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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 6260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6260 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 4035/2023 R.G., pendente tra e , Parte_1 Parte_2 CP_1 Controparte_2
con ordinanza del 25.10.2024, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Fissa per la decisione della causa a norma dell'art. 350 bis c.p.c., l'udienza dinanzi al Collegio del 5.12.2025, concedendo alle parti termine per deposito di note conclusive fino al
14.11.2025” e con successivo decreto, anch'esso comunicato alle parti, veniva disposta la sostituzione dell'udienza con la concessione del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. fino al 5.12.2025.
La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente - - dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4035/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3087/2023 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 26.07.2023, pendente
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quali eredi di , entrambi residenti C.F._2 Per_1
in Castel Volturno (CE) al Viale Alento n.1, ed elettivamente domiciliati in Giugliano in Campania alla via Madonna del Pantano n.72/A presso lo studio dell'avv. Alessio Garofalo (C.F.: ) che li C.F._3
rappresenta e difende giusta procura posta in calce all'atto di appello;
APPELLANTI
E
(C.F.: , residente in [...] alla CP_1 C.F._4
Via Delle Palade n.57/A, elettivamente dom.to in Boscoreale (NA) alla
Via Em. Cirillo n.35, presso e nello studio dell'Avv. Ferdinando Varriale
(CF: ), che lo rappresenta e difende giusta C.F._5
procura in calce all'atto di costituzione del primo grado di giudizio,
pag. 2/21 contenente l'attribuzione del potere rappresentativo anche per la presente fase;
APPELLATO
NONCHÉ
(P. IVA: , in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante, Dr. in forza dei poteri conferiti con CP_3
Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.2.2017, con sede legale in GN ON (MI), Via Alessandro Volta n. 16, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Orsini n. 46, presso lo studio dell'Avv. Serena Collarile (C.F.: ), giusta C.F._6
procura come in atti;
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale ex art. 2054 c.c..
Conclusioni:
per gli appellanti: “Riformare la sentenza n. 3087/2023 resa dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del dott. Emanuele
Alcidi a definizione del giudizio recante R.G. 8580/21, condannando la
e il sig. in solido tra loro al risarcimento delle CP_4 CP_1
lesioni riportate dal compianto in seguito al sinistro, nella Per_1
misura di €.97.737,42 o nelle diverse misure che l'On. Corte d'Appello di
Napoli riterrà di giustizia;
in via gradata:
2. Disporre la C.T.U. tecnica, onde determinare la riconducibilità dell'accaduto alla incauta guida del conducente la Honda AN di proprietà del sig. ;
3. CP_1
Disporre C.T.U. medico legale ai fini della quantificazione delle lesioni che ed il risarcimento delle stesse in favore degli odierni appellanti;
4. In pag. 3/21 via ancor più gradata, e qualora l'On. Corte d'Appello di Napoli lo ritenesse di giustizia, ordinare che la causa sia nuovamente rimessa dinanzi al Giudice di primo grado ai fini dell'istruttoria e per garantire alle parti il doppio grado del giudizio rispetto alla consulenza tecnica
d'ufficio che è stata completamente elisa in primo grado;
5. Nel caso di accoglimento del punto 4, con compensazione delle spese di lite del giudizio d'appello nel caso in cui le parti resistenti si allineassero a tale richiesta, e con condanna delle stesse in caso opposto.”.
Per : “-In via preliminare, nel rito accertare e dichiarare la CP_1
inammissibilità dell'avverso atto di gravame ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 c.p.c. e/o 348 bis c.p.c. per le motivazioni argomentate e con tutte le conseguenze di legge;
-Nel merito rigettare integralmente
l'avverso atto di Appello e con esso i motivi ivi argomentati in quanto del tutto destituiti di fondamento logico-giuridico, infondati in fatto ed in diritto, improponibili e inammissibili, per l'effetto confermarela Sentenza resa dal Giudice del Tribunale di S. Maria Capua Vetere – sentenza nr.
3087/2023 – in quanto conforme al diritto oltreché validamente emessa sotto ogni aspetto logico-giuridico; -Condannare gli appellanti al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio oltre accessori di legge con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Per : “rigettare l'appello proposto dai sigg.ri Controparte_2
e nella qualità avverso la sentenza resa dal Tribunale Per_1 Parte_3
di Santa Maria Capua Vetere n. 3087/2023, pubblicata in data
26.7.2023, perché inammissibile e, comunque, destituito di fondamento
pag. 4/21 sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, previa integrale conferma della pronuncia medesima, condannare l'appellante alla refusione di spese e competenze di lite relative al primo grado nonché a questo grado di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 29.10.2021 e 04.11.2021, Parte_1
e adivano il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Parte_2
deducendo che: - in data 11/06/2017, alle ore 22:30, il loro dante causa, , camminava a piedi nella corsia di emergenza della SS Per_1
Quater Domitiana, in Castel Volturno, allorquando veniva investito dal motoveicolo Honda AN tg. BC08106, di proprietà di ed CP_1
assicurato per la r.c. automobilistica con la Controparte_2
giusta polizza n. DLI503584759274952323, condotta nell'occasione da
, il quale non si avvedeva della presenza del pedone, Persona_2
investendolo; - sul luogo interveniva una pattuglia della polizia stradale di Cellole che redigeva rapporto del relativo incidente stradale;
- , a causa del sinistro, riportava lesioni personali Per_1
per le quali si rendeva necessario il trasporto presso la Clinica Pineta
Grande di Castel Volturno ove i sanitari del P.S. gli riscontrarono trauma cranico, trauma toraco-addominale con frattura, e lesioni agli organi interni addominali, escoriazioni multiple;
- il danneggiato veniva ricoverato in data 11.06.2017 e sottoposto ad intervento d'urgenza di “Splenectomia totale” in seguito alla diagnosi di:
“Emoperitoneo da lacerazione splenica ed epatica;
traumatismo del pag. 5/21 fegato, con ferita aperta in cavità, ematoma e contusione;
traumatismo della milza”; - il procedimento di mediazione instaurato da essi istanti presso l'organismo di mediazione si concludeva Controparte_5
negativamente.
