesso, eccepisce l'illegittimità dell'avviso d'accertamento impugnato sia perche' la società non aveva mai incassato il corrispettivo, sia per la sua buona fede in quanto vittima di una truffa;
allega l'impossibilità della società di far fronte al versamento delle imposte per la sua crisi economica;
eccepisce l'illegittimità delle sanzioni ed in subordine ne chiede la rideterminazione.
Chiede, previa sospensione, l'annullamento dell'avviso d'accertamento impugnato ed in subordine rideterminarsi il dovuto.
Si e' ritualmente costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che, preliminarmente, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del ricorrente dato che la società era sottoposta a liquidazione giudiziale;
nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 9/9/2025 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato.
Il ricorrente ha depositato note illustrative.
All'udienza del 15/12/2025, la causa e' stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, disattendersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata in limine litis dall'Agenzia delle Entrate che ha eccepito la carenza di potere rappresentativo della società Società_1 s.r. l., sottoposta a liquidazione giudiziale dal 21/10/2024, in capo al dr. Ricorrente_1, che ha agito in questo giudizio nella sua qualità di Presidente del C.d.A. della società.
Va, invero, osservato che, come autorevolmente affermato dalle S.U. del S.C., in caso di rapporto d'imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo lo può impugnare, ex l.fall., art. 43 in caso di astensione del curatore dalla impugnazione, rilevando a tal fine il comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia di questi, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato;
al contrario solo l'insussistenza di uno stato di inerzia del curatore, così inteso, comporta il difetto della capacità processuale del fallito in ordine all'impugnazione dell'atto impositivo e va conseguentemente rilevata anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo ( Cass. S. U. 28/4/2023 n. 11287 alla cui ampia motivazione integralmente si rinvia ).
Alla stregua di tali principi, nel caso in esame, va riconosciuta la capacità processuale della società sottoposta a liquidazione giudiziale ad agire in giudizio in persona del suo Presidente del C.d.A. essendo stata dedotta l'inerzia del curatore che non ha ritenuto di impugnare l'avviso poi notificato anche al legale rappresentante della società, fatto questo del tutto incontestato dall'Agenzia delle Entrate.
Tanto premesso, il ricorso, ad avviso della Corte, e' infondato nel merito e va disatteso, non essendo condivisibili nessuna delle diverse prospettazioni difensive spiegate dal ricorrente che appaiono, peraltro, intrinsecamente contraddittorie.
Va, invero, osservato che, in punto di fatto, con atto pubblico del 30/5/2019, rogato dal Notaio Nominativo_1 di Palermo la Società_1 s.r.l. ha venduto alla Delta Geie diversi immobili edificabili, e che la società non ha emesso fattura e non ha dichiarato l'operazione a fini fiscali nell'esercizio 2019.
Tale comportamento e', all'evidenza, contrario agli obblighi fiscali gravanti sulla società venditrice, atteso che, ai sensi dell'art. 6 DPR n. 633/72 e dell'art. 1 del TUIR, i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti alla data della stipulazione dell'atto per gli immobili.
A fronte di tale dato di fatto, non vale a giustificare il comportamento della società venditrice l' inadempimento della parte acquirente, come dedotto dal ricorrente nel suo primo motivo.
Ed infatti tutte le eventuali inadempienze ascritte al cessionario non impediscono la considerazione della validità del contratto, con la conseguenza che, fermo restando il tempestivo assolvimento degli obblighi fiscali, in seguito alla eventuale risoluzione, la parte acquirente avrebbe potuto emettere nota di credito per il recupero dell'IVA versata al momento dell'emissione delle fatture, ai sensi dell'art. 26 DPR 633/72.
Ne' appare condivisibile il secondo motivo di ricorso, - prospettato in modo pervero contrastante con il primo motivo, - secondo cui, in realtà, si verterebbe in un'ipotesi di inesistenza dell'operazione imponibile, poiche' la società venditrice sarebbe stata all'oscuro della compravendita posta in esser da un falsus procurator e sarebbe stata vittima di una truffa da parte di soggetti che aveva provveduto a denunziare penalmente.
