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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Biella, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Biella |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BIELLA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PIANTA PIER LUIGI, Presidente
SURINI DIEGO, TO
ICARDI MARINA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 74/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Biella
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 132 2025 0001859745000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda trae origine dal controllo formale ex art. 36 ter del D.P.R. 600/73 della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno di imposta 2021 dal sig. Ricorrente_1. Ne conseguiva la notifica da parte dell'A.E. Di Biella della cartella di pagamento n. 132 2025 0001859745 , notificata al ricorrente il 13/11/2024. A seguito del sudetto controllo, venivano azzerate le spese per interventi di finalizzati al risparmio energetico indicati nel modello redditi nella sezione IV al rigo RP61 di euro 60.253 per interventi sull'involucro degli edifici esistenti (infissi e opere murarie) al rigo RP62 di euro 13.117 per installazione di pannelli solari, al rigo
RP63 di euro 4.686 sempre per interventi realizzati nel 2016 per interventi sull'involucro degli edifici esistenti (isolamento termico sottotetto) al rigo RP64 di euro 7.323 sempre per interventi fatturati nel 2016 ma pagati con bonifico nel 2019 per interventi sull'involucro degli edifici esistenti (isolamento esterno a cappotto) in quanto l'obbligatoria comunicazione all'Enea entro i 90 gg. dalla fine dei lavori, coincidente con il giorno del cosiddetto collaudo, è avvenuta solo in data 16.10.2020, con conseguente decadenza dalla detrazione.
Parte ricorrente impugna la cartella de quo eccependo: 1) Annullabilità e/o invalidità per omessa indicazione della normativa asseritamente violata. Assenza di motivazione, violazione dell'art. 3 l.
241/1990 e dell'art. 7, comma 1, l. 212/2000; violazione dell'art. 7, comma 5- bis, d.lgs. 546/1992. 2) In subordine, tutioristicamente, annullabilità e invalidità per violazione dell'art. 1, commi 344-349, l.
296/2006, che non prevede alcuna causa di decadenza dai benefici fiscali de quibus. 3) In ulteriore subordine, ancora tutioristicamente, annullabilità e/o invalidità per violazione dell'art. 4, d.m. MEF
19.2.2007, che non prevede alcuna causa di decadenza dai benefici fiscali de quibus. 4) In ulteriore subordine, ancora tutioristicamente, annullabilità e/o invalidità per violazione dell'art. 4, d.m. MEF
19.2/2007; violazione dell'art. 23 Cost. in relazione alla pretesa portata dalla norma regolamentare rispetto a quella primaria. 5) In ulteriore subordine, ancora tutioristicamente, annullabilità e/o invalidità per violazione dell'art. 14, d.l. 63/2013 e/o per violazione dell'art. 6, comma 1, lettera g), d.m.
6.8.2020 che non prevedono alcuna causa di decadenza dai benefici fiscali de quibus. 6) In ulteriore subordine, tutioristicamente, violazione dell'art. 10, comma 1, della l. 212/2000, che regola il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti amministrazione finanziaria/contribuente. 7) La posizione della
Suprema Corte di Cassazione;
la sentenza n. 7657/24 e l'ordinanza 19309/24, successive all'ordinanza n. 34151/22 richiamata dall'Agenzia. Il definitivo “revirement” della Suprema Corte rispetto a tale ordinanza n. 34151/22. 8) La recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Biella in relazione alle detrazioni ottenute per i precedenti periodi d'imposta. 9) In fatto, errore dell'ufficio nell'individuazione della data del c.d. “fine lavori” nell'ambito degli interventi effettuati dal ricorrente sull'edificio di proprietà; conseguente tempestività della comunicazione ENEA. Piena conoscenza delle circostanze di fatto da parte dell'Agenzia stante l'avvenuta presentazione di istanza di autotutela in fase istruttoria, non tenuta in considerazione da parte della convenuta Agenzia.
L'Erario con atto di controdeduzioni fa presente che il recupero operato dall'Ufficio riguarda il disconoscimento della detrazione d'imposta per interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti prevista dall'art. 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. ecobonus), a causa del tardivo assolvimento dell'obbligo - normativamente prescritto per la fruizione dell'agevolazione – di invio della comunicazione all'ENEA. La detrazione d'imposta per le spese di riqualificazione energetica di edifici esistenti è stata introdotta dall'art. 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006;
Il decreto del MEF del 19 febbraio 2007, recante le disposizioni di attuazione, ha integrato il contenuto delle richiamate previsioni di legge, in ossequio a quanto disposto dal citato comma 349, che ha demandato alla fonte regolamentare la disciplina di dettaglio. L'Ufficio richiama l'art. 4 del d. m. 19 febbraio 2007 che individua nel dettaglio gli “Adempimenti”, stabilendo al comma 1-bis che i “soggetti che intendono avvalersi della detrazione” per gli interventi di riqualificazione energetica “sono tenuti a: a) acquisire l'attestato di certificazione energetica, ovvero l'attestato di qualificazione energetica …; b) trasmettere lo stesso attestato all'ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori. E ancora l'Ufficio richiama la Suprema Corte, che conformandosi al proprio indirizzo più risalente, espresso con la precedente ordinanza del 2022 ha sconfessato, a distanza di poco più di due mesi, la immediatamente precedente sentenza del 21 marzo 2024 n. 7657, citata da parte ricorrente, dove invece era stato, all'opposto, affermato che l'omessa trasmissione della comunicazione all'ENEA non determina la decadenza dal diritto di beneficiare della detrazione per interventi di riqualificazione energetica. La pronuncia è motivata sulla base del tenore e della ratio dell'art. 4 del DM 19 febbraio 2007. La Corte ha osservato che l'omessa comunicazione preventiva all'ENEA entro un termine specifico costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica.
Afferma l'Erario che anche secondo i Giudici di legittimità, l'obbligo di comunicazione all'ENEA si configura quale “adempimento inderogabile per ottenere l'agevolazione stessa in ragione del doveroso onere del contribuente di osservare una diligenza media, adeguata al compimento della richiesta in questione”; In replica all'eccepita omessa indicazione della normativa asseritamente violata e all'assenza di motivazione di parte ricorrente, l'A.F. ritiene che la mancata indicazione, nell'atto impositivo, della norma asseritamente violata non è di per sé causa di nullità dello stesso per inosservanza dell'obbligo di motivazione, ove lo stesso indichi gli elementi che permettano al contribuente di esercitare il proprio diritto difensivo, peraltro, avvenutonell'odierno ricorso, come emerge dali suoi contenuti (si v. tra tutte, Cass. n.
28375/2018, Cass. n. 31124/2017 e Cass. n. 9499/2017).
Parte ricorrente afferma che la data di fine lavori è il 06/10/2020, sulla scorta della relazione dell'arch. Nominativo_1 circa i lavori svolti presso l'immobile oggetto di intervento. Orbene, nell'elaborato peritale non si afferma che la data di fine lavori è il 06/10/2020 ma viene esclusivamente cristallizzata la “situazione a lavori ultimati 06/10/2020”. Come si evince, invece, dall'ultima pagina della relazione, prima della sottoscrizione dell'elaborato da parte della professionista incaricata e subito dopo la dichiarazione di conformità, il 06/10/2020 è la data della relazione peritale. In nessun punto dell'elaborato si indica precisamente la data di fine lavori. Parte resistente ha individuato, invece, la data di fine lavori sulla base della documentazione che il ricorrente ha prodotto. L'Ufficio, in presenza di plurime dichiarazioni di fine lavori (la prima risalente all'11/11/2019 certificata dal geom. Nominativo_2, dall'Ing. Nomin_3 e dal costruttore Società_1 srl, le successive del 28/02/2020 prot. n. 1265 e del 03/06/2020 prot. n. 3521, aspetti non smentiti da Controparte), ha tenuto in considerazione il collaudo (seppure parziale) dell'immobile. Per
l'Erario, nulla rileva, in questa sede, che la comunicazione all'ente locale non era obbligatoria perché trattasi di “edilizia libera”. Ma anche a voler considerare, in senso più favorevole possibile per il
Contribuente, ai fini del rispetto del termine per la comunicazione all'ENEA, l'ultima dichiarazione di fine lavori del 03/06/2020, la trasmissione della predetta comunicazione risulta, comunque, tardiva, essendo stata trasmessa il 16/10/2020.
Per la rrsistente le dichiarazioni di conformità, come da documenti in calce alla perizia, risalgono al 2015: circostanza incontestata è, infatti, che nell'APE inviata il 14.10.2020 si dichiara che gli impianti di climatizzazione estiva, l'impianto solare termico e la ventilazione meccanica, ricompresi tra le fatture documentanti gli interventi di spesa detratti nella sezione IV, risultano installati nel 2015. Le 10 dichiarazioni di conformità sono richieste dal d.m. n. 37/2008 per gli impianti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: impianti di riscaldamento, climatizzazione e condizionamento, comprese le opere di ventilazione e aerazione dei locali, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, impianti idrici e sanitari, impianti elettrici). La perizia redatta il 06/10/2020 non è una dichiarazione di conformità, ma è solo una relazione energetica, ossia un elaborato tecnico-descrittivo che definisce le prestazioni e il rendimento del sistema edificio-impianto, con particolare attenzione alle dispersioni termiche.
Conclude l'Erario evidenziando che in relazione alla sentenza n. 58/2025 di questa On. le Corte di
Giustizia Tributaria, sono ancora pendenti i termini per l'impugnazione della stessa e che quindi, la citata pronuncia non è divenuta definitiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per i motivi a seguire.
Pur in assenza della indicazione della normativa sostanziale che regola la fattispecie e che l'Ufficio assume violata, la cartella di pagamento e le comunicazioni bonarie che l'hanno preceduta contengono il riferimento alla ordinanza della Suprema Corte n. 34151/22 affidando alle motivazioni ivi svolte la fondatezza della pretesa tributaria ed il ricorrente è stato in grado di comprendere ed articolare ampiamente le proprie difese, anche con riguardo alla evoluzione giurisprudenziale avvenuta negli anni successivi. Ed in particolare la Corte di Cassazione con sentenza 21.3.2024 n. 7657, pur dando atto del precedente in senso contrario (Cass. ord. 21 novembre 2022, n. 34151), ha affermato il seguente principio di diritto “In tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici,
l'inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l'inoltro della comunicazione all'ENEA, ai sensi dell'art .4 del d.m. del 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione che, in assenza di una espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da una interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria in considerazione delle finalità statistiche per le quali l'adempimento è prescritto” . Con successive ordinanze conformi (n.
19309/2024; n. 8019/2025, nn. 12421 -12422 -12425 -12426 -12428 -12429/2025) la Suprema Corte ha dato continuità a tale principio affermando in particolare che “la comminatoria di decadenza non possa desumersi dal tenore dell'art. 4 del d.m. 19/02/2007; ciò in ragione del fatto che di per sé l'espressione ivi adoperata, secondo cui i soggetti che intendono avvalersi della detrazione (in questa sede ai fini IRPEF) relativa alle spese per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, cioè di riqualificazione energetica degli edifici, “sono tenuti” a trasmettere all'ENEA i dati relativi ai lavori eseguiti, senza che alcuna espressa decadenza sia stata stabilita da detta norma, non è sufficiente a determinare un'ipotesi di decadenza, che deve tassativamente evincersi quanto meno in via d'interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l'adempimento è prescritto…… La comunicazione all'Enea ha invece una specifica finalità, quella di consentire il monitoraggio del risparmio ottenuto a seguito degli interventi di riqualificazione energetica in ambito regionale e nazionale (art. 11, d.m. 19.2.2007), non prevedendosi alcuna valutazione o controllo da parte dell'Ente in relazione alle singole segnalazioni. La comunicazione è quindi prevista a fini essenzialmente statistici, ed appare perciò corretto ritenere non abbia la natura di un requisito per l'accesso alla detrazione. (Cass. Ordinanza n. 12421/2025) Le argomentazioni sovra esposte conducono all'accoglimento del ricorso e sono assorbenti rispetto agli ulteriori motivi svolti anche in ordine all'errore dell'Ufficio nell'individuazione della data del c.d. “fine lavori” nell'ambito degli interventi effettuati sull'edificio di proprietà del ricorrente. All'accoglimento del ricorso consegue la condanna di parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso.
Condanna parte resistente a rimborsare a favore di parte ricorrente le spese di giudizio liquidate in euro 3.000 oltre spese forfettarie, oneri accessori e il rimborso del contributo unificato.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BIELLA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PIANTA PIER LUIGI, Presidente
SURINI DIEGO, TO
ICARDI MARINA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 74/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Biella
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 132 2025 0001859745000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda trae origine dal controllo formale ex art. 36 ter del D.P.R. 600/73 della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno di imposta 2021 dal sig. Ricorrente_1. Ne conseguiva la notifica da parte dell'A.E. Di Biella della cartella di pagamento n. 132 2025 0001859745 , notificata al ricorrente il 13/11/2024. A seguito del sudetto controllo, venivano azzerate le spese per interventi di finalizzati al risparmio energetico indicati nel modello redditi nella sezione IV al rigo RP61 di euro 60.253 per interventi sull'involucro degli edifici esistenti (infissi e opere murarie) al rigo RP62 di euro 13.117 per installazione di pannelli solari, al rigo
RP63 di euro 4.686 sempre per interventi realizzati nel 2016 per interventi sull'involucro degli edifici esistenti (isolamento termico sottotetto) al rigo RP64 di euro 7.323 sempre per interventi fatturati nel 2016 ma pagati con bonifico nel 2019 per interventi sull'involucro degli edifici esistenti (isolamento esterno a cappotto) in quanto l'obbligatoria comunicazione all'Enea entro i 90 gg. dalla fine dei lavori, coincidente con il giorno del cosiddetto collaudo, è avvenuta solo in data 16.10.2020, con conseguente decadenza dalla detrazione.
Parte ricorrente impugna la cartella de quo eccependo: 1) Annullabilità e/o invalidità per omessa indicazione della normativa asseritamente violata. Assenza di motivazione, violazione dell'art. 3 l.
241/1990 e dell'art. 7, comma 1, l. 212/2000; violazione dell'art. 7, comma 5- bis, d.lgs. 546/1992. 2) In subordine, tutioristicamente, annullabilità e invalidità per violazione dell'art. 1, commi 344-349, l.
296/2006, che non prevede alcuna causa di decadenza dai benefici fiscali de quibus. 3) In ulteriore subordine, ancora tutioristicamente, annullabilità e/o invalidità per violazione dell'art. 4, d.m. MEF
19.2.2007, che non prevede alcuna causa di decadenza dai benefici fiscali de quibus. 4) In ulteriore subordine, ancora tutioristicamente, annullabilità e/o invalidità per violazione dell'art. 4, d.m. MEF
19.2/2007; violazione dell'art. 23 Cost. in relazione alla pretesa portata dalla norma regolamentare rispetto a quella primaria. 5) In ulteriore subordine, ancora tutioristicamente, annullabilità e/o invalidità per violazione dell'art. 14, d.l. 63/2013 e/o per violazione dell'art. 6, comma 1, lettera g), d.m.
6.8.2020 che non prevedono alcuna causa di decadenza dai benefici fiscali de quibus. 6) In ulteriore subordine, tutioristicamente, violazione dell'art. 10, comma 1, della l. 212/2000, che regola il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti amministrazione finanziaria/contribuente. 7) La posizione della
Suprema Corte di Cassazione;
la sentenza n. 7657/24 e l'ordinanza 19309/24, successive all'ordinanza n. 34151/22 richiamata dall'Agenzia. Il definitivo “revirement” della Suprema Corte rispetto a tale ordinanza n. 34151/22. 8) La recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Biella in relazione alle detrazioni ottenute per i precedenti periodi d'imposta. 9) In fatto, errore dell'ufficio nell'individuazione della data del c.d. “fine lavori” nell'ambito degli interventi effettuati dal ricorrente sull'edificio di proprietà; conseguente tempestività della comunicazione ENEA. Piena conoscenza delle circostanze di fatto da parte dell'Agenzia stante l'avvenuta presentazione di istanza di autotutela in fase istruttoria, non tenuta in considerazione da parte della convenuta Agenzia.
L'Erario con atto di controdeduzioni fa presente che il recupero operato dall'Ufficio riguarda il disconoscimento della detrazione d'imposta per interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti prevista dall'art. 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. ecobonus), a causa del tardivo assolvimento dell'obbligo - normativamente prescritto per la fruizione dell'agevolazione – di invio della comunicazione all'ENEA. La detrazione d'imposta per le spese di riqualificazione energetica di edifici esistenti è stata introdotta dall'art. 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006;
Il decreto del MEF del 19 febbraio 2007, recante le disposizioni di attuazione, ha integrato il contenuto delle richiamate previsioni di legge, in ossequio a quanto disposto dal citato comma 349, che ha demandato alla fonte regolamentare la disciplina di dettaglio. L'Ufficio richiama l'art. 4 del d. m. 19 febbraio 2007 che individua nel dettaglio gli “Adempimenti”, stabilendo al comma 1-bis che i “soggetti che intendono avvalersi della detrazione” per gli interventi di riqualificazione energetica “sono tenuti a: a) acquisire l'attestato di certificazione energetica, ovvero l'attestato di qualificazione energetica …; b) trasmettere lo stesso attestato all'ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori. E ancora l'Ufficio richiama la Suprema Corte, che conformandosi al proprio indirizzo più risalente, espresso con la precedente ordinanza del 2022 ha sconfessato, a distanza di poco più di due mesi, la immediatamente precedente sentenza del 21 marzo 2024 n. 7657, citata da parte ricorrente, dove invece era stato, all'opposto, affermato che l'omessa trasmissione della comunicazione all'ENEA non determina la decadenza dal diritto di beneficiare della detrazione per interventi di riqualificazione energetica. La pronuncia è motivata sulla base del tenore e della ratio dell'art. 4 del DM 19 febbraio 2007. La Corte ha osservato che l'omessa comunicazione preventiva all'ENEA entro un termine specifico costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica.
Afferma l'Erario che anche secondo i Giudici di legittimità, l'obbligo di comunicazione all'ENEA si configura quale “adempimento inderogabile per ottenere l'agevolazione stessa in ragione del doveroso onere del contribuente di osservare una diligenza media, adeguata al compimento della richiesta in questione”; In replica all'eccepita omessa indicazione della normativa asseritamente violata e all'assenza di motivazione di parte ricorrente, l'A.F. ritiene che la mancata indicazione, nell'atto impositivo, della norma asseritamente violata non è di per sé causa di nullità dello stesso per inosservanza dell'obbligo di motivazione, ove lo stesso indichi gli elementi che permettano al contribuente di esercitare il proprio diritto difensivo, peraltro, avvenutonell'odierno ricorso, come emerge dali suoi contenuti (si v. tra tutte, Cass. n.
28375/2018, Cass. n. 31124/2017 e Cass. n. 9499/2017).
Parte ricorrente afferma che la data di fine lavori è il 06/10/2020, sulla scorta della relazione dell'arch. Nominativo_1 circa i lavori svolti presso l'immobile oggetto di intervento. Orbene, nell'elaborato peritale non si afferma che la data di fine lavori è il 06/10/2020 ma viene esclusivamente cristallizzata la “situazione a lavori ultimati 06/10/2020”. Come si evince, invece, dall'ultima pagina della relazione, prima della sottoscrizione dell'elaborato da parte della professionista incaricata e subito dopo la dichiarazione di conformità, il 06/10/2020 è la data della relazione peritale. In nessun punto dell'elaborato si indica precisamente la data di fine lavori. Parte resistente ha individuato, invece, la data di fine lavori sulla base della documentazione che il ricorrente ha prodotto. L'Ufficio, in presenza di plurime dichiarazioni di fine lavori (la prima risalente all'11/11/2019 certificata dal geom. Nominativo_2, dall'Ing. Nomin_3 e dal costruttore Società_1 srl, le successive del 28/02/2020 prot. n. 1265 e del 03/06/2020 prot. n. 3521, aspetti non smentiti da Controparte), ha tenuto in considerazione il collaudo (seppure parziale) dell'immobile. Per
l'Erario, nulla rileva, in questa sede, che la comunicazione all'ente locale non era obbligatoria perché trattasi di “edilizia libera”. Ma anche a voler considerare, in senso più favorevole possibile per il
Contribuente, ai fini del rispetto del termine per la comunicazione all'ENEA, l'ultima dichiarazione di fine lavori del 03/06/2020, la trasmissione della predetta comunicazione risulta, comunque, tardiva, essendo stata trasmessa il 16/10/2020.