Sulla scorta di tale premessa, gli istanti chiedevano la condanna di CP_1
e della rispettivamente proprietario ed
[...] Controparte_2
assicuratore del motoveicolo investitore, al risarcimento, per la complessiva somma di euro 97.737,42 o di quella diversa ritenuta di giustizia, del danno patrimoniale e non patrimoniale, comprensivo del pregiudizio morale patito dal proprio dante causa.
, nel costituirsi in giudizio, nel merito chiedeva il rigetto CP_1
della domanda, deducendo che: il sinistro doveva esser ascritto all'esclusiva responsabilità di , il quale nel percorrere la S.S. Per_1
Domitiana in direzione opposta al normale senso di marcia, a piedi ed in evidente stato di ebbrezza, urtava con un asincrono movimento del braccio il motociclista che, nel tentativo di spostarsi nella corsia di sorpasso, essendo quella di destra occupata dal pedone, cadeva al suolo e urtava il guardrail dello spartitraffico centrale;
il , di Per_2
conseguenza, subiva lesioni personali e veniva trasportato dal 118 presso il P.O. Pineta Grande di Castel Volturno, ove i sanitari gli diagnosticavano “Frattura composta scafoide a dx, escoriazioni multiple, contusioni multiple, escoriazioni con ecchimosi anca dx” e lo sottoponevano a test alcolemici e tossicologici, risultandone negativo ad entrambi, a differenza del che risultava positivo all'alcool test. Per_1
pag. 6/21 La nel costituirsi in giudizio con comparsa del Controparte_2
7.2.2022, si associava alle difese dell'assicurato.
La causa, senza che venisse svolta attività istruttoria, era riservata in decisione con ordinanza del 22.5.2023, con la quale alle parti venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, all'esito, definiva il giudizio pronunciando la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così provvedeva: “• Rigetta le domande attoree;
• Compensa le spese del giudizio tra le parti.”.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, non notificata ai fini della decorrenza del termine breve, interponevano appello, con atto notificato in data 20/09/2023, nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., e i quali, Parte_1 Parte_2
sollecitandone la riforma, chiedevano l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
, nel costituirsi in giudizio, eccepiva preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito ne evidenziava l'infondatezza.
Con comparsa del 21.12.2023, si costituiva in giudizio la
[...]
la quale concludeva chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'appello.
Con ordinanza del 26.1.2024, la Corte, ravvisatane l'opportunità, disponeva una CTU, nominando all'uopo l'ing. , il Persona_3
pag. 7/21 quale dopo aver accettato l'incarico, depositava la relazione peritale in data 4.11.2024.
La Corte, come da ordinanza dinanzi riportata, rinviava la causa per la decisione a norma dell'art. 350 bis c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive fino al 14.11.2025, disponendo, nel contempo, la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale con la concessione del termine ex art. 127 ter c.p.c..
Quindi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note rispettivamente depositate, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
Il Tribunale, dopo aver rigettato le eccezioni preliminari di rito, rigettava, nel merito, la domanda risarcitoria proposta da Parte_1
e Parte_2
Il primo Giudice chiariva, infatti, che era pacifico, non essendo la circostanza stata contestata dagli attori, che il sinistro si verificava su una strada dove vigeva il divieto assoluto di circolazione per i pedoni.
In particolare, il Tribunale, nell'aderire alle difese dei convenuti, sosteneva che il passaggio pedonale di sulla S.S. Domitiana Per_1
era il fattore cui ricondurre eziologicamente, in via esclusiva, il verificarsi del sinistro in quanto il rispetto delle regole del codice della strada, che imponevano a di non camminare su quel tratto, Per_1
avrebbe scongiurato il verificarsi dell'evento di danno.
La condotta del dante causa degli attori, consistita nel percorrere a piedi un tratto di strada riservato al solo transito veicolare, era considerata antecedente causale da solo sufficiente a determinare l'insorgere dell'evento dannoso. pag. 8/21 A sostegno di questa conclusione, il Tribunale richiamava, inoltre, il principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.) e il principio di autoresponsabilità, sottolineando che il pedone era chiamato a rispettare la regola di non camminare in tratti di strada riservati solo ai veicoli, anche per salvaguardare gli altri utenti stradali.
Le spese del giudizio venivano compensate tra le parti, in virtù della manifesta infondatezza delle eccezioni di nullità e litispendenza, solevate dai convenuti, e tenuto conto delle peculiarità del caso esaminato.
§ 4.
e con un unico motivo d'appello, Parte_1 Parte_2
censuravano la sentenza, nella parte in cui il primo Giudice aveva ritenuto che la condotta del loro dante causa era stata la causa esclusiva del sinistro, senza tener conto del fatto che il , Per_2
conducente del motociclo Honda AN, stava procedendo lungo la
SS Domitiana ad una velocità di percorrenza eccessiva.
In particolare, gli istanti deducevano che, sebbene lo stesso centauro avesse dichiarato di aver visto il pedone, nondimeno lo stesso, anziché rallentare, così da evitare l'impatto con , non era riuscito a Per_1
controllare il motociclo, in tal modo dimostrando di avere percorso il tratto di strada a velocità elevata.
Anche i rilievi della Polizia Stradale di Cellole, risultanti dal verbale depositato in giudizio, provavano, a detta degli appellanti, che il sinistro si verificava dopo una lunga frenata da parte del conducente del motociclo Honda, il quale lasciava evidenti segni di pneumatici pag. 9/21 sulla carreggiata per 25 metri, a riprova della velocità eccessiva dallo stesso tenuta.
La difesa degli appellanti rilevava, altresì, che “la strada su cui si è verificato il sinistro, si presenta rettilinea” e, siccome le controparti dichiaravano che “al momento dell'impatto il sig. camminava al Per_1
centro della carreggiata”, lo stesso avrebbe dovuto essere ben visibile, inducendo il a rallentare per evitarlo, scongiurando, in tal Per_2
modo, il verificarsi del sinistro, anche tenuto conto del fatto che la carreggiata era larga ben sette metri e mezzo.
Da ultimo, gli appellanti deducevano che, nonostante la strada ove si verificava il sinistro era priva di illuminazione artificiale, le caratteristiche del faro di illuminazione frontale dell'Honda AN condotta dal , il quale essendo “ad un'altezza tale da permettere Per_2
una visibilità sicuramente maggiore di quella garantita dalle autovetture dotate di fari posti ad un'altezza inferiore”, avrebbe dovuto consentire al conducente di avvedersi prontamente dell'ostacolo, scongiurando il sinistro.
