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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 07/10/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1525/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 11/07/2025, da
, nato a [...] il [...], (C.F. ) residente in Parte_1 C.F._1
CA (VB) Via Ponte Ballerino n.5; nata a [...] il [...], (C.F. ), residente in Parte_2 C.F._2
CA (VB) Via Ponte Ballerino n.5 rappresentati e difesi tanto congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Lucetta Patriarca
(C.F. ) e Gian Luca Guala Molino ( ) del Foro di C.F._3 C.F._4
Vercelli, presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliati in Gattinara (VC), Corso Vercelli
n. 147, giusta procura in atti
RICORRENTI
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, di proprietà della moglie, resta assegnata alla medesima;
il sig. dal Pt_1 deposito del presente ricorso, trasferirà altrove la propria residenza, prelevando i propri effetti personali e quanto di sua spettanza esclusiva. 3) La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza presso Per_1
l'abitazione della madre.
4) I genitori concordano che la responsabilità genitoriale sia esercitata congiuntamente da entrambi con riferimento alle decisioni di particolare rilevanza, attinenti all'educazione, l'istruzione e la salute della figlia minore, e disgiuntamente, con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza della minore stessa con ciascun genitore.
5) Salvo diversi e migliorativi accordi liberamente assunti dai genitori, il padre vedrà la figlia liberamente e si occuperà della cura e della gestione della medesima, tenendola presso di sé:
- Ogni settimana dalle 18.30 del martedì prelevandola presso l'abitazione della madre fino al mercoledì mattina alle ore 8.00 allorchè la madre la preleverà per portarla a scuola;
dalle ore 18.30 del giovedì prelevandola presso l'abitazione della madre sino alle ore 8.00 del venerdì allorchè la madre la preleverà per portarla a scuola;
- A settimane alterne dalle 18.30 del venerdì prelevandola presso l'abitazione della madre alle ore
18.30 della domenica allorchè la riporterà presso l'abitazione della sig.ra Pt_2
6) Per quanto possibile, i genitori richiederanno i giorni di ferie in periodi diversi, in base ai propri turni di reperibilità. La minore trascorrerà con ciascun genitore fino a tre settimane in periodo estivo di cui almeno due consecutive, mentre per le vacanze natalizie il periodo di permanenza con ciascun genitore verrà concordato dalle parti in base ai propri impegni e reperibilità lavorative
7) Salvo diversi e migliorativi accordi, Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, Epifania, Pasqua e
Pasquetta saranno trascorsi da con il padre o con la madre ad anni alterni Per_1
8) I genitori si accorderanno di volta in volta sula gestione di in occasione delle Festività Per_1 civili e religiose diverse da quelle Natalizie e Pasquali, avendo cura di rispettare il principio dell'alternanza.
9) Durante i periodi di vacanza sarà sospeso l'ordinario calendario di incontri, tuttavia il genitore che ha con sé la figlia dovrà comunicare all'altro, prima della partenza, il luogo di villeggiatura;
dovranno essere inoltre garantiti alla figlia contatti telefonici giornalieri con il genitore in quel momento non collocatario, in una fascia di orario stabilita su accordo delle parti.
10) Tenendo conto dei redditi dei genitori, delle esigenze della figlia, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, pressoché paritetici, nonché dei compiti di cura ed educazione assunti dai medesimi, il sig. corrisponderà alla sig.ra a partire dal mese di Agosto 2025, un Pt_1 Pt_2 assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore pari ad euro 400,00
(quattrocento) somma in cui è ricompreso il costo della baby-sitter che si occupa di in assenza Per_1 dei genitori, entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la minore così come individuate e determinate dal protocollo di questo Tribunale, che i genitori dichiarano di conoscere e accettare.
11) L'assegno familiare erogato dal AN TI pari ad euro 215,00 circa verrà percepito dal sig.
