Art. 3. Registri.
Il testo dell' art. 101 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , e' sostituito dal seguente:
"L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri e bollettario, conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia:
1) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile e amministrativa;
2) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale;
3) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;
4) registro cronologico per i protesti cambiari;
5) repertorio per gli atti soggetti a registrazione;
6) registro per i depositi e per la ricevuta delle commissioni relative;
7) bollettario a madre e figlia per la ricevuta:
a) delle commissioni con anticipazione dei diritti e delle indennita';
b) dei diritti riscossi per le chiamate di causa;
c) delle somme riscosse a qualunque titolo dall'Ufficio del registro.
"Il registro dei depositi e il bollettario devono contenere la ricevuta della ricezione e restituzione degli atti.
"Nelle Preture ove in base alla tabella organica e' addetto soltanto l'ufficiale giudiziario, i registri di cui ai precedenti numeri 1 e 2 e quelli indicati ai successivi numeri 3 e 4 sono unificati.
"Tutti i registri innanzi indicati debbono essere tenuti in ufficio.
"Negli uffici ai quali sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari i registri sono tenuti in comune, sotto la responsabilita' dell'ufficiale giudiziario dirigente".
Il testo dell' art. 102 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , e' sostituito dal seguente:
"I registri e il bollettario, prima di essere posti in uso debbono essere vidimati e numerati in ogni mezzo foglio dal dirigente la cancelleria, il quale scrive in lettere nell'ultima pagina il numero dei mezzi fogli di cui sono composti.
"I registri cronologici debbono contenere un numero di fogli approssimativamente sufficiente per l'anno al quale sono destinati".
Il primo comma dell'art. 103 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , e' sostituito dai seguenti:
"L'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente nei registri cronologici, prima della esecuzione, gli atti richiesti con l'ammontare dei diritti e delle indennita' a qualsiasi titolo riscossi o da recuperare.
"Qualora i diritti e le indennita' non siano preventivamente determinabili, l'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente, prima, dell'esecuzione, sul registro cronologico gli atti richiesti ed annotare, entro il giorno successivo all'esecuzione, l'ammontare dei diritti e delle indennita' riscossi o da recuperare".
Il testo dell' art. 106 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , e' sostituito dal seguente:
"Entro il 30 gennaio l'ufficiale giudiziario deve depositare, nella cancelleria dell'ufficio al quale e' addetto, i registri cronologici e il bollettario dell'anno precedente.
"L'ufficiale giudiziario deve depositare in cancelleria il registro di cui al n. 6 dell'art. 101 entro dieci giorni dall'ultima operazione relativa ai depositi in esso iscritti.
"In calce all'ultima iscrizione di ogni registro il cancelliere annota la data del deposito".
Il testo dell' art. 101 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , e' sostituito dal seguente:
"L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri e bollettario, conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia:
1) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile e amministrativa;
2) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale;
3) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;
4) registro cronologico per i protesti cambiari;
5) repertorio per gli atti soggetti a registrazione;
6) registro per i depositi e per la ricevuta delle commissioni relative;
7) bollettario a madre e figlia per la ricevuta:
a) delle commissioni con anticipazione dei diritti e delle indennita';
b) dei diritti riscossi per le chiamate di causa;
c) delle somme riscosse a qualunque titolo dall'Ufficio del registro.
"Il registro dei depositi e il bollettario devono contenere la ricevuta della ricezione e restituzione degli atti.
"Nelle Preture ove in base alla tabella organica e' addetto soltanto l'ufficiale giudiziario, i registri di cui ai precedenti numeri 1 e 2 e quelli indicati ai successivi numeri 3 e 4 sono unificati.
"Tutti i registri innanzi indicati debbono essere tenuti in ufficio.
"Negli uffici ai quali sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari i registri sono tenuti in comune, sotto la responsabilita' dell'ufficiale giudiziario dirigente".
Il testo dell' art. 102 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , e' sostituito dal seguente:
"I registri e il bollettario, prima di essere posti in uso debbono essere vidimati e numerati in ogni mezzo foglio dal dirigente la cancelleria, il quale scrive in lettere nell'ultima pagina il numero dei mezzi fogli di cui sono composti.
"I registri cronologici debbono contenere un numero di fogli approssimativamente sufficiente per l'anno al quale sono destinati".
Il primo comma dell'art. 103 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , e' sostituito dai seguenti:
"L'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente nei registri cronologici, prima della esecuzione, gli atti richiesti con l'ammontare dei diritti e delle indennita' a qualsiasi titolo riscossi o da recuperare.
"Qualora i diritti e le indennita' non siano preventivamente determinabili, l'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente, prima, dell'esecuzione, sul registro cronologico gli atti richiesti ed annotare, entro il giorno successivo all'esecuzione, l'ammontare dei diritti e delle indennita' riscossi o da recuperare".
Il testo dell' art. 106 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , e' sostituito dal seguente:
"Entro il 30 gennaio l'ufficiale giudiziario deve depositare, nella cancelleria dell'ufficio al quale e' addetto, i registri cronologici e il bollettario dell'anno precedente.
"L'ufficiale giudiziario deve depositare in cancelleria il registro di cui al n. 6 dell'art. 101 entro dieci giorni dall'ultima operazione relativa ai depositi in esso iscritti.
"In calce all'ultima iscrizione di ogni registro il cancelliere annota la data del deposito".