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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1015/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920240003398338000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'atto esattoriale di cui in premessa, notificato il 7.4.2025 e relativo a tassa automobilistica richiesta dalla Regione Calabria per le annualità 2019 e 2021.
Ha dedotto la prescrizione della tassa richiesta per il 2019 in quanto la cartella non sarebbe stata preceduta dalla notifica del previo avviso di accertamento e sarebbe quindi spirato il termine triennale di cui all'art. 5
d.l. n. 953/1982.
Pertanto, ha concluso per accogliersi il ricorso come da adotti e richiamati motivi, formulando le seguenti richieste:
< prescrizione del diritto a riscuotere la Tassa automobilistica relativa all'anno 2019, richiesta dall'Agenzia delle Entrate SS tramite la cartella di pagamento n. 139 2024 00033983 38 000, notificata in data
7 aprile 2025;
Conseguentemente e per l'effetto annullare la cartella di pagamento n. 139 2024 00033983 38 000, notificata al ricorrente in data 7 aprile 2025 da parte di Agenzia delle Entrate SS;
Condannare parte resistente al pagamento delle spese di giudizio con distrazione delle stesse in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.>>.
Sia il concessionario (ADER) che l'ente impositore si sono costituiti in giudizio (tramite propri funzionari), resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto perché infondato.
Parte ricorrente con memoria di replica ha contestato il dedotto avversario insistendo nelle già tratte conclusioni poiché l'avviso sarebbe stato consegnato a soggetti estranei al proprio nucleo familiare e non sarebbe stata provata la spedizione/ricezione della cd. raccomandata informativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Parte resistente (ente impositore) ha infatti allegato documentazione della notifica del previo avviso di accertamento (in data 30.4.2022), a mani di tale Nominativo_3 senza che risultino ulteriori (e necessarie) indicazioni, atteso che il destinatario era Ricorrente_1 (odierno ricorrente). La mancanza di adeguata prova circa la rituale notifica del previo avviso implica l'illegittimità derivata del successivo atto qui impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese del giudizio che liquida in
€ 180,00 (oltre accessori) in favore del ricorrente, con distrazione.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1015/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920240003398338000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'atto esattoriale di cui in premessa, notificato il 7.4.2025 e relativo a tassa automobilistica richiesta dalla Regione Calabria per le annualità 2019 e 2021.
Ha dedotto la prescrizione della tassa richiesta per il 2019 in quanto la cartella non sarebbe stata preceduta dalla notifica del previo avviso di accertamento e sarebbe quindi spirato il termine triennale di cui all'art. 5
d.l. n. 953/1982.
Pertanto, ha concluso per accogliersi il ricorso come da adotti e richiamati motivi, formulando le seguenti richieste:
< prescrizione del diritto a riscuotere la Tassa automobilistica relativa all'anno 2019, richiesta dall'Agenzia delle Entrate SS tramite la cartella di pagamento n. 139 2024 00033983 38 000, notificata in data
7 aprile 2025;
Conseguentemente e per l'effetto annullare la cartella di pagamento n. 139 2024 00033983 38 000, notificata al ricorrente in data 7 aprile 2025 da parte di Agenzia delle Entrate SS;
Condannare parte resistente al pagamento delle spese di giudizio con distrazione delle stesse in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.>>.
Sia il concessionario (ADER) che l'ente impositore si sono costituiti in giudizio (tramite propri funzionari), resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto perché infondato.
Parte ricorrente con memoria di replica ha contestato il dedotto avversario insistendo nelle già tratte conclusioni poiché l'avviso sarebbe stato consegnato a soggetti estranei al proprio nucleo familiare e non sarebbe stata provata la spedizione/ricezione della cd. raccomandata informativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Parte resistente (ente impositore) ha infatti allegato documentazione della notifica del previo avviso di accertamento (in data 30.4.2022), a mani di tale Nominativo_3 senza che risultino ulteriori (e necessarie) indicazioni, atteso che il destinatario era Ricorrente_1 (odierno ricorrente). La mancanza di adeguata prova circa la rituale notifica del previo avviso implica l'illegittimità derivata del successivo atto qui impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese del giudizio che liquida in
€ 180,00 (oltre accessori) in favore del ricorrente, con distrazione.