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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/12/2025, n. 2799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2799 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
5997/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5997/2023 R.G.A.C. avente ad oggetto ripetizione dell'indebito
TRA
(C.F.: ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Irene
Cascone, sito in Castellammare di Stabia alla via Santa Maria dell'Orto n. 19, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rosaria Cinque (C.F.: ), dalla quale è rappresentata e difesa, C.F._3 giusta procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 3.12.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 19.12.2023, esponeva che con Parte_1 decreto di omologa della separazione consensuale, emesso in data 13.01.2009 dal Tribunale di Torre
Annunziata, era stata pronunciata la separazione personale dal coniuge, con CP_1 affidamento condiviso dei figli, all'epoca minori, e , collocati Controparte_2 Controparte_3 presso la madre, e con previsione, a carico del padre, di un assegno mensile di mantenimento complessivo pari ad euro 600,00, di cui euro 300,00 per ciascun figlio, da versare alla quale CP_1 genitore collocatario dei minori.
1 Deduceva il ricorrente che, successivamente alla separazione, a far data dal mese di settembre 2015, il figlio aveva scelto liberamente di vivere in modo stabile e permanente presso il padre, il CP_2 quale aveva così assunto, di fatto, il ruolo di genitore collocatario;
che tale situazione si era protratta negli anni senza opposizione o ostacolo alcuno da parte della madre, che tuttavia, pur non convivendo più con il figlio ed incontrandolo solo sporadicamente, aveva richiesto il pagamento dell'assegno mensile di euro 300,00 stabilito in suo favore quale genitore collocatario, a titolo di contributo al mantenimento del minore. Esponeva, altresì, di aver presentato al Tribunale di Torre Annunziata ricorso per la modifica delle condizioni della separazione, al fine di ottenere l'accertamento della stabile collocazione del figlio presso di sé già a decorrere dal settembre 2015; che quindi il CP_2
Tribunale, nell'ambito del procedimento n.v.g. 1993/2019, a modifica delle condizioni della separazione, preso atto della stabile collocazione del figlio presso il padre dal 2015, revocava CP_2
l'obbligo del di versare alla l'assegno di mantenimento per il figlio e poneva Pt_1 CP_1 CP_2
a carico della odierna resistente l'obbligo di versare al , con decorrenza dalla domanda Pt_1
(25.10.2019), euro 200,00 a titolo di mantenimento del figlio, oltre spese straordinarie ripartite al
50%.
Evidenziava che, nonostante la collocazione di fatto del figlio presso il padre, aveva CP_1 intrapreso nei suoi confronti due procedure di pignoramento presso terzi per asserita omessa corresponsione dell'assegno di mantenimento per entrambi i figli. Infatti, allegava che, con procedura esecutiva R.G. n. 1058/2017, la resistente aveva agito per il recupero di euro 6.650,00, relativi al periodo maggio 2015-aprile 2017, somma da ridurre al 50% per quanto riferibile al figlio e CP_2 ulteriormente decurtata dei mesi nei quali il minore aveva ancora vissuto in parte presso la madre;
nonché con procedura esecutiva R.G.E. n. 825/2018 per l'ulteriore importo di euro 6.000,00, riferito al periodo maggio 2017-febbraio 2018, anch'esso da ridurre della metà per la quota del figlio . CP_2
Dunque, pignorava, presso la società Plastic Component and Modules Automotive CP_1
Spa, quale terzo datore di lavoro, il reddito mensile percepito dal , per un importo pari ad euro Pt_1
5.121,75, nonostante il figlio vivesse stabilmente e continuativamente con il padre e fosse da quest'ultimo integralmente mantenuto.
Allegava, inoltre, che aveva instaurato giudizio per la cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio, nell'ambito del quale il Tribunale, con ordinanza del 20.01.2022, aveva confermato le condizioni già stabilite in sede di separazione e successivamente modificate.
Chiedeva, pertanto, accertarsi l'insussistenza del diritto della resistente di percepire tali importi e condannarsi la medesima alla restituzione della somma di euro 5.121,75, oltre interessi legali.