Gli istanti, con la memoria depositata in data 18.1.2024, depositavano, poi, copia del verbale, relativo alla deposizione resa dal teste,
, nell'ambito giudizio n. R.G. 3473/2019 svoltosi Testimone_1
dinanzi al medesimo Tribunale di S.M.C.V., instaurato da ai CP_1
fini del risarcimento del danno patito dalla sua Honda AN. Ad avviso degli istanti, dalle deposizioni del suddetto teste, poteva trarsi la prova che il non aveva frenato. Per_2
§ 5.
Ciò premesso e venendo al merito, l'appello è infondato. pag. 10/21 L'assunto degli appellanti, secondo il quale il stava procedendo Per_2
ad una velocità elevata lungo la S.S. Domitiana allorquando scorgeva tardivamente la presenza di , è privo di pregio e sconfessato, Per_1
anzitutto, dalle risultanze della CTU, redatta su incarico di questa Corte dall'ing. , il quale, con valutazione esente da vizi e Persona_3
logicamente motivata, affermava che il motociclo stava procedendo ad una velocità inferiore al limite vigente sul tratto di strada in questione, pari a 90 Km/h.
L'ausiliare di questa Corte, in particolare, dopo aver affermato che
“tenuto conto del rapporto di servizio della P.S. intervenuta sui luoghi dell'evento in questione… non è possibile certificare la giusta velocità a causa dell'insufficienza di elementi fondamentali come lo stato d'uso dei pneumatici, l'efficienza dell'impianto frenante, la pendenza della carreggiata ed il peso complessivo tra conducente e motociclo, nonché altri elementi chiave”, chiariva che il calcolo approssimativo della velocità di percorrenza del motociclo era consentito utilizzando “la nota formula derivata dalla conservazione dell'energia cinetica:
Velocità= √ 256 * coefficiente di attrito * lunghezza della frenata in metri”.
Tanto premesso, il CTU, come richiesto dal primo quesito a lui sottoposto, tenendo conto dei rilievi della Polizia Stradale dai quali risultava che le condizioni metereologiche al momento del sinistro erano buone ed il manto stradale si presentava asciutto, mentre la lunghezza dei segni di frenata del motociclo risultava pari a 25 metri, ne ricavava, applicando la formula sopra indicata che “la velocità
pag. 11/21 indicativa tenuta all'inizio della frenata risulta la seguente:
√256*0,8*25= 71,56 Km/h”.
Pertanto, sulla scorta dell'espletata CTU, risulta che , Persona_2
conducente del veicolo Honda AN 650, mentre si trovava a percorrere la SS 7 QUATER Domitiana, al chilometro 30+300, stesse procedendo entro il prescritto limite di velocità di 90 km/h, risultante anche dalla segnaletica orizzontale raffigurata nei rilievi fotografici.
Inoltre, il CTU riteneva “opportuno precisare che le tracce di frenata iniziali del motociclo venivano riscontrate, dalle Autorità intervenute, a circa 1,50 metri dalla linea continua che delimita la carreggiata e quindi
a 2 metri dalla linea di mezzeria, con andamento verso la sinistra rispetto alla direttrice di marcia. Pertanto, tenuto conto che la corsia di marcia risulta caratterizzata da una larghezza di circa 3,50 metri e, tenuto conto dei rilievi effettuati e descritti dal rapporto di servizio della
Polizia di Stato, così come precedentemente evidenziato, appare plausibile che l'impatto tra il motociclo ed il pedone si sia verificato quasi al centro della corsia di marcia con una velocità tenuta dal motociclo
Honda AN potenzialmente non superiore al limite imposto, ovvero
90 km/h ivi vigente”.
Da ciò l'ausiliare traeva la plausibile conclusione che , dante Per_1
causa degli odierni appellanti, stesse circolando “su strada extraurbana ad uso esclusivo dei veicoli a motore, violando l'Art.175 comma 6 e
l'Art.190 comma 1, Titolo V del Codice della Strada, D.Lgs n.285/92 e
s.m.i.”.
pag. 12/21 Inoltre, dalla medesima CTU emerge che il conducente del motociclo
Honda AN, prima di rendersi conto della presenza del pedone si trovava lungo la corsia di destra, e procedeva secondo le Per_1
prescrizioni di cui all'art. 143, comma 1 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
(Codice della strada), avendo il CTU rilevato che i primi segni di frenata erano rinvenuti ad 1, 50 metri dal margine della carreggiata, dunque sulla destra rispetto ad una linea immaginaria che divide a metà la corsia di destra, avente larghezza superiore a tre metri.
Inoltre, è opportuno chiarire che la doglianza degli appellanti, tesa ad escludere che il avesse azionato i freni dopo essersi avveduto Per_2
della presenza del pedone, sia chiaramente sconfessata dal verbale redatto dalla Polizia Stradale, nel quale si dava atto della presenza di segni di frenata sulla carreggiata, tanto nella parte descrittiva della dinamica del sinistro, quanto in quella contenente il rilievo planimetrico, ove era raffigurata la scia del motociclo, resa evidente dai segni impressi sull'asfalto.
Del pari privo di pregio è il rilievo degli istanti, a mente del quale il
, grazie all'illuminazione garantita dal faro anteriore del Per_2
motoveicolo Honda, avrebbe potuto avvedersi per tempo della presenza del pedone, così da regolare la propria condotta di guida senza perdere il controllo del mezzo di trasporto. Invero, tale considerazione non valorizza in maniera adeguata il fatto, assolutamente pacifico in atti, per cui il tratto di strada ove avveniva l'evento era completamente privo di illuminazione artificiale e l'ulteriore dato per cui il Volpe circolava in orario notturno, al centro pag. 13/21 della corsia di marcia lenta, senza indossare alcun dispositivo di segnalazione luminoso.
Tali elementi, già valorizzati dal primo Giudice, inducono a ritenere assolutamente plausibile che il , nonostante marciasse Per_2
ampiamente entro il limite di velocità, non abbia potuto evitare la collisione con il pedone, essendosi lo stesso frapposto dinanzi alla sua marcia in maniera improvvisa ed imprevedibile.
