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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00746/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 19/01/2026
N. 00055 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00746/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 746 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SS, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Valenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Conservatorio di Musica SS, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
nei confronti N. 00746/2024 REG.RIC.
SS, SS, SS, SS, SS, SS, -
OMISSIS-, SS e SS, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Lai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
SS, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia
- della nota 19 settembre 2024, prot. n. SS/E3P emessa dall'amministrazione resistente con cui è stata approvata la graduatoria definitiva dei vincitori e degli idonei relativa al concorso indetto giusto bando del 17 ottobre 2023, prot. n. SS/E3P relativamente al reclutamento di docenti per il settore artistico disciplinare CODI/23 nella parte in cui colloca la ricorrente in posizione deteriore rispetto a quella spettante di diritto;
- della nota 31 luglio 2024 inerente alla pubblicazione degli esiti delle prove d'esame;
- della nota 30 luglio 2024, prot n. SS emessa dall'amministrazione resistente relativamente agli esiti di prove d'esame;
- dell'elenco valutazione titoli del 28 maggio 2024 prot. n. SS/E3P;
- del bando di concorso 17 ottobre 2023, prot. n. 5003/E3P indetto dall'amministrazione resistente al fine di reclutare docenti a tempo indeterminato per il settore artistico disciplinare CODI/23;
- dei verbali della Commissione esaminatrice ed in particolare dei verbali 1 e 2 per mezzo dei quali sono stati dettati i criteri di valutazione delle prove e dei titoli presentati dai candidati; N. 00746/2024 REG.RIC.
- dei verbali della Commissione esaminatrice, ed in particolare dei verbali da 3 a 25 per mezzo dei quali sono stati valutati i titoli presentati dai candidati;
- dei verbali della Commissione esaminatrice, ed in particolare dei verbali da 26 a 37 per mezzo dei quali si è provveduto alla valutazione delle prove dei candidati;
- dei verbali della Commissione esaminatrice, ed in particolare del verbale n. -
OMISSIS- per mezzo del quale si è proceduto all'abbinamento delle prove scritte ai codici anonimi preselezionati;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti o conseguenziali relativi alla procedura concorsuale per cui è causa.
Quanto al primo ricorso per motivi aggiunti notificato il 4 dicembre 2024: per l'annullamento
- della nota 7 ottobre 2024, prot. n. SS/E3P del direttore del Conservatorio di
Musica “SS” di Brescia, con cui – a modifica del D.D. n. 140 del 19 settembre
2024 impugnato con il ricorso principale - è stato approvato l'aggiornamento della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di docenti di prima fascia di cui al settore disciplinare
CODI/23 – CANTO;
- della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei approvata in data 7 ottobre
2024, con la nota sopra indicata.
Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti notificato il 13 marzo 2025: per l'annullamento
- degli atti impugnati con il ricorso principale e con i primi motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Conservatorio di Musica Luca Marenzio
Brescia, di SS, SS, SS, SS, SS, -
OMISSIS-, SS, SS e SS; N. 00746/2024 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa Francesca
IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con bando del 17.10.2023 il Conservatorio di Musica SS di Brescia ha indetto un concorso per titoli ed esami per la copertura, a tempo indeterminato, di nove posti per il profilo di docente di prima fascia - CCNL Istruzione e Ricerca, settore
AFAM - per il settore artistico disciplinare Canto CODI/23, ai sensi del D.M.
180/2023 e ciò in qualità di capofila della procedura di reclutamento congiunta con i
Conservatori di Musica di Adria, Castelfranco Veneto, Gallarate e Trento ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. a) del D.M. 180/2023.
2.- Detto bando ha, altresì, previsto all'art. 3 che “Al termine della procedura di reclutamento … verrà predisposta una graduatoria definitiva composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 (cento). Il punteggio di cui al comma 1 è composto…: a) Titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali: massimo punti 30 (trenta); b) Prove d'esame: massimo punti 70
(settanta)….Al termine della procedura è, altresì, approvato un elenco di candidati risultati idonei ordinati in base all'esito delle prove concorsuali e dei medesimi criteri di valutazione di cui ai successivi articoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto da parte dei candidati vincitori, l'istituzione potrà procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei” ed all'art. 10 comma 6 che “La graduatoria rimane vigente per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione, salvo diversa successiva previsione normativa”. N. 00746/2024 REG.RIC.
3.- SS, cantante lirico, ha presentato domanda di partecipazione al concorso di cui sopra.
4.- In data 19.9.2024 è stata approvata la graduatoria definitiva dei vincitori e degli idonei, nella quale il predetto si è collocato alla posizione numero trentadue, ossia tra gli idonei non vincitori.
5.- Previa acquisizione della documentazione di gara a seguito di un'istanza di accesso, con ricorso notificato al Conservatorio di Musica “SS” – Brescia ed alla controinteressata SS, successivamente depositato, SS ha impugnato l'approvazione della graduatoria e, più in generale, gli atti di gara, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia.
6.- Il Conservatorio di Musica “SS” – Brescia si è dapprima costituito in giudizio con atto di mera forma, procedendo al successivo deposito di un'articolata relazione e della documentazione afferente alla procedura di gara, tra cui l'aggiornamento della graduatoria del 7.10.2024 e le accettazioni da parte dei nove vincitori delle sedi assegnate.
7.- All'udienza camerale del 6.11.2024 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare e di ciò il Collegio ha preso atto con ordinanza n. SS.
8.- Con un I ricorso per motivi aggiunti, notificato alle parti già evocate in giudizio, nonché a SS e SS, successivamente depositato, SS ha impugnato altresì la nota del 7.10.2024 con cui il direttore del Conservatorio, ha aggiornato, modificandola, la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso, nonché la graduatoria medesima, chiedendone l'annullamento.
9.- Con un II ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato alle parti in causa e depositato, SS ha proposto nuove ragioni (asseritamente apprese solo a seguito del riscontro alla propria istanza ostensiva trasmesso il 21.12.2024) a sostegno dell'impugnativa degli atti già gravati, chiedendone l'annullamento. N. 00746/2024 REG.RIC.
10.- Con decreto presidenziale n. SS è stata “disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti sia dei vincitori, sia di tutti gli idonei, in considerazione del pregiudizio che deriverebbe loro dall'eventuale accoglimento del ricorso (cfr. ex multis C.d.S., V, 15.11.2022, n. 10016; id., II, 22.11.2021, n. 7788), atteso che alcune censure, ove fondate, potrebbero comportare la caducazione dell'intera procedura”, nonché autorizzata la richiesta di notifica per pubblici proclami, cui parte ricorrente ha ottemperato.
11.- Si sono costituiti in giudizio SS, SS, SS, SS, -
OMISSIS-, SS, SS, SS e SS; in data 3.10.2025 quest'ultima ha rappresentato di non avere più interesse a resistere al ricorso, avendo medio tempore ottenuto la cattedra di canto CODI/23 presso il Conservatorio di -
OMISSIS-.
12.- Nei termini di cui all'art. 73 c.p.a. solo il Conservatorio ed i controinteressati hanno depositato memorie, cui il ricorrente ha replicato.
Il Conservatorio, in particolare, ha eccepito l'inammissibilità dei ricorsi, non avendo parte ricorrente dimostrato la possibilità di ottenere un apprezzabile risultato concreto, ossia di potere ottenere un punteggio maggiore rispetto ai controinteressati – eccezione condivisa altresì dai controinteressati.
13.- All'udienza del 3.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I.1.- Con il ricorso introduttivo SS sostiene che le illegittimità commesse dall'Amministrazione avrebbero comportato non solo una sua collocazione in posizione deteriore rispetto a quella spettante in graduatoria, ma financo un'incertezza circa la collocazione di tutti i candidati. Il gravame si articola in due doglianze rivolte alla valutazione dei titoli ed altrettante alla valutazione della prima prova.
I.2.- Quanto alla valutazione dei titoli. N. 00746/2024 REG.RIC.
I.2.A.- Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta “violazione di legge. eccesso di potere. irrazionalità, illogicità. travisamento dei fatti. violazione principio di trasparenza”: secondo il bando di concorso e giusta il D.M. 180/2023 l'assunzione di personale docente AFAM presso i Conservatori deve avvenire all'esito di una selezione pubblica per titoli (suddivisi tra “titoli di servizio” e “titoli culturali, artistici
e professionali”, per rispettivi 12 e 18 punti massimi) e per prove d'esame (per un massimo di 70 punti).
Sebbene il decreto ministeriale lasci all'Amministrazione un margine di discrezionalità circa la suddivisione del punteggio relativo ai “titoli culturali, artistici
e professionali”, nel caso di specie il Conservatorio di Musica “SS” – Brescia avrebbe “applicato un criterio non esattamente cristallino” nel determinare la distribuzione dei punteggi de quibus, in quanto, da un lato, avrebbe indicato un massimo di 6 punti per gli ulteriori titoli di servizio e di 5 punti per i titoli culturali, e, dall'altro, sembrerebbe avere consentito di ottenere i complessivi 18 punti mediante la sola valutazione dei titoli artistici. Tale soluzione sacrificherebbe i candidati in possesso di titoli culturali, che verrebbero superati da soggetti che, pur in assenza del diploma di scuola secondaria superiore, hanno maturato molta esperienza artistica.
Tale vizio della procedura dovrebbe portare all'annullamento dell'intero concorso e la sua riedizione secondo criteri maggiormente rispettosi dei dettami ministeriali.