Costituitasi in giudizio, eccepiva in via preliminare l'incompetenza per valore del CP_1
Tribunale adito, assumendo che la controversia, avente ad oggetto la ripetizione di una somma
2 inferiore ad euro 10.000,00, rientrasse nella competenza del Giudice di Pace, ai sensi della normativa vigente. In subordine, eccepiva l'inammissibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria.
Nel merito, pur non opponendosi alla domanda di restituzione dell'importo indicato dal ricorrente, proponeva domanda riconvenzionale al fine di ottenere la compensazione del credito vantato dal ricorrente con quello da ella vantato a titolo di assegno di mantenimento dovuto dal per la Pt_1 figlia convivente con la madre, rispetto al quale il resistente era inadempiente dal mese di marzo
2018. In particolare, la resistente ricostruiva il proprio credito e quantificava il saldo finale in proprio favore in una somma residua, chiedendo la compensazione tra le reciproche poste di dare e avere e la condanna del ricorrente al pagamento della differenza.
All'udienza del 27.03.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice, vista l'eccezione tempestivamente sollevata dalla resistente in ordine al mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, disponeva il rinvio della causa all'udienza del 25.09.2024, assegnando alle parti termine per l'attivazione della predetta procedura.
All'esito della suddetta udienza, celebrata in modalità cartolare, risultato negativo il tentativo di conciliazione, le parti ribadivano le rispettive domande ed eccezioni e la causa veniva rinviata per la decisione. Differita l'udienza fissata per la rimessione in decisione della causa, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 08.12.2025, in sostituzione dell'udienza del 3.12.2025, la causa veniva riservata in decisione.
Tanto premesso, in via preliminare va disattesa l'eccezione di incompetenza per valore avanzata dalla resistente.
Infatti, va considerato che la resistente, nell'eccepire la compensazione, ha dedotto di vantare nei confronti del ricorrente un credito del valore di euro 18.000,00 per omesso versamento dell'assegno dovuto dal a titolo di mantenimento della figlia collocata presso la madre (così Pt_1 CP_3 determinato in comparsa: euro 21.900,00, quale importo dovuto dal mese di marzo 2018, da decurtare con le mensilità richieste ed indicate nella procedura esecutiva n.1107/2024, attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata e vale a dire euro 1.200,00 quale contributo dovuto dal mese di agosto 2023 a novembre 2023, nonché con le mensilità dovute dal mese di giugno 2022 al mese di febbraio 2023, pari ad euro 2.700,00, non dovute poiché la sig.ra è stata Controparte_4 ristretta in carcere presso la casa circondariale femminile di Pozzuoli), al quale sottrarre l'importo di euro 4.800,00 dovuto dalla a titolo di mantenimento del figlio dal mese di febbraio 2021 e CP_1
l'ulteriore importo di euro 1.237,86 dalla medesima dovuto a titolo di spese legali per il giudizio di modifica delle condizioni di separazione. Ha, quindi, dedotto di vantare un credito di euro 11.962,86.
3 Pertanto, stante la riconvenzionale il cui valore eccede i diecimila euro, la causa resta radicata innanzi al giudice adito, in assenza di una competenza per materia inderogabile del giudice di pace.
Altrettanto destituita di fondamento è l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della negoziazione assistita, essendo stato assegnato alle parti in prima udienza il termine per provvedervi e avendo la parte ricorrente adempiuto a tanto, seppur con esito negativo.
Nel merito, la domanda di ripetizione dell'indebito è fondata e va accolta.
Nella specie, risulta dalla documentazione in atti ed è incontestato tra le parti che il figlio CP_2
, dal mese di settembre 2015, si è trasferito presso il padre. Detta circostanza - accertata nel
[...] decreto del Tribunale di Torre Annunziata di modifica delle condizioni della separazione - pertanto, giustifica il venir meno dell'obbligo del padre di versare l'importo mensile di euro 300,00 previsto in sede di separazione a titolo di mantenimento e del diritto della resistente di ricevere CP_1 il contributo quale genitore collocatario.