Tra l'altro, non va nemmeno sottaciuto che, come accertato dalla sentenza n. 3616/2024, pronunciata dal Tribunale di S.M.C.V. in data
04/10/2024, prodotta dal unitamente alle note di trattazione CP_1
scritta depositate il 31.10.2024, da ritenersi utilizzabile, siccome formatasi dopo la proposizione dell'appello, - sentenza che ha accolto la domanda di risarcimento del danno alla persona proposta dal
, inizialmente contro , e, dopo il decesso dello stesso, Per_2 Per_1
coltivata contro i di lui eredi, odierni appellanti – il teste , Tes_1
sentito in quel giudizio, il quale seguiva da tergo nella medesima direzione di marcia la moto del , riferiva di avere visto che Per_2
quest'ultimo, nel procedere a velocità moderata, non appena avvedutosi della presenza del pedone, , “barcollante al Per_1
centro della corsia di destra, sterzava istintivamente a sinistra al fine di evitare l'investimento del pedone”, ma che quest'ultimo “al fine di scansarsi dall'investimento” colpiva la moto, facendole perdere il controllo.
Del resto, la circostanza, invocata dagli appellanti, secondo cui il teste
, escusso dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, non abbia Tes_1
pag. 14/21 affermato che il avesse frenato, non esclude che tanto sia in Per_2
concreto avvenuto. Invero, da un lato, giova rilevare come il teste, lungi dal negare che il avesse frenato, si sia limitato a riferire di non Per_2
avere notato il particolare. Dall'altro, come dinanzi già osservato, la riprova dell'effettiva frenata si trae dal verbale della Polizia
Municipale, il quale assume, come noto, valore di prova privilegiata rispetto ai fatti che i pp.uu. redigenti attestano essere avvenuti in loro presenza.
Va richiamata, al riguardo, la massima secondo cui : “Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. (In applicazione del principio la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza impugnata per avere disatteso il valore di
"piena prova" delle misurazioni effettuate dalla polizia stradale, intervenuta nell'immediatezza sul luogo di un sinistro, e riportate nel verbale)” (cfr. da ultimo Cass. Civ.
Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024).
Ne segue che il non solo poneva in essere una condotta Per_1
assolutamente vietata, avendo camminato, sotto l'effetto di alcool, contro mano, in orario notturno, in strada statale vietata al transito pedonale, priva di illuminazione, senza indossare nemmeno un pag. 15/21 giubbotto catarifrangente, ma, per giunta, rendeva vano il tentativo attuato dal di evitarlo, compiendo un movimento repentino, Per_2
che causava la caduta al suolo sua e del motociclo.
§ 6.
In conclusione, quindi, le censure degli appellanti debbono essere disattese, dovendosi ritenere che la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio, condiviso dal Collegio, in forza del quale : “In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente
l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cass Civ. Ordinanza n. 9856 del 28/03/2022, relativa ad un caso di investimento di un pedone che procedeva a piedi, nel senso opposto a quello di marcia dell'autovettura, in presenza di una curva che ne limitava la visuale e senza giubbotto catarifrangente nonostante il buio e l'assenza di illuminazione pubblica, rispetto al quale la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del conducente, il quale, a fronte della assoluta imprevedibilità ed abnormità della condotta della vittima, aveva rispettato tutte le misure idonee ad evitare l'impatto, procedendo ad una velocità adeguata,
pag. 16/21 tenendo accese le luci anabbaglianti e mantenendo la propria autovettura entro la mezzeria di pertinenza).
Inoltre, giova soggiungere che, secondo la giurisprudenza: “La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione.” (Cass. Civ. Ordinanza n. 842 del 17/01/2020 in applicazione del quale, la S.C. ha ritenuto esente da censura la decisione di merito che aveva escluso ogni responsabilità del conducente del veicolo per l'investimento di una persona seduta in piena notte nel mezzo di una carreggiata su strada non illuminata).
In conclusione, come affermato dal Ctu, “la scorretta condotta, nonché la presenza su strada riservata alla sola circolazione dei veicoli a motore,
e lo stato alterato del pedone, che risultava positivo all'accertamento alcolemico, con valore superiori alle normative vigenti, ha inciso nella misura almeno dell'80% nel verificarsi del sinistro”.
Sussiste, pertanto, il nesso di causalità esclusiva tra la condotta di e l'evento dannoso per cui è causa, tenuto conto che il Per_1
coefficiente di probabilità dell'80% sopra indicato consente di ritenere pag. 17/21 dimostrato che è più probabile che il sinistro non si sarebbe verificato se non si fosse trovato a percorrere, a piedi e senza Per_1
giubbotto catarifrangente, la strada statale Domitiana in data
11/06/2017, alle ore 22:30, allorquando sopraggiungeva
[...]
alla guida del motociclo Honda, il quale pur tentando la Per_2
frenata, non riusciva ad evitare l'impatto con il pedone.
In conclusione, facendo riferimento alla dinamica del sinistro, come emerge dalle risultanze istruttorie dinanzi richiamate, può ragionevolmente escludersi che , in occasione del Persona_2
sinistro per cui è causa, abbia tenuto condotte non conformi al codice della strada e va di conseguenza esclusa la sua responsabilità, anche solo concorrente, avendo egli fatto il possibile per evitare l'impatto.
§ 7.
Al rigetto dell'appello deve seguire, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio nei confronti di entrambe le parti appellate.
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore indeterminabile e bassa complessità, tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, con distrazione in favore dell'Avv. Ferdinando Varriale, dichiaratosi antistatario.
pag. 18/21 Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese relative alla CTU, come liquidate da questa Corte con separato decreto reso in corso di causa, vanno poste a definitivo carico degli appellanti.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: Parte_2
a) rigetta l'appello;
b) condanna e in solido tra di loro, alla Parte_1 Parte_2
rifusione, in favore di e di CP_1 Controparte_2
delle spese processuali del grado di appello, che, in relazione a ciascuna parte appellata, si liquidano in euro 9.991,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Ferdinando Varriale;
c) pone a definitivo carico degli appellanti le spese relative alla CTU come liquidate in corso di causa;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 5/12/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara pag. 19/21 (Il presente provvedimento è stato interamente redatto con la collaborazione dell'Aupp dott. ). Persona_4
pag. 20/21 pag. 21/21
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 4035/2023 R.G., pendente tra e , Parte_1 Parte_2 CP_1 Controparte_2
con ordinanza del 25.10.2024, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Fissa per la decisione della causa a norma dell'art. 350 bis c.p.c., l'udienza dinanzi al Collegio del 5.12.2025, concedendo alle parti termine per deposito di note conclusive fino al
14.11.2025” e con successivo decreto, anch'esso comunicato alle parti, veniva disposta la sostituzione dell'udienza con la concessione del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. fino al 5.12.2025.
La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente - - dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4035/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3087/2023 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 26.07.2023, pendente
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quali eredi di , entrambi residenti C.F._2 Per_1
in Castel Volturno (CE) al Viale Alento n.1, ed elettivamente domiciliati in Giugliano in Campania alla via Madonna del Pantano n.72/A presso lo studio dell'avv. Alessio Garofalo (C.F.: ) che li C.F._3
rappresenta e difende giusta procura posta in calce all'atto di appello;
APPELLANTI
E
(C.F.: , residente in [...] alla CP_1 C.F._4
Via Delle Palade n.57/A, elettivamente dom.to in Boscoreale (NA) alla
Via Em. Cirillo n.35, presso e nello studio dell'Avv. Ferdinando Varriale
(CF: ), che lo rappresenta e difende giusta C.F._5
procura in calce all'atto di costituzione del primo grado di giudizio,
pag. 2/21 contenente l'attribuzione del potere rappresentativo anche per la presente fase;
APPELLATO
NONCHÉ
(P. IVA: , in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante, Dr. in forza dei poteri conferiti con CP_3
Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.2.2017, con sede legale in GN ON (MI), Via Alessandro Volta n. 16, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Orsini n. 46, presso lo studio dell'Avv. Serena Collarile (C.F.: ), giusta C.F._6
procura come in atti;
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale ex art. 2054 c.c..
Conclusioni:
per gli appellanti: “Riformare la sentenza n. 3087/2023 resa dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del dott. Emanuele
Alcidi a definizione del giudizio recante R.G. 8580/21, condannando la
e il sig. in solido tra loro al risarcimento delle CP_4 CP_1
lesioni riportate dal compianto in seguito al sinistro, nella Per_1
misura di €.97.737,42 o nelle diverse misure che l'On. Corte d'Appello di
Napoli riterrà di giustizia;
in via gradata:
2. Disporre la C.T.U. tecnica, onde determinare la riconducibilità dell'accaduto alla incauta guida del conducente la Honda AN di proprietà del sig. ;
3. CP_1
Disporre C.T.U. medico legale ai fini della quantificazione delle lesioni che ed il risarcimento delle stesse in favore degli odierni appellanti;
4. In pag. 3/21 via ancor più gradata, e qualora l'On. Corte d'Appello di Napoli lo ritenesse di giustizia, ordinare che la causa sia nuovamente rimessa dinanzi al Giudice di primo grado ai fini dell'istruttoria e per garantire alle parti il doppio grado del giudizio rispetto alla consulenza tecnica
d'ufficio che è stata completamente elisa in primo grado;
5. Nel caso di accoglimento del punto 4, con compensazione delle spese di lite del giudizio d'appello nel caso in cui le parti resistenti si allineassero a tale richiesta, e con condanna delle stesse in caso opposto.”.
Per : “-In via preliminare, nel rito accertare e dichiarare la CP_1
inammissibilità dell'avverso atto di gravame ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 c.p.c. e/o 348 bis c.p.c. per le motivazioni argomentate e con tutte le conseguenze di legge;
-Nel merito rigettare integralmente
l'avverso atto di Appello e con esso i motivi ivi argomentati in quanto del tutto destituiti di fondamento logico-giuridico, infondati in fatto ed in diritto, improponibili e inammissibili, per l'effetto confermarela Sentenza resa dal Giudice del Tribunale di S. Maria Capua Vetere – sentenza nr.
3087/2023 – in quanto conforme al diritto oltreché validamente emessa sotto ogni aspetto logico-giuridico; -Condannare gli appellanti al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio oltre accessori di legge con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Per : “rigettare l'appello proposto dai sigg.ri Controparte_2
e nella qualità avverso la sentenza resa dal Tribunale Per_1 Parte_3
di Santa Maria Capua Vetere n. 3087/2023, pubblicata in data
26.7.2023, perché inammissibile e, comunque, destituito di fondamento
pag. 4/21 sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, previa integrale conferma della pronuncia medesima, condannare l'appellante alla refusione di spese e competenze di lite relative al primo grado nonché a questo grado di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 29.10.2021 e 04.11.2021, Parte_1
e adivano il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Parte_2
deducendo che: - in data 11/06/2017, alle ore 22:30, il loro dante causa, , camminava a piedi nella corsia di emergenza della SS Per_1
Quater Domitiana, in Castel Volturno, allorquando veniva investito dal motoveicolo Honda AN tg. BC08106, di proprietà di ed CP_1
assicurato per la r.c. automobilistica con la Controparte_2
giusta polizza n. DLI503584759274952323, condotta nell'occasione da
, il quale non si avvedeva della presenza del pedone, Persona_2
investendolo; - sul luogo interveniva una pattuglia della polizia stradale di Cellole che redigeva rapporto del relativo incidente stradale;
- , a causa del sinistro, riportava lesioni personali Per_1
per le quali si rendeva necessario il trasporto presso la Clinica Pineta
Grande di Castel Volturno ove i sanitari del P.S. gli riscontrarono trauma cranico, trauma toraco-addominale con frattura, e lesioni agli organi interni addominali, escoriazioni multiple;
- il danneggiato veniva ricoverato in data 11.06.2017 e sottoposto ad intervento d'urgenza di “Splenectomia totale” in seguito alla diagnosi di:
“Emoperitoneo da lacerazione splenica ed epatica;
traumatismo del pag. 5/21 fegato, con ferita aperta in cavità, ematoma e contusione;
traumatismo della milza”; - il procedimento di mediazione instaurato da essi istanti presso l'organismo di mediazione si concludeva Controparte_5
negativamente.
