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1 gennaio 2001
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1 gennaio 2002
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1 gennaio 2003
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Art. 129. (Emergenze nel settore agricolo e zootecnico) 1. Per fare fronte alle emergenze determinatesi nel settore agricolo e zootecnico, a seguito delle malattie e della crisi di mercato da esse determinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' per l'attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di spesa:
a) interventi strutturali e di indennizzo per assicurare l'agibilita' degli allevamenti bovini che operano nella linee vacca-vitello, nonche' di prevenzione in allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione di sorveglianza istituite dall'autorita' sanitaria a seguito della accertata presenza di influenza catarrale dei ruminanti: euro 10.329.138 per ciascuno degli anni 2002 e 2003; ((a-bis) interventi strutturali e di sostegno per fronteggiare le conseguenze della malattia scrapie negli allevamenti ovini: 2,5 milioni di euro;)) b) interventi strutturali e di prevenzione dalla encefalopatia spongiforme bovina negli allevamenti anche con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilita', nonche' alle razze da carne italiana e delle popolazioni bovine autoctone: lire 10 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
c) interventi strutturali e di prevenzione ((e di indennizzo)) negli impianti avicoli e di fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria: lire 20 miliardi per il 2001 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
d) interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata: lire 20 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
e) interventi per fronteggiare gli eventi eccezionali conseguenti alla grave crisi di mercato degli agrumi: lire 6 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
f) interventi strutturali negli impianti frutticoli colpiti dalla malattia della sharka: lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. All' articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8 , convertito. con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79 , il quarto periodo del comma 5 e' sostituito dal seguente: "Gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte, possono avvalersi di idonee garanzie immediatamente esigibili con i criteri e le modalita' da definire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pena le sanzioni previste dall' articolo 11, comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468 , e l'eventuale revoca del riconoscimento di primo acquirente, ferma restando la responsabilita' dello stesso per il versamento del prelievo".
a) interventi strutturali e di indennizzo per assicurare l'agibilita' degli allevamenti bovini che operano nella linee vacca-vitello, nonche' di prevenzione in allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione di sorveglianza istituite dall'autorita' sanitaria a seguito della accertata presenza di influenza catarrale dei ruminanti: euro 10.329.138 per ciascuno degli anni 2002 e 2003; ((a-bis) interventi strutturali e di sostegno per fronteggiare le conseguenze della malattia scrapie negli allevamenti ovini: 2,5 milioni di euro;)) b) interventi strutturali e di prevenzione dalla encefalopatia spongiforme bovina negli allevamenti anche con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilita', nonche' alle razze da carne italiana e delle popolazioni bovine autoctone: lire 10 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
c) interventi strutturali e di prevenzione ((e di indennizzo)) negli impianti avicoli e di fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria: lire 20 miliardi per il 2001 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
d) interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata: lire 20 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
e) interventi per fronteggiare gli eventi eccezionali conseguenti alla grave crisi di mercato degli agrumi: lire 6 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
f) interventi strutturali negli impianti frutticoli colpiti dalla malattia della sharka: lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. All' articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8 , convertito. con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79 , il quarto periodo del comma 5 e' sostituito dal seguente: "Gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte, possono avvalersi di idonee garanzie immediatamente esigibili con i criteri e le modalita' da definire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pena le sanzioni previste dall' articolo 11, comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468 , e l'eventuale revoca del riconoscimento di primo acquirente, ferma restando la responsabilita' dello stesso per il versamento del prelievo".
Commentari • 2
- 1. Finanziaria 2002- Titolo III - Capo IX - Titolo IVAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 ottobre 2001 · 1.0060647
Giurisprudenza • 89
- 1. TAR Venezia, sez. II, sentenza 27/07/2010, n. 3185Provvedimento: N. 02969/2003 REG.RIC. N. 03185/2010 REG.SEN. N. 02969/2003 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 2969 del 2003, proposto da AR RO, rappresentato e difeso dagli avv. Maddalena Aldegheri, Ester Ermondi e Maria Goffredo, con domicilio eletto presso l'avvocato Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L; contro l'Agenzia Per le Erogazioni in Agricoltura - Agea - in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; per l'annullamento - della comunicazione A.G.E.A. prot. …Leggi di più...
- sospensione del giudizio·
- prelievo supplementare·
- normativa comunitaria·
- art. 295 c.p.c.·
- compensazione nazionale·
- regime quote latte·
- art. 241/90·
- art. 2, Reg. CEE 3950/92·
- legittimità degli atti amministrativi·
- regolamenti CEE·
- art. 9, Reg. CE 1392/2001·
- violazione dei principi di buona amministrazione·
- quantità di riferimento individuale (Q.R.I.)·
- eccesso di potere·
- compensazione per categorie privilegiate