Ad ogni buon conto, laddove detta determinazione dei criteri fosse ritenuta legittima, comunque l'attività valutativa dei titoli artistici sarebbe stata condotta in maniera del tutto arbitraria e in assenza di trasparenza.
Ed infatti, per come emergerebbe dai verbali della commissione (ed in particolare da verbale n. 1), l'Amministrazione avrebbe provveduto ad autolimitarsi mediante l'approvazione di criteri di valutazione dei titoli dei candidati (che potevano presentare ben venti titoli), per mezzo di una dettagliata tabella; tuttavia, dalle operazioni N. 00746/2024 REG.RIC.
verbalizzate non sarebbe possibile evincere in alcun modo le modalità con cui la commissione avrebbe valutato i diversi titoli di ciascun candidato.
Tale oscurità, peraltro, non risulterebbe essere superata neppure a seguito dell'esercitato diritto di accesso agli atti: sarebbero state ostese cartelle relative a ciascun candidato (mediante attribuzione del numero identificativo della domanda), al cui interno si rinverrebbero i titoli presentati, non essendo però dato comprendere a quale specifico titolo si riferisca il punteggio riportato nella documentazione allegata a verbale dalla Commissione.
Non vi sarebbe corrispondenza tra l'ordine dei titoli presentati e quello indicato nella cartella, avendo il ricorrente effettuato una verifica sulla sua specifica posizione.
I.2.B.- Il secondo motivo di ricorso lamenta “violazione di legge. eccesso di potere. irrazionalità manifesta. erronea attribuzione del punteggio nei confronti di tutti i candidati”: quand'anche l'ordine dei punteggi attribuiti dovesse corrispondere all'ordine indicato all'interno delle cartelle trasmesse a seguito dell'istanza d'accesso agli atti, comunque vi sarebbe un'intrinseca incongruità tra i punteggi attribuiti ai vari titoli presentati dai concorrenti.
Il ricorrente contesta, in particolare, la valutazione effettuata in relazione alla concorrente SS e, nello specifico, il punteggio di 0,7 attribuito al titolo 7 “La traviata”, a suo dire sovrastimata perché il concerto non si sarebbe svolto in un teatro, nonché quella svolta in relazione al proprio titolo “I puritani”, valutato solo 0,5, malgrado il ruolo da protagonista, la regia di SS e l'esecuzione al Teatro
Bellini di Catania.
A suo dire, quindi, questi sarebbero esempi di illogicità manifesta e disparità di trattamento: analoghi errori “ben possono essere presenti in ciascuna delle valutazioni dei candidati, involgendo – pertanto – l'intera graduazione dei punteggi di tutta la graduatoria”. N. 00746/2024 REG.RIC.
Pertanto, il riconoscimento di punti per i titoli artistici avrebbe reso, nel complesso, incerta l'attribuzione del punteggio massimo di 18.
Inoltre, con detta censura si ripete la dedotta incongruità della possibilità dei candidati di vedersi riconosciuti diciotto punti per titoli artistici: ciò potrebbe comportare l'attribuzione di maggior punteggio a quei candidati che, pur sprovvisti di pregresso servizio e di titoli culturali, abbiano esperienza artistica.
I.3.- Quanto alla valutazione delle prove selettive: la prima prova.
I.3.A. – Con il terzo motivo di censura parte ricorrente lamenta “irrazionalità manifesta. eccesso di potere. violazione di legge. violazione par condicio candidati. illogicità ed irrazionalità manifesta”: come da bando, la prima prova d'esame è consistita nello svolgimento di un elaborato nel settore canto, allo scopo – esplicitato dalla Commissione - di individuare docenti con competenze didattiche, sia dal punto di vista musicale/interpretativo che da quello tecnico. Di conseguenza il ricorrente avrebbe interpretato la traccia sottoposta (“descrivere come si intende insegnare
l'interpretazione di un'aria operistica scelta tra quelle tratte da opere composte tra il
1700 ed il 1900”) redigendo un elaborato innegabilmente completo sotto ogni profilo, tuttavia valutato con soli 23 punti, che, secondo i criteri prestabiliti, spetterebbe al candidato che “dimostra di conoscere in maniera sufficiente gli argomenti che sono esposti” e ad un elaborato “adeguato, seppur con qualche imprecisione nel lessico”.
E ciò sarebbe ancora più incomprensibile considerando che l'elaborato del candidato
SS, valutato con analogo punteggio, sarebbe gravemente carente tanto sotto il profilo contenutistico, quanto sotto quello sintattico-lessicale.
I.3.B.- Il quarto motivo di doglianza, infine, deduce “violazione di legge. eccesso di potere. illogicità manifesta. violazione principio anonimato. omesso annullamento prova per manifesto riconoscimento. violazione par condicio candidati”: non sarebbe stato rispettato il principio dell'anonimato, in quanto il candidato SS, collocatosi tra gli idonei vincitori, avrebbe realizzato un elaborato tale da rendersi N. 00746/2024 REG.RIC.
riconoscibile, avendo sviluppato la traccia analizzando tre diverse arie “del repertorio tra il 700 e il 900” anziché una soltanto; secondo il ricorrente, attesa l'illogicità dell'impegno superiore a quanto richiesto, la disamina delle tre arie non potrebbe che rappresentare un sicuro segno di riconoscimento nei confronti della commissione.
Tra l'altro, il rischio dell'anonimato sarebbe “suggellato dalla circostanza in base alla quale le prove sono corrette dalla stessa commissione che poi procederà alla valutazione delle altre prove dei candidati”: sebbene il software Selexi si occupi degli abbinamenti e delle correzioni in forma anonima, infatti, la commissione interna sarebbe proprio quella “che ha contezza del punteggio assegnato al candidato nelle altre prove”, concretizzando il rischio di valutazioni a tavolino.
II.- Con il I ricorso per motivi aggiunti SS ha impugnato la nota con cui il direttore del Conservatorio in data 7.10.2024, a modifica del D.D. del 19.9.2024, ha aggiornato la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso de quo, chiedendone l'annullamento per le stesse ragioni già enucleate nel ricorso introduttivo.
III.1.- Con il II ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha censurato i provvedimenti già impugnati con una nuova censura, afferente ad illegittimità che avrebbe appreso soltanto con il riscontro alla propria istanza ostensiva del 21.12.2024.
A seguito della trasmissione delle richieste delle domande di partecipazione al concorso dei vari candidati, il ricorrente ha commissionato la valutazione dei punteggi attribuiti ai diversi concorrenti ad un tecnico di parte (SS, docente presso il
Conservatorio di SS), che avrebbe “evidenziato considerevoli incongruenze tra il punteggio attribuito …e le specifiche disposizioni della lex specialis per mezzo delle quali la commissione si era autovincolata” con riferimento a “quasi tutti i candidati collocati in posizione utile in graduatoria”.
III.2.- SS, in particolare, lamenta “eccesso di potere. illogicità. irrazionalità manifesta. violazione lex specialis. violazione par condicio tra i candidati. travisamento dei fatti”: la commissione avrebbe a più riprese violato i criteri di N. 00746/2024 REG.RIC.
valutazione dei titoli dei candidati ai quali si era autovincolata con l'adozione del verbale n. 1, così come emergerebbe dall'indagine compiuta dal consulente all'uopo incaricato, la cui relazione è stata depositata in atti e di cui il ricorso riporta solo alcuni esempi “al fine di non tediare il collegio”.
A dire del ricorrente, la rimodulazione in difetto dei punteggi riferita ai candidati -
OMISSIS-, SS, SS, SS, SS, SS, -
OMISSIS-, SS e SS comporterebbe uno stravolgimento della graduatoria
IV.1.- Occorre, anzitutto, vagliare l'eccezione – sollevata dal Conservatorio e condivisa dai controinteressati – di inammissibilità dei gravami per difetto di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accoglimento degli stessi.
IV.2.- L'eccezione è fondata con riferimento alle censure II e III del ricorso introduttivo e dei I motivi aggiunti, nonché all'intero II ricorso per motivi aggiunti – come più diffusamente argomentato nel prosieguo.
IV.3.- La stessa, invece, è infondata in relazione al I motivo del ricorso introduttivo, ripresa anche nei I motivi aggiunti, con cui si contestano i criteri di valutazione delle prove e dei titoli presentati dai candidati, atteso che l'accoglimento di una siffatta doglianza potrebbe comportare la caducazione dell'intera procedura – come peraltro già rilevato nel decreto presidenziale n. SS – “essendo pacifico che la prova di resistenza non debba essere offerta da colui che deduca vizi diretti ad ottenere
l'annullamento e la successiva rinnovazione dell'intera procedura” (C.d.S., Sez. V, n.
7557 del 5.11.2019), nonché con riferimento al IV motivo del ricorso introduttivo, con cui si deduce che il candidato SS avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura, perché ciò comporterebbe il sopravanzamento del ricorrente di una posizione in graduatoria.
V.1.- Si procede, pertanto, al vaglio del I motivo del ricorso introduttivo, ripreso anche nell'omologa censura contenuta nei I motivi aggiunti. N. 00746/2024 REG.RIC.
V.2.- La doglianza è infondata, atteso che la concreta modulazione dei 18 punti riferiti ai “titoli artistici, culturali e professionali” effettuata nel bando (e ripresa nel verbale della commissione dell'1.9.2024) è frutto di discrezionalità tecnica dell'Amministrazione e “l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili”
(C.d.S., Sez. V, n. 1218 del 28.2.2018) – che non ricorrono nel caso di specie.