Orbene la Corte non ignora che, secondo l'orientamento del S.C., - formatosi in fattispecie di denegato rimborso IVA, - se eventi quali il mancato adempimento della prestazione dedotta in contratto o la risoluzione per inadempimento dello stesso non consentono di qualificare l'operazione come inesistente ai fini fiscali e dunque di escludere per ciò stesso il diritto alla detrazione/rimborso dell'imposta assolta con la fattura, tale diritto può invece essere efficacemente contestato laddove attraverso l'esame della volontà negoziale delle parti ed in relazione agli elementi fattuali inerenti la fase della stipula e della esecuzione dell'accordo, emerga la natura elusiva della operazione (simulazione assoluta) o l'intento fraudolento delle parti in quanto diretto a dissimulare una operazione soggettivamente o oggettivamente inesistente (in tal senso, richiamando i principi già affermati dalla Corte, con pronuncia 15 maggio 2008,
n. 12192), con la conseguenza che occorre procedere alla concreta verifica della reale intenzione delle parti, alla luce del complesso indiziario desumibile dalla esecuzione del contratto e dalla modalità attuative previste nell'atto
Sotto tale profilo, tuttavia, alla luce di tutti gli elementi indiziari a disposizione, nel caso in esame, non vi e' prova sufficiente dell'allegata volontà delle parti di non realizzazione una effettiva operazione economica.
Invero, va osservato che la stessa società ricorrente con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. iscritto a ruolo nel
2019 ha chiesto accertarsi la risoluzione del contratto di compravendita per l'inadempimento del compratore, e tale domanda e' stata poi accolta nel 2023 dal Tribunale di Siracusa ( cfr. ordinanza in atti).
La società, quindi, non ha mai dedotto la inesistenza del contratto di compravendita o di non esserne mai venuta a conoscenza, ma anzi lo ha posto a base dell'azione di risoluzione e di risarcimento danno vittoriosamente esperita.
A fronte di tale univoco comportamento, che appare dirimente, appare del tutto insufficiente a provare la nuova prospettazione contenuta nel ricorso introduttivo l'esistenza di denunzie penali e delle richiesta di rinvio a giudizio a carico dei soggetti che avrebbero perpetrato una truffa in danno alla società.
Inconducente ai fini della decisione appare, poi, il motivo, con cui si richiamano principi giurisprudenziali enunziati in materia di reati di omessa dichiarazione e omesso versamento IVA, con riferimento alla crisi di liquidità in cui si sarebbe trovata la Società_1 s.r.l., atteso che tali questioni restano riservate alla cognizione del Giudice penale ed esulano dal thema decidendum devoluto a questa Corte Tributaria.
Infondato e', infine, anche il motivo con cui si deduce l'illegittimità delle sanzioni, atteso che a fronte dell'assoluta omissione di tutti gli obblighi tributari le sanzioni sono dovute nella misura richiesta.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società ricorrente nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva spiegata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate che liquida in euro 20.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Cosi deciso in Siracusa in data 15 dicembre 2025
Il Presidente Estensore
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAPPALARDO CONCETTA, Presidente e Relatore
CANNARELLA MARCO, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1033/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N.4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031D00794 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: L'ufficio insiste nelle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato presso questa Corte, rubricato al n. 1033/25 R.G., ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate, la Gerustra s.r.l.,- in liquidazione giudiziale dal 21/10/2024,- in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione Dr. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall' avv.to Difensore_1, propone ricorso avverso l'avviso d'accertamento meglio descritto in epigrafe, notificato al legale rappresentante della società in data 9/12/24, per l' anno 2019, con cui l'Agenzia delle
Entrate ha accertato la mancata dichiarazione dell'importo di euro 10.000.000,00 percepito nell'anno d'imposta sopraindicato, ed ha determinato le imposte dovute per IRES, Irap ed IVA oltre interessi e sanzioni per l'importo di complessivi euro 9.126.773,64.