Per la rrsistente le dichiarazioni di conformità, come da documenti in calce alla perizia, risalgono al 2015: circostanza incontestata è, infatti, che nell'APE inviata il 14.10.2020 si dichiara che gli impianti di climatizzazione estiva, l'impianto solare termico e la ventilazione meccanica, ricompresi tra le fatture documentanti gli interventi di spesa detratti nella sezione IV, risultano installati nel 2015. Le 10 dichiarazioni di conformità sono richieste dal d.m. n. 37/2008 per gli impianti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: impianti di riscaldamento, climatizzazione e condizionamento, comprese le opere di ventilazione e aerazione dei locali, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, impianti idrici e sanitari, impianti elettrici). La perizia redatta il 06/10/2020 non è una dichiarazione di conformità, ma è solo una relazione energetica, ossia un elaborato tecnico-descrittivo che definisce le prestazioni e il rendimento del sistema edificio-impianto, con particolare attenzione alle dispersioni termiche.
Conclude l'Erario evidenziando che in relazione alla sentenza n. 58/2025 di questa On. le Corte di
Giustizia Tributaria, sono ancora pendenti i termini per l'impugnazione della stessa e che quindi, la citata pronuncia non è divenuta definitiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per i motivi a seguire.
Pur in assenza della indicazione della normativa sostanziale che regola la fattispecie e che l'Ufficio assume violata, la cartella di pagamento e le comunicazioni bonarie che l'hanno preceduta contengono il riferimento alla ordinanza della Suprema Corte n. 34151/22 affidando alle motivazioni ivi svolte la fondatezza della pretesa tributaria ed il ricorrente è stato in grado di comprendere ed articolare ampiamente le proprie difese, anche con riguardo alla evoluzione giurisprudenziale avvenuta negli anni successivi. Ed in particolare la Corte di Cassazione con sentenza 21.3.2024 n. 7657, pur dando atto del precedente in senso contrario (Cass. ord. 21 novembre 2022, n. 34151), ha affermato il seguente principio di diritto “In tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici,
l'inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l'inoltro della comunicazione all'ENEA, ai sensi dell'art .4 del d.m. del 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione che, in assenza di una espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da una interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria in considerazione delle finalità statistiche per le quali l'adempimento è prescritto” . Con successive ordinanze conformi (n.
19309/2024; n. 8019/2025, nn. 12421 -12422 -12425 -12426 -12428 -12429/2025) la Suprema Corte ha dato continuità a tale principio affermando in particolare che “la comminatoria di decadenza non possa desumersi dal tenore dell'art. 4 del d.m. 19/02/2007; ciò in ragione del fatto che di per sé l'espressione ivi adoperata, secondo cui i soggetti che intendono avvalersi della detrazione (in questa sede ai fini IRPEF) relativa alle spese per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, cioè di riqualificazione energetica degli edifici, “sono tenuti” a trasmettere all'ENEA i dati relativi ai lavori eseguiti, senza che alcuna espressa decadenza sia stata stabilita da detta norma, non è sufficiente a determinare un'ipotesi di decadenza, che deve tassativamente evincersi quanto meno in via d'interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l'adempimento è prescritto…… La comunicazione all'Enea ha invece una specifica finalità, quella di consentire il monitoraggio del risparmio ottenuto a seguito degli interventi di riqualificazione energetica in ambito regionale e nazionale (art. 11, d.m. 19.2.2007), non prevedendosi alcuna valutazione o controllo da parte dell'Ente in relazione alle singole segnalazioni. La comunicazione è quindi prevista a fini essenzialmente statistici, ed appare perciò corretto ritenere non abbia la natura di un requisito per l'accesso alla detrazione. (Cass. Ordinanza n. 12421/2025) Le argomentazioni sovra esposte conducono all'accoglimento del ricorso e sono assorbenti rispetto agli ulteriori motivi svolti anche in ordine all'errore dell'Ufficio nell'individuazione della data del c.d. “fine lavori” nell'ambito degli interventi effettuati sull'edificio di proprietà del ricorrente. All'accoglimento del ricorso consegue la condanna di parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso.
Condanna parte resistente a rimborsare a favore di parte ricorrente le spese di giudizio liquidate in euro 3.000 oltre spese forfettarie, oneri accessori e il rimborso del contributo unificato.