Il bando di concorso richiama espressamente il D.M. 29.3.2023 n. 180, recante criteri, modalità e requisiti di partecipazione a selezioni pubbliche per titoli ed esami per la costituzione di graduatorie d'istituto utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per il personale docente delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'art. 1 della Legge 508/1999.
L'art. 4 del D.M. 180/2023, infatti, stabilisce “m). valutazione dei titoli di servizio riferiti agli anni accademici di insegnamento, a decorrere dall'anno accademico
2015/2016 (1° novembre 2015) e fino all'anno accademico 2022/2023 (31 ottobre
2023) incluso, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, attribuendo
4 punti per ogni anno di servizio, sino a un massimo di dodici punti; n). valutazione dei titoli artistici, culturali e professionali, definita nel bando di concorso prevedendo
l'attribuzione di punteggio per il possesso di titoli di studio ulteriori rispetto a quello che garantisce l'accesso alla procedura e valorizzando l'attività didattica ulteriore rispetto a quella di cui alla lettera m) nonché l'attività di produzione artistica e di pubblicazioni artistiche e scientifiche, sino a un massimo di diciotto punti; o). svolgimento di una prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla N. 00746/2024 REG.RIC.
tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesta la competenza didattica dei candidati; p). svolgimento di una ulteriore prova pratica o di altra prova, scritta o orale, in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesta la conoscenza e la preparazione dei candidati”, con la precisazione che potranno accedere alle prove scritte – alle quali possono essere assegnati fino a un massimo di 70 punti – soltanto coloro che abbiano ottenuta una valutazione titoli “non inferiore a 18/30”.
L'art. 3 del Bando – conformemente al suddetto D.M. – prevede “il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 (cento)… composto come di seguito riportato: a)
Titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali: massimo punti 30 (trenta);
b) Prove d'esame: massimo punti 70 (settanta)”.
Il successivo art. 8 dedicato alla “Valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali” effettua il riparto tra “titoli di servizio” – di cui alla Tabella
A, valutabili fino ad un massimo di 12 punti (4 punti per ogni anno di servizio reso) e
“titoli artistici, culturali e professionali” – di cui alla Tabella B, valutabili sino a un massimo di 18 punti.
Con riferimento a questi ultimi – oggetto di contestazione, lo stesso art. 8 effettua un distinguo, stabilendo: i).- l'attribuzione fino ad un massimo di 6 punti in relazione ai
“titoli di studio ulteriori a quello che consente l'accesso” al concorso; ii).-
l'attribuzione fino ad un massimo di 5 punti per l'espletamento di “attività didattica ulteriore a quella valutata al comma 1 lettera A) – ossia valorizzata tra i titoli di servizio”; iii).- l'attribuzione fino ad un massimo di 18 punti in relazione alla “attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al
SAD”.
Contenuto sovrapponibile si rinviene nel verbale n. 1 redatto dalla Commissione in occasione della seduta del 9.1.2024. N. 00746/2024 REG.RIC.
Il maggior peso attribuito – nell'ambito dei complessivi 18 punti attribuibili ai candidati per “titoli artistici, culturale e professionali” – alle “attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD” rispetto ai titoli di studio ed all'attività didattica ulteriori rispetto a quella che ha consentito di accedere al concorso e che è già stata valorizzata proprio tra i titoli di servizio, rientra nell'ambito dell'esercizio della discrezionalità tecnica di valorizzare alcuni titoli piuttosto di altri: lo stesso D.M. 180/2023, del resto, lascia un margine di
“distribuzione dei punteggi” alla singola Amministrazione che bandisce il concorso.
La doglianza del ricorrente – secondo cui la soluzione sacrificherebbe i candidati in possesso di titoli culturali, che verrebbero superati da soggetti che, pur in assenza del diploma di scuola secondaria superiore, avrebbero molta esperienza artistica – non coglie nel segno: evidentemente il Conservatorio ha inteso valorizzare maggiormente l'esperienza artistica, le pubblicazioni e gli altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD (settore artistico disciplinare) dei candidati, ritenendola maggiormente esemplificativa dell'idoneità all'espletamento del ruolo messo a concorso – siffatta scelta, frutto della più volte richiamata discrezionalità tecnica, non può essere ritenuta irragionevole.
Inoltre, come ben specificato nelle difese del Conservatorio, tale soluzione tiene conto del fatto che proprio con il D.M. 180/2023 è stata ammessa la possibilità di accedere alle docenze in istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale – SS oltre a chi avesse un'esperienza almeno triennale specifica, anche a chi sia in possesso di un titolo di studio specifico per la classe concorsuale di riferimento – ossia un diploma accademico di secondo livello. Mentre ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera m) del
D.M. 180/2023 (già riportato) coloro che accedono al concorso facendo valere i tre anni di servizio AFAM hanno comunque diritto a valorizzare tale esperienza tra i
“titoli di servizio”, ottenendo automaticamente 12 punti (4 per ogni anno), invece i candidati che accedono in ragione del titolo di studio specifico non lo possono invece N. 00746/2024 REG.RIC.
valorizzare tra i “titoli culturali, prevedendo la successiva lettera n) la valutazione dei soli “titoli di studio ulteriori rispetto a quello che garantisce l'accesso alla procedura”.
Di conseguenza, se alla “attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD” fosse stato assegnato un tetto massimo di punteggio inferiore (come derivante dallo scomputo dai complessivi 18 punti per
“titoli artistici, culturale e professionali” dei 6 afferenti ai “titoli di studio ulteriori a quello che consente l'accesso” al concorso e dei 5 riferiti alla “attività didattica ulteriore a quella valutata tra i titoli di servizio”, ossia, sotto il profilo matematico 7) ne sarebbe derivata l'incongrua conseguenza che i candidati – pur dotati di diploma di secondo livello e di un'eccellente attività artistica – non avrebbero potuto accedere alle prove scritte del concorso per mancato raggiungimento del punteggio minimo di
18/30.
Di fatto, quindi, il concreto riparto dei 18 punti per “titoli artistici, culturali e professionali” operato dal Conservatorio appare tutt'altro che irragionevole, essendo al contrario un'opzione applicativa del principio, di matrice anche costituzionale, di non porre limitazioni “intrinseche” al diritto di partecipazione al concorso pubblico, posto che una mera suddivisione aritmetica dei 18 punti suddetti tra le tre voci (titoli di studio, attività didattica e titoli artistici) condurrebbe alla irrazionale conseguenza di consentire – di fatto – la sola partecipazione al concorso ai candidati con almeno tre anni di esperienza di docenza AFAM e di impedirla a coloro che, pur non avendola, siano in possesso di un diploma di secondo grado, vanificando la possibilità di accesso loro attribuita proprio dallo stesso D.M. 180/2023.
V.3.- Parimenti infondata è la doglianza riferita alle modalità ed all'ordine con cui la
Commissione avrebbe valutato i singoli titoli di ciascun candidato ed al voto attribuito a ciascuno di essi: invero, a seguito dell'ostensione effettuata dal Conservatorio, il ricorrente ha potuto commissionare ad un tecnico di parte la redazione di una relazione N. 00746/2024 REG.RIC.
(di cui si dirà infra) che contesta – seppur solo con riferimento ad alcuni concorrenti
– il punteggio attribuito dalla Commissione a ciascun titolo offerto – e ciò attesta che la censura originariamente formulata è destituita di fondamento.
VI.1.- Anche il IV motivo del ricorso introduttivo è infondato.
VI.2.- In linea teorica la giurisprudenza è costante nel ritenere che “la regola dell'anonimato degli elaborati scritti non può essere intesa in modo tanto tassativo e assoluto da comportare l'invalidità delle prove ogni volta che sussista un'astratta possibilità di riconoscimento, perché, se così fosse, sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi per esami scritti e non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca una particolare modalità di stesura…l'annullamento di un elaborato per riconoscibilità dell'autore ne presuppone l'intenzionalità, che va desunta, per via indiretta o presuntiva, dalla natura in sé dell'elemento riconoscibile e dalla sua suscettività oggettiva di comportare la riferibilità dell'elaborato stesso a un determinato soggetto”, essendo, quindi, necessaria la prova circa “l'intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il suo elaborato” (C.d.S., Sez. III, n. 3323 del 22.5.2019).
Più nello specifico, la violazione della regola dell'anonimato può dirsi integrata laddove risultino provate sia l'intenzionalità del candidato nel volersi fare identificare
- sussistente soltanto ove si ravvisino elementi concreti capaci di provare in modo inequivoco l'intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato, sia l'astratta idoneità del segno alla realizzazione del fine – ricorrente laddove la singolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la Commissione o singoli componenti di essa siano stati o meno in condizione di riconoscere effettivamente l'autore dell'elaborato (cfr. C.d.S., Sez. III,
n. 4331 del 17.7.2018). N. 00746/2024 REG.RIC.
VI.3.- Nel caso di specie i suddetti elementi difettano: la circostanza che il candidato
SS abbia strutturato la propria prova scritta analizzando tre arie – anziché una, come sembrerebbe richiesto dalla traccia “Descrivere come si intende insegnare
l'interpretazione di un'aria operistica scelta tra quelle tratte da opere composte tra il
1700 e il 1900” – non palesa una chiara idoneità identificativa, bensì costituisce un'estrinsecazione della libertà dell'interpretazione dell'elaborato, caratterizzata da un eccesso di zelo allo scopo di conseguire una più alta valutazione. Del resto, proprio considerando il taglio pratico cui era rivolta la prova, l'analisi di più di un'aria non appare assolutamente irragionevole, attesa la diversità di approccio didattico che concretamente può caratterizzare l'insegnamento dell'interpretazione dell'una o dell'altra aria e che presumibilmente il candidato ha ritenuto che, procedendo all'analisi di un trittico, l'elaborato sarebbe stato più completo.
