Art. 14.
Il secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592 , e' integrato come segue:
"Per il personale assunto prima del 1 gennaio 1939 possono essere ritenuti validi i requisiti prescritti dall'art. 314 del Codice postale e delle telecomunicazioni, purche' in possesso dell'anzianita' di cinque anni di effettivo servizio, ovvero di tre anni se trattasi di personale proveniente dalle ricevitorie postali e telegrafiche, ivi nominato prima del 1 gennaio 1939".
Il secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592 , e' integrato come segue:
"Per il personale assunto prima del 1 gennaio 1939 possono essere ritenuti validi i requisiti prescritti dall'art. 314 del Codice postale e delle telecomunicazioni, purche' in possesso dell'anzianita' di cinque anni di effettivo servizio, ovvero di tre anni se trattasi di personale proveniente dalle ricevitorie postali e telegrafiche, ivi nominato prima del 1 gennaio 1939".