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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 16/01/2026, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 199/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA ANTONINO, Presidente
BLATTI CARMELO, Relatore
GENOVESE ANTONINO FRANCESCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5630/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giardini-Naxos - Piazza A. Cacciola 98035 Giardini-Naxos ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Catania Sn 98035 Giardini-Naxos ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N.126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011035810000 INCREM OCCUPAZ 2002
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520060037952585000 REC.CREDITO.IMP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120014460473000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 23/06/2025 e depositato nei termini di legge, la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'Intimazione di pagamento n. 29520259011035810000, notificata dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione in data 23/05/2025. L'atto intimava il pagamento di complessivi euro 16.314,53, ma la ricorrente limitava l'impugnazione a due specifiche partite di debito:
1. Cartella n. 29520060037952585000 (Agenzia delle Entrate), per un importo di € 10.917,43 relativo ad
IRPEF e IVA anno 2002;
2. Cartella n. 29520120014460473000 (Comune di Giardini Naxos), per un importo di € 335,52 relativo a
TARSU anno 2011.
La ricorrente eccepiva preliminarmente la violazione del principio del ne bis in idem limitatamente al tributo comunale, evidenziando l'esistenza della Sentenza n. 1934/2025 di questa stessa Corte che aveva già annullato la pretesa creditoria. Nel merito, deduceva l'intervenuta prescrizione (decennale per i tributi erariali e quinquennale per quelli locali), lamentando l'omessa notifica degli atti prodromici e l'assenza di validi atti interruttivi nel periodo intercorrente tra le presunte notifiche delle cartelle (2007 e 2013) e l'intimazione odierna (2025),.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AD), contestando integralmente il ricorso. L'Agente della Riscossione sosteneva la legittimità della pretesa affermando:
• Per il credito erariale: la regolare notifica della cartella nel 2007 e l'interruzione della prescrizione mediante notifica di un avviso di intimazione in data 11/09/2017 (n. ...00953000), perfezionatasi per "compiuta giacenza" e non opposto, rendendo il credito irretrattabile.
• Per il credito comunale: l'irrilevanza della Sentenza n. 1934/2025, in quanto il credito sarebbe stato "blindato" dalla mancata impugnazione del citato atto interruttivo del 2017, non prodotto nel precedente giudizio.
Si costituivano altresì il Comune di Giardini Naxos e l'Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale), eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto le doglianze attinenti alla notifica degli atti e alla prescrizione maturata in fase di riscossione sarebbero imputabili esclusivamente ad AD.
All'udienza pubblica, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1. Sulla pretesa del Comune di Giardini Naxos (Eccezione di Giudicato). Con riferimento alla cartella n.
29520120014460473000 (TARSU 2011), l'eccezione di giudicato esterno sollevata dalla ricorrente è fondata.
È documentalmente provato che questa Corte, con Sentenza n. 1934/2025 depositata il 02/04/2025, ha già accolto il ricorso della contribuente annullando un precedente avviso di intimazione afferente il medesimo ruolo. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione tenta di superare tale preclusione sostenendo che il credito era divenuto definitivo per mancata impugnazione di un precedente atto interruttivo (intimazione notifica l'11/09/2017), documento che tuttavia non è stato prodotto nel giudizio conclusosi con la citata sentenza.
Tale tesi difensiva non può essere accolta in virtù del principio del "dedotto e del deducibile". Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il giudicato copre non solo le ragioni giuridiche fatte valere, ma anche tutte quelle che avrebbero potuto essere dedotte nel giudizio per contrastare la domanda avversaria. Se l'Agente della Riscossione avesse avuto il possesso dell'atto del 2017, avrebbe avuto l'onere di produrlo nel precedente giudizio per paralizzare l'eccezione di prescrizione. Non avendolo fatto, la statuizione di annullamento e l'accertamento negativo del debito contenuto nella sentenza n. 1934/2025 sono divenuti incontrovertibili e non possono essere rimessi in discussione in questo nuovo processo, come chiarito da Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 5486 del 25/02/2019.