Neppure coglie nel segno il prospettato dubbio circa il fatto che “le prove sono corrette dalla stessa commissione che poi procederà alla valutazione delle altre prove dei candidati”, trattandosi di una deduzione assai generica, prima ancora che di difficile comprensione, e, comunque, smentita dal fatto che la valutazione delle prove è svolta, in forma anonima, mediante la piattaforma Selexi, il cui concreto funzionamento non
è stato messo in discussione.
VII.1.- Come già anticipato, le ulteriori censure contenute nel ricorso introduttivo ed in quelli per motivi aggiunti sono inammissibili per difetto d'interesse.
VII.2.- Per giurisprudenza consolidata, infatti, “nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi - ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso - dalla
c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente dimostrare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova in ordine alla) possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata”, N. 00746/2024 REG.RIC.
in quanto “il candidato, che impugna i risultati di una procedura concorsuale, ha
l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestarla, non potendo egli far valere, quale defensor legitimitatis, un astratto interesse dell'ordinamento a una corretta formulazione della graduatoria, se non comporta per lui alcun apprezzabile risultato concreto” (C.d.S., Sez. VII, n. 1442 del 20.2.2025; di analogo tenore, ex multis, C.d.S., Sez. II, n. 7370 del 18.9.2025, nonché Tar Milano, Sez. V, n.
2535 del 4.7.2025, Tar Napoli, Sez. VIII, n. 3982 del 23.5.2025, Tar Napoli, Sez. V,
n. 2981 dell'8.4.2025, Tar Roma, Sez. III, n. 5765 del 5.4.2023).
VII.3.- Nel caso di specie, come in appresso meglio specificato, difetta la deduzione di elementi tali da ritenere superata la cd. prova di resistenza, ossia l'utilità concreta perseguita con il gravame, non avendo il ricorrente in alcun modo provato che l'attribuzione ad alcuni degli altri candidati del punteggio (ritenuto) corretto, gli avrebbe consentito di ottenere l'utilità sperata, ossia la collocazione tra gli idonei vincitori o quella di una posizione migliore tra gli idonei non vincitori – rilevante ai fini dello scorrimento della graduatoria.
VII.4.- Con le censure II e III del ricorso introduttivo, estese con il I ricorso per motivi aggiunti alla graduatoria modificata dall'Amministrazione il 7.10.2024, nonché con quella contenuta nel II ricorso per motivi aggiunti il ricorrente – collocato alla posizione trentadue della stessa, ossia tra gli idonei non vincitori – ha lamentato l'attribuzione ad altri candidati di punteggi – sia per titoli, sia per l'espletamento della prima prova scritta - superiori a quelli spettanti.
VII.5.- Più nello specifico, nel II motivo del ricorso introduttivo lo stesso si è limitato a contestare la valutazione con il punteggio di 0,7 al titolo “La Traviata” relativa alla concorrente SS (collocata alla posizione prima della graduatoria di concorso), specialmente in raffronto al punteggio di 0,5 attribuito al titolo “I puritani” dallo stesso offerto, concludendo, genericamente, nel senso che analoghi vizi – che impingono, invero, nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione - “ben possono essere N. 00746/2024 REG.RIC.
presenti in ciascuna delle valutazioni dei candidati, involgendo – pertanto – l'intera graduazione dei punteggi di tutta la graduatoria”.
Difetta, quindi, la rappresentazione – ancor prima che la prova - della concreta incidenza del vizio denunciato sull'esito del concorso: la censura, pertanto, è inammissibile per difetto di interesse.
VII.6.- Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla III doglianza di cui al ricorso introduttivo: il ricorrente si limita, infatti, a contestare il punteggio attribuito alla prima prova scritta dallo stesso sostenuta – particolarmente penalizzante in relazione alla valutazione di quella di SS (collocato alla posizione trentatré della graduatoria, ossia in posizione deteriore rispetto alla propria), senza tuttavia offrire elementi idonei al superamento della cd. prova di resistenza.
VII.7.- Parimenti inammissibile per carenza di un interesse concreto è il II ricorso per motivi aggiunti, che si basa su una relazione di parte commissionata al docente -
OMISSIS-, dalla quale emergerebbe la violazione da parte della Commissione dei criteri di valutazione dei titoli dei concorrenti ai quali si era autovincolata con riferimento a “quasi tutti i candidati collocati in posizione utile in graduatoria”.
A prescindere dal fatto che il corpo del ricorso non riporta nel dettaglio gli specifici titoli contestati in relazione a ciascun soggetto collocato in posizione utile, ma cita solo alcuni esempi effettuando, quanto al resto, un richiamo per relationem alla predetta relazione “al fine di non tediare il collegio”, detta relazione, invero, è riferita solo a parte dei candidati che precedono il ricorrente in graduatoria.
Infatti, la stessa si occupa di soli quattordici soggetti collocati in graduatoria, ossia -
OMISSIS-, SS, SS, SS, SS, SS, -
OMISSIS-, SS, SS, SS, SS e SS (con la precisazione che per questi ultimi tre non sarebbero stati riscontrati errori nella valutazione dei titoli artistici), sostenendo l'impossibilità di analizzare la posizione di N. 00746/2024 REG.RIC.
SS, essendo la documentazione trasmessa dal Conservatorio a questi riferita non leggibile.
Il ricorrente, infatti, come si ripete, occupa la posizione trentadue della graduatoria e non ha fornito alcuna prova circa le utilità che conseguirebbe laddove la censura fosse fondata, dal momento che anche con il punteggio rimodulato i vari concorrenti continuerebbero a precederlo: infatti, da una semplice operazione aritmetica, consistita nella sottrazione dal punteggio totale attribuito dalla Commissione a ciascuno dei quattordici candidati del differenziale tra quello per titoli indicato in graduatoria e quello spettante secondo la consulenza, si ricava che, comunque, questi ultimi continuerebbero di gran lunga a sopravanzare il ricorrente (eccezion fatta per -
OMISSIS-, che è riservista di posto), che si è visto attribuire 82 punti.
Infatti, sottraendo dal totale attribuito a SS (punti 99,2) il differenziale tra il punteggio titoli riconosciuto dalla Commissione e quello che spetterebbe secondo la relazione di parte (5,3, derivante dalla sottrazione da 14,2 di 8,9), si ricava un punteggio finale di 93,9. Analoghe operazioni conducono ai seguenti punteggi finali in relazione agli altri concorrenti: SS 92,2; SS 93,4; SS
93,4; SS 89,6; SS 88,6; SS 90,4; SS 87.
Quanto a SS, SS e SS la relazione ha concluso per la correttezza dell'operato dell'Amministrazione e quanto a SS per l'erronea sottostima di uno 0,3, sicché il suo punteggio finale andrebbe rideterminato in 88,3 anziché in 88.
È, infine, irrilevante la rideterminazione del punteggio da 81,8 a 79,6 relativamente a
SS, trattandosipacificamente di concorrente “Assegnatario di sede per diritto alla Riserva di posto prevista dall'art. 13 c. 1 del bando Prot. 5003/E3P”.
VIII.- Le spese di lite possono essere compensate nei rapporti con l'Amministrazione
e vengono, invece, poste a carico del ricorrente nei rapporti con i controinteressati in applicazione del principio di soccombenza. N. 00746/2024 REG.RIC.
IX.- La memoria depositata dai controinteressati in data 31.10.2025 consta di 85.119 caratteri e, quindi, supera il limite dimensionale stabilito all'art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22.12.2016.
Ai sensi dei commi 5 e 5 bis dell'art. 13 ter, disp. att. c.p.a. (applicabile alla presente controversia in ragione del principio sancito dall'adunanza plenaria del Consiglio di
Stato n. 3 del 13.3.2025) “Indipendentemente dall'esito del giudizio, la parte che in qualsiasi atto del processo superi, senza avere ottenuto una preventiva autorizzazione,
i limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo può essere tenuta al pagamento di una somma complessiva per l'intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato previsto in relazione all'oggetto del giudizio medesimo e, ove occorra, in aggiunta al contributo già versato. Il giudice, con la decisione che definisce il giudizio, determina l'importo di cui al comma 5 tenendo conto dell'entità del superamento dei limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo nonché della complessità ovvero della dimensione degli atti impugnati o della sentenza impugnata”.
Nel caso di specie, se è vero che la memoria di cui trattasi contiene la confutazione delle tesi del ricorrente con riferimento a nove controinteressati, è altrettanto vero che non vi è stata alcuna richiesta di autorizzazione per il superamento dei limiti dimensionali predetti: pertanto, tenuto conto dell'importo del contributo unificato
(euro 325,00, giusta il dimezzamento vertendo la controversia in materia di pubblico impiego), le parti controinteressate, in via tra loro solidale, vanno condannate al versamento dell'importo di euro 300,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, in parte li rigetta e in parte li dichiara inammissibili, come specificato in parte motiva. N. 00746/2024 REG.RIC.
Condanna il ricorrente a rimborsare ai controinteressati le spese di lite, quantificate in complessivi euro 4.000,00, oltre oneri ed accessori come per legge, compensandole quanto al rapporto con l'Amministrazione.
Condanna i controinteressati, in via tra loro solidale, al versamento di euro 300,00 ex art. art. 13 ter, commi 5 e 5 bis, disp. att. c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente ed i controinteressati.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL GA, Presidente
Francesca IC, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca IC EL GA N. 00746/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 19/01/2026
N. 00055 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00746/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 746 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SS, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Valenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Conservatorio di Musica SS, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
nei confronti N. 00746/2024 REG.RIC.