Sulla scorta di tale premessa, gli istanti chiedevano la condanna di CP_1
e della rispettivamente proprietario ed
[...] Controparte_2
assicuratore del motoveicolo investitore, al risarcimento, per la complessiva somma di euro 97.737,42 o di quella diversa ritenuta di giustizia, del danno patrimoniale e non patrimoniale, comprensivo del pregiudizio morale patito dal proprio dante causa.
, nel costituirsi in giudizio, nel merito chiedeva il rigetto CP_1
della domanda, deducendo che: il sinistro doveva esser ascritto all'esclusiva responsabilità di , il quale nel percorrere la S.S. Per_1
Domitiana in direzione opposta al normale senso di marcia, a piedi ed in evidente stato di ebbrezza, urtava con un asincrono movimento del braccio il motociclista che, nel tentativo di spostarsi nella corsia di sorpasso, essendo quella di destra occupata dal pedone, cadeva al suolo e urtava il guardrail dello spartitraffico centrale;
il , di Per_2
conseguenza, subiva lesioni personali e veniva trasportato dal 118 presso il P.O. Pineta Grande di Castel Volturno, ove i sanitari gli diagnosticavano “Frattura composta scafoide a dx, escoriazioni multiple, contusioni multiple, escoriazioni con ecchimosi anca dx” e lo sottoponevano a test alcolemici e tossicologici, risultandone negativo ad entrambi, a differenza del che risultava positivo all'alcool test. Per_1
pag. 6/21 La nel costituirsi in giudizio con comparsa del Controparte_2
7.2.2022, si associava alle difese dell'assicurato.
La causa, senza che venisse svolta attività istruttoria, era riservata in decisione con ordinanza del 22.5.2023, con la quale alle parti venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, all'esito, definiva il giudizio pronunciando la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così provvedeva: “• Rigetta le domande attoree;
• Compensa le spese del giudizio tra le parti.”.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, non notificata ai fini della decorrenza del termine breve, interponevano appello, con atto notificato in data 20/09/2023, nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., e i quali, Parte_1 Parte_2
sollecitandone la riforma, chiedevano l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
, nel costituirsi in giudizio, eccepiva preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito ne evidenziava l'infondatezza.
Con comparsa del 21.12.2023, si costituiva in giudizio la
[...]
la quale concludeva chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'appello.
Con ordinanza del 26.1.2024, la Corte, ravvisatane l'opportunità, disponeva una CTU, nominando all'uopo l'ing. , il Persona_3
pag. 7/21 quale dopo aver accettato l'incarico, depositava la relazione peritale in data 4.11.2024.
La Corte, come da ordinanza dinanzi riportata, rinviava la causa per la decisione a norma dell'art. 350 bis c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive fino al 14.11.2025, disponendo, nel contempo, la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale con la concessione del termine ex art. 127 ter c.p.c..
Quindi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note rispettivamente depositate, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
Il Tribunale, dopo aver rigettato le eccezioni preliminari di rito, rigettava, nel merito, la domanda risarcitoria proposta da Parte_1
e Parte_2
Il primo Giudice chiariva, infatti, che era pacifico, non essendo la circostanza stata contestata dagli attori, che il sinistro si verificava su una strada dove vigeva il divieto assoluto di circolazione per i pedoni.
In particolare, il Tribunale, nell'aderire alle difese dei convenuti, sosteneva che il passaggio pedonale di sulla S.S. Domitiana Per_1
era il fattore cui ricondurre eziologicamente, in via esclusiva, il verificarsi del sinistro in quanto il rispetto delle regole del codice della strada, che imponevano a di non camminare su quel tratto, Per_1
avrebbe scongiurato il verificarsi dell'evento di danno.
La condotta del dante causa degli attori, consistita nel percorrere a piedi un tratto di strada riservato al solo transito veicolare, era considerata antecedente causale da solo sufficiente a determinare l'insorgere dell'evento dannoso. pag. 8/21 A sostegno di questa conclusione, il Tribunale richiamava, inoltre, il principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.) e il principio di autoresponsabilità, sottolineando che il pedone era chiamato a rispettare la regola di non camminare in tratti di strada riservati solo ai veicoli, anche per salvaguardare gli altri utenti stradali.
Le spese del giudizio venivano compensate tra le parti, in virtù della manifesta infondatezza delle eccezioni di nullità e litispendenza, solevate dai convenuti, e tenuto conto delle peculiarità del caso esaminato.
§ 4.
e con un unico motivo d'appello, Parte_1 Parte_2
censuravano la sentenza, nella parte in cui il primo Giudice aveva ritenuto che la condotta del loro dante causa era stata la causa esclusiva del sinistro, senza tener conto del fatto che il , Per_2
conducente del motociclo Honda AN, stava procedendo lungo la
SS Domitiana ad una velocità di percorrenza eccessiva.
In particolare, gli istanti deducevano che, sebbene lo stesso centauro avesse dichiarato di aver visto il pedone, nondimeno lo stesso, anziché rallentare, così da evitare l'impatto con , non era riuscito a Per_1
controllare il motociclo, in tal modo dimostrando di avere percorso il tratto di strada a velocità elevata.
Anche i rilievi della Polizia Stradale di Cellole, risultanti dal verbale depositato in giudizio, provavano, a detta degli appellanti, che il sinistro si verificava dopo una lunga frenata da parte del conducente del motociclo Honda, il quale lasciava evidenti segni di pneumatici pag. 9/21 sulla carreggiata per 25 metri, a riprova della velocità eccessiva dallo stesso tenuta.
La difesa degli appellanti rilevava, altresì, che “la strada su cui si è verificato il sinistro, si presenta rettilinea” e, siccome le controparti dichiaravano che “al momento dell'impatto il sig. camminava al Per_1
centro della carreggiata”, lo stesso avrebbe dovuto essere ben visibile, inducendo il a rallentare per evitarlo, scongiurando, in tal Per_2
modo, il verificarsi del sinistro, anche tenuto conto del fatto che la carreggiata era larga ben sette metri e mezzo.
Da ultimo, gli appellanti deducevano che, nonostante la strada ove si verificava il sinistro era priva di illuminazione artificiale, le caratteristiche del faro di illuminazione frontale dell'Honda AN condotta dal , il quale essendo “ad un'altezza tale da permettere Per_2
una visibilità sicuramente maggiore di quella garantita dalle autovetture dotate di fari posti ad un'altezza inferiore”, avrebbe dovuto consentire al conducente di avvedersi prontamente dell'ostacolo, scongiurando il sinistro.
