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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/07/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1215/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DENTICI LORENZO MARIA, dell'avv. MAINI LO CASTO LUIGI e l'avv. ROMANO
ALBERTO, PEC: e Email_1 Email_2
Email_3 appellante contro
(C.F. ) E (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. CARATOZZOLO FRANCESCO, C.F._3
PEC: Email_4
e
TE LE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SORCE C.F._4
PIETRO, PEC: Email_5 appellati
Pag. 1 di 10
Conclusioni: per l' appellante:
L'ECC.MA CORTE DI APPELLO VOGLIA disattese e reiette ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte o alla prima udienza, l'efficacia esecutiva della sentenza n. 418 del 23.4.2019, rep. 573/2019, depositata il 2.5.2019, emessa dal
Tribunale di Termini Imerese, Sez. Civile, G.U., dott.ssa Eleonora Bruno, resa a conclusione del giudizio n. 1355/2015 R.G., notificata a mezzo pec a questi difensori il 3.5.2019 (docc. A e
B), per i motivi meglio descritti in narrativa;
in via principale, in accoglimento del presente appello, per i motivi sopra esposti e in integrale riforma della sentenza impugnata (sentenza n. 418 del 23.4.2019, rep. 573/2019, depositata il 2.5.2019), CP_ accogliere le domande tutte proposte con l'atto di citazione in opposizione a nel giudizio di primo grado iscritto al n. R.G. 1355/2015, Tribunale di Termini Imerese, che qui di seguito si trascrivono e, per l'effetto: “nel merito, ritenere e dichiarare nullo e/o con qualsiasi statuizione revocare il decreto ingiuntivo n. 244/2015 del 07.03.2015, notificato con pedissequo atto di precetto in data 08.04.2015 in danno del Sig. e per l'effetto dichiarare che Parte_1 nulla è dovuto - in forza di tale titolo - dallo stesso in favore dei sigg.ri e Controparte_1 [...]
Ritenere e dichiarare, in conseguenza, i Sigg.ri e EL CP_2 Parte_1
TI obbligati ciascuno al pagamento della somma di €. 4.573,00”.
Con vittoria di spese e compensi, per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali
(15%), C.P.A. e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, che dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi, da aumentarsi del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, Decreto ministeriale del 10.3.2014, n. 55, in quanto tale atto è stato redatto “con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
Per gli appellati TE LE:
PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE
Pag. 2 di 10 - preliminarmente, respingere l'istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata per insussistenza dei presupposti previsti dalla legge;
- ancora in via preliminare, ritenere e dichiarare che sul capo della sentenza di primo grado in forza del quale, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in prime cure da
EL TI, l'appellante è stato condannato al pagamento della somma Parte_1 di Euro 23.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, si è formato il giudicato e ciò avendo l'appellante omesso di impugnare tale capo della sentenza;
- nel merito, respingere comunque l'appello perché destituito di fondamento, in fatto ed in diritto o con qualsiasi altra statuizione, confermando integralmente la sentenza di primo grado;
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio.
PER TE RO E LO UE IN:
Per quanto ampiamente esposto, si chiede che:
L'ECC. MA CORTE DI APPELLO VOGLIA
* preliminarmente, respingere l'istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata per insussistenza dei presupposti di legge;
* nel merito, respingere l'appello proposto da perché destituito di Parte_1 qualsivoglia fondamento, in fatto ed in diritto, o con qualsiasi altra statuizione, confermando integralmente la sentenza di primo grado;
* condannare l'appellante alla rifusione delle spese di questo grado del giudizio.
Pur nella consapevolezza del mancato disconoscimento della scrittura del 20 luglio 2008, così come peraltro acclarato dal primo giudice in sentenza ( ... non ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sul medesimo documento, pag. 5, 2° capoverso ), ad ogni buon conto, solo per mera tutela difensiva, i coniugi e ad ogni effetto di Controparte_1 CP_2 legge, riportandosi a quanto esposto a pag. 8 e 9 della comparsa di costituzione in giudizio di primo grado ( vds.doc. all. A) al fascicolo di parte) dichiarano, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., che intendono valersi della scrittura datata 20.07.2008 ( richiamato doc. all. n. 2 al fascicolo di parte di primo grado ).