SS, SS, SS, SS, SS, SS, -
OMISSIS-, SS e SS, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Lai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
SS, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia
- della nota 19 settembre 2024, prot. n. SS/E3P emessa dall'amministrazione resistente con cui è stata approvata la graduatoria definitiva dei vincitori e degli idonei relativa al concorso indetto giusto bando del 17 ottobre 2023, prot. n. SS/E3P relativamente al reclutamento di docenti per il settore artistico disciplinare CODI/23 nella parte in cui colloca la ricorrente in posizione deteriore rispetto a quella spettante di diritto;
- della nota 31 luglio 2024 inerente alla pubblicazione degli esiti delle prove d'esame;
- della nota 30 luglio 2024, prot n. SS emessa dall'amministrazione resistente relativamente agli esiti di prove d'esame;
- dell'elenco valutazione titoli del 28 maggio 2024 prot. n. SS/E3P;
- del bando di concorso 17 ottobre 2023, prot. n. 5003/E3P indetto dall'amministrazione resistente al fine di reclutare docenti a tempo indeterminato per il settore artistico disciplinare CODI/23;
- dei verbali della Commissione esaminatrice ed in particolare dei verbali 1 e 2 per mezzo dei quali sono stati dettati i criteri di valutazione delle prove e dei titoli presentati dai candidati; N. 00746/2024 REG.RIC.
- dei verbali della Commissione esaminatrice, ed in particolare dei verbali da 3 a 25 per mezzo dei quali sono stati valutati i titoli presentati dai candidati;
- dei verbali della Commissione esaminatrice, ed in particolare dei verbali da 26 a 37 per mezzo dei quali si è provveduto alla valutazione delle prove dei candidati;
- dei verbali della Commissione esaminatrice, ed in particolare del verbale n. -
OMISSIS- per mezzo del quale si è proceduto all'abbinamento delle prove scritte ai codici anonimi preselezionati;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti o conseguenziali relativi alla procedura concorsuale per cui è causa.
Quanto al primo ricorso per motivi aggiunti notificato il 4 dicembre 2024: per l'annullamento
- della nota 7 ottobre 2024, prot. n. SS/E3P del direttore del Conservatorio di
Musica “SS” di Brescia, con cui – a modifica del D.D. n. 140 del 19 settembre
2024 impugnato con il ricorso principale - è stato approvato l'aggiornamento della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di docenti di prima fascia di cui al settore disciplinare
CODI/23 – CANTO;
- della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei approvata in data 7 ottobre
2024, con la nota sopra indicata.
Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti notificato il 13 marzo 2025: per l'annullamento
- degli atti impugnati con il ricorso principale e con i primi motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Conservatorio di Musica Luca Marenzio
Brescia, di SS, SS, SS, SS, SS, -
OMISSIS-, SS, SS e SS; N. 00746/2024 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa Francesca
IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con bando del 17.10.2023 il Conservatorio di Musica SS di Brescia ha indetto un concorso per titoli ed esami per la copertura, a tempo indeterminato, di nove posti per il profilo di docente di prima fascia - CCNL Istruzione e Ricerca, settore
AFAM - per il settore artistico disciplinare Canto CODI/23, ai sensi del D.M.
180/2023 e ciò in qualità di capofila della procedura di reclutamento congiunta con i
Conservatori di Musica di Adria, Castelfranco Veneto, Gallarate e Trento ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. a) del D.M. 180/2023.
2.- Detto bando ha, altresì, previsto all'art. 3 che “Al termine della procedura di reclutamento … verrà predisposta una graduatoria definitiva composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 (cento). Il punteggio di cui al comma 1 è composto…: a) Titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali: massimo punti 30 (trenta); b) Prove d'esame: massimo punti 70
(settanta)….Al termine della procedura è, altresì, approvato un elenco di candidati risultati idonei ordinati in base all'esito delle prove concorsuali e dei medesimi criteri di valutazione di cui ai successivi articoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto da parte dei candidati vincitori, l'istituzione potrà procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei” ed all'art. 10 comma 6 che “La graduatoria rimane vigente per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione, salvo diversa successiva previsione normativa”. N. 00746/2024 REG.RIC.
3.- SS, cantante lirico, ha presentato domanda di partecipazione al concorso di cui sopra.
4.- In data 19.9.2024 è stata approvata la graduatoria definitiva dei vincitori e degli idonei, nella quale il predetto si è collocato alla posizione numero trentadue, ossia tra gli idonei non vincitori.
5.- Previa acquisizione della documentazione di gara a seguito di un'istanza di accesso, con ricorso notificato al Conservatorio di Musica “SS” – Brescia ed alla controinteressata SS, successivamente depositato, SS ha impugnato l'approvazione della graduatoria e, più in generale, gli atti di gara, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia.
6.- Il Conservatorio di Musica “SS” – Brescia si è dapprima costituito in giudizio con atto di mera forma, procedendo al successivo deposito di un'articolata relazione e della documentazione afferente alla procedura di gara, tra cui l'aggiornamento della graduatoria del 7.10.2024 e le accettazioni da parte dei nove vincitori delle sedi assegnate.
7.- All'udienza camerale del 6.11.2024 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare e di ciò il Collegio ha preso atto con ordinanza n. SS.
8.- Con un I ricorso per motivi aggiunti, notificato alle parti già evocate in giudizio, nonché a SS e SS, successivamente depositato, SS ha impugnato altresì la nota del 7.10.2024 con cui il direttore del Conservatorio, ha aggiornato, modificandola, la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso, nonché la graduatoria medesima, chiedendone l'annullamento.
9.- Con un II ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato alle parti in causa e depositato, SS ha proposto nuove ragioni (asseritamente apprese solo a seguito del riscontro alla propria istanza ostensiva trasmesso il 21.12.2024) a sostegno dell'impugnativa degli atti già gravati, chiedendone l'annullamento. N. 00746/2024 REG.RIC.
10.- Con decreto presidenziale n. SS è stata “disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti sia dei vincitori, sia di tutti gli idonei, in considerazione del pregiudizio che deriverebbe loro dall'eventuale accoglimento del ricorso (cfr. ex multis C.d.S., V, 15.11.2022, n. 10016; id., II, 22.11.2021, n. 7788), atteso che alcune censure, ove fondate, potrebbero comportare la caducazione dell'intera procedura”, nonché autorizzata la richiesta di notifica per pubblici proclami, cui parte ricorrente ha ottemperato.
11.- Si sono costituiti in giudizio SS, SS, SS, SS, -
OMISSIS-, SS, SS, SS e SS; in data 3.10.2025 quest'ultima ha rappresentato di non avere più interesse a resistere al ricorso, avendo medio tempore ottenuto la cattedra di canto CODI/23 presso il Conservatorio di -
OMISSIS-.
12.- Nei termini di cui all'art. 73 c.p.a. solo il Conservatorio ed i controinteressati hanno depositato memorie, cui il ricorrente ha replicato.
Il Conservatorio, in particolare, ha eccepito l'inammissibilità dei ricorsi, non avendo parte ricorrente dimostrato la possibilità di ottenere un apprezzabile risultato concreto, ossia di potere ottenere un punteggio maggiore rispetto ai controinteressati – eccezione condivisa altresì dai controinteressati.
13.- All'udienza del 3.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I.1.- Con il ricorso introduttivo SS sostiene che le illegittimità commesse dall'Amministrazione avrebbero comportato non solo una sua collocazione in posizione deteriore rispetto a quella spettante in graduatoria, ma financo un'incertezza circa la collocazione di tutti i candidati. Il gravame si articola in due doglianze rivolte alla valutazione dei titoli ed altrettante alla valutazione della prima prova.
I.2.- Quanto alla valutazione dei titoli. N. 00746/2024 REG.RIC.
I.2.A.- Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta “violazione di legge. eccesso di potere. irrazionalità, illogicità. travisamento dei fatti. violazione principio di trasparenza”: secondo il bando di concorso e giusta il D.M. 180/2023 l'assunzione di personale docente AFAM presso i Conservatori deve avvenire all'esito di una selezione pubblica per titoli (suddivisi tra “titoli di servizio” e “titoli culturali, artistici
e professionali”, per rispettivi 12 e 18 punti massimi) e per prove d'esame (per un massimo di 70 punti).
Sebbene il decreto ministeriale lasci all'Amministrazione un margine di discrezionalità circa la suddivisione del punteggio relativo ai “titoli culturali, artistici
e professionali”, nel caso di specie il Conservatorio di Musica “SS” – Brescia avrebbe “applicato un criterio non esattamente cristallino” nel determinare la distribuzione dei punteggi de quibus, in quanto, da un lato, avrebbe indicato un massimo di 6 punti per gli ulteriori titoli di servizio e di 5 punti per i titoli culturali, e, dall'altro, sembrerebbe avere consentito di ottenere i complessivi 18 punti mediante la sola valutazione dei titoli artistici. Tale soluzione sacrificherebbe i candidati in possesso di titoli culturali, che verrebbero superati da soggetti che, pur in assenza del diploma di scuola secondaria superiore, hanno maturato molta esperienza artistica.
Tale vizio della procedura dovrebbe portare all'annullamento dell'intero concorso e la sua riedizione secondo criteri maggiormente rispettosi dei dettami ministeriali.