2. Sulla pretesa Erariale e sulla prescrizione del credito. La questione dirimente per la cartella n.
29520060037952585000 (IRPEF/IVA 2002) attiene all'eccezione di prescrizione decennale. Dagli atti emerge che la cartella di pagamento originaria risulta notificata il 15/06/2007. L'atto impugnato odierno è stato notificato il 23/05/2025, ben oltre il termine decennale. L'Ente della Riscossione, su cui grava l'onere della prova, invoca quale atto interruttivo intermedio l'intimazione n. 29520169013600953000, asseritamente notificata l'11/09/2017. Dall'esame della documentazione prodotta da AD (doc. 10 fascicolo resistente), risulta che tale notifica è stata effettuata avvalendosi della procedura per "irreperibilità relativa" ex art. 140
c.p.c. (o art. 60 D.P.R. 600/73), con deposito presso la casa comunale. Tuttavia, la validità di tale procedura
è subordinata all'invio della raccomandata informativa (C.A.D.) e, soprattutto, alla prova della ricezione della stessa. La Suprema Corte, con orientamento ormai granitico, ha stabilito che "la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio... deve avvenire attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.)", non essendo sufficiente la sola prova della spedizione (Cass. Civ. Ord. n. 5077/2019; Cass. Sez. U, Sent. n. 10012/2021,). Nel caso di specie, l'Agente della Riscossione ha prodotto un elenco dal quale risulta l'invio della raccomandata informativa, spedita il 31/08/2017, ma tale documento non attesta l'avvenuta consegna della raccomandata medesima. In assenza della prova del perfezionamento della notifica del 2017, l'atto non ha prodotto alcun effetto interruttivo della prescrizione. Conseguentemente, tra la notifica della cartella (2007) e l'intimazione impugnata (2025), è decorso ininterrottamente un lasso di tempo di circa 18 anni, determinando l'estinzione del credito erariale per intervenuta prescrizione decennale.
3. Sull'irretrattabilità del credito. Va disattesa l'argomentazione di AD secondo cui la mancata impugnazione dell'atto del 2017 avrebbe reso il credito "irretrattabile". Come precisato dalla Corte di
Cassazione in plurime pronunce, l'omessa impugnazione sana i vizi solo se la notifica è esistente e valida;
nel caso di specie, la mancanza di prova della notifica della raccomandata informativa impedisce la decorrenza del termine per impugnare e, di conseguenza, impedisce la cristallizzazione della pretesa. Inoltre,
l'omessa impugnazione non trasforma il termine di prescrizione né fa "rivivere" un credito se l'atto interruttivo
è invalido.
4. Sulle spese di lite. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ponendole a carico dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale soggetto responsabile del procedimento notificatorio viziato. Si compensano le spese nei confronti del Comune e dell'Agenzia delle Entrate, stante il difetto di legittimazione passiva sulle questioni relative alla notifica.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata n. 29520259011035810000
e le cartelle di pagamento sottese.
2. Dichiara estinto per prescrizione il credito erariale e coperto da giudicato il credito comunale.
3. Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
4. Compensa le spese nei confronti delle altre parti resistenti.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA ANTONINO, Presidente
BLATTI CARMELO, Relatore
GENOVESE ANTONINO FRANCESCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5630/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giardini-Naxos - Piazza A. Cacciola 98035 Giardini-Naxos ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Catania Sn 98035 Giardini-Naxos ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N.126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011035810000 INCREM OCCUPAZ 2002
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520060037952585000 REC.CREDITO.IMP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120014460473000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 23/06/2025 e depositato nei termini di legge, la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'Intimazione di pagamento n. 29520259011035810000, notificata dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione in data 23/05/2025. L'atto intimava il pagamento di complessivi euro 16.314,53, ma la ricorrente limitava l'impugnazione a due specifiche partite di debito:
1. Cartella n. 29520060037952585000 (Agenzia delle Entrate), per un importo di € 10.917,43 relativo ad
IRPEF e IVA anno 2002;
2. Cartella n. 29520120014460473000 (Comune di Giardini Naxos), per un importo di € 335,52 relativo a
TARSU anno 2011.
La ricorrente eccepiva preliminarmente la violazione del principio del ne bis in idem limitatamente al tributo comunale, evidenziando l'esistenza della Sentenza n. 1934/2025 di questa stessa Corte che aveva già annullato la pretesa creditoria. Nel merito, deduceva l'intervenuta prescrizione (decennale per i tributi erariali e quinquennale per quelli locali), lamentando l'omessa notifica degli atti prodromici e l'assenza di validi atti interruttivi nel periodo intercorrente tra le presunte notifiche delle cartelle (2007 e 2013) e l'intimazione odierna (2025),.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AD), contestando integralmente il ricorso. L'Agente della Riscossione sosteneva la legittimità della pretesa affermando:
• Per il credito erariale: la regolare notifica della cartella nel 2007 e l'interruzione della prescrizione mediante notifica di un avviso di intimazione in data 11/09/2017 (n. ...00953000), perfezionatasi per "compiuta giacenza" e non opposto, rendendo il credito irretrattabile.
• Per il credito comunale: l'irrilevanza della Sentenza n. 1934/2025, in quanto il credito sarebbe stato "blindato" dalla mancata impugnazione del citato atto interruttivo del 2017, non prodotto nel precedente giudizio.
Si costituivano altresì il Comune di Giardini Naxos e l'Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale), eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto le doglianze attinenti alla notifica degli atti e alla prescrizione maturata in fase di riscossione sarebbero imputabili esclusivamente ad AD.