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 418/2019 del 2 maggio 2019 il Tribunale di Termini Imerese, dopo aver revocato il decreto ingiuntivo n. 244/15 rilasciato dal medesimo Tribunale
Pag. 3 di 10 in data 7.3.2025 su istanza di e , per la somma di Controparte_1 CP_2
euro 107.146,00 nei confronti di , ha condannato quest'ultimo al Parte_1
pagamento in favore del e della della somma di euro 84.146,00 oltre CP_1 CP_2 interessi, e in favore di TE TI, terza chiamata e attrice in riconvenzionale, della somma di euro 23.000,00 oltre interessi.
2. Il Tribunale ha motivato la decisione rilevando che i coniugi Parte_2 avevano agito in via monitoria al fine di ottenere la restituzione della somma ingiunta dall'ex genero a questi data in prestito per la ristrutturazione della Parte_1 casa coniugale e che la domanda era fondata sulla dichiarazione sottoscritta dallo stesso che doveva qualificarsi come riconoscimento di debito e promessa di Pt_1
pagamento. Sul punto, il Tribunale ha ritenuto non provata la circostanza dedotta dall'opponente di un riempimento contra pacta del documento firmato in bianco. Ha poi accolto la domanda riconvenzionale di EL TI ex coniuge del , e Pt_1
terza chiamata in causa, che ha provato di aver corrisposto ai propri genitori per la parziale estinzione del credito la complessiva somma di € 23.000. Infine, ha escluso che una parte delle somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto e, segnatamente, la somma di 50.000,00, euro fosse stata elargita per spirito di liberalità in favore del
, posto che in ogni caso la donazione effettuata dai coniugi Pt_1 Parte_2
sarebbe stata nulla per difetto di forma.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il affidando a otto Pt_1
motivi di gravame la richiesta di riforma della sentenza, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
4. Si sono costituiti i coniugi e la terza chiamata EL TI Controparte_4
che hanno chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza.
5. Sostituita l'udienza del 16 ottobre 2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e la causa è stata assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
6. Con il primo motivo di appello, il , censura la decisione del Pt_1
Tribunale, nella parte in cui ha ritenuto che la somma di 107.146,00 euro gli era stata concessa dai coniugi a titolo di mutuo per la ristrutturazione Parte_2
Pag. 4 di 10 dell'immobile adibito a casa coniugale, tenuto conto che gli stessi non hanno adempiuto all'onere probatorio a loro spettante, di dimostrare, cioè, il titolo da cui deriva l'obbligo della restituzione.
7. Segnatamente, l'appellante ribadisce che la somma di € 50.000,00 gli era stata versata a titolo di liberalità d'uso al fine di ristrutturare l'immobile di sua proprietà poi adibito a casa familiare in occasione del matrimonio contratto con la figlia dei e che di tale somma ne è stata richiesta la restituzione solamente Parte_2
dopo che era intervenuta la crisi tra il e la moglie, nel 2013. Pt_1
8. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che il Giudice abbia errato nel non ritenere che, in ogni caso, non si sia fatto ricorso alla procedura di cui all'art. 1817 c.c. secondo cui in assenza di un termine fissato per la restituzione, questo viene determinato dal giudice. L'appellante lamenta, pertanto, che la sentenza sia viziata da nullità per non essersi svolta in primo grado la procedura di cui all'art. 1817 e chiede la fissazione di un termine congruo per la restituzione delle eventuali somme mutuate.
9. Con il terzo motivo di gravame deduce l'erronea valutazione da parte del giudice di prime cure nella parte in cui ha riconosciuto efficacia probatoria alla dichiarazione da egli sottoscritta, qualificandola come ricognizione di debito, posto che il debito contratto deriva, in questo caso, da una obbligazione naturale e pertanto irripetibile (a nulla rilevando la circostanza per cui l'immobile in questione fosse di sua proprietà poiché era stato adibito a casa coniugale) e che nessun valore può essere riconosciuto alla dichiarazione poiché riempita “contra pacta” senza che fossero rispettati i requisiti di forma.
10. Con il quarto motivo d'appello, l'appellante, lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale del , per l'assenza di quest'ultimo, sebbene non Pt_1
gli sia stato concesso di renderlo all'udienza immediatamente successiva a quella in cui doveva essere condotto il suo interrogatorio e per il quale era presente.