Ad ogni buon conto, laddove detta determinazione dei criteri fosse ritenuta legittima, comunque l'attività valutativa dei titoli artistici sarebbe stata condotta in maniera del tutto arbitraria e in assenza di trasparenza.
Ed infatti, per come emergerebbe dai verbali della commissione (ed in particolare da verbale n. 1), l'Amministrazione avrebbe provveduto ad autolimitarsi mediante l'approvazione di criteri di valutazione dei titoli dei candidati (che potevano presentare ben venti titoli), per mezzo di una dettagliata tabella; tuttavia, dalle operazioni N. 00746/2024 REG.RIC.
verbalizzate non sarebbe possibile evincere in alcun modo le modalità con cui la commissione avrebbe valutato i diversi titoli di ciascun candidato.
Tale oscurità, peraltro, non risulterebbe essere superata neppure a seguito dell'esercitato diritto di accesso agli atti: sarebbero state ostese cartelle relative a ciascun candidato (mediante attribuzione del numero identificativo della domanda), al cui interno si rinverrebbero i titoli presentati, non essendo però dato comprendere a quale specifico titolo si riferisca il punteggio riportato nella documentazione allegata a verbale dalla Commissione.
Non vi sarebbe corrispondenza tra l'ordine dei titoli presentati e quello indicato nella cartella, avendo il ricorrente effettuato una verifica sulla sua specifica posizione.
I.2.B.- Il secondo motivo di ricorso lamenta “violazione di legge. eccesso di potere. irrazionalità manifesta. erronea attribuzione del punteggio nei confronti di tutti i candidati”: quand'anche l'ordine dei punteggi attribuiti dovesse corrispondere all'ordine indicato all'interno delle cartelle trasmesse a seguito dell'istanza d'accesso agli atti, comunque vi sarebbe un'intrinseca incongruità tra i punteggi attribuiti ai vari titoli presentati dai concorrenti.
Il ricorrente contesta, in particolare, la valutazione effettuata in relazione alla concorrente SS e, nello specifico, il punteggio di 0,7 attribuito al titolo 7 “La traviata”, a suo dire sovrastimata perché il concerto non si sarebbe svolto in un teatro, nonché quella svolta in relazione al proprio titolo “I puritani”, valutato solo 0,5, malgrado il ruolo da protagonista, la regia di SS e l'esecuzione al Teatro
Bellini di Catania.
A suo dire, quindi, questi sarebbero esempi di illogicità manifesta e disparità di trattamento: analoghi errori “ben possono essere presenti in ciascuna delle valutazioni dei candidati, involgendo – pertanto – l'intera graduazione dei punteggi di tutta la graduatoria”. N. 00746/2024 REG.RIC.
Pertanto, il riconoscimento di punti per i titoli artistici avrebbe reso, nel complesso, incerta l'attribuzione del punteggio massimo di 18.
Inoltre, con detta censura si ripete la dedotta incongruità della possibilità dei candidati di vedersi riconosciuti diciotto punti per titoli artistici: ciò potrebbe comportare l'attribuzione di maggior punteggio a quei candidati che, pur sprovvisti di pregresso servizio e di titoli culturali, abbiano esperienza artistica.
I.3.- Quanto alla valutazione delle prove selettive: la prima prova.
I.3.A. – Con il terzo motivo di censura parte ricorrente lamenta “irrazionalità manifesta. eccesso di potere. violazione di legge. violazione par condicio candidati. illogicità ed irrazionalità manifesta”: come da bando, la prima prova d'esame è consistita nello svolgimento di un elaborato nel settore canto, allo scopo – esplicitato dalla Commissione - di individuare docenti con competenze didattiche, sia dal punto di vista musicale/interpretativo che da quello tecnico. Di conseguenza il ricorrente avrebbe interpretato la traccia sottoposta (“descrivere come si intende insegnare
l'interpretazione di un'aria operistica scelta tra quelle tratte da opere composte tra il
1700 ed il 1900”) redigendo un elaborato innegabilmente completo sotto ogni profilo, tuttavia valutato con soli 23 punti, che, secondo i criteri prestabiliti, spetterebbe al candidato che “dimostra di conoscere in maniera sufficiente gli argomenti che sono esposti” e ad un elaborato “adeguato, seppur con qualche imprecisione nel lessico”.
E ciò sarebbe ancora più incomprensibile considerando che l'elaborato del candidato
SS, valutato con analogo punteggio, sarebbe gravemente carente tanto sotto il profilo contenutistico, quanto sotto quello sintattico-lessicale.
I.3.B.- Il quarto motivo di doglianza, infine, deduce “violazione di legge. eccesso di potere. illogicità manifesta. violazione principio anonimato. omesso annullamento prova per manifesto riconoscimento. violazione par condicio candidati”: non sarebbe stato rispettato il principio dell'anonimato, in quanto il candidato SS, collocatosi tra gli idonei vincitori, avrebbe realizzato un elaborato tale da rendersi N. 00746/2024 REG.RIC.
riconoscibile, avendo sviluppato la traccia analizzando tre diverse arie “del repertorio tra il 700 e il 900” anziché una soltanto; secondo il ricorrente, attesa l'illogicità dell'impegno superiore a quanto richiesto, la disamina delle tre arie non potrebbe che rappresentare un sicuro segno di riconoscimento nei confronti della commissione.
Tra l'altro, il rischio dell'anonimato sarebbe “suggellato dalla circostanza in base alla quale le prove sono corrette dalla stessa commissione che poi procederà alla valutazione delle altre prove dei candidati”: sebbene il software Selexi si occupi degli abbinamenti e delle correzioni in forma anonima, infatti, la commissione interna sarebbe proprio quella “che ha contezza del punteggio assegnato al candidato nelle altre prove”, concretizzando il rischio di valutazioni a tavolino.
II.- Con il I ricorso per motivi aggiunti SS ha impugnato la nota con cui il direttore del Conservatorio in data 7.10.2024, a modifica del D.D. del 19.9.2024, ha aggiornato la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso de quo, chiedendone l'annullamento per le stesse ragioni già enucleate nel ricorso introduttivo.
III.1.- Con il II ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha censurato i provvedimenti già impugnati con una nuova censura, afferente ad illegittimità che avrebbe appreso soltanto con il riscontro alla propria istanza ostensiva del 21.12.2024.
A seguito della trasmissione delle richieste delle domande di partecipazione al concorso dei vari candidati, il ricorrente ha commissionato la valutazione dei punteggi attribuiti ai diversi concorrenti ad un tecnico di parte (SS, docente presso il
Conservatorio di SS), che avrebbe “evidenziato considerevoli incongruenze tra il punteggio attribuito …e le specifiche disposizioni della lex specialis per mezzo delle quali la commissione si era autovincolata” con riferimento a “quasi tutti i candidati collocati in posizione utile in graduatoria”.
III.2.- SS, in particolare, lamenta “eccesso di potere. illogicità. irrazionalità manifesta. violazione lex specialis. violazione par condicio tra i candidati. travisamento dei fatti”: la commissione avrebbe a più riprese violato i criteri di N. 00746/2024 REG.RIC.
valutazione dei titoli dei candidati ai quali si era autovincolata con l'adozione del verbale n. 1, così come emergerebbe dall'indagine compiuta dal consulente all'uopo incaricato, la cui relazione è stata depositata in atti e di cui il ricorso riporta solo alcuni esempi “al fine di non tediare il collegio”.
A dire del ricorrente, la rimodulazione in difetto dei punteggi riferita ai candidati -
OMISSIS-, SS, SS, SS, SS, SS, -
OMISSIS-, SS e SS comporterebbe uno stravolgimento della graduatoria
IV.1.- Occorre, anzitutto, vagliare l'eccezione – sollevata dal Conservatorio e condivisa dai controinteressati – di inammissibilità dei gravami per difetto di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accoglimento degli stessi.
IV.2.- L'eccezione è fondata con riferimento alle censure II e III del ricorso introduttivo e dei I motivi aggiunti, nonché all'intero II ricorso per motivi aggiunti – come più diffusamente argomentato nel prosieguo.
IV.3.- La stessa, invece, è infondata in relazione al I motivo del ricorso introduttivo, ripresa anche nei I motivi aggiunti, con cui si contestano i criteri di valutazione delle prove e dei titoli presentati dai candidati, atteso che l'accoglimento di una siffatta doglianza potrebbe comportare la caducazione dell'intera procedura – come peraltro già rilevato nel decreto presidenziale n. SS – “essendo pacifico che la prova di resistenza non debba essere offerta da colui che deduca vizi diretti ad ottenere
l'annullamento e la successiva rinnovazione dell'intera procedura” (C.d.S., Sez. V, n.
7557 del 5.11.2019), nonché con riferimento al IV motivo del ricorso introduttivo, con cui si deduce che il candidato SS avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura, perché ciò comporterebbe il sopravanzamento del ricorrente di una posizione in graduatoria.
V.1.- Si procede, pertanto, al vaglio del I motivo del ricorso introduttivo, ripreso anche nell'omologa censura contenuta nei I motivi aggiunti. N. 00746/2024 REG.RIC.
V.2.- La doglianza è infondata, atteso che la concreta modulazione dei 18 punti riferiti ai “titoli artistici, culturali e professionali” effettuata nel bando (e ripresa nel verbale della commissione dell'1.9.2024) è frutto di discrezionalità tecnica dell'Amministrazione e “l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili”
(C.d.S., Sez. V, n. 1218 del 28.2.2018) – che non ricorrono nel caso di specie.
