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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/12/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6010/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6010/2025 R.G. vertente tra: C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Milano, Via Piero Martinetti n.14; e C.F. , nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Milano, Via Piero Martinetti n. 14, rappresentati e difesi dall' avv. Riccardo Maria De Ponti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Monza, Via Vittorio Emanuele II n. 26, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri e Parte_1 [...]
n Campoligure (GE) in data 2.5.2009, disponendo le annotazioni previste dalla legge, Parte_2 alle seguenti condizioni: SULL'AFFIDAMENTO DEI MINORI E SULL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE.
1) I figli minori avranno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i propri genitori, nonché il diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi ed il diritto di instaurare e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di entrambi i genitori.
2) I figli saranno pertanto affidati ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, ovvero separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione in quanto presenti al momento con i figli. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative ad istruzione, educazione e salute, saranno prese di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi.
3) I figli minori saranno collocati in prevalenza presso la madre, presso la ex casa familiare già assegnata con quanto l'arreda alla madre, che provvederà alle spese inerenti alla casa, avendo il padre già asportato i mobili di sua proprietà esclusiva. Il contratto di locazione della casa coniugale è stato intestato esclusivamente alla madre, che provvederà ad ogni costo e spesa connessa, comprese le utenze, già tutte volturate a suo nome. 4) I genitori si impegnano a tenere entrambi, per il futuro, un fattivo comportamento di collaborazione per la buona crescita dei figli, e si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo dove i minori trascorreranno le festività o le vacanze in genere (sempre che il luogo della vacanza sia diverso dall'abitazione) e a darsi pronta comunicazione di ogni eventuale variazione della residenza anagrafica, domicilio abituale o connessione telefonica.
5) I figli trascorreranno con il padre ogni settimana il giorno del giovedì dal momento dell'uscita da scuola o asilo, fino alla mattina del giorno successivo all'inizio della scuola. 6) I figli staranno con il padre a weekend alternati, a partire dal venerdì (dal momento dell'uscita da scuola o asilo) fino alla domenica sera alle ore 21.00.
7) I figli trascorreranno con i genitori alternativamente salvo diverso accordo i giorni festivi, ad esclusione di Natale, Capodanno e Pasque, soggetti alla specifica regolamentazione di seguito indicata. Durante le vacanze natalizie i figli staranno ogni anno alternativamente con un genitore dalla chiusura delle attività scolastiche sino al 30 dicembre pomeriggio e con l'altro genitore dal pomeriggio del 30 dicembre (prima di cena) sino alla riapertura delle attività scolastiche, con la precisazione che ogni anno il genitore che non li avrà con sé nella prima settimana (quella fino al 30 dicembre) potrà trascorrere il pranzo di Natale con i figli riaccompagnandoli dall'altro genitore entro le 17.00. Durante le festività pasquali i figli staranno ogni anno, alternativamente, dalla chiusura delle attività scolastiche sino alla sera di Pasqua con un genitore, che li riaccompagnerà dall'altro genitore entro le ore 21:00. Staranno poi con l'altro genitore sino alla riapertura delle attività scolastiche. SUI RAPPORTI ECONOMICI.
8) Il padre corrisponderà alla madre un importo a titolo di contributo al mantenimento di ciascun minore pari a € 250,00 e quindi allo stato la somma complessiva di € 500,00, da versarsi entro il primo giorno di ogni mese, rivalutabile annualmente in misura pari all'indice ISTAT dal mese di giugno 2019. Detto importo coprirà interamente le spese ordinarie, come di seguito specificate. Nessun assegno di mantenimento verrà versato da un coniuge all'altro a titolo di mantenimento, dichiarando entrambi di essere economicamente autonomi.
9) I genitori concorreranno alle spese relative ai figli, secondo le seguenti modalità: A. SPESE ORDINARIE Saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an o nel quantum. Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario: a. Vitto e mensa scolastica;
b. Abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
c. Farmaci da banco;
d. Abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e. Contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi); f. Materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g. Baby sitter, frequenza del c.d. tempo prolungato, del c.d. pre-scuola o del c.d. doposcuola. B. SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO Spese mediche h. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); k. Spese mediche urgenti. Spese scolastiche e di istruzione 1. Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p. Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). C. SPESE STRAORDINARIE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare: Spese mediche r. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese v. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o postuniversitari;
alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z. Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb. Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). D. DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. E. MODALITÀ DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici - salvo urgenze - rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta la attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività; Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. F. RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione - i relativi costi per la quota di sua spettanza. G. PERCENTUALE DELLE SPESE STRAORDINARIE A CARICO DI CIASCUNO DEI GENITORI Le spese straordinarie saranno corrisposte da ciascuno dei genitori nella misura della metà, essendo le spese ordinarie ricomprese nell'assegno di contributo al mantenimento corrisposto dal padre alla madre. H. BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio. ALTRO
11) I coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i minori.
12) Salvo quanto precede, i coniugi hanno definito fra di loro ogni questione economica.
13) L'”Assegno unico e universale per i figli a carico” verrà richiesto e percepito al 50% da entrambe parti. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 07.05.2019 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 09.05.2019. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] on ricorso depositato in data 19.09.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2 data 2 maggio 2009 (atto n. 1 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio del Comune di Campoligure), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Campoligure (GE), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898; III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6010/2025 R.G. vertente tra: C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Milano, Via Piero Martinetti n.14; e C.F. , nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Milano, Via Piero Martinetti n. 14, rappresentati e difesi dall' avv. Riccardo Maria De Ponti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Monza, Via Vittorio Emanuele II n. 26, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri e Parte_1 [...]
n Campoligure (GE) in data 2.5.2009, disponendo le annotazioni previste dalla legge, Parte_2 alle seguenti condizioni: SULL'AFFIDAMENTO DEI MINORI E SULL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE.
1) I figli minori avranno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i propri genitori, nonché il diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi ed il diritto di instaurare e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di entrambi i genitori.
2) I figli saranno pertanto affidati ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, ovvero separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione in quanto presenti al momento con i figli. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative ad istruzione, educazione e salute, saranno prese di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi.
3) I figli minori saranno collocati in prevalenza presso la madre, presso la ex casa familiare già assegnata con quanto l'arreda alla madre, che provvederà alle spese inerenti alla casa, avendo il padre già asportato i mobili di sua proprietà esclusiva. Il contratto di locazione della casa coniugale è stato intestato esclusivamente alla madre, che provvederà ad ogni costo e spesa connessa, comprese le utenze, già tutte volturate a suo nome. 4) I genitori si impegnano a tenere entrambi, per il futuro, un fattivo comportamento di collaborazione per la buona crescita dei figli, e si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo dove i minori trascorreranno le festività o le vacanze in genere (sempre che il luogo della vacanza sia diverso dall'abitazione) e a darsi pronta comunicazione di ogni eventuale variazione della residenza anagrafica, domicilio abituale o connessione telefonica.
5) I figli trascorreranno con il padre ogni settimana il giorno del giovedì dal momento dell'uscita da scuola o asilo, fino alla mattina del giorno successivo all'inizio della scuola. 6) I figli staranno con il padre a weekend alternati, a partire dal venerdì (dal momento dell'uscita da scuola o asilo) fino alla domenica sera alle ore 21.00.
7) I figli trascorreranno con i genitori alternativamente salvo diverso accordo i giorni festivi, ad esclusione di Natale, Capodanno e Pasque, soggetti alla specifica regolamentazione di seguito indicata. Durante le vacanze natalizie i figli staranno ogni anno alternativamente con un genitore dalla chiusura delle attività scolastiche sino al 30 dicembre pomeriggio e con l'altro genitore dal pomeriggio del 30 dicembre (prima di cena) sino alla riapertura delle attività scolastiche, con la precisazione che ogni anno il genitore che non li avrà con sé nella prima settimana (quella fino al 30 dicembre) potrà trascorrere il pranzo di Natale con i figli riaccompagnandoli dall'altro genitore entro le 17.00. Durante le festività pasquali i figli staranno ogni anno, alternativamente, dalla chiusura delle attività scolastiche sino alla sera di Pasqua con un genitore, che li riaccompagnerà dall'altro genitore entro le ore 21:00. Staranno poi con l'altro genitore sino alla riapertura delle attività scolastiche. SUI RAPPORTI ECONOMICI.
8) Il padre corrisponderà alla madre un importo a titolo di contributo al mantenimento di ciascun minore pari a € 250,00 e quindi allo stato la somma complessiva di € 500,00, da versarsi entro il primo giorno di ogni mese, rivalutabile annualmente in misura pari all'indice ISTAT dal mese di giugno 2019. Detto importo coprirà interamente le spese ordinarie, come di seguito specificate. Nessun assegno di mantenimento verrà versato da un coniuge all'altro a titolo di mantenimento, dichiarando entrambi di essere economicamente autonomi.
9) I genitori concorreranno alle spese relative ai figli, secondo le seguenti modalità: A. SPESE ORDINARIE Saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an o nel quantum. Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario: a. Vitto e mensa scolastica;
b. Abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
c. Farmaci da banco;
d. Abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e. Contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi); f. Materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g. Baby sitter, frequenza del c.d. tempo prolungato, del c.d. pre-scuola o del c.d. doposcuola. B. SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO Spese mediche h. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); k. Spese mediche urgenti. Spese scolastiche e di istruzione 1. Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p. Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). C. SPESE STRAORDINARIE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare: Spese mediche r. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese v. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o postuniversitari;
alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z. Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb. Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). D. DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. E. MODALITÀ DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici - salvo urgenze - rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta la attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività; Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. F. RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione - i relativi costi per la quota di sua spettanza. G. PERCENTUALE DELLE SPESE STRAORDINARIE A CARICO DI CIASCUNO DEI GENITORI Le spese straordinarie saranno corrisposte da ciascuno dei genitori nella misura della metà, essendo le spese ordinarie ricomprese nell'assegno di contributo al mantenimento corrisposto dal padre alla madre. H. BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio. ALTRO
11) I coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i minori.
12) Salvo quanto precede, i coniugi hanno definito fra di loro ogni questione economica.
13) L'”Assegno unico e universale per i figli a carico” verrà richiesto e percepito al 50% da entrambe parti. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 07.05.2019 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 09.05.2019. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] on ricorso depositato in data 19.09.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2 data 2 maggio 2009 (atto n. 1 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio del Comune di Campoligure), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Campoligure (GE), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898; III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Claudia Bonomi