Il fatto che il procedimento di revisione delle condizioni di separazione sia stato introdotto dal Pt_1 solo più tardi, al fine di ottenere il riconoscimento formale del mutamento di dette condizioni e di essere esonerato da ulteriori pagamenti per il futuro, non impedisce la proposizione dell'azione restitutoria delle somme corrisposte indebitamente, a norma dell'art. 2033 c.c., che si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa
(cfr. Cass. n. 18266 del 2018).
L'irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all'ex coniuge si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare;
detta funzione non ricorre ove il figlio non abbia beneficiato dell'assegno, in quanto non più collocato presso il genitore che ha conseguito l'importo in assenza dei relativi presupposti. Nella specie, infatti, il figlio convive con il padre dal settembre 2015, circostanza accertata nel provvedimento di modifica delle condizioni della separazione e non contestata (cfr. Cass. n. 11489 del 2014; Cass. n. 21675 del 2012; Cassazione civile sez. un., 08/11/2022, n.32914).
Passando ad analizzare la domanda riconvenzionale della resistente, ella ha chiesto di compensare con le somme richieste dal ricorrente l'importo di euro 11.962,86 dovutole dal medesimo a titolo di mantenimento della figlia così determinato sottraendo ad euro 18.000,00 l'importo di CP_3 euro 4.800,00 da lei dovuto al ricorrente a titolo di mantenimento del figlio collocato presso il padre a far data dal mese di febbraio 2021 e, infine, l'importo di euro 1.237,86 da lei dovuto per il pagamento delle spese processuali liquidate nel giudizio recante R.G. 1883/2019 V.G.. Pertanto, all'esito delle suddette operazioni, ha chiesto di condannare il ricorrente al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 6.841,11.
Orbene, la domanda non può essere accolta.
4 Infatti, il credito opposto in compensazione dalla resistente, attinente alle somme dovute dal Pt_1
a titolo di mantenimento della figlia ha natura alimentare e, in quanto tale, non può CP_3 essere compensato a norma dell'art. 447 c.c.. Infatti, il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti (Cass. n. 23569 del 2016). Il credito per il contributo al mantenimento, non essendo disponibile né rinunciabile, non è neppure compensabile (cfr. Cassazione civile sez. VI, 14/05/2018, n.11689; Cassazione civile sez. VI,
18/11/2016, n. 23569). Indebita è, pertanto, anche la compensazione operata dalla medesima resistente tra il credito da ella vantato a titolo di mantenimento della figlia (quale genitore collocatario) e le somme da lei dovute a titolo di mantenimento del figlio, nonché a titolo di spese legali.
In definitiva, la domanda avanzata dall'attore va accolta e, non essendo contestato l'importo richiesto di euro 5.121,75, la resistente va condannata al pagamento del suddetto importo in favore di Pt_1
, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data del pagamento avvenuto a seguito di
[...] pignoramento presso terzi, dovendosi escludere la buona fede dell'accipiens non potendo ritenersi che non fosse a conoscenza della collocazione del figlio presso il padre dal 2015 CP_1
(circostanza, come detto, non contestata neppure nel giudizio di revisione delle condizioni della separazione). Va, invece, disattesa integralmente la domanda riconvenzionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione del DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 tenuto conto del valore della controversia, applicando i parametri medi per le prime due fasi e quelli minimi per le restanti fasi istruttoria/trattazione e decisionale atteso il carattere documentale della controversia. Si precisa che il pagamento va fatto in favore dello Stato, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione così provvede:
1) accoglie la domanda proposta da e per l'effetto, accertato che l'importo di euro Parte_1
5.121,75 corrisposto dal ricorrente non è dovuto, condanna alla restituzione in CP_1 favore di dell'importo di euro 5.121,75 oltre interessi al tasso legale dal giorno del Parte_1 pagamento sino all'effettivo soddisfo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale della resistente;
3) condanna al pagamento delle spese legali che si liquidano in euro 1.702,00 per CP_1 compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per
5 legge, con la precisazione che il pagamento va fatto in favore dello Stato attesa l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Torre Annunziata, 14.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5997/2023 R.G.A.C. avente ad oggetto ripetizione dell'indebito
TRA
(C.F.: ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Irene
Cascone, sito in Castellammare di Stabia alla via Santa Maria dell'Orto n. 19, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rosaria Cinque (C.F.: ), dalla quale è rappresentata e difesa, C.F._3 giusta procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 3.12.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 19.12.2023, esponeva che con Parte_1 decreto di omologa della separazione consensuale, emesso in data 13.01.2009 dal Tribunale di Torre
Annunziata, era stata pronunciata la separazione personale dal coniuge, con CP_1 affidamento condiviso dei figli, all'epoca minori, e , collocati Controparte_2 Controparte_3 presso la madre, e con previsione, a carico del padre, di un assegno mensile di mantenimento complessivo pari ad euro 600,00, di cui euro 300,00 per ciascun figlio, da versare alla quale CP_1 genitore collocatario dei minori.