Il bando di concorso richiama espressamente il D.M. 29.3.2023 n. 180, recante criteri, modalità e requisiti di partecipazione a selezioni pubbliche per titoli ed esami per la costituzione di graduatorie d'istituto utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per il personale docente delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'art. 1 della Legge 508/1999.
L'art. 4 del D.M. 180/2023, infatti, stabilisce “m). valutazione dei titoli di servizio riferiti agli anni accademici di insegnamento, a decorrere dall'anno accademico
2015/2016 (1° novembre 2015) e fino all'anno accademico 2022/2023 (31 ottobre
2023) incluso, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, attribuendo
4 punti per ogni anno di servizio, sino a un massimo di dodici punti; n). valutazione dei titoli artistici, culturali e professionali, definita nel bando di concorso prevedendo
l'attribuzione di punteggio per il possesso di titoli di studio ulteriori rispetto a quello che garantisce l'accesso alla procedura e valorizzando l'attività didattica ulteriore rispetto a quella di cui alla lettera m) nonché l'attività di produzione artistica e di pubblicazioni artistiche e scientifiche, sino a un massimo di diciotto punti; o). svolgimento di una prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla N. 00746/2024 REG.RIC.
tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesta la competenza didattica dei candidati; p). svolgimento di una ulteriore prova pratica o di altra prova, scritta o orale, in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesta la conoscenza e la preparazione dei candidati”, con la precisazione che potranno accedere alle prove scritte – alle quali possono essere assegnati fino a un massimo di 70 punti – soltanto coloro che abbiano ottenuta una valutazione titoli “non inferiore a 18/30”.
L'art. 3 del Bando – conformemente al suddetto D.M. – prevede “il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 (cento)… composto come di seguito riportato: a)
Titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali: massimo punti 30 (trenta);
b) Prove d'esame: massimo punti 70 (settanta)”.
Il successivo art. 8 dedicato alla “Valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali” effettua il riparto tra “titoli di servizio” – di cui alla Tabella
A, valutabili fino ad un massimo di 12 punti (4 punti per ogni anno di servizio reso) e
“titoli artistici, culturali e professionali” – di cui alla Tabella B, valutabili sino a un massimo di 18 punti.
Con riferimento a questi ultimi – oggetto di contestazione, lo stesso art. 8 effettua un distinguo, stabilendo: i).- l'attribuzione fino ad un massimo di 6 punti in relazione ai
“titoli di studio ulteriori a quello che consente l'accesso” al concorso; ii).-
l'attribuzione fino ad un massimo di 5 punti per l'espletamento di “attività didattica ulteriore a quella valutata al comma 1 lettera A) – ossia valorizzata tra i titoli di servizio”; iii).- l'attribuzione fino ad un massimo di 18 punti in relazione alla “attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al
SAD”.
Contenuto sovrapponibile si rinviene nel verbale n. 1 redatto dalla Commissione in occasione della seduta del 9.1.2024. N. 00746/2024 REG.RIC.
Il maggior peso attribuito – nell'ambito dei complessivi 18 punti attribuibili ai candidati per “titoli artistici, culturale e professionali” – alle “attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD” rispetto ai titoli di studio ed all'attività didattica ulteriori rispetto a quella che ha consentito di accedere al concorso e che è già stata valorizzata proprio tra i titoli di servizio, rientra nell'ambito dell'esercizio della discrezionalità tecnica di valorizzare alcuni titoli piuttosto di altri: lo stesso D.M. 180/2023, del resto, lascia un margine di
“distribuzione dei punteggi” alla singola Amministrazione che bandisce il concorso.
La doglianza del ricorrente – secondo cui la soluzione sacrificherebbe i candidati in possesso di titoli culturali, che verrebbero superati da soggetti che, pur in assenza del diploma di scuola secondaria superiore, avrebbero molta esperienza artistica – non coglie nel segno: evidentemente il Conservatorio ha inteso valorizzare maggiormente l'esperienza artistica, le pubblicazioni e gli altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD (settore artistico disciplinare) dei candidati, ritenendola maggiormente esemplificativa dell'idoneità all'espletamento del ruolo messo a concorso – siffatta scelta, frutto della più volte richiamata discrezionalità tecnica, non può essere ritenuta irragionevole.
Inoltre, come ben specificato nelle difese del Conservatorio, tale soluzione tiene conto del fatto che proprio con il D.M. 180/2023 è stata ammessa la possibilità di accedere alle docenze in istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale – SS oltre a chi avesse un'esperienza almeno triennale specifica, anche a chi sia in possesso di un titolo di studio specifico per la classe concorsuale di riferimento – ossia un diploma accademico di secondo livello. Mentre ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera m) del
D.M. 180/2023 (già riportato) coloro che accedono al concorso facendo valere i tre anni di servizio AFAM hanno comunque diritto a valorizzare tale esperienza tra i
“titoli di servizio”, ottenendo automaticamente 12 punti (4 per ogni anno), invece i candidati che accedono in ragione del titolo di studio specifico non lo possono invece N. 00746/2024 REG.RIC.
valorizzare tra i “titoli culturali, prevedendo la successiva lettera n) la valutazione dei soli “titoli di studio ulteriori rispetto a quello che garantisce l'accesso alla procedura”.
Di conseguenza, se alla “attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD” fosse stato assegnato un tetto massimo di punteggio inferiore (come derivante dallo scomputo dai complessivi 18 punti per
“titoli artistici, culturale e professionali” dei 6 afferenti ai “titoli di studio ulteriori a quello che consente l'accesso” al concorso e dei 5 riferiti alla “attività didattica ulteriore a quella valutata tra i titoli di servizio”, ossia, sotto il profilo matematico 7) ne sarebbe derivata l'incongrua conseguenza che i candidati – pur dotati di diploma di secondo livello e di un'eccellente attività artistica – non avrebbero potuto accedere alle prove scritte del concorso per mancato raggiungimento del punteggio minimo di
18/30.
Di fatto, quindi, il concreto riparto dei 18 punti per “titoli artistici, culturali e professionali” operato dal Conservatorio appare tutt'altro che irragionevole, essendo al contrario un'opzione applicativa del principio, di matrice anche costituzionale, di non porre limitazioni “intrinseche” al diritto di partecipazione al concorso pubblico, posto che una mera suddivisione aritmetica dei 18 punti suddetti tra le tre voci (titoli di studio, attività didattica e titoli artistici) condurrebbe alla irrazionale conseguenza di consentire – di fatto – la sola partecipazione al concorso ai candidati con almeno tre anni di esperienza di docenza AFAM e di impedirla a coloro che, pur non avendola, siano in possesso di un diploma di secondo grado, vanificando la possibilità di accesso loro attribuita proprio dallo stesso D.M. 180/2023.
V.3.- Parimenti infondata è la doglianza riferita alle modalità ed all'ordine con cui la
Commissione avrebbe valutato i singoli titoli di ciascun candidato ed al voto attribuito a ciascuno di essi: invero, a seguito dell'ostensione effettuata dal Conservatorio, il ricorrente ha potuto commissionare ad un tecnico di parte la redazione di una relazione N. 00746/2024 REG.RIC.
(di cui si dirà infra) che contesta – seppur solo con riferimento ad alcuni concorrenti
– il punteggio attribuito dalla Commissione a ciascun titolo offerto – e ciò attesta che la censura originariamente formulata è destituita di fondamento.
VI.1.- Anche il IV motivo del ricorso introduttivo è infondato.
VI.2.- In linea teorica la giurisprudenza è costante nel ritenere che “la regola dell'anonimato degli elaborati scritti non può essere intesa in modo tanto tassativo e assoluto da comportare l'invalidità delle prove ogni volta che sussista un'astratta possibilità di riconoscimento, perché, se così fosse, sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi per esami scritti e non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca una particolare modalità di stesura…l'annullamento di un elaborato per riconoscibilità dell'autore ne presuppone l'intenzionalità, che va desunta, per via indiretta o presuntiva, dalla natura in sé dell'elemento riconoscibile e dalla sua suscettività oggettiva di comportare la riferibilità dell'elaborato stesso a un determinato soggetto”, essendo, quindi, necessaria la prova circa “l'intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il suo elaborato” (C.d.S., Sez. III, n. 3323 del 22.5.2019).
Più nello specifico, la violazione della regola dell'anonimato può dirsi integrata laddove risultino provate sia l'intenzionalità del candidato nel volersi fare identificare
- sussistente soltanto ove si ravvisino elementi concreti capaci di provare in modo inequivoco l'intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato, sia l'astratta idoneità del segno alla realizzazione del fine – ricorrente laddove la singolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la Commissione o singoli componenti di essa siano stati o meno in condizione di riconoscere effettivamente l'autore dell'elaborato (cfr. C.d.S., Sez. III,
n. 4331 del 17.7.2018). N. 00746/2024 REG.RIC.
VI.3.- Nel caso di specie i suddetti elementi difettano: la circostanza che il candidato
SS abbia strutturato la propria prova scritta analizzando tre arie – anziché una, come sembrerebbe richiesto dalla traccia “Descrivere come si intende insegnare
l'interpretazione di un'aria operistica scelta tra quelle tratte da opere composte tra il
1700 e il 1900” – non palesa una chiara idoneità identificativa, bensì costituisce un'estrinsecazione della libertà dell'interpretazione dell'elaborato, caratterizzata da un eccesso di zelo allo scopo di conseguire una più alta valutazione. Del resto, proprio considerando il taglio pratico cui era rivolta la prova, l'analisi di più di un'aria non appare assolutamente irragionevole, attesa la diversità di approccio didattico che concretamente può caratterizzare l'insegnamento dell'interpretazione dell'una o dell'altra aria e che presumibilmente il candidato ha ritenuto che, procedendo all'analisi di un trittico, l'elaborato sarebbe stato più completo.