11. Con il quinto motivo di gravame, il censura la sentenza per aver Pt_1
ritenuto nulla per difetto di forma la donazione di € 50.000, avendo egli ricevuto,
Pag. 5 di 10 unitamente alla moglie, non già un unico bonifico, bensì svariati bonifici di minore consistenza nell'arco temporale dal gennaio 2007 a luglio 2008, di tal che il primo
Giudice avrebbe dovuto considerarle donazioni di modico valore.
12. Con il sesto motivo di appello, l'appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto insussistente un'obbligazione solidale dell'ex moglie, avendo questa eseguito svariati bonifici in favore dei propri genitori al fine di ridurre il debito contratto in via solidale con l'allora marito per un ammontare di oltre 23.000,00 euro, di talché sussistendo il principio di sussidiarietà tra beni della comunione legale e beni personali, l'obbligazione dovrebbe considerarsi gravante su entrambi e quasi del tutto estinta.
13. Con il settimo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per aver ritenuto che questi non abbia provato quanto sostenuto nell'opposizione, nonostante non abbia ammesso i mezzi istruttori da lui richiesti, senza indicare le ragioni del diniego e senza dare un logico e coerente giudizio circa la inconcludenza dei mezzi istruttori richiesti. Ritiene, quindi, che la sentenza sia sul punto contraddittoria, reiterando la richiesta di prova testimoniale e l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. sui conti e/o rapporti bancari intestati alla sig.ra . CP_1
14. Infine, con l'ultimo motivo di appello censura la sentenza nella parte in cui sono state liquidate le spese legali senza considerare le concrete modalità di svolgimento del processo e la volontà transattiva del , con conseguente Pt_1
riduzione dell'ammontare complessivo.
15. I motivi di appello, come sopra compendiati, possono trattarsi congiuntamente, attesa la loro stretta connessione.
16. Preliminarmente risulta opportuno richiamare un principio cardine del nostro ordinamento secondo il quale sono inammissibili i trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro. Costituisce un corollario di tale principio quello secondo il quale se è pur vero che chi agisce per l'adempimento di un obbligo di restituzione di somme che assume di avere pagato è tenuto a fornire la prova del titolo su cui fonda la sua pretesa, è anche innegabile che chi riceve il denaro altrui non
Pag. 6 di 10 è in linea di principio autorizzato a trattenerlo senza causa, e che la mancata prova da parte dell'attore della sussistenza di un contratto di mutuo, a giustificazione del diritto alla restituzione di somme che concretamente dimostri di avere versato, non elimina il problema di accertare se sia consentito all'accipiens di trattenere le somme ricevute, senza essere tenuto quanto meno ad allegare la causa che ne giustifichi l'acquisizione (cfr. Cass. Civ. n. 17050/2014, n. 27372/2021).
17. Ciò posto, è incontroverso che i coniugi ebbero a eseguire in Parte_2
favore dell'ex genero nel periodo gennaio 2007-luglio 2008, Parte_1 diversi bonifici per l'ammontare complessivo di € 107.146,00 finalizzati alla ristrutturazione dell'immobile di proprietà del da destinare a casa Pt_1
coniugale.
18. Ora, il Tribunale ha condiviso la prospettazione della coppia Parte_2
secondo la quale la predetta somma era stata concessa a titolo di mutuo, essendosi il impegnato alla restituzione della somma, giusta dichiarazione del 20 luglio Pt_1
2008.
19. Il , come detto, censura la sentenza per non aver considerato che la Pt_1 somma di € 50.000 era stata oggetto di donazione indiretta degli ex suoceri in favore suo e dell'ex moglie, EL TI, e che quest'ultima abbia già restituito buona parte della residua somma. Rileva, altresì, che la dichiarazione del 20 luglio 2008 sia stata da lui sottoscritta in bianco e poi abusivamente riempita dagli odierni appellati dopo la separazione.
20. La censura non coglie nel segno.
21. Difatti, con la “dichiarazione debitoria” del 20.7.2008 il ha dichiarato Pt_1
di aver ricevuto in prestito dai suoceri la complessiva somma di € 107.146,00 e di impegnarsi a restituirla con il pagamento degli interessi.