1 Deduceva il ricorrente che, successivamente alla separazione, a far data dal mese di settembre 2015, il figlio aveva scelto liberamente di vivere in modo stabile e permanente presso il padre, il CP_2 quale aveva così assunto, di fatto, il ruolo di genitore collocatario;
che tale situazione si era protratta negli anni senza opposizione o ostacolo alcuno da parte della madre, che tuttavia, pur non convivendo più con il figlio ed incontrandolo solo sporadicamente, aveva richiesto il pagamento dell'assegno mensile di euro 300,00 stabilito in suo favore quale genitore collocatario, a titolo di contributo al mantenimento del minore. Esponeva, altresì, di aver presentato al Tribunale di Torre Annunziata ricorso per la modifica delle condizioni della separazione, al fine di ottenere l'accertamento della stabile collocazione del figlio presso di sé già a decorrere dal settembre 2015; che quindi il CP_2
Tribunale, nell'ambito del procedimento n.v.g. 1993/2019, a modifica delle condizioni della separazione, preso atto della stabile collocazione del figlio presso il padre dal 2015, revocava CP_2
l'obbligo del di versare alla l'assegno di mantenimento per il figlio e poneva Pt_1 CP_1 CP_2
a carico della odierna resistente l'obbligo di versare al , con decorrenza dalla domanda Pt_1
(25.10.2019), euro 200,00 a titolo di mantenimento del figlio, oltre spese straordinarie ripartite al
50%.
Evidenziava che, nonostante la collocazione di fatto del figlio presso il padre, aveva CP_1 intrapreso nei suoi confronti due procedure di pignoramento presso terzi per asserita omessa corresponsione dell'assegno di mantenimento per entrambi i figli. Infatti, allegava che, con procedura esecutiva R.G. n. 1058/2017, la resistente aveva agito per il recupero di euro 6.650,00, relativi al periodo maggio 2015-aprile 2017, somma da ridurre al 50% per quanto riferibile al figlio e CP_2 ulteriormente decurtata dei mesi nei quali il minore aveva ancora vissuto in parte presso la madre;
nonché con procedura esecutiva R.G.E. n. 825/2018 per l'ulteriore importo di euro 6.000,00, riferito al periodo maggio 2017-febbraio 2018, anch'esso da ridurre della metà per la quota del figlio . CP_2
Dunque, pignorava, presso la società Plastic Component and Modules Automotive CP_1
Spa, quale terzo datore di lavoro, il reddito mensile percepito dal , per un importo pari ad euro Pt_1
5.121,75, nonostante il figlio vivesse stabilmente e continuativamente con il padre e fosse da quest'ultimo integralmente mantenuto.
Allegava, inoltre, che aveva instaurato giudizio per la cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio, nell'ambito del quale il Tribunale, con ordinanza del 20.01.2022, aveva confermato le condizioni già stabilite in sede di separazione e successivamente modificate.
Chiedeva, pertanto, accertarsi l'insussistenza del diritto della resistente di percepire tali importi e condannarsi la medesima alla restituzione della somma di euro 5.121,75, oltre interessi legali.
