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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/10/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa UD OV
IG ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 217/2018 R.G.L. promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. NAPOLI SANTO e dall'Avv. RAFFAELLA IMONDI, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. PRESTI ANTONINO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Mansioni superiori-lavoro straordinario-differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 1° febbraio 2018 Parte_1
ha convenuto in giudizio la società deducendo di
[...] Controparte_1 aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società resistente in due distinti periodi: dal 25 novembre 2013 al 9 maggio 2016 e dal 5 dicembre 2016 al 31 marzo
2017. Il ricorrente ha lamentato di essere stato formalmente inquadrato come operaio manovale di 6° livello, mentre in realtà avrebbe svolto mansioni superiori riconducibili al 4° livello del vigente CCNL Industria Alimentare, consistenti nella conduzione, regolazione, manutenzione e controllo degli impianti di trasformazione agrumaria. Ha inoltre dedotto di aver osservato un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto, con turni regolari diurni e notturni, soprattutto durante la campagna agrumaria,
e di non aver ricevuto il giusto compenso per il lavoro straordinario e notturno prestato. Il ha altresì lamentato la mancata corresponsione delle mensilità supplementari Pt_1
(tredicesima e quattordicesima), dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, dei ratei di ex festività e del trattamento di fine rapporto (TFR) relativo ad entrambi i periodi lavorativi. Il ricorrente ha quantificato il proprio credito complessivo in euro 58.663,22, chiedendo la condanna della società al pagamento di tale somma, oltre interessi e rivalutazione.
La società costituitasi in giudizio, ha contestato integralmente le Controparte_1 domande attoree, eccependo l'infondatezza sia in fatto che in diritto delle pretese avanzate. Ha sostenuto che il ricorrente è stato regolarmente assunto con contratto a tempo indeterminato e inquadrato correttamente al 6° livello, con mansioni coerenti con tale qualifica, e che non ha mai svolto attività riconducibili ai livelli superiori. Ha evidenziato che tutte le somme dovute sono state regolarmente corrisposte mediante bonifici bancari, come documentato dalle buste paga e dalle contabili prodotte, e che il ricorrente ha sempre firmato i prospetti paga anche per quietanza, senza mai sollevare contestazioni.
La resistente ha inoltre contestato la sussistenza di lavoro straordinario e notturno non retribuito, affermando che l'orario di lavoro osservato dal ricorrente è sempre rientrato nei limiti contrattuali e che non vi è prova del superamento delle 40 ore settimanali. Ha eccepito la genericità delle domande attoree, la mancanza di prova delle mansioni superiori e l'infondatezza dei conteggi allegati.
La causa è stata istruita con l'assunzione delle prove orali e con la disposta c.t.u. contabile.
2- Il ricorso è parzialmente fondato per le motivazioni di seguito esposte.
3- Il ricorrente ha agito in giudizio rivendicando sia le asserite mansioni superiori svolte, sia il maggiore orario lavorativo prestato, soprattutto notturno, chiedendo il pagamento delle relative differenze retributive.
4- Preliminarmente si osserva che l'azione giudiziale introdotta dal ricorrente, tesa a conseguire il pagamento delle differenze retributive scaturenti dal superiore inquadramento contrattuale, postula che il lavoratore abbia svolto, nell'esecuzione della prestazione lavorativa, mansioni diverse e più complesse di quelle appartenenti al profilo di inquadramento pattuito in sede di assunzione.
Al fine di accertare la violazione dell'art. 2103 c.c. occorre verificare le effettive mansioni svolte dal dipendente e poi confrontare i risultati con le declaratorie dei contratti collettivi che definiscono i livelli funzionali e retributivi. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. n. 8589/2015, Cass. n.
18943/2016, Cass. n. 20272/2010).
Sicché, il procedimento logico-giuridico diretto al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle riconosciute e retribuite dal datore di lavoro si articola in tre fasi successive: in primo luogo, occorre accertare in fatto l'attività concretamente svolta dal lavoratore;
poi, individuare categorie, qualifiche e gradi previsti dalla contrattazione collettiva;
infine, mettere a raffronto il risultato della prima indagine con le previsioni di detta ultima disciplina. Al fine di procedere a tale accertamento, è necessario che il ricorrente indichi le mansioni che gli spettavano in base al c.d. "mansionario", il "contenuto" delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso.
Inoltre, va precisato che la Suprema Corte ha evidenziato, a tal proposito, che “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass n. 8025/2003).
Ciò che assume maggiore rilevanza quando il sistema di classificazione contrattuale, prevede una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, perché spetta in tale caso al lavoratore un onere di allegazione e di prova non solo in ordine allo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (in tale senso Cass. n. 12092/2004).