22. Condivisibilmente il Tribunale l'ha qualificata una ricognizione di debito di cui all'art. 1988 c.c. e, come tale, prova del contratto di mutuo concluso tra le parti, non essendo emersi elementi idonei a dimostrare il riempimento della dichiarazione contra pacta così come sostenuto dal . Pt_1
Pag. 7 di 10 23. Ed invero nessun elemento nel senso auspicato dall'appellante può trarsi dalla errata indicazione della data di nascita del (trattandosi di un evidente Pt_1
refuso in quanto addirittura successiva alla data di sottoscrizione della dichiarazione), né ad esito diverso avrebbe potuto condurre l'ammissione della prova per testi richiesta dal in quanto diretta a provare che i coniugi Pt_1 Parte_2
avevano manifestato solamente l'intenzione di regalare una somma di denaro
[...] non meglio precisata alla coppia in vista del loro matrimonio. Controparte_5
24. In disparte la nullità della donazione per difetto di forma, come ritenuto dal primo Giudice in conformità con il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità dal quale questa Corte non ha motivo di discostarsi, a fronte della ricognizione di debito sottoscritta dal è quindi rimasta del tutto Pt_1 indimostrata la circostanza che una parte della somma fosse stata versata a titolo di donazione.
25. Ad ulteriore conferma della circostanza che l'odierno appellante fosse ben consapevole del suo obbligo restitutorio soccorrono le stesse allegazioni del Pt_1
in merito alle trattative intercorse tra le parti per definire tutti i rapporti debito/credito. Invero, come è emerso anche dalle prove testimoniali il Pt_1
aveva proposto agli ex suoceri di trasferire loro la proprietà di un immobile sito a
Campofelice di Roccella, facendolo anche stimare onde dimostrare la congruità dell'offerta.
26. Ed ancora, va condivisa la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto del tutto irrilevante la circostanza che non fosse stato previsto un termine per la restituzione del prestito, essendo stato anche di recente ribadito “che nel mutuo senza prefissione del termine è applicabile il principio secondo cui è superflua la fissazione giudiziale del termine per l'adempimento, qualora il debitore sia insolvente, essendo in tal caso il creditore abilitato a esigere immediatamente la prestazione” (così Cass. 11437/2022).
27. Dall'istruttoria del primo grado è poi emerso che EL TI, pur essendo estranea al contratto di mutuo, ha versato in favore dei propri genitori una parte del debito per conto del marito (€ 23.000), con fondi propri, e ciò contrariamente a quanto dedotto dal . Pt_1
Pag. 8 di 10 28. All'esito del giudizio di primo grado è stato dunque provato: che i coniugi hanno concesso a titolo di mutuo al la somma di € Parte_2 Pt_1
107.146,00 e che EL TI (estranea, come detto, al suddetto contratto) ha corrisposto ai creditori la somma di € 23.000.
29. Alla luce di tali risultanze, il primo giudice ha condannato il a Pt_1
restituire ai coniugi la somma di € 84.146,00 (€ 107.146,00 - € 23.000) e Parte_2
a EL TI la somma di € 23.000,00.
30. Ad esito diverso non avrebbe potuto condurre l'espletamento dell'interrogatorio formale del , avendo il primo giudice posto a fondamento Pt_1
della decisione il complessivo esito dell'istruttoria e non solo la ritenuta ammissione dei fatti indicati nei capitoli dell'interrogatorio.
31. Va, infine, disatteso, l'ultimo motivo di appello riguardante l'ammontare delle spese di lite essendo queste state calcolate sulla base dei parametri di cui al DM
55/2014 ratione temporis vigente.
32. L'appello va, in definitiva respinto e la sentenza confermata.
33. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e successive modifiche e integrazioni.
34. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n.
418/2019 pubblicata in data 2 maggio 2019 proposto da nei Parte_1
confronti di e nonché nei confronti di Controparte_1 CP_2
EL TI con atto di citazione notificato il 31.5.2019.
- Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano Parte_1
in € 5.000,00 in favore di e oltre spese Controparte_1 CP_2 generali al 15%, iva e cpa come per legge, e in € 2.000,00 in favore di EL
TI oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge. Pag. 9 di 10 - Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 17 luglio 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1215/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DENTICI LORENZO MARIA, dell'avv. MAINI LO CASTO LUIGI e l'avv. ROMANO
ALBERTO, PEC: e Email_1 Email_2
Email_3 appellante contro
(C.F. ) E (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. CARATOZZOLO FRANCESCO, C.F._3
PEC: Email_4
e
TE LE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SORCE C.F._4
PIETRO, PEC: Email_5 appellati
Pag. 1 di 10
Conclusioni: per l' appellante:
L'ECC.MA CORTE DI APPELLO VOGLIA disattese e reiette ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte o alla prima udienza, l'efficacia esecutiva della sentenza n. 418 del 23.4.2019, rep. 573/2019, depositata il 2.5.2019, emessa dal
Tribunale di Termini Imerese, Sez. Civile, G.U., dott.ssa Eleonora Bruno, resa a conclusione del giudizio n. 1355/2015 R.G., notificata a mezzo pec a questi difensori il 3.5.2019 (docc. A e
B), per i motivi meglio descritti in narrativa;
in via principale, in accoglimento del presente appello, per i motivi sopra esposti e in integrale riforma della sentenza impugnata (sentenza n. 418 del 23.4.2019, rep. 573/2019, depositata il 2.5.2019), CP_ accogliere le domande tutte proposte con l'atto di citazione in opposizione a nel giudizio di primo grado iscritto al n. R.G. 1355/2015, Tribunale di Termini Imerese, che qui di seguito si trascrivono e, per l'effetto: “nel merito, ritenere e dichiarare nullo e/o con qualsiasi statuizione revocare il decreto ingiuntivo n. 244/2015 del 07.03.2015, notificato con pedissequo atto di precetto in data 08.04.2015 in danno del Sig. e per l'effetto dichiarare che Parte_1 nulla è dovuto - in forza di tale titolo - dallo stesso in favore dei sigg.ri e Controparte_1 [...]
Ritenere e dichiarare, in conseguenza, i Sigg.ri e EL CP_2 Parte_1
TI obbligati ciascuno al pagamento della somma di €. 4.573,00”.
Con vittoria di spese e compensi, per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali
(15%), C.P.A. e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, che dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi, da aumentarsi del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, Decreto ministeriale del 10.3.2014, n. 55, in quanto tale atto è stato redatto “con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
Per gli appellati TE LE:
PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE
Pag. 2 di 10 - preliminarmente, respingere l'istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata per insussistenza dei presupposti previsti dalla legge;
- ancora in via preliminare, ritenere e dichiarare che sul capo della sentenza di primo grado in forza del quale, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in prime cure da
EL TI, l'appellante è stato condannato al pagamento della somma Parte_1 di Euro 23.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, si è formato il giudicato e ciò avendo l'appellante omesso di impugnare tale capo della sentenza;
- nel merito, respingere comunque l'appello perché destituito di fondamento, in fatto ed in diritto o con qualsiasi altra statuizione, confermando integralmente la sentenza di primo grado;
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio.
PER TE RO E LO UE IN:
Per quanto ampiamente esposto, si chiede che:
L'ECC. MA CORTE DI APPELLO VOGLIA
* preliminarmente, respingere l'istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata per insussistenza dei presupposti di legge;
* nel merito, respingere l'appello proposto da perché destituito di Parte_1 qualsivoglia fondamento, in fatto ed in diritto, o con qualsiasi altra statuizione, confermando integralmente la sentenza di primo grado;
* condannare l'appellante alla rifusione delle spese di questo grado del giudizio.
Pur nella consapevolezza del mancato disconoscimento della scrittura del 20 luglio 2008, così come peraltro acclarato dal primo giudice in sentenza ( ... non ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sul medesimo documento, pag. 5, 2° capoverso ), ad ogni buon conto, solo per mera tutela difensiva, i coniugi e ad ogni effetto di Controparte_1 CP_2 legge, riportandosi a quanto esposto a pag. 8 e 9 della comparsa di costituzione in giudizio di primo grado ( vds.doc. all. A) al fascicolo di parte) dichiarano, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., che intendono valersi della scrittura datata 20.07.2008 ( richiamato doc. all. n. 2 al fascicolo di parte di primo grado ).