Gli istanti, con la memoria depositata in data 18.1.2024, depositavano, poi, copia del verbale, relativo alla deposizione resa dal teste,
, nell'ambito giudizio n. R.G. 3473/2019 svoltosi Testimone_1
dinanzi al medesimo Tribunale di S.M.C.V., instaurato da ai CP_1
fini del risarcimento del danno patito dalla sua Honda AN. Ad avviso degli istanti, dalle deposizioni del suddetto teste, poteva trarsi la prova che il non aveva frenato. Per_2
§ 5.
Ciò premesso e venendo al merito, l'appello è infondato. pag. 10/21 L'assunto degli appellanti, secondo il quale il stava procedendo Per_2
ad una velocità elevata lungo la S.S. Domitiana allorquando scorgeva tardivamente la presenza di , è privo di pregio e sconfessato, Per_1
anzitutto, dalle risultanze della CTU, redatta su incarico di questa Corte dall'ing. , il quale, con valutazione esente da vizi e Persona_3
logicamente motivata, affermava che il motociclo stava procedendo ad una velocità inferiore al limite vigente sul tratto di strada in questione, pari a 90 Km/h.
L'ausiliare di questa Corte, in particolare, dopo aver affermato che
“tenuto conto del rapporto di servizio della P.S. intervenuta sui luoghi dell'evento in questione… non è possibile certificare la giusta velocità a causa dell'insufficienza di elementi fondamentali come lo stato d'uso dei pneumatici, l'efficienza dell'impianto frenante, la pendenza della carreggiata ed il peso complessivo tra conducente e motociclo, nonché altri elementi chiave”, chiariva che il calcolo approssimativo della velocità di percorrenza del motociclo era consentito utilizzando “la nota formula derivata dalla conservazione dell'energia cinetica:
Velocità= √ 256 * coefficiente di attrito * lunghezza della frenata in metri”.
Tanto premesso, il CTU, come richiesto dal primo quesito a lui sottoposto, tenendo conto dei rilievi della Polizia Stradale dai quali risultava che le condizioni metereologiche al momento del sinistro erano buone ed il manto stradale si presentava asciutto, mentre la lunghezza dei segni di frenata del motociclo risultava pari a 25 metri, ne ricavava, applicando la formula sopra indicata che “la velocità
pag. 11/21 indicativa tenuta all'inizio della frenata risulta la seguente:
√256*0,8*25= 71,56 Km/h”.
Pertanto, sulla scorta dell'espletata CTU, risulta che , Persona_2
conducente del veicolo Honda AN 650, mentre si trovava a percorrere la SS 7 QUATER Domitiana, al chilometro 30+300, stesse procedendo entro il prescritto limite di velocità di 90 km/h, risultante anche dalla segnaletica orizzontale raffigurata nei rilievi fotografici.
Inoltre, il CTU riteneva “opportuno precisare che le tracce di frenata iniziali del motociclo venivano riscontrate, dalle Autorità intervenute, a circa 1,50 metri dalla linea continua che delimita la carreggiata e quindi
a 2 metri dalla linea di mezzeria, con andamento verso la sinistra rispetto alla direttrice di marcia. Pertanto, tenuto conto che la corsia di marcia risulta caratterizzata da una larghezza di circa 3,50 metri e, tenuto conto dei rilievi effettuati e descritti dal rapporto di servizio della
Polizia di Stato, così come precedentemente evidenziato, appare plausibile che l'impatto tra il motociclo ed il pedone si sia verificato quasi al centro della corsia di marcia con una velocità tenuta dal motociclo
Honda AN potenzialmente non superiore al limite imposto, ovvero
90 km/h ivi vigente”.
Da ciò l'ausiliare traeva la plausibile conclusione che , dante Per_1
causa degli odierni appellanti, stesse circolando “su strada extraurbana ad uso esclusivo dei veicoli a motore, violando l'Art.175 comma 6 e
l'Art.190 comma 1, Titolo V del Codice della Strada, D.Lgs n.285/92 e
s.m.i.”.
pag. 12/21 Inoltre, dalla medesima CTU emerge che il conducente del motociclo
Honda AN, prima di rendersi conto della presenza del pedone si trovava lungo la corsia di destra, e procedeva secondo le Per_1
prescrizioni di cui all'art. 143, comma 1 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
(Codice della strada), avendo il CTU rilevato che i primi segni di frenata erano rinvenuti ad 1, 50 metri dal margine della carreggiata, dunque sulla destra rispetto ad una linea immaginaria che divide a metà la corsia di destra, avente larghezza superiore a tre metri.
Inoltre, è opportuno chiarire che la doglianza degli appellanti, tesa ad escludere che il avesse azionato i freni dopo essersi avveduto Per_2
della presenza del pedone, sia chiaramente sconfessata dal verbale redatto dalla Polizia Stradale, nel quale si dava atto della presenza di segni di frenata sulla carreggiata, tanto nella parte descrittiva della dinamica del sinistro, quanto in quella contenente il rilievo planimetrico, ove era raffigurata la scia del motociclo, resa evidente dai segni impressi sull'asfalto.
Del pari privo di pregio è il rilievo degli istanti, a mente del quale il
, grazie all'illuminazione garantita dal faro anteriore del Per_2
motoveicolo Honda, avrebbe potuto avvedersi per tempo della presenza del pedone, così da regolare la propria condotta di guida senza perdere il controllo del mezzo di trasporto. Invero, tale considerazione non valorizza in maniera adeguata il fatto, assolutamente pacifico in atti, per cui il tratto di strada ove avveniva l'evento era completamente privo di illuminazione artificiale e l'ulteriore dato per cui il Volpe circolava in orario notturno, al centro pag. 13/21 della corsia di marcia lenta, senza indossare alcun dispositivo di segnalazione luminoso.
Tali elementi, già valorizzati dal primo Giudice, inducono a ritenere assolutamente plausibile che il , nonostante marciasse Per_2
ampiamente entro il limite di velocità, non abbia potuto evitare la collisione con il pedone, essendosi lo stesso frapposto dinanzi alla sua marcia in maniera improvvisa ed imprevedibile.