Costituitasi in giudizio, eccepiva in via preliminare l'incompetenza per valore del CP_1
Tribunale adito, assumendo che la controversia, avente ad oggetto la ripetizione di una somma
2 inferiore ad euro 10.000,00, rientrasse nella competenza del Giudice di Pace, ai sensi della normativa vigente. In subordine, eccepiva l'inammissibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria.
Nel merito, pur non opponendosi alla domanda di restituzione dell'importo indicato dal ricorrente, proponeva domanda riconvenzionale al fine di ottenere la compensazione del credito vantato dal ricorrente con quello da ella vantato a titolo di assegno di mantenimento dovuto dal per la Pt_1 figlia convivente con la madre, rispetto al quale il resistente era inadempiente dal mese di marzo
2018. In particolare, la resistente ricostruiva il proprio credito e quantificava il saldo finale in proprio favore in una somma residua, chiedendo la compensazione tra le reciproche poste di dare e avere e la condanna del ricorrente al pagamento della differenza.
All'udienza del 27.03.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice, vista l'eccezione tempestivamente sollevata dalla resistente in ordine al mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, disponeva il rinvio della causa all'udienza del 25.09.2024, assegnando alle parti termine per l'attivazione della predetta procedura.
All'esito della suddetta udienza, celebrata in modalità cartolare, risultato negativo il tentativo di conciliazione, le parti ribadivano le rispettive domande ed eccezioni e la causa veniva rinviata per la decisione. Differita l'udienza fissata per la rimessione in decisione della causa, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 08.12.2025, in sostituzione dell'udienza del 3.12.2025, la causa veniva riservata in decisione.
Tanto premesso, in via preliminare va disattesa l'eccezione di incompetenza per valore avanzata dalla resistente.
Infatti, va considerato che la resistente, nell'eccepire la compensazione, ha dedotto di vantare nei confronti del ricorrente un credito del valore di euro 18.000,00 per omesso versamento dell'assegno dovuto dal a titolo di mantenimento della figlia collocata presso la madre (così Pt_1 CP_3 determinato in comparsa: euro 21.900,00, quale importo dovuto dal mese di marzo 2018, da decurtare con le mensilità richieste ed indicate nella procedura esecutiva n.1107/2024, attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata e vale a dire euro 1.200,00 quale contributo dovuto dal mese di agosto 2023 a novembre 2023, nonché con le mensilità dovute dal mese di giugno 2022 al mese di febbraio 2023, pari ad euro 2.700,00, non dovute poiché la sig.ra è stata Controparte_4 ristretta in carcere presso la casa circondariale femminile di Pozzuoli), al quale sottrarre l'importo di euro 4.800,00 dovuto dalla a titolo di mantenimento del figlio dal mese di febbraio 2021 e CP_1
l'ulteriore importo di euro 1.237,86 dalla medesima dovuto a titolo di spese legali per il giudizio di modifica delle condizioni di separazione. Ha, quindi, dedotto di vantare un credito di euro 11.962,86.
3 Pertanto, stante la riconvenzionale il cui valore eccede i diecimila euro, la causa resta radicata innanzi al giudice adito, in assenza di una competenza per materia inderogabile del giudice di pace.
Altrettanto destituita di fondamento è l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della negoziazione assistita, essendo stato assegnato alle parti in prima udienza il termine per provvedervi e avendo la parte ricorrente adempiuto a tanto, seppur con esito negativo.
Nel merito, la domanda di ripetizione dell'indebito è fondata e va accolta.
Nella specie, risulta dalla documentazione in atti ed è incontestato tra le parti che il figlio CP_2
, dal mese di settembre 2015, si è trasferito presso il padre. Detta circostanza - accertata nel
[...] decreto del Tribunale di Torre Annunziata di modifica delle condizioni della separazione - pertanto, giustifica il venir meno dell'obbligo del padre di versare l'importo mensile di euro 300,00 previsto in sede di separazione a titolo di mantenimento e del diritto della resistente di ricevere CP_1 il contributo quale genitore collocatario.