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 418/2019 del 2 maggio 2019 il Tribunale di Termini Imerese, dopo aver revocato il decreto ingiuntivo n. 244/15 rilasciato dal medesimo Tribunale
Pag. 3 di 10 in data 7.3.2025 su istanza di e , per la somma di Controparte_1 CP_2
euro 107.146,00 nei confronti di , ha condannato quest'ultimo al Parte_1
pagamento in favore del e della della somma di euro 84.146,00 oltre CP_1 CP_2 interessi, e in favore di TE TI, terza chiamata e attrice in riconvenzionale, della somma di euro 23.000,00 oltre interessi.
2. Il Tribunale ha motivato la decisione rilevando che i coniugi Parte_2 avevano agito in via monitoria al fine di ottenere la restituzione della somma ingiunta dall'ex genero a questi data in prestito per la ristrutturazione della Parte_1 casa coniugale e che la domanda era fondata sulla dichiarazione sottoscritta dallo stesso che doveva qualificarsi come riconoscimento di debito e promessa di Pt_1
pagamento. Sul punto, il Tribunale ha ritenuto non provata la circostanza dedotta dall'opponente di un riempimento contra pacta del documento firmato in bianco. Ha poi accolto la domanda riconvenzionale di EL TI ex coniuge del , e Pt_1
terza chiamata in causa, che ha provato di aver corrisposto ai propri genitori per la parziale estinzione del credito la complessiva somma di € 23.000. Infine, ha escluso che una parte delle somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto e, segnatamente, la somma di 50.000,00, euro fosse stata elargita per spirito di liberalità in favore del
, posto che in ogni caso la donazione effettuata dai coniugi Pt_1 Parte_2
sarebbe stata nulla per difetto di forma.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il affidando a otto Pt_1
motivi di gravame la richiesta di riforma della sentenza, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
4. Si sono costituiti i coniugi e la terza chiamata EL TI Controparte_4
che hanno chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza.
5. Sostituita l'udienza del 16 ottobre 2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e la causa è stata assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
6. Con il primo motivo di appello, il , censura la decisione del Pt_1
Tribunale, nella parte in cui ha ritenuto che la somma di 107.146,00 euro gli era stata concessa dai coniugi a titolo di mutuo per la ristrutturazione Parte_2
Pag. 4 di 10 dell'immobile adibito a casa coniugale, tenuto conto che gli stessi non hanno adempiuto all'onere probatorio a loro spettante, di dimostrare, cioè, il titolo da cui deriva l'obbligo della restituzione.
7. Segnatamente, l'appellante ribadisce che la somma di € 50.000,00 gli era stata versata a titolo di liberalità d'uso al fine di ristrutturare l'immobile di sua proprietà poi adibito a casa familiare in occasione del matrimonio contratto con la figlia dei e che di tale somma ne è stata richiesta la restituzione solamente Parte_2
dopo che era intervenuta la crisi tra il e la moglie, nel 2013. Pt_1
8. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che il Giudice abbia errato nel non ritenere che, in ogni caso, non si sia fatto ricorso alla procedura di cui all'art. 1817 c.c. secondo cui in assenza di un termine fissato per la restituzione, questo viene determinato dal giudice. L'appellante lamenta, pertanto, che la sentenza sia viziata da nullità per non essersi svolta in primo grado la procedura di cui all'art. 1817 e chiede la fissazione di un termine congruo per la restituzione delle eventuali somme mutuate.
9. Con il terzo motivo di gravame deduce l'erronea valutazione da parte del giudice di prime cure nella parte in cui ha riconosciuto efficacia probatoria alla dichiarazione da egli sottoscritta, qualificandola come ricognizione di debito, posto che il debito contratto deriva, in questo caso, da una obbligazione naturale e pertanto irripetibile (a nulla rilevando la circostanza per cui l'immobile in questione fosse di sua proprietà poiché era stato adibito a casa coniugale) e che nessun valore può essere riconosciuto alla dichiarazione poiché riempita “contra pacta” senza che fossero rispettati i requisiti di forma.
10. Con il quarto motivo d'appello, l'appellante, lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale del , per l'assenza di quest'ultimo, sebbene non Pt_1
gli sia stato concesso di renderlo all'udienza immediatamente successiva a quella in cui doveva essere condotto il suo interrogatorio e per il quale era presente.