Il lavoratore che agisce in giudizio per il riconoscimento di una qualifica superiore ha, quindi, l'onere di provare lo svolgimento di mansioni corrispondenti all'inquadramento rivendicato. Inoltre, il lavoratore che agisca in giudizio per il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella categoria superiore deve, quindi, allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda. Egli è, quindi, tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (v. ex plurimis ord. Cass., sez. Lav., 31 marzo 2021, n. 8955).
4.1- Inoltre, secondo l'orientamento della Corte di cassazione, “sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cass. Civ., Sez. Lav. 19 giugno 2018 n. 16150).
Il lavoratore che agisce per il pagamento delle differenze retributive per aver effettuato del lavoro straordinario è onerato dunque, ex art. 2697 c.c., a dimostrare i fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario riguardanti sia l'orario normale di lavoro che la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente.
Lo stesso rigoroso onere probatorio ricade sulla parte ricorrente, per quanto attiene al lavoro svolto non giornate destinate al godimento delle ferie.
Ancora preliminarmente si precisa che, come è noto, le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, il quale può provare l'insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte, fermo restando che l'accettazione senza riserve della liquidazione da parte di quest'ultimo al momento della risoluzione del rapporto può assumere, in presenza di altre circostanze precise, concordanti ed obiettivamente concludenti dell'intenzione di accettare l'atto risolutivo, significato negoziale (cfr Cass. n. 13150/2016).
Invece, la sottoscrizione della busta paga con la dicitura "per ricevuta-quietanza" fa gravare sul lavoratore l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni ivi riportate e la retribuzione effettivamente corrisposta;
né alla suddetta dichiarazione può applicarsi il canone interpretativo di cui all'art. 1370 c.c., non potendo essere assimilata a una clausola inserita nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari ex artt. 1341 e 1342 c.c. (cfr Cass. n. 27749/2020). Nella presente fattispecie le buste paga prodotte in atti dalle parti non risultano sottoscritte né per ricevuta, né per quietanza;
sicché la prova degli eseguiti pagamenti può essere desunta solo dalle copie dei bonifici bancari prodotte dalla società resistente
5- Nella fattispecie in esame, ritiene il Tribunale che il ricorrente non abbia soddisfatto l'onere probatorio su di esso incombente in ordine alle mansioni superiori asseritamente svolte ed in ordine alle altre pretese avanzate, eccetto che -per quanto si chiarirà in seguito- relativamente al maggiore orario diurno svolto settimanalmente.
6- Esame prove orali
Il teste già dipendente della con mansioni di Testimone_1 Controparte_1 responsabile della tecnologia produttiva, ha confermato che il sig. , durante la Pt_1 campagna agrumaria, lavorava anche in turni notturni dalle 22:00 alle 07:00 o dalle
17:00 alle 02:00, alternandosi con altri colleghi. Ha inoltre dichiarato che il ricorrente era adibito a mansioni di conduzione e manutenzione degli impianti di trasformazione agrumaria, confermando la circostanza che le retribuzioni venivano corrisposte tramite bonifico bancario. Ha precisato che il ricorrente non si occupava delle mansioni di scarico e carico merci, che erano affidate ad altri colleghi.
Il teste , anch'egli ex dipendente della società resistente e parte in un Testimone_2 procedimento analogo, ha riferito che il sig. ha lavorato con regolarità dal 2013 Pt_1 al 2016, osservando turni diurni e notturni, in particolare durante il periodo di maggiore produzione, da novembre a maggio. Ha confermato che il ricorrente svolgeva mansioni di operaio specializzato, addetto alla conduzione, controllo e manutenzione degli impianti, alternandosi con lo stesso e con il sig. , che però Tes_2 Controparte_2 svolgeva anche mansioni diverse. Ha precisato che la retribuzione veniva corrisposta esclusivamente tramite bonifico bancario e che a lui venivano concessi circa 20 giorni di ferie annuali, senza ricevere somme in contanti.
La teste , impiegata amministrativa presso la ha Testimone_3 Controparte_1 fornito una versione parzialmente difforme.
Ha dichiarato che il ricorrente svolgeva mansioni di operaio addetto alla pulizia dei locali e alla raccolta degli scarti di produzione, escludendo che fosse conduttore di impianti. Ha indicato come conduttori il sig. e il sig. . Testimone_2 Controparte_3
Ha riferito che il sig. lavorava circa 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, con Pt_1 orario compreso tra le 7:30/8:00 e le 17:00, e il sabato dalle 7:00 alle 13:00. Ha negato l'esistenza di un turno notturno stabilito per gli operai, pur ammettendo che, in caso di necessità, il ciclo produttivo poteva prolungarsi fino a tarda sera. Ha confermato che le retribuzioni venivano corrisposte tramite bonifico bancario e che i dipendenti usufruivano di circa quattro settimane di ferie annuali, distribuite tra il periodo estivo e quello invernale.