Neppure coglie nel segno il prospettato dubbio circa il fatto che “le prove sono corrette dalla stessa commissione che poi procederà alla valutazione delle altre prove dei candidati”, trattandosi di una deduzione assai generica, prima ancora che di difficile comprensione, e, comunque, smentita dal fatto che la valutazione delle prove è svolta, in forma anonima, mediante la piattaforma Selexi, il cui concreto funzionamento non
è stato messo in discussione.
VII.1.- Come già anticipato, le ulteriori censure contenute nel ricorso introduttivo ed in quelli per motivi aggiunti sono inammissibili per difetto d'interesse.
VII.2.- Per giurisprudenza consolidata, infatti, “nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi - ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso - dalla
c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente dimostrare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova in ordine alla) possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata”, N. 00746/2024 REG.RIC.
in quanto “il candidato, che impugna i risultati di una procedura concorsuale, ha
l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestarla, non potendo egli far valere, quale defensor legitimitatis, un astratto interesse dell'ordinamento a una corretta formulazione della graduatoria, se non comporta per lui alcun apprezzabile risultato concreto” (C.d.S., Sez. VII, n. 1442 del 20.2.2025; di analogo tenore, ex multis, C.d.S., Sez. II, n. 7370 del 18.9.2025, nonché Tar Milano, Sez. V, n.
2535 del 4.7.2025, Tar Napoli, Sez. VIII, n. 3982 del 23.5.2025, Tar Napoli, Sez. V,
n. 2981 dell'8.4.2025, Tar Roma, Sez. III, n. 5765 del 5.4.2023).
VII.3.- Nel caso di specie, come in appresso meglio specificato, difetta la deduzione di elementi tali da ritenere superata la cd. prova di resistenza, ossia l'utilità concreta perseguita con il gravame, non avendo il ricorrente in alcun modo provato che l'attribuzione ad alcuni degli altri candidati del punteggio (ritenuto) corretto, gli avrebbe consentito di ottenere l'utilità sperata, ossia la collocazione tra gli idonei vincitori o quella di una posizione migliore tra gli idonei non vincitori – rilevante ai fini dello scorrimento della graduatoria.
VII.4.- Con le censure II e III del ricorso introduttivo, estese con il I ricorso per motivi aggiunti alla graduatoria modificata dall'Amministrazione il 7.10.2024, nonché con quella contenuta nel II ricorso per motivi aggiunti il ricorrente – collocato alla posizione trentadue della stessa, ossia tra gli idonei non vincitori – ha lamentato l'attribuzione ad altri candidati di punteggi – sia per titoli, sia per l'espletamento della prima prova scritta - superiori a quelli spettanti.
VII.5.- Più nello specifico, nel II motivo del ricorso introduttivo lo stesso si è limitato a contestare la valutazione con il punteggio di 0,7 al titolo “La Traviata” relativa alla concorrente SS (collocata alla posizione prima della graduatoria di concorso), specialmente in raffronto al punteggio di 0,5 attribuito al titolo “I puritani” dallo stesso offerto, concludendo, genericamente, nel senso che analoghi vizi – che impingono, invero, nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione - “ben possono essere N. 00746/2024 REG.RIC.
presenti in ciascuna delle valutazioni dei candidati, involgendo – pertanto – l'intera graduazione dei punteggi di tutta la graduatoria”.
Difetta, quindi, la rappresentazione – ancor prima che la prova - della concreta incidenza del vizio denunciato sull'esito del concorso: la censura, pertanto, è inammissibile per difetto di interesse.
VII.6.- Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla III doglianza di cui al ricorso introduttivo: il ricorrente si limita, infatti, a contestare il punteggio attribuito alla prima prova scritta dallo stesso sostenuta – particolarmente penalizzante in relazione alla valutazione di quella di SS (collocato alla posizione trentatré della graduatoria, ossia in posizione deteriore rispetto alla propria), senza tuttavia offrire elementi idonei al superamento della cd. prova di resistenza.
VII.7.- Parimenti inammissibile per carenza di un interesse concreto è il II ricorso per motivi aggiunti, che si basa su una relazione di parte commissionata al docente -
OMISSIS-, dalla quale emergerebbe la violazione da parte della Commissione dei criteri di valutazione dei titoli dei concorrenti ai quali si era autovincolata con riferimento a “quasi tutti i candidati collocati in posizione utile in graduatoria”.
A prescindere dal fatto che il corpo del ricorso non riporta nel dettaglio gli specifici titoli contestati in relazione a ciascun soggetto collocato in posizione utile, ma cita solo alcuni esempi effettuando, quanto al resto, un richiamo per relationem alla predetta relazione “al fine di non tediare il collegio”, detta relazione, invero, è riferita solo a parte dei candidati che precedono il ricorrente in graduatoria.
Infatti, la stessa si occupa di soli quattordici soggetti collocati in graduatoria, ossia -
OMISSIS-, SS, SS, SS, SS, SS, -
OMISSIS-, SS, SS, SS, SS e SS (con la precisazione che per questi ultimi tre non sarebbero stati riscontrati errori nella valutazione dei titoli artistici), sostenendo l'impossibilità di analizzare la posizione di N. 00746/2024 REG.RIC.
SS, essendo la documentazione trasmessa dal Conservatorio a questi riferita non leggibile.
Il ricorrente, infatti, come si ripete, occupa la posizione trentadue della graduatoria e non ha fornito alcuna prova circa le utilità che conseguirebbe laddove la censura fosse fondata, dal momento che anche con il punteggio rimodulato i vari concorrenti continuerebbero a precederlo: infatti, da una semplice operazione aritmetica, consistita nella sottrazione dal punteggio totale attribuito dalla Commissione a ciascuno dei quattordici candidati del differenziale tra quello per titoli indicato in graduatoria e quello spettante secondo la consulenza, si ricava che, comunque, questi ultimi continuerebbero di gran lunga a sopravanzare il ricorrente (eccezion fatta per -
OMISSIS-, che è riservista di posto), che si è visto attribuire 82 punti.
Infatti, sottraendo dal totale attribuito a SS (punti 99,2) il differenziale tra il punteggio titoli riconosciuto dalla Commissione e quello che spetterebbe secondo la relazione di parte (5,3, derivante dalla sottrazione da 14,2 di 8,9), si ricava un punteggio finale di 93,9. Analoghe operazioni conducono ai seguenti punteggi finali in relazione agli altri concorrenti: SS 92,2; SS 93,4; SS
93,4; SS 89,6; SS 88,6; SS 90,4; SS 87.
Quanto a SS, SS e SS la relazione ha concluso per la correttezza dell'operato dell'Amministrazione e quanto a SS per l'erronea sottostima di uno 0,3, sicché il suo punteggio finale andrebbe rideterminato in 88,3 anziché in 88.
È, infine, irrilevante la rideterminazione del punteggio da 81,8 a 79,6 relativamente a
SS, trattandosipacificamente di concorrente “Assegnatario di sede per diritto alla Riserva di posto prevista dall'art. 13 c. 1 del bando Prot. 5003/E3P”.
VIII.- Le spese di lite possono essere compensate nei rapporti con l'Amministrazione
e vengono, invece, poste a carico del ricorrente nei rapporti con i controinteressati in applicazione del principio di soccombenza. N. 00746/2024 REG.RIC.
IX.- La memoria depositata dai controinteressati in data 31.10.2025 consta di 85.119 caratteri e, quindi, supera il limite dimensionale stabilito all'art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22.12.2016.
Ai sensi dei commi 5 e 5 bis dell'art. 13 ter, disp. att. c.p.a. (applicabile alla presente controversia in ragione del principio sancito dall'adunanza plenaria del Consiglio di
Stato n. 3 del 13.3.2025) “Indipendentemente dall'esito del giudizio, la parte che in qualsiasi atto del processo superi, senza avere ottenuto una preventiva autorizzazione,
i limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo può essere tenuta al pagamento di una somma complessiva per l'intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato previsto in relazione all'oggetto del giudizio medesimo e, ove occorra, in aggiunta al contributo già versato. Il giudice, con la decisione che definisce il giudizio, determina l'importo di cui al comma 5 tenendo conto dell'entità del superamento dei limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo nonché della complessità ovvero della dimensione degli atti impugnati o della sentenza impugnata”.
Nel caso di specie, se è vero che la memoria di cui trattasi contiene la confutazione delle tesi del ricorrente con riferimento a nove controinteressati, è altrettanto vero che non vi è stata alcuna richiesta di autorizzazione per il superamento dei limiti dimensionali predetti: pertanto, tenuto conto dell'importo del contributo unificato
(euro 325,00, giusta il dimezzamento vertendo la controversia in materia di pubblico impiego), le parti controinteressate, in via tra loro solidale, vanno condannate al versamento dell'importo di euro 300,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, in parte li rigetta e in parte li dichiara inammissibili, come specificato in parte motiva. N. 00746/2024 REG.RIC.
Condanna il ricorrente a rimborsare ai controinteressati le spese di lite, quantificate in complessivi euro 4.000,00, oltre oneri ed accessori come per legge, compensandole quanto al rapporto con l'Amministrazione.
Condanna i controinteressati, in via tra loro solidale, al versamento di euro 300,00 ex art. art. 13 ter, commi 5 e 5 bis, disp. att. c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente ed i controinteressati.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL GA, Presidente
Francesca IC, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca IC EL GA N. 00746/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.