Tra l'altro, non va nemmeno sottaciuto che, come accertato dalla sentenza n. 3616/2024, pronunciata dal Tribunale di S.M.C.V. in data
04/10/2024, prodotta dal unitamente alle note di trattazione CP_1
scritta depositate il 31.10.2024, da ritenersi utilizzabile, siccome formatasi dopo la proposizione dell'appello, - sentenza che ha accolto la domanda di risarcimento del danno alla persona proposta dal
, inizialmente contro , e, dopo il decesso dello stesso, Per_2 Per_1
coltivata contro i di lui eredi, odierni appellanti – il teste , Tes_1
sentito in quel giudizio, il quale seguiva da tergo nella medesima direzione di marcia la moto del , riferiva di avere visto che Per_2
quest'ultimo, nel procedere a velocità moderata, non appena avvedutosi della presenza del pedone, , “barcollante al Per_1
centro della corsia di destra, sterzava istintivamente a sinistra al fine di evitare l'investimento del pedone”, ma che quest'ultimo “al fine di scansarsi dall'investimento” colpiva la moto, facendole perdere il controllo.
Del resto, la circostanza, invocata dagli appellanti, secondo cui il teste
, escusso dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, non abbia Tes_1
pag. 14/21 affermato che il avesse frenato, non esclude che tanto sia in Per_2
concreto avvenuto. Invero, da un lato, giova rilevare come il teste, lungi dal negare che il avesse frenato, si sia limitato a riferire di non Per_2
avere notato il particolare. Dall'altro, come dinanzi già osservato, la riprova dell'effettiva frenata si trae dal verbale della Polizia
Municipale, il quale assume, come noto, valore di prova privilegiata rispetto ai fatti che i pp.uu. redigenti attestano essere avvenuti in loro presenza.
Va richiamata, al riguardo, la massima secondo cui : “Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. (In applicazione del principio la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza impugnata per avere disatteso il valore di
"piena prova" delle misurazioni effettuate dalla polizia stradale, intervenuta nell'immediatezza sul luogo di un sinistro, e riportate nel verbale)” (cfr. da ultimo Cass. Civ.
Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024).
Ne segue che il non solo poneva in essere una condotta Per_1
assolutamente vietata, avendo camminato, sotto l'effetto di alcool, contro mano, in orario notturno, in strada statale vietata al transito pedonale, priva di illuminazione, senza indossare nemmeno un pag. 15/21 giubbotto catarifrangente, ma, per giunta, rendeva vano il tentativo attuato dal di evitarlo, compiendo un movimento repentino, Per_2
che causava la caduta al suolo sua e del motociclo.
§ 6.
In conclusione, quindi, le censure degli appellanti debbono essere disattese, dovendosi ritenere che la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio, condiviso dal Collegio, in forza del quale : “In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente
l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cass Civ. Ordinanza n. 9856 del 28/03/2022, relativa ad un caso di investimento di un pedone che procedeva a piedi, nel senso opposto a quello di marcia dell'autovettura, in presenza di una curva che ne limitava la visuale e senza giubbotto catarifrangente nonostante il buio e l'assenza di illuminazione pubblica, rispetto al quale la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del conducente, il quale, a fronte della assoluta imprevedibilità ed abnormità della condotta della vittima, aveva rispettato tutte le misure idonee ad evitare l'impatto, procedendo ad una velocità adeguata,
pag. 16/21 tenendo accese le luci anabbaglianti e mantenendo la propria autovettura entro la mezzeria di pertinenza).
Inoltre, giova soggiungere che, secondo la giurisprudenza: “La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione.” (Cass. Civ. Ordinanza n. 842 del 17/01/2020 in applicazione del quale, la S.C. ha ritenuto esente da censura la decisione di merito che aveva escluso ogni responsabilità del conducente del veicolo per l'investimento di una persona seduta in piena notte nel mezzo di una carreggiata su strada non illuminata).
In conclusione, come affermato dal Ctu, “la scorretta condotta, nonché la presenza su strada riservata alla sola circolazione dei veicoli a motore,
e lo stato alterato del pedone, che risultava positivo all'accertamento alcolemico, con valore superiori alle normative vigenti, ha inciso nella misura almeno dell'80% nel verificarsi del sinistro”.
Sussiste, pertanto, il nesso di causalità esclusiva tra la condotta di e l'evento dannoso per cui è causa, tenuto conto che il Per_1
coefficiente di probabilità dell'80% sopra indicato consente di ritenere pag. 17/21 dimostrato che è più probabile che il sinistro non si sarebbe verificato se non si fosse trovato a percorrere, a piedi e senza Per_1
giubbotto catarifrangente, la strada statale Domitiana in data
11/06/2017, alle ore 22:30, allorquando sopraggiungeva
[...]
alla guida del motociclo Honda, il quale pur tentando la Per_2
frenata, non riusciva ad evitare l'impatto con il pedone.
In conclusione, facendo riferimento alla dinamica del sinistro, come emerge dalle risultanze istruttorie dinanzi richiamate, può ragionevolmente escludersi che , in occasione del Persona_2
sinistro per cui è causa, abbia tenuto condotte non conformi al codice della strada e va di conseguenza esclusa la sua responsabilità, anche solo concorrente, avendo egli fatto il possibile per evitare l'impatto.
§ 7.
Al rigetto dell'appello deve seguire, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio nei confronti di entrambe le parti appellate.
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore indeterminabile e bassa complessità, tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, con distrazione in favore dell'Avv. Ferdinando Varriale, dichiaratosi antistatario.
pag. 18/21 Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese relative alla CTU, come liquidate da questa Corte con separato decreto reso in corso di causa, vanno poste a definitivo carico degli appellanti.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: Parte_2
a) rigetta l'appello;
b) condanna e in solido tra di loro, alla Parte_1 Parte_2
rifusione, in favore di e di CP_1 Controparte_2
delle spese processuali del grado di appello, che, in relazione a ciascuna parte appellata, si liquidano in euro 9.991,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Ferdinando Varriale;
c) pone a definitivo carico degli appellanti le spese relative alla CTU come liquidate in corso di causa;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 5/12/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara pag. 19/21 (Il presente provvedimento è stato interamente redatto con la collaborazione dell'Aupp dott. ). Persona_4
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