11. Con il quinto motivo di gravame, il censura la sentenza per aver Pt_1
ritenuto nulla per difetto di forma la donazione di € 50.000, avendo egli ricevuto,
Pag. 5 di 10 unitamente alla moglie, non già un unico bonifico, bensì svariati bonifici di minore consistenza nell'arco temporale dal gennaio 2007 a luglio 2008, di tal che il primo
Giudice avrebbe dovuto considerarle donazioni di modico valore.
12. Con il sesto motivo di appello, l'appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto insussistente un'obbligazione solidale dell'ex moglie, avendo questa eseguito svariati bonifici in favore dei propri genitori al fine di ridurre il debito contratto in via solidale con l'allora marito per un ammontare di oltre 23.000,00 euro, di talché sussistendo il principio di sussidiarietà tra beni della comunione legale e beni personali, l'obbligazione dovrebbe considerarsi gravante su entrambi e quasi del tutto estinta.
13. Con il settimo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per aver ritenuto che questi non abbia provato quanto sostenuto nell'opposizione, nonostante non abbia ammesso i mezzi istruttori da lui richiesti, senza indicare le ragioni del diniego e senza dare un logico e coerente giudizio circa la inconcludenza dei mezzi istruttori richiesti. Ritiene, quindi, che la sentenza sia sul punto contraddittoria, reiterando la richiesta di prova testimoniale e l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. sui conti e/o rapporti bancari intestati alla sig.ra . CP_1
14. Infine, con l'ultimo motivo di appello censura la sentenza nella parte in cui sono state liquidate le spese legali senza considerare le concrete modalità di svolgimento del processo e la volontà transattiva del , con conseguente Pt_1
riduzione dell'ammontare complessivo.
15. I motivi di appello, come sopra compendiati, possono trattarsi congiuntamente, attesa la loro stretta connessione.
16. Preliminarmente risulta opportuno richiamare un principio cardine del nostro ordinamento secondo il quale sono inammissibili i trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro. Costituisce un corollario di tale principio quello secondo il quale se è pur vero che chi agisce per l'adempimento di un obbligo di restituzione di somme che assume di avere pagato è tenuto a fornire la prova del titolo su cui fonda la sua pretesa, è anche innegabile che chi riceve il denaro altrui non
Pag. 6 di 10 è in linea di principio autorizzato a trattenerlo senza causa, e che la mancata prova da parte dell'attore della sussistenza di un contratto di mutuo, a giustificazione del diritto alla restituzione di somme che concretamente dimostri di avere versato, non elimina il problema di accertare se sia consentito all'accipiens di trattenere le somme ricevute, senza essere tenuto quanto meno ad allegare la causa che ne giustifichi l'acquisizione (cfr. Cass. Civ. n. 17050/2014, n. 27372/2021).
17. Ciò posto, è incontroverso che i coniugi ebbero a eseguire in Parte_2
favore dell'ex genero nel periodo gennaio 2007-luglio 2008, Parte_1 diversi bonifici per l'ammontare complessivo di € 107.146,00 finalizzati alla ristrutturazione dell'immobile di proprietà del da destinare a casa Pt_1
coniugale.
18. Ora, il Tribunale ha condiviso la prospettazione della coppia Parte_2
secondo la quale la predetta somma era stata concessa a titolo di mutuo, essendosi il impegnato alla restituzione della somma, giusta dichiarazione del 20 luglio Pt_1
2008.
19. Il , come detto, censura la sentenza per non aver considerato che la Pt_1 somma di € 50.000 era stata oggetto di donazione indiretta degli ex suoceri in favore suo e dell'ex moglie, EL TI, e che quest'ultima abbia già restituito buona parte della residua somma. Rileva, altresì, che la dichiarazione del 20 luglio 2008 sia stata da lui sottoscritta in bianco e poi abusivamente riempita dagli odierni appellati dopo la separazione.
20. La censura non coglie nel segno.
21. Difatti, con la “dichiarazione debitoria” del 20.7.2008 il ha dichiarato Pt_1
di aver ricevuto in prestito dai suoceri la complessiva somma di € 107.146,00 e di impegnarsi a restituirla con il pagamento degli interessi.