e su accordo dei genitori verrà destinato ad un fondo per gli studi di . Parte_1 Per_1
12) I coniugi si autorizzano al rilascio del passaporto e al rilascio del passaporto della figlia minore, convenendo che i viaggi all'estero della stessa dovranno essere concordati preventivamente tra i genitori.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 11/07/2025, e chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in Ghemme, in data 16/05/2015
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis
12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis 13, terzo comma.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e appaiano rispondenti all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
Si dà, inoltre, atto i coniugi si autorizzano al rilascio del passaporto e al rilascio del passaporto della figlia minore, convenendo che i viaggi all'estero della stessa dovranno essere concordati preventivamente tra i genitori.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e niti in matrimonio Parte_1 Parte_2 in Ghemme (NO) in data 16.05.2015
assegna la casa coniugale in uso alla moglie, con facoltà per il marito di prelevare i propri effetti personali e quanto di sua spettanza esclusiva;
affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 presso la madre;
dà facoltà al padre di vedere e tenere la figlia con sé liberamente e si occuperà della cura e della gestione della medesima, tenendola presso di sé:
- ogni settimana dalle 18.30 del martedì prelevandola presso l'abitazione della madre fino al mercoledì mattina alle ore 8.00 allorchè la madre la preleverà per portarla a scuola;
dalle ore 18.30 del giovedì prelevandola presso l'abitazione della madre sino alle ore 8.00 del venerdì allorchè la madre la preleverà per portarla a scuola;
- A settimane alterne dalle 18.30 del venerdì prelevandola presso l'abitazione della madre alle ore 18.30 della domenica allorchè la riporterà presso l'abitazione della sig.ra Per quanto possibile, i genitori richiederanno i giorni di ferie in periodi diversi, Pt_2 in base ai propri turni di reperibilità. La minore trascorrerà con ciascun genitore fino a tre settimane in periodo estivo di cui almeno due consecutive, mentre per le vacanze natalizie il periodo di permanenza con ciascun genitore verrà concordato dalle parti in base ai propri impegni e reperibilità lavorative. Salvo diversi e migliorativi accordi, Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, Epifania,
Pasqua e Lunedì dell'Angelo saranno trascorsi da con il padre o con la madre ad anni alterni. Per_1
I genitori si accorderanno di volta in volta sula gestione di in occasione delle Festività civili e Per_1 religiose diverse da quelle Natalizie e Pasquali, avendo cura di rispettare il principio dell'alternanza.
Durante i periodi di vacanza sarà sospeso l'ordinario calendario di incontri, il genitore che ha con sé la figlia dovrà comunicare all'altro, prima della partenza, il luogo di villeggiatura;
dovranno essere inoltre garantiti alla figlia contatti telefonici giornalieri con il genitore in quel momento non collocatario, in una fascia di orario stabilita su accordo delle parti;
pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere a , a partire dal mese di Agosto Parte_2
2025, un assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore pari ad euro 400,00
(quattrocento) somma in cui è ricompreso il costo della baby-sitter che si occupa di in assenza Per_1 dei genitori, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la minore così come individuate e determinate dal protocollo dell'intestato Tribunale, che i genitori dichiarano di conoscere e accettare. L'assegno familiare erogato dal AN TI pari ad euro 215,00 circa verrà percepito da e su accordo dei genitori verrà destinato ad un fondo per gli studi di Parte_1
Per_1
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 30/09/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 11/07/2025, da
, nato a [...] il [...], (C.F. ) residente in Parte_1 C.F._1
CA (VB) Via Ponte Ballerino n.5; nata a [...] il [...], (C.F. ), residente in Parte_2 C.F._2
CA (VB) Via Ponte Ballerino n.5 rappresentati e difesi tanto congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Lucetta Patriarca
(C.F. ) e Gian Luca Guala Molino ( ) del Foro di C.F._3 C.F._4
Vercelli, presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliati in Gattinara (VC), Corso Vercelli
n. 147, giusta procura in atti
RICORRENTI
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, di proprietà della moglie, resta assegnata alla medesima;
il sig. dal Pt_1 deposito del presente ricorso, trasferirà altrove la propria residenza, prelevando i propri effetti personali e quanto di sua spettanza esclusiva. 3) La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza presso Per_1
l'abitazione della madre.
4) I genitori concordano che la responsabilità genitoriale sia esercitata congiuntamente da entrambi con riferimento alle decisioni di particolare rilevanza, attinenti all'educazione, l'istruzione e la salute della figlia minore, e disgiuntamente, con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza della minore stessa con ciascun genitore.
5) Salvo diversi e migliorativi accordi liberamente assunti dai genitori, il padre vedrà la figlia liberamente e si occuperà della cura e della gestione della medesima, tenendola presso di sé:
- Ogni settimana dalle 18.30 del martedì prelevandola presso l'abitazione della madre fino al mercoledì mattina alle ore 8.00 allorchè la madre la preleverà per portarla a scuola;
dalle ore 18.30 del giovedì prelevandola presso l'abitazione della madre sino alle ore 8.00 del venerdì allorchè la madre la preleverà per portarla a scuola;
- A settimane alterne dalle 18.30 del venerdì prelevandola presso l'abitazione della madre alle ore
18.30 della domenica allorchè la riporterà presso l'abitazione della sig.ra Pt_2
6) Per quanto possibile, i genitori richiederanno i giorni di ferie in periodi diversi, in base ai propri turni di reperibilità. La minore trascorrerà con ciascun genitore fino a tre settimane in periodo estivo di cui almeno due consecutive, mentre per le vacanze natalizie il periodo di permanenza con ciascun genitore verrà concordato dalle parti in base ai propri impegni e reperibilità lavorative
7) Salvo diversi e migliorativi accordi, Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, Epifania, Pasqua e
Pasquetta saranno trascorsi da con il padre o con la madre ad anni alterni Per_1
8) I genitori si accorderanno di volta in volta sula gestione di in occasione delle Festività Per_1 civili e religiose diverse da quelle Natalizie e Pasquali, avendo cura di rispettare il principio dell'alternanza.