Premette di proporre il ricorso nella qualità di legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale, nell'inerzia del curatore che non aveva inteso proporre ricorso avverso il medesimo avviso d'accertamento; deduce che l'Agenzia aveva accertato che la Società_1 s.r.l., in data 30/5/2019, con atto pubblico rogato dal Notaio Nominativo_1 di Palermo, aveva venduto uno stacco di terreno edificabile alla Delta Geie per l'importo di euro 10.000.000,00 senza emettere fattura e senza dichiarare l'imponibile ai fini Ires IVA ed Irap;
deduce che, da ulteriore attività accertativa dell'Agenzia, era stato altresi' accertato che, con ordinanza resa nel giudizio iscritto al n. 6060/2019 R.G., emessa in data 15/2/2023 dal Tribunale di Siracusa era stato accolto il ricorso proposto dalla Società_1 s.r.l. ed era stata dichiarata la risoluzione per inadempimento della Delta Geie del predetto contratto con la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno in favore della società venditrice liquidato in misura pari ad euro
10.000.000,00 oltre interessi al soddisfo;
deduceva che l'atto di compravendita era stato stipulato, all'insaputa della Società_1 s.r.l. e del suo Presidente del C.d.A., in virtu' di due procure rilasciate dai legali rappresentanti delle due società, venditrice ed acquirente, che al momento del rogito dovevano ritenersi già risolte di diritto;
deduce che, per tali fatti, aveva presentato denunzia penale nei confronti dei soggetti che dovevano ritenersi colpevoli della truffa perpetrata ai danni della società, e che aveva richiesto il risarcimento del danno anche al Notaio rogante l'atto di compravendita;
deduceva che a carico dei presunti autori della truffa era stata depositata richiesta di rinvio a giudizio innanzi al Tribunale di Palermo.
Cio' premesso, eccepisce l'illegittimità dell'avviso d'accertamento impugnato sia perche' la società non aveva mai incassato il corrispettivo, sia per la sua buona fede in quanto vittima di una truffa;
allega l'impossibilità della società di far fronte al versamento delle imposte per la sua crisi economica;
eccepisce l'illegittimità delle sanzioni ed in subordine ne chiede la rideterminazione.
Chiede, previa sospensione, l'annullamento dell'avviso d'accertamento impugnato ed in subordine rideterminarsi il dovuto.
Si e' ritualmente costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che, preliminarmente, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del ricorrente dato che la società era sottoposta a liquidazione giudiziale;
nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 9/9/2025 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato.
Il ricorrente ha depositato note illustrative.
All'udienza del 15/12/2025, la causa e' stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, disattendersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata in limine litis dall'Agenzia delle Entrate che ha eccepito la carenza di potere rappresentativo della società Società_1 s.r. l., sottoposta a liquidazione giudiziale dal 21/10/2024, in capo al dr. Ricorrente_1, che ha agito in questo giudizio nella sua qualità di Presidente del C.d.A. della società.
Va, invero, osservato che, come autorevolmente affermato dalle S.U. del S.C., in caso di rapporto d'imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo lo può impugnare, ex l.fall., art. 43 in caso di astensione del curatore dalla impugnazione, rilevando a tal fine il comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia di questi, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato;
al contrario solo l'insussistenza di uno stato di inerzia del curatore, così inteso, comporta il difetto della capacità processuale del fallito in ordine all'impugnazione dell'atto impositivo e va conseguentemente rilevata anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo ( Cass. S. U. 28/4/2023 n. 11287 alla cui ampia motivazione integralmente si rinvia ).
Alla stregua di tali principi, nel caso in esame, va riconosciuta la capacità processuale della società sottoposta a liquidazione giudiziale ad agire in giudizio in persona del suo Presidente del C.d.A. essendo stata dedotta l'inerzia del curatore che non ha ritenuto di impugnare l'avviso poi notificato anche al legale rappresentante della società, fatto questo del tutto incontestato dall'Agenzia delle Entrate.
Tanto premesso, il ricorso, ad avviso della Corte, e' infondato nel merito e va disatteso, non essendo condivisibili nessuna delle diverse prospettazioni difensive spiegate dal ricorrente che appaiono, peraltro, intrinsecamente contraddittorie.
Va, invero, osservato che, in punto di fatto, con atto pubblico del 30/5/2019, rogato dal Notaio Nominativo_1 di Palermo la Società_1 s.r.l. ha venduto alla Delta Geie diversi immobili edificabili, e che la società non ha emesso fattura e non ha dichiarato l'operazione a fini fiscali nell'esercizio 2019.
Tale comportamento e', all'evidenza, contrario agli obblighi fiscali gravanti sulla società venditrice, atteso che, ai sensi dell'art. 6 DPR n. 633/72 e dell'art. 1 del TUIR, i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti alla data della stipulazione dell'atto per gli immobili.
A fronte di tale dato di fatto, non vale a giustificare il comportamento della società venditrice l' inadempimento della parte acquirente, come dedotto dal ricorrente nel suo primo motivo.
Ed infatti tutte le eventuali inadempienze ascritte al cessionario non impediscono la considerazione della validità del contratto, con la conseguenza che, fermo restando il tempestivo assolvimento degli obblighi fiscali, in seguito alla eventuale risoluzione, la parte acquirente avrebbe potuto emettere nota di credito per il recupero dell'IVA versata al momento dell'emissione delle fatture, ai sensi dell'art. 26 DPR 633/72.
Ne' appare condivisibile il secondo motivo di ricorso, - prospettato in modo pervero contrastante con il primo motivo, - secondo cui, in realtà, si verterebbe in un'ipotesi di inesistenza dell'operazione imponibile, poiche' la società venditrice sarebbe stata all'oscuro della compravendita posta in esser da un falsus procurator e sarebbe stata vittima di una truffa da parte di soggetti che aveva provveduto a denunziare penalmente.
Orbene la Corte non ignora che, secondo l'orientamento del S.C., - formatosi in fattispecie di denegato rimborso IVA, - se eventi quali il mancato adempimento della prestazione dedotta in contratto o la risoluzione per inadempimento dello stesso non consentono di qualificare l'operazione come inesistente ai fini fiscali e dunque di escludere per ciò stesso il diritto alla detrazione/rimborso dell'imposta assolta con la fattura, tale diritto può invece essere efficacemente contestato laddove attraverso l'esame della volontà negoziale delle parti ed in relazione agli elementi fattuali inerenti la fase della stipula e della esecuzione dell'accordo, emerga la natura elusiva della operazione (simulazione assoluta) o l'intento fraudolento delle parti in quanto diretto a dissimulare una operazione soggettivamente o oggettivamente inesistente (in tal senso, richiamando i principi già affermati dalla Corte, con pronuncia 15 maggio 2008,
n. 12192), con la conseguenza che occorre procedere alla concreta verifica della reale intenzione delle parti, alla luce del complesso indiziario desumibile dalla esecuzione del contratto e dalla modalità attuative previste nell'atto
Sotto tale profilo, tuttavia, alla luce di tutti gli elementi indiziari a disposizione, nel caso in esame, non vi e' prova sufficiente dell'allegata volontà delle parti di non realizzazione una effettiva operazione economica.
Invero, va osservato che la stessa società ricorrente con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. iscritto a ruolo nel
2019 ha chiesto accertarsi la risoluzione del contratto di compravendita per l'inadempimento del compratore, e tale domanda e' stata poi accolta nel 2023 dal Tribunale di Siracusa ( cfr. ordinanza in atti).
La società, quindi, non ha mai dedotto la inesistenza del contratto di compravendita o di non esserne mai venuta a conoscenza, ma anzi lo ha posto a base dell'azione di risoluzione e di risarcimento danno vittoriosamente esperita.
A fronte di tale univoco comportamento, che appare dirimente, appare del tutto insufficiente a provare la nuova prospettazione contenuta nel ricorso introduttivo l'esistenza di denunzie penali e delle richiesta di rinvio a giudizio a carico dei soggetti che avrebbero perpetrato una truffa in danno alla società.
Inconducente ai fini della decisione appare, poi, il motivo, con cui si richiamano principi giurisprudenziali enunziati in materia di reati di omessa dichiarazione e omesso versamento IVA, con riferimento alla crisi di liquidità in cui si sarebbe trovata la Società_1 s.r.l., atteso che tali questioni restano riservate alla cognizione del Giudice penale ed esulano dal thema decidendum devoluto a questa Corte Tributaria.
Infondato e', infine, anche il motivo con cui si deduce l'illegittimità delle sanzioni, atteso che a fronte dell'assoluta omissione di tutti gli obblighi tributari le sanzioni sono dovute nella misura richiesta.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società ricorrente nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva spiegata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate che liquida in euro 20.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Cosi deciso in Siracusa in data 15 dicembre 2025
Il Presidente Estensore