22. Condivisibilmente il Tribunale l'ha qualificata una ricognizione di debito di cui all'art. 1988 c.c. e, come tale, prova del contratto di mutuo concluso tra le parti, non essendo emersi elementi idonei a dimostrare il riempimento della dichiarazione contra pacta così come sostenuto dal . Pt_1
Pag. 7 di 10 23. Ed invero nessun elemento nel senso auspicato dall'appellante può trarsi dalla errata indicazione della data di nascita del (trattandosi di un evidente Pt_1
refuso in quanto addirittura successiva alla data di sottoscrizione della dichiarazione), né ad esito diverso avrebbe potuto condurre l'ammissione della prova per testi richiesta dal in quanto diretta a provare che i coniugi Pt_1 Parte_2
avevano manifestato solamente l'intenzione di regalare una somma di denaro
[...] non meglio precisata alla coppia in vista del loro matrimonio. Controparte_5
24. In disparte la nullità della donazione per difetto di forma, come ritenuto dal primo Giudice in conformità con il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità dal quale questa Corte non ha motivo di discostarsi, a fronte della ricognizione di debito sottoscritta dal è quindi rimasta del tutto Pt_1 indimostrata la circostanza che una parte della somma fosse stata versata a titolo di donazione.
25. Ad ulteriore conferma della circostanza che l'odierno appellante fosse ben consapevole del suo obbligo restitutorio soccorrono le stesse allegazioni del Pt_1
in merito alle trattative intercorse tra le parti per definire tutti i rapporti debito/credito. Invero, come è emerso anche dalle prove testimoniali il Pt_1
aveva proposto agli ex suoceri di trasferire loro la proprietà di un immobile sito a
Campofelice di Roccella, facendolo anche stimare onde dimostrare la congruità dell'offerta.
26. Ed ancora, va condivisa la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto del tutto irrilevante la circostanza che non fosse stato previsto un termine per la restituzione del prestito, essendo stato anche di recente ribadito “che nel mutuo senza prefissione del termine è applicabile il principio secondo cui è superflua la fissazione giudiziale del termine per l'adempimento, qualora il debitore sia insolvente, essendo in tal caso il creditore abilitato a esigere immediatamente la prestazione” (così Cass. 11437/2022).
27. Dall'istruttoria del primo grado è poi emerso che EL TI, pur essendo estranea al contratto di mutuo, ha versato in favore dei propri genitori una parte del debito per conto del marito (€ 23.000), con fondi propri, e ciò contrariamente a quanto dedotto dal . Pt_1
Pag. 8 di 10 28. All'esito del giudizio di primo grado è stato dunque provato: che i coniugi hanno concesso a titolo di mutuo al la somma di € Parte_2 Pt_1
107.146,00 e che EL TI (estranea, come detto, al suddetto contratto) ha corrisposto ai creditori la somma di € 23.000.
29. Alla luce di tali risultanze, il primo giudice ha condannato il a Pt_1
restituire ai coniugi la somma di € 84.146,00 (€ 107.146,00 - € 23.000) e Parte_2
a EL TI la somma di € 23.000,00.
30. Ad esito diverso non avrebbe potuto condurre l'espletamento dell'interrogatorio formale del , avendo il primo giudice posto a fondamento Pt_1
della decisione il complessivo esito dell'istruttoria e non solo la ritenuta ammissione dei fatti indicati nei capitoli dell'interrogatorio.
31. Va, infine, disatteso, l'ultimo motivo di appello riguardante l'ammontare delle spese di lite essendo queste state calcolate sulla base dei parametri di cui al DM
55/2014 ratione temporis vigente.
32. L'appello va, in definitiva respinto e la sentenza confermata.
33. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e successive modifiche e integrazioni.
34. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n.
418/2019 pubblicata in data 2 maggio 2019 proposto da nei Parte_1
confronti di e nonché nei confronti di Controparte_1 CP_2
EL TI con atto di citazione notificato il 31.5.2019.
- Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano Parte_1
in € 5.000,00 in favore di e oltre spese Controparte_1 CP_2 generali al 15%, iva e cpa come per legge, e in € 2.000,00 in favore di EL
TI oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge. Pag. 9 di 10 - Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 17 luglio 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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