Il fatto che il procedimento di revisione delle condizioni di separazione sia stato introdotto dal Pt_1 solo più tardi, al fine di ottenere il riconoscimento formale del mutamento di dette condizioni e di essere esonerato da ulteriori pagamenti per il futuro, non impedisce la proposizione dell'azione restitutoria delle somme corrisposte indebitamente, a norma dell'art. 2033 c.c., che si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa
(cfr. Cass. n. 18266 del 2018).
L'irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all'ex coniuge si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare;
detta funzione non ricorre ove il figlio non abbia beneficiato dell'assegno, in quanto non più collocato presso il genitore che ha conseguito l'importo in assenza dei relativi presupposti. Nella specie, infatti, il figlio convive con il padre dal settembre 2015, circostanza accertata nel provvedimento di modifica delle condizioni della separazione e non contestata (cfr. Cass. n. 11489 del 2014; Cass. n. 21675 del 2012; Cassazione civile sez. un., 08/11/2022, n.32914).
Passando ad analizzare la domanda riconvenzionale della resistente, ella ha chiesto di compensare con le somme richieste dal ricorrente l'importo di euro 11.962,86 dovutole dal medesimo a titolo di mantenimento della figlia così determinato sottraendo ad euro 18.000,00 l'importo di CP_3 euro 4.800,00 da lei dovuto al ricorrente a titolo di mantenimento del figlio collocato presso il padre a far data dal mese di febbraio 2021 e, infine, l'importo di euro 1.237,86 da lei dovuto per il pagamento delle spese processuali liquidate nel giudizio recante R.G. 1883/2019 V.G.. Pertanto, all'esito delle suddette operazioni, ha chiesto di condannare il ricorrente al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 6.841,11.
Orbene, la domanda non può essere accolta.
4 Infatti, il credito opposto in compensazione dalla resistente, attinente alle somme dovute dal Pt_1
a titolo di mantenimento della figlia ha natura alimentare e, in quanto tale, non può CP_3 essere compensato a norma dell'art. 447 c.c.. Infatti, il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti (Cass. n. 23569 del 2016). Il credito per il contributo al mantenimento, non essendo disponibile né rinunciabile, non è neppure compensabile (cfr. Cassazione civile sez. VI, 14/05/2018, n.11689; Cassazione civile sez. VI,
18/11/2016, n. 23569). Indebita è, pertanto, anche la compensazione operata dalla medesima resistente tra il credito da ella vantato a titolo di mantenimento della figlia (quale genitore collocatario) e le somme da lei dovute a titolo di mantenimento del figlio, nonché a titolo di spese legali.
In definitiva, la domanda avanzata dall'attore va accolta e, non essendo contestato l'importo richiesto di euro 5.121,75, la resistente va condannata al pagamento del suddetto importo in favore di Pt_1
, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data del pagamento avvenuto a seguito di
[...] pignoramento presso terzi, dovendosi escludere la buona fede dell'accipiens non potendo ritenersi che non fosse a conoscenza della collocazione del figlio presso il padre dal 2015 CP_1
(circostanza, come detto, non contestata neppure nel giudizio di revisione delle condizioni della separazione). Va, invece, disattesa integralmente la domanda riconvenzionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione del DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 tenuto conto del valore della controversia, applicando i parametri medi per le prime due fasi e quelli minimi per le restanti fasi istruttoria/trattazione e decisionale atteso il carattere documentale della controversia. Si precisa che il pagamento va fatto in favore dello Stato, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione così provvede:
1) accoglie la domanda proposta da e per l'effetto, accertato che l'importo di euro Parte_1
5.121,75 corrisposto dal ricorrente non è dovuto, condanna alla restituzione in CP_1 favore di dell'importo di euro 5.121,75 oltre interessi al tasso legale dal giorno del Parte_1 pagamento sino all'effettivo soddisfo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale della resistente;
3) condanna al pagamento delle spese legali che si liquidano in euro 1.702,00 per CP_1 compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per
5 legge, con la precisazione che il pagamento va fatto in favore dello Stato attesa l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Torre Annunziata, 14.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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