9) Durante i periodi di vacanza sarà sospeso l'ordinario calendario di incontri, tuttavia il genitore che ha con sé la figlia dovrà comunicare all'altro, prima della partenza, il luogo di villeggiatura;
dovranno essere inoltre garantiti alla figlia contatti telefonici giornalieri con il genitore in quel momento non collocatario, in una fascia di orario stabilita su accordo delle parti.
10) Tenendo conto dei redditi dei genitori, delle esigenze della figlia, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, pressoché paritetici, nonché dei compiti di cura ed educazione assunti dai medesimi, il sig. corrisponderà alla sig.ra a partire dal mese di Agosto 2025, un Pt_1 Pt_2 assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore pari ad euro 400,00
(quattrocento) somma in cui è ricompreso il costo della baby-sitter che si occupa di in assenza Per_1 dei genitori, entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la minore così come individuate e determinate dal protocollo di questo Tribunale, che i genitori dichiarano di conoscere e accettare.
11) L'assegno familiare erogato dal AN TI pari ad euro 215,00 circa verrà percepito dal sig.
e su accordo dei genitori verrà destinato ad un fondo per gli studi di . Parte_1 Per_1
12) I coniugi si autorizzano al rilascio del passaporto e al rilascio del passaporto della figlia minore, convenendo che i viaggi all'estero della stessa dovranno essere concordati preventivamente tra i genitori.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 11/07/2025, e chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in Ghemme, in data 16/05/2015
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis
12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis 13, terzo comma.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e appaiano rispondenti all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
Si dà, inoltre, atto i coniugi si autorizzano al rilascio del passaporto e al rilascio del passaporto della figlia minore, convenendo che i viaggi all'estero della stessa dovranno essere concordati preventivamente tra i genitori.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e niti in matrimonio Parte_1 Parte_2 in Ghemme (NO) in data 16.05.2015
assegna la casa coniugale in uso alla moglie, con facoltà per il marito di prelevare i propri effetti personali e quanto di sua spettanza esclusiva;
affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 presso la madre;
dà facoltà al padre di vedere e tenere la figlia con sé liberamente e si occuperà della cura e della gestione della medesima, tenendola presso di sé:
- ogni settimana dalle 18.30 del martedì prelevandola presso l'abitazione della madre fino al mercoledì mattina alle ore 8.00 allorchè la madre la preleverà per portarla a scuola;
dalle ore 18.30 del giovedì prelevandola presso l'abitazione della madre sino alle ore 8.00 del venerdì allorchè la madre la preleverà per portarla a scuola;
- A settimane alterne dalle 18.30 del venerdì prelevandola presso l'abitazione della madre alle ore 18.30 della domenica allorchè la riporterà presso l'abitazione della sig.ra Per quanto possibile, i genitori richiederanno i giorni di ferie in periodi diversi, Pt_2 in base ai propri turni di reperibilità. La minore trascorrerà con ciascun genitore fino a tre settimane in periodo estivo di cui almeno due consecutive, mentre per le vacanze natalizie il periodo di permanenza con ciascun genitore verrà concordato dalle parti in base ai propri impegni e reperibilità lavorative. Salvo diversi e migliorativi accordi, Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, Epifania,
Pasqua e Lunedì dell'Angelo saranno trascorsi da con il padre o con la madre ad anni alterni. Per_1
I genitori si accorderanno di volta in volta sula gestione di in occasione delle Festività civili e Per_1 religiose diverse da quelle Natalizie e Pasquali, avendo cura di rispettare il principio dell'alternanza.
Durante i periodi di vacanza sarà sospeso l'ordinario calendario di incontri, il genitore che ha con sé la figlia dovrà comunicare all'altro, prima della partenza, il luogo di villeggiatura;
dovranno essere inoltre garantiti alla figlia contatti telefonici giornalieri con il genitore in quel momento non collocatario, in una fascia di orario stabilita su accordo delle parti;
pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere a , a partire dal mese di Agosto Parte_2
2025, un assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore pari ad euro 400,00
(quattrocento) somma in cui è ricompreso il costo della baby-sitter che si occupa di in assenza Per_1 dei genitori, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la minore così come individuate e determinate dal protocollo dell'intestato Tribunale, che i genitori dichiarano di conoscere e accettare. L'assegno familiare erogato dal AN TI pari ad euro 215,00 circa verrà percepito da e su accordo dei genitori verrà destinato ad un fondo per gli studi di Parte_1
Per_1
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 30/09/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco