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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/11/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 243/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. VALERIA ARDOINO Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato in [...], il Parte_1 C.F._1
02/03/1966, residente in [...]13/5 16035 RAPALLO ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CERVETTO SARA (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
E
, C.F. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._3
03/05/1964, residente in V. DEI ZOTTI 1C TREVISO, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. PERI NICOLETTA (C.F. ), che la rappresenta e C.F._4
la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 24/9/2025 e
10/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in PORTOFINO il 03/05/2014 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 465/2025 emessa dal Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in PORTOFINO il 03/05/2014 dai
Signori
e Parte_1 Parte_2
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi vivranno separatamente, portandosi reciproco rispetto;
2. I coniugi, economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente ad ogni contribuzione personale di mantenimento tra loro;
3. I coniugi dichiarano di avere già provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e non hanno più nulla a pretendere l'una dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione, atteso che con l'esatto adempimento delle precedenti condizioni, resteranno integralmente soddisfatte e/o comunque transatte tutte le possibili pretese, avanzate e non da ciascun coniuge nei confronti dell'altro, comunque fondate sul periodo di convivenza coniugale;
4. I coniugi concordano che tutte le condizioni di cui infra decorrano dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, indipendentemente dal deposito e dalla fissazione dell'udienza di comparizione personale sebbene celebrata in modalità cartolare.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2014, Numero 7, Parte 2, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 31 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. VALERIA ARDOINO Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato in [...], il Parte_1 C.F._1
02/03/1966, residente in [...]13/5 16035 RAPALLO ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CERVETTO SARA (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
E
, C.F. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._3
03/05/1964, residente in V. DEI ZOTTI 1C TREVISO, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. PERI NICOLETTA (C.F. ), che la rappresenta e C.F._4
la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 24/9/2025 e
10/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in PORTOFINO il 03/05/2014 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 465/2025 emessa dal Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in PORTOFINO il 03/05/2014 dai
Signori
e Parte_1 Parte_2
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi vivranno separatamente, portandosi reciproco rispetto;
2. I coniugi, economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente ad ogni contribuzione personale di mantenimento tra loro;
3. I coniugi dichiarano di avere già provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e non hanno più nulla a pretendere l'una dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione, atteso che con l'esatto adempimento delle precedenti condizioni, resteranno integralmente soddisfatte e/o comunque transatte tutte le possibili pretese, avanzate e non da ciascun coniuge nei confronti dell'altro, comunque fondate sul periodo di convivenza coniugale;
4. I coniugi concordano che tutte le condizioni di cui infra decorrano dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, indipendentemente dal deposito e dalla fissazione dell'udienza di comparizione personale sebbene celebrata in modalità cartolare.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2014, Numero 7, Parte 2, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 31 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba