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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/11/2025, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice PI GE ZZ ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127-ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 4953 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Velletri corso della Repubblica n. 12, presso Parte_1 lo studio del procuratore Avv. Silvia Assennato, dal quale è rappresentata e difesa
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma CP_1 via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' , rappresentato e difeso dal CP_2 procuratore Avv. Alessia Manno
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 5 ottobre 2022 ha affermato: di aver presentato Parte_1
CP_ all' una domanda amministrativa l'8 giugno 2021, al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. a) d.lgs. 503/1992, respinta dall' con CP_2 provvedimento del 28 giugno 2021 per assenza del requisito contributivo di 780 settimane alla data del 31 dicembre 1992; di aver presentato ricorso amministrativo, definito con silenzio-rigetto.
In diritto, la ricorrente ha affermato il proprio diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ai CP_ sensi dell'art. 2 comma 3 lett. a) d.lgs. 503/1992 e ha convenuto in giudizio l' perché il giudice, accertata la sussistenza del requisito contributivo, condanni l' alla corresponsione in suo CP_2 favore della pensione di vecchiaia, con pagamento degli arretrati. CP_ 1.1. L' si è costituito in giudizio contestando quanto dedotto da parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
2. In corso di causa è stata espletata CTU contabile;
con provvedimento del 13 agosto 2025
è stata disposta ex art. 127-ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 22 ottobre 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle proprie domande.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi introdotti entro la data del 28 febbraio 2023.
3. La ricorrente ha domandato il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. a) d.lgs. 503/1992.
3.1. L'art. 2 commi 1 e 3 lett. a) d.lgs. 503/1992 prevede: “1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti. […]
3. In deroga ai commi 1 e 2:
a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992, ovvero che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 , e successive modificazioni ed integrazioni”.
3.2. Risulta dalla documentazione depositata che: parte ricorrente è nata il [...]
e in data 8 giugno 2021, avendo maturato l'età anagrafica di 67 anni, ha presentato domanda di CP_ pensione di vecchiaia (doc. 2 di parte ricorrente); l' ha respinto la domanda, con la seguente motivazione: “Non risultano almeno n. 1040 contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo dal 01.11.1969 al 15.05.1995 n. 784 contributi settimanali di cui: n.
784 nella gestione dei lavoratori dipendenti” (doc. 2 di parte ricorrente).
CP_ L' ha sostenuto che la ricorrente avrebbe maturato, alla data del 31 dicembre 1992, solo
773 settimane contributive, in numero quindi insufficiente per ottenere la pensione di vecchiaia
(docc. 1 e 2 della memoria di costituzione).
3.3. Il CTU ha in proposito osservato: “Il presente elaborato verte sulla verifica del possesso del requisito di 780 settimane contributive (15 anni) al 31/12/1992 in capo alla resistente, utile per l'accesso al pensionamento per vecchiaia secondo i requisiti previsti dalla c.d. “deroga
Amato” (art. 2 comma 3 legge 503/1992). Ai fini della sussistenza di tale requisito, l' ha CP_1 chiarito (da ultimo con propria circolare n. 16 del 01/02/2013) che “… sono utili tutti i contributi
(obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione) riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1 gennaio 1993. I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 1992 devono essere valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data …”
Parte_2
L'esame della documentazione in atti evidenzia significative divergenze tra quanto asserito sul punto dalle due parti in causa.
Nello specifico, parte ricorrente sostiene il possesso del requisito contributivo delle 780 settimane al 31/12/1992 basandosi sull'estratto contributivo del 5/5/2022 di cui all'allegato 6 del ricorso.
Dall'analisi di tale documento si evidenzia che il numero dei contributi accreditati al
31/12/1992 ammonterebbe a 820 settimane, superiori quindi alle 780 richieste dalla norma richiamata, tenuto conto che per ciascun anno le settimane contributive massime riconoscibili ammontano a 52 e che, laddove presente contribuzione calcolata a giorni la stessa viene ricondotta a settimane usando il divisore 7 (numero di giorni presenti in una settimana).
Di seguito si indica il dettaglio: […]
TOTALE AL 31/12/1992 820
Di contro, parte resistente sostiene che il requisito contributivo non si sia perfezionato e che le settimane accreditate al 31/12/1992 siano 773, basandosi sull'estratto conto del 17/11/2023 di cui all'allegato 2 della comparsa di costituzione e replica di cui di seguito si riporta un estratto.
Dall'esame di tale documento si evidenziano delle divergenze rispetto all'allegato 6 del ricorso, segnatamente nella contribuzione degli anni 1978, 1982, 1984.
Infatti:
- Nell'anno 1978 (periodo 01/01/1978 – 24/06/1978) sono indicate 14 settimane di contribuzione utile (12+2) mentre nell'allegato 6 del ricorso risultano 26 settimane;
- Nell'anno 1982 sono indicate 23 settimane di contribuzione utile (18+5) mentre nell'allegato 6 del ricorso le settimane utili risultano essere 42 (18+11+13);
- Il periodo compreso tra il 27//11/1983 ed il 31/03/1984 risulta scoperto dalla contribuzione mentre nell'allegato 6 del ricorso risultano 148 giorni a titolo di maternità pari a circa 21 settimane di contribuzione utile. […] Le suddette divergenze, che provengono dal confronto tra documenti emessi entrambi dall' cioè dalla parte resistente, hanno richiesto un approfondimento da parte del Ctu, il quale CP_1 in data 22/07/2025 ha inviato una pec (All.2) allo stesso istituto al fine di chiarire le motivazioni alla base delle suddette variazioni contributive avvenute tra l'estratto conto contributivo del
5/5/2022 prodotto da parte ricorrente (allegato 6 del ricorso) e l'estratto conto del 17/11/2023 prodotto dalla parte resistente (allegato 2 della comparsa di costituzione).
In data 19/08/2025 l' ha fornito i seguenti chiarimenti pervenuti al sottoscritto a mezzo CP_1 pec (All.3):
“Buongiorno,
l'esito dell'istruttoria sulla richiesta ha evidenziato:
Lavoratore Domestico: cf. Parte_1 C.F._1
- Anno 1978 Rapporto di lavoro domestico n. 9601634742 per n. 22 ore settimanali di competenza sede 7014 Roma Flaminio
Datore di lavoro: - Inizio: 01.01.1977 Cessazione: 03.02.1978 Persona_1
- Anno 1982 Rapporto di lavoro domestico n. 9601634744 e n. 9601634740 per n. 5 ore settimanali di competenza sede 7004 Roma Montesacro
Datore di lavoro: - Inizio 06.01.1979 Cessazione C.F._2 Parte_3
30.06.1983 - Inizio 07.07.1979 Cessazione 07.05.1983 la C.F._2 Parte_3 richiesta viene quindi trasferita alle sedi indicate che provvederanno eventualmente a fornire ulteriori informazioni.
Cordiali saluti”
Ad oggi, nessuna ulteriore informazione è pervenuta al sottoscritto dalle sedi indicate CP_1 nella comunicazione suddetta.
Si evidenzia che la risposta fornita non consente al sottoscritto di fare chiarezza circa le divergenze che emergono dall'analisi dei due documenti prodotti dalle parti.
Nello specifico:
- Non chiarisce perché relativamente all'anno 1978 (periodo 01/01/1978 – 24/06/1978), nell'allegato 2 della comparsa di costituzione e risposta, siano indicate 14 settimane di contribuzione utile (12+2) mentre nell'allegato 6 del ricorso risultino 26 settimane;
- Non chiarisce perché relativamente all'anno 1982, nell'allegato 2 della comparsa di costituzione e risposta, siano indicate 23 settimane di contribuzione utile (18+5) mentre nell'allegato 6 del ricorso le settimane utili risultino essere 42 (18+11+13);
- Non chiarisce perché, nell'allegato 2 della comparsa di costituzione e risposta, il periodo compreso tra il 27/11/1983 ed il 31/03/1984 risulti scoperto dalla contribuzione mentre nell'allegato 6 del ricorso risultano 148 giorni a titolo di maternità pari a circa 21 settimane di contribuzione utile.
Dovendo fornire tempestivo riscontro al Giudice circa il quesito posto che richiede al sottoscritto di stabilire se la ricorrente sia in possesso di 780 settimane di contributi fino al 31 dicembre 1992, al fine del diritto alla pensione di vecchiaia, si ritiene che non sussistano motivi per non riconoscere il raggiungimento del requisito suddetto in capo alla ricorrente tenuto conto di quanto risultante nell'allegato 6 del ricorso e dell'assenza di chiarimenti forniti dalla parte resistente.
Si evidenzia, inoltre, che anche qualora i periodi lavorativi oggetto di divergente valutazione, come emerso dal presente elaborato, (1978 e 1982) possano essere riconosciuti solo nei limiti indicati da parte resistente, ai fini del raggiungimento del requisito di 780 settimane di contribuzione al 31/12/1992, sarebbe sufficiente anche solo il riconoscimento dei contributi figurativi relativi al periodo di maternità 27/11/1983 – 31/03/1984, pari a 21 settimane (773 + 21
= 794 > 780).
In data 01/09/2025 il C.t.u. ha provveduto ad inviare alle parti la bozza di elaborato peritale ed i relativi allegati in essa richiamati.
In data 08/09/2025, successivamente quindi all'invio della bozza, è pervenuta a mezzo pec la seguente ed ulteriore precisazione dell' in merito alla richiesta di informazioni del C.t.u. CP_1 del 22/07/2025 (All.4).
Per maggiore chiarezza espositiva se ne riposta di seguito il contenuto.
“Gentile dott. , si precisa che per i rapporti di lavoro in carico alla scrivente sede Per_2 non risultano errori rilevanti.
Si chiarisce relativamente alla difformità tra estratto conto da portale e quello certificativo che le settimane per i domestici vengono calcolate in base alle effettive ore di lavorazione, nello specifico fino al 31/12/1983, ai sensi del DPR 1403/71, erano sufficienti 12 ore di lavoro settimanale per l'accredito del contributo settimanale. Dal 1° Gennaio 1984, legge 638/83, sono necessarie 24 ore settimanali.
Quando le ore complessivamente lavorate sono inferiori al numero di sabati compresi nel trimestre per 12 ovvero 24 viene accreditato un numero di settimane inferiore a quelle comprese nel trimestre, anche se l'attività lavorativa è stata prestata in tutte le settimane.
Si precisa inoltre che per i periodi di disoccupazione vengono utilizzate le ore lavorate effettivamente in precedenza come base per determinare i contributi figurativi in un rapporto specifico, si consiglia in caso necessitasse di maggiori dettagli sulla contribuzione figurativa per disoccupazione (ante NASPI) e maternità di rivolgersi al Conto individuale della sede competente. Saluti
U.O. Agenzia Pt_4
Nello specifico l CP_1
- circa l'anno 1978, e più precisamente nel periodo 01/01/1978 – 24/06/1978, (valutato in
26 settimane dal ricorrente e 14 settimane dal resistente) riferisce che trattasi di contribuzione versata per rapporti di lavoro svolti in regime di tempo parziale e da ciò, correttamente in base ai richiamati riferimenti di legge, discende la differente valutazione eseguita dall'istituto circa tali periodi di contribuzione. Non fornisce a supporto la documentazione comprovante tale assunto, né la stessa può essere rinvenuta nel fascicolo telematico di causa;
- circa l'anno 1982, valutato in 42 settimane dal ricorrente e 23 settimane dal resistente, afferma che la diversa valutazione attiene al calcolo della contribuzione figurativa dei periodi di disoccupazione fruiti;
- circa il periodo di maternità 27/11/1983 – 31/03/1984 nulla riferisce.
A giudizio del sottoscritto, tale precisazione fornita da parte resistente, seppur utile, non è dirimente circa gli aspetti rilevati in sede di elaborazione della bozza di elaborato peritale, considerato che non è stata fornita documentazione utile a stabilire l'orario di lavoro svolto dalla lavoratrice nel periodo 01/01/1978 – 24/06/1978, né il dettaglio della determinazione della contribuzione figurativa per disoccupazione, né la motivazione per cui il suddetto periodo di maternità non sia stato ritenuto utile ai fini del raggiungimento del requisito delle 780 settimane di contribuzione al 31/12/1992.
Nel merito della bozza, alla data del deposito, nessuna osservazione è pervenuta al sottoscritto” (relazione peritale agli atti).
3.3.1. Il CTU ha quindi così concluso: “A giudizio del C.t.u., tenuto conto della documentazione presente nel fascicolo di causa e delle precisazioni fornite dalla parte resistente, si deve ritenere che non sussistano motivi per non riconoscere il raggiungimento del requisito del possesso delle 780 settimane di contribuzione al 31/12/1992, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia”.
3.3.2. Le conclusioni cui giunge il consulente tecnico d'ufficio, non contestate dalla parte resistente, in quanto argomentate con precisi riferimenti oggettivi, sostenute da elementi contabili e in assenza di vizi logici, devono qui essere condivise, con la conseguenza che la ricorrente deve ritenersi in possesso del requisito contributivo di 820 settimane alla data del 31 dicembre 1992.
Infatti, a fronte dell'estratto contributivo depositato da parte ricorrente, da cui risulta tale CP_ contribuzione, l' non ha dimostrato, in senso parzialmente contrario, un regime di lavoro part time della lavoratrice per il periodo dall'1 gennaio al 24 giugno 1978 e nell'anno 1982, né l'insussistenza di una contribuzione figurativa per maternità, per il periodo dal 27 novembre 1983 al
31 marzo 1984.
4. Rilevata pertanto la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito anagrafico di 67 anni alla data della domanda amministrativa e del requisito contributivo di 820 settimane alla data del 31 dicembre 1992, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarato il diritto di alla Parte_1 pensione di vecchiaia ex art. 2 comma 3 lett. a) d.lgs. 503/1992, dalla domanda amministrativa CP_ dell'8 giugno 2021 e l' deve essere condannato al pagamento in suo favore della prestazione, dalla detta domanda, oltre interessi. CP_
5. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, l' soccombente, deve essere condannato al relativo pagamento in favore di liquidate in dispositivo sulla base Parte_1 del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, da distrarsi. CP_ Le spese per CTU sono poste a carico dell' per le medesime ragioni.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, accertata la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito contributivo di 820 settimane alla data del 31 dicembre 1992, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di alla Parte_1 pensione di vecchiaia ex art. 2 comma 3 lett. a) d.lgs. 503/1992, dalla domanda amministrativa dell'8 giugno 2021; CP_ condanna l' in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di Parte_1 ella prestazione, dalla domanda amministrativa dell'8 giugno 2021, oltre interessi;
[...]
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in € Parte_1
2.697,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi;
CP_ pone in capo all' le spese per CTU, liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
Velletri, 20 novembre 2025
Il giudice
PI GE ZZ