All'udienza pubblica, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1. Sulla pretesa del Comune di Giardini Naxos (Eccezione di Giudicato). Con riferimento alla cartella n.
29520120014460473000 (TARSU 2011), l'eccezione di giudicato esterno sollevata dalla ricorrente è fondata.
È documentalmente provato che questa Corte, con Sentenza n. 1934/2025 depositata il 02/04/2025, ha già accolto il ricorso della contribuente annullando un precedente avviso di intimazione afferente il medesimo ruolo. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione tenta di superare tale preclusione sostenendo che il credito era divenuto definitivo per mancata impugnazione di un precedente atto interruttivo (intimazione notifica l'11/09/2017), documento che tuttavia non è stato prodotto nel giudizio conclusosi con la citata sentenza.
Tale tesi difensiva non può essere accolta in virtù del principio del "dedotto e del deducibile". Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il giudicato copre non solo le ragioni giuridiche fatte valere, ma anche tutte quelle che avrebbero potuto essere dedotte nel giudizio per contrastare la domanda avversaria. Se l'Agente della Riscossione avesse avuto il possesso dell'atto del 2017, avrebbe avuto l'onere di produrlo nel precedente giudizio per paralizzare l'eccezione di prescrizione. Non avendolo fatto, la statuizione di annullamento e l'accertamento negativo del debito contenuto nella sentenza n. 1934/2025 sono divenuti incontrovertibili e non possono essere rimessi in discussione in questo nuovo processo, come chiarito da Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 5486 del 25/02/2019.
2. Sulla pretesa Erariale e sulla prescrizione del credito. La questione dirimente per la cartella n.
29520060037952585000 (IRPEF/IVA 2002) attiene all'eccezione di prescrizione decennale. Dagli atti emerge che la cartella di pagamento originaria risulta notificata il 15/06/2007. L'atto impugnato odierno è stato notificato il 23/05/2025, ben oltre il termine decennale. L'Ente della Riscossione, su cui grava l'onere della prova, invoca quale atto interruttivo intermedio l'intimazione n. 29520169013600953000, asseritamente notificata l'11/09/2017. Dall'esame della documentazione prodotta da AD (doc. 10 fascicolo resistente), risulta che tale notifica è stata effettuata avvalendosi della procedura per "irreperibilità relativa" ex art. 140
c.p.c. (o art. 60 D.P.R. 600/73), con deposito presso la casa comunale. Tuttavia, la validità di tale procedura
è subordinata all'invio della raccomandata informativa (C.A.D.) e, soprattutto, alla prova della ricezione della stessa. La Suprema Corte, con orientamento ormai granitico, ha stabilito che "la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio... deve avvenire attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.)", non essendo sufficiente la sola prova della spedizione (Cass. Civ. Ord. n. 5077/2019; Cass. Sez. U, Sent. n. 10012/2021,). Nel caso di specie, l'Agente della Riscossione ha prodotto un elenco dal quale risulta l'invio della raccomandata informativa, spedita il 31/08/2017, ma tale documento non attesta l'avvenuta consegna della raccomandata medesima. In assenza della prova del perfezionamento della notifica del 2017, l'atto non ha prodotto alcun effetto interruttivo della prescrizione. Conseguentemente, tra la notifica della cartella (2007) e l'intimazione impugnata (2025), è decorso ininterrottamente un lasso di tempo di circa 18 anni, determinando l'estinzione del credito erariale per intervenuta prescrizione decennale.
3. Sull'irretrattabilità del credito. Va disattesa l'argomentazione di AD secondo cui la mancata impugnazione dell'atto del 2017 avrebbe reso il credito "irretrattabile". Come precisato dalla Corte di
Cassazione in plurime pronunce, l'omessa impugnazione sana i vizi solo se la notifica è esistente e valida;
nel caso di specie, la mancanza di prova della notifica della raccomandata informativa impedisce la decorrenza del termine per impugnare e, di conseguenza, impedisce la cristallizzazione della pretesa. Inoltre,
l'omessa impugnazione non trasforma il termine di prescrizione né fa "rivivere" un credito se l'atto interruttivo
è invalido.
4. Sulle spese di lite. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ponendole a carico dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale soggetto responsabile del procedimento notificatorio viziato. Si compensano le spese nei confronti del Comune e dell'Agenzia delle Entrate, stante il difetto di legittimazione passiva sulle questioni relative alla notifica.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata n. 29520259011035810000
e le cartelle di pagamento sottese.
2. Dichiara estinto per prescrizione il credito erariale e coperto da giudicato il credito comunale.
3. Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
4. Compensa le spese nei confronti delle altre parti resistenti.