Infine, il teste , contabile amministrativo presso la società resistente, Testimone_4 ha confermato che il ricorrente ha lavorato dal 2013 al marzo 2017. Ha riferito che nei periodi di normale produzione il sig. osservava un orario dalle 7:30 alle 17:00, Pt_1 mentre nei periodi di maggiore attività erano previsti turni dalle 17:00 alle 21:00 e, occasionalmente, dalle 22:00 alle 6:00. Ha precisato che il ricorrente si occupava della pulizia gli impianti e dei locali dove si svolgeva la produzione, aggiungendo che i conduttori degli impianti erano , , , ha più Controparte_3 Per_1 Tes_2 Per_2 avanti precisato che poteva capitare che affiancasse i conduttori, ma espletava mansioni di pulizia degli impianti e dei locali, supportando il conduttore degli impianti. Ha dichiarato che tutti i dipendenti venivano retribuiti tramite bonifico bancario e che il sig.
usufruiva di ferie nel periodo estivo e in altri momenti dell'anno. Ha inoltre Pt_1 chiarito che dai fogli di lavoro si rilevava la presenza e l'attività, ma non l'orario preciso di lavoro.
7- Ritiene il Tribunale che, in esito alla svolta istruttoria, non sia stato dimostrato, da parte del ricorrente, lo svolgimento di mansioni superiori, in ragione delle divergenze significative in merito alla natura delle mansioni effettivamente svolte, essendovi alcuni testimoni e che ne confermano la qualifica di Testimone_1 Testimone_5 conduttore di impianti e altri e che la riducono a Testimone_3 Testimone_4 mansioni ausiliarie e di supporto.
Occorre, sul punto, precisare che i testi e hanno promosso un analogo Tes_1 Tes_2 contenzioso nei confronti della società resistente al fine di rivendicare differenze retributive.
Tale condizione, sebbene non li renda incompatibili a testimoniare, impone però di vagliare la loro attendibilità con particolare rigore, necessitando -le loro dichiarazioni- di trovare conferma anche in altri elementi di prova, riscontri che -per quanto sopra esposto- non sono stati rinvenuti nelle altre deposizioni testimoniali assunte Tes_3
e ). Tes_4
Le prove testimoniali acquisite non appaiono, quindi, sufficientemente rigorose e complete per ritenere pienamente dimostrato, da parte del , né lo svolgimento Pt_1 delle mansioni superiori rivendicate, né lo svolgimento di lavoro notturno continuativo e regolare. Invece, le deposizioni testimoniali assunte convergono -sia quelle dei testi di parte ricorrente, che quelle dei testi di parte resistente- nel ritenere che il lavorasse Pt_1 regolarmente dal lunedì al venerdì dalle 07:30 circa del mattino sino alle ore 17:00 con una pausa pranzo di un'ora, ed il sabato per 5 (cinque) ore circa.
8- Sulla scorta delle risultanze probatorie, è stato quindi dato mandato al c.t.u. di calcolare le differenze retributive tenuto conto del livello di inquadramento contrattualmente pattuito -6° livello del CCNL di categoria- con i già menzionati orari di lavoro.
Il c.t.u, dott. , con valutazione immune da censure e che si Persona_3 condivide, ha calcolato le differenze retributive in aderenza al mandato ricevuto nel modo che segue:
• per Differenze Retributive relative a Retribuzione, Lavoro Straordinario, Tredicesima
e Quattordicesima competono alla parte ricorrente € 18.530,17;
• per Differenze Retributive relative al Tfr competono al Sig. Parte_1
€ 1.384,48;
[...]
• per differenza tra la somma complessiva risultante dalla voce “Netto in Busta” pari ad
€ 43.076,41 e la somma complessiva effettivamente corrisposta da pari Parte_2 ad € 42.200,00, competono alla parte ricorrente € 876,41.
• In totale compete al Sig. la somma di € 20.791,06. Parte_1
9- Conclusivamente la società resistente deve essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 20.791,06, per le causali indicate, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
10- Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento delle domande, devono essere compensate per metà tra le parti, ponendo la restante parte a carico della società resistente liquidate ai medi di tariffa, cause di lavoro, valore sino a euro 26 mila.
11- Le spese di ctu, come separatamente liquidate, devono essere poste a carico della società resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 217/2018 RG, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 20.791,06, per le causali indicate, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
2) Compensa per metà le spese di lite e condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della restante metà delle spese liquidate in euro 2.694,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.;
3) Pone le spese di c.t.u., come separatamente liquidate, definitivamente a carico della società resistente.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 17/10/2025
Il Giudice
UD OV IG