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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/10/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 784/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto da
Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 4 22044 INVERIGO ITALIA con l'Avv. BOSELLI MADDALENA
e
Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 4 22044 INVERIGO ITALIA con l'Avv. BOSELLI MADDALENA
LETTO il ricorso congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore (C.F. Persona_1
), nata in [...] il [...], residente in [...] in Inverigo;
C.F._3
PREMESSO che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
RILEVATO che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
VISTE le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
RILEVATO che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
1) La figlia minore è affidata ai genitori in via condivisa ed è collocata prevalentemente presso la Per_1 madre, la quale è espressamente autorizzata dal padre a trasferirsi a vivere con la bambina in Spagna;
2) La casa familiare resta quindi assegnata al padre, (rectius, nella disponibilità del padre) attuale conduttore, che potrà continuare ad abitarvi sostenendo tutte le relative spese.
3) Il sig. verserà alla OR , a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Parte_2 della figlia la somma di € 150,00 mensili per le mensilità da novembre a maggio (estremi inclusi) mentre verserà la somma mensile di € 200,00 per le mensilità da giugno a ottobre. Somme, che saranno versate alla OR anticipatamente entro il giorno 12 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2025, e saranno Pt_1 annualmente rivalutate in base agli indici Istat.
4) Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla figlia Controparte_1 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Il diritto di visita del Sig. sarà espletato compatibilmente con i relativi impegni Controparte_1 lavorativi e con quelli che saranno gli impegni scolastici di . Pertanto, data la lontananza abitativa fra Per_1 padre e figlia, i genitori si impegnano ad applicare elasticità organizzativa e disponibilità reciproca al fine di far sì che e il padre si incontrino almeno un fine settimana in ciascun mese e per un periodo Per_1 possibilmente continuato di 15 giorni all'anno, nonché, alternativamente con la madre, durante le vacanze di
Pasqua e Natale. Tutti i giorni il padre potrà comunicare con la bambina, possibilmente a mezzo di videochiamata, previo appuntamento con la madre, finché non avrà la gestione autonoma di un Per_1 proprio telefono cellulare.
6) Ferma restando la regolamentazione sull'assunzione delle spese straordinarie e sulla condivisione delle scelte e decisioni nella vita ordinaria della figlia, ciascun genitore si impegna a fornire all'altro genitore tempestivamente, anche per iscritto e con la compilazione e sottoscrizione di moduli, istanze, richieste e/o consensi, tutta la documentazione che di volta in volta si rendesse necessaria o utile al fine dell'iscrizione di presso istituti scolastici, attività doposcuola, attività sportive, gite, viaggi. Per_1
I genitori si rilasciano sin d'ora vicendevole assenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per , anche fuori dall'Unione Europea. Per_1
7) I genitori si impegnano a tenersi sempre reciprocamente informati sugli spostamenti, viaggi e gite che comportano un pernottamento di fuori casa. Per_1
8) Qualora la OR intendesse trasferirsi con la bambina fuori dalla Spagna, in un Paese diverso Pt_1 dall'Italia, potrà farlo solo previo accordo con il sig. o, in mancanza, previo benestare dell'Autorità CP_1 giudiziaria. Il sig. si impegna a concedere il proprio benestare a tal fine qualora l'esigenza di CP_1 trasferimento della madre sia legata a motivi lavorativi.
9) I genitori si impegnano a rispettare tutto quanto concordato in questa sede, a prescindere dalla Nazione dove dovessero trasferirsi in futuro.
10) COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite.
Le parti hanno dichiarato espressamente di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
RITENUTO che
l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n.
54 e confermati dal D.lgs. 154/2013;
OSSERVATO, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi, tenuto conto della distanza tra le abitazioni dei genitori;
RITENUTO che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
CONSIDERATO che anche le previsioni di ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima, ai sensi dell'art. 473 bis.4,
u.c., cpc;
CONSIDERATO che le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme;
RITENUTO che le spese di lite devono essere compensate così come concordato tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
SPESE compensate.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 22.10.2025.
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto da
Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 4 22044 INVERIGO ITALIA con l'Avv. BOSELLI MADDALENA
e
Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 4 22044 INVERIGO ITALIA con l'Avv. BOSELLI MADDALENA
LETTO il ricorso congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore (C.F. Persona_1
), nata in [...] il [...], residente in [...] in Inverigo;
C.F._3
PREMESSO che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
RILEVATO che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
VISTE le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
RILEVATO che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
1) La figlia minore è affidata ai genitori in via condivisa ed è collocata prevalentemente presso la Per_1 madre, la quale è espressamente autorizzata dal padre a trasferirsi a vivere con la bambina in Spagna;
2) La casa familiare resta quindi assegnata al padre, (rectius, nella disponibilità del padre) attuale conduttore, che potrà continuare ad abitarvi sostenendo tutte le relative spese.
3) Il sig. verserà alla OR , a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Parte_2 della figlia la somma di € 150,00 mensili per le mensilità da novembre a maggio (estremi inclusi) mentre verserà la somma mensile di € 200,00 per le mensilità da giugno a ottobre. Somme, che saranno versate alla OR anticipatamente entro il giorno 12 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2025, e saranno Pt_1 annualmente rivalutate in base agli indici Istat.
4) Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla figlia Controparte_1 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Il diritto di visita del Sig. sarà espletato compatibilmente con i relativi impegni Controparte_1 lavorativi e con quelli che saranno gli impegni scolastici di . Pertanto, data la lontananza abitativa fra Per_1 padre e figlia, i genitori si impegnano ad applicare elasticità organizzativa e disponibilità reciproca al fine di far sì che e il padre si incontrino almeno un fine settimana in ciascun mese e per un periodo Per_1 possibilmente continuato di 15 giorni all'anno, nonché, alternativamente con la madre, durante le vacanze di
Pasqua e Natale. Tutti i giorni il padre potrà comunicare con la bambina, possibilmente a mezzo di videochiamata, previo appuntamento con la madre, finché non avrà la gestione autonoma di un Per_1 proprio telefono cellulare.
6) Ferma restando la regolamentazione sull'assunzione delle spese straordinarie e sulla condivisione delle scelte e decisioni nella vita ordinaria della figlia, ciascun genitore si impegna a fornire all'altro genitore tempestivamente, anche per iscritto e con la compilazione e sottoscrizione di moduli, istanze, richieste e/o consensi, tutta la documentazione che di volta in volta si rendesse necessaria o utile al fine dell'iscrizione di presso istituti scolastici, attività doposcuola, attività sportive, gite, viaggi. Per_1
I genitori si rilasciano sin d'ora vicendevole assenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per , anche fuori dall'Unione Europea. Per_1
7) I genitori si impegnano a tenersi sempre reciprocamente informati sugli spostamenti, viaggi e gite che comportano un pernottamento di fuori casa. Per_1
8) Qualora la OR intendesse trasferirsi con la bambina fuori dalla Spagna, in un Paese diverso Pt_1 dall'Italia, potrà farlo solo previo accordo con il sig. o, in mancanza, previo benestare dell'Autorità CP_1 giudiziaria. Il sig. si impegna a concedere il proprio benestare a tal fine qualora l'esigenza di CP_1 trasferimento della madre sia legata a motivi lavorativi.
9) I genitori si impegnano a rispettare tutto quanto concordato in questa sede, a prescindere dalla Nazione dove dovessero trasferirsi in futuro.
10) COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite.
Le parti hanno dichiarato espressamente di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
RITENUTO che
l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n.
54 e confermati dal D.lgs. 154/2013;
OSSERVATO, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi, tenuto conto della distanza tra le abitazioni dei genitori;
RITENUTO che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
CONSIDERATO che anche le previsioni di ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima, ai sensi dell'art. 473 bis.4,
u.c., cpc;
CONSIDERATO che le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme;
RITENUTO che le spese di lite devono essere compensate così come concordato tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
SPESE compensate.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 22.10.2025.
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao