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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1377/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1377/2023 R.G.A.C. promossa da:
c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore delegato Dott. , rappresentata e difesa, dall'Avv. Mario Controparte_2
del Vagli, dall'Avv. Damiano Bonomo e dall'Avv. Massimiliano Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dei nominati difensori sito in Roma, Via XXIV Maggio n.
43.
-OPPONENTE-
CONTRO
Controparte_3
- OPPOSTO CONTUMACE-
Oggetto: altri istituti e leggi speciali
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con citazione in opposizione ritualmente notificata, la Controparte_1
ha agito in giudizio per ottenere l'annullamento e/o la dichiarazione di
[...]
pagina 1 di 6 inefficacia dell'avviso di accertamento esecutivo n. 218 del 29/09/2023, relativo ai consumi idrici del 2020, notificato dal e relativo all'immobile ivi ubicato in C/da Controparte_3
Mortelletto SNC, apportato al fondo “hospitality&leisure” in liquidazione giudiziale.
Ha in particolare dedotto: - di essere una società di gestione del risparmio (d'ora in avanti,
Cont
) e di avere gestito, tra gli altri, il fondo “hospitality and leisure” (d'ora in avanti, “il fondo”)
fino al 25.2.2021, data in cui è stato messo in liquidazione giudiziale con sentenza n. 239/2021
del Tribunale di Milano;
- che al fondo era stato apportato, nel 2006, l'immobile oggetto dell'avviso di accertamento impugnato, poi locato alla fino al 17.4.2012, data a Parte_1
partire della quale è rimasto sostanzialmente in stato di abbandono e degrado, tanto da ricevere un ordine di demolizione parziale in data 7.11.2014; - di avere ricevuto, in data
9.10.2023, l'avviso di accertamento impugnato relativo al consumo di canoni idrici del 2020.
Ha quindi dedotto la propria estraneità rispetto all'atto impositivo che avrebbe dovuto essere indirizzato ai commissari liquidatori del fondo, unici deputati all'amministrazione dello stesso nonché alla sua rappresentanza giuridica e processuale. Ha all' uopo richiamato il comma 6-bis dell'art. 57 d.l.gs. 58/98, evidenziando che gli atti della riscossione devono essere indirizzati al liquidatore giudiziale in forza della ratio immanente alla disciplina di settore relativa alla gestione dei fondi immobiliari nonché in virtù del principio della par condicio
creditorum, che sarebbe violato se i crediti venissero escussi utilizzando metodi ordinari tali da non consentire l'equa distribuzione tra i creditori del patrimonio liquidato; ha dedotto che al caso di specie si applica il capo III del d.lgs. 14/2019 e, in particolare, l'art. 151 d.lgs. 14/2019
che impone la procedura di accertamento del passivo per verificare le pretese patrimoniali fatte valere nell'ambito di una procedura concorsuale.
Ha altresì lamentato la violazione del principio di autonomia patrimoniale del fondo rispetto
Cont al patrimonio della , anch'esso previsto dalla normativa di settore e, nel merito e da ultimo, l'insussistenza del credito relativo al consumo dei canoni idrici stante l'inutilizzabilità
dell'immobile a far data dal 2012, anno in cui veniva risolto il contratto con la Parte_1
circostanza che emergerebbe anche dall'ordine di demolizione afferente a parte dell'immobile pagina 2 di 6 in questione e notificato dallo stesso nell'anno 2014. Ha chiesto la Controparte_3
sospensione del titolo ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 150/2011 e ha dunque concluso chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato con vittoria di competenze e spese di lite.
Il è rimasto contumace. Controparte_3
Dichiarata la contumacia del convenuto la causa è stata istruita mediante produzione documentale e all'udienza del 3.12.2024, all'esito della discussione, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal sottoscritto Magistrato.
La domanda è fondata.
La società attrice ha proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo del
29.9.23 notificatole dal avente ad oggetto il pagamento di canoni idrici Controparte_3
anno 2020 per l'utenza idrica intestata alla medesima società e afferente all'immobile sito in in C/da Mortelletto SNC. CP_3
Orbene, l'immobile cui si riferisce l'utenza idrica in questione rientra nel Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso “hospitality and leisure”, come risulta dal provvedimento notarile di apporto del 21.6.2006, il quale specifica tra l'altro che “la proprietà,
il possesso e la disponibilità degli immobili oggetto del presente atto passano al Fondo. Frutti ed utili da
un lato, ed oneri e spese dall'altro, relativi ai beni oggetto dell'apporto passano a favore del Fondo”.
Risulta altresì che il predetto fondo gestito dalla società Controparte_1
con sentenza del Tribunale di Milano del 25.2.2021 è stato posto in
[...]
liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 57 co. 6 bis del d.lgs. 58/98 e che, successivamente, con provvedimento della Banca d'Italia del 13.4.2021, sono stati nominati commissari liquidatori il prof. Avv. Oreste De Cicco e l'avv. Simona Pavone.
Sul punto, premesso che, per orientamento comune della giurisprudenza, i fondi comuni d'investimento (nella specie, fondi immobiliare chiusi), disciplinati nel d. lgs. n. 58 del 1998, e succ. mod., sono privi di un'autonoma soggettività giuridica ma costituiscono patrimoni pagina 3 di 6 separati della società di gestione del risparmio (Cass. n. 16605 del 2010 ), va precisato che l'art. 57, comma 6 bis, d.lgs. n. 58 del 1998, prevede che, in caso di messa in liquidazione del fondo da parte del Tribunale, i liquidatori nominati dalla Banca d'Italia provvedano secondo il disposto del precedente comma 3 bis, il quale dichiara applicabili alla liquidazione alcuni articoli del d.lgs. n. 385 del 1993, tra i quali l'art. 83, secondo cui nei confronti del soggetto posto in liquidazione non può essere iniziata né proseguita alcuna azione giudiziaria e le eventuali domande nei confronti del fondo dovranno essere accertate in concorso con gli altri creditori del fondo con le modalità proprie della procedura di liquidazione.
Ora, per il combinato disposto degli articoli citati, pertanto, dalla data di insediamento degli organi liquidatori non può essere più promossa o proseguita alcuna azione nei confronti del in liquidazione, dovendo ogni eventuale pretesa nei confronti dello stesso essere fatta valere dinanzi all'organo liquidatorio in concorso con gli altri creditori.
Ciò preliminarmente chiarito, giova ulteriormente precisare la natura giuridica riconosciuta dalla giurisprudenza prevalente al fondo comune di investimento con specifico riguardo all'assenza della capacità del fondo di essere intestatario di beni o di rapporti giuridici.
Sul punto è pacifico quanto stabilito di recente dalla Suprema Corte: I fondi comuni
d'investimento, disciplinati nel T.u.f. (D.Lgs. n. 58 del 1998, e successive modificazioni), sono privi di
autonoma soggettività giuridica, costituendo patrimoni separati della società di gestione del risparmio.
Tanto questa Corte ha già affermato ulteriormente sottolineando che, in caso di acquisto nell'interesse
del fondo, l'immobile acquistato deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha
la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del
patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia (così Cassazione n. 12602 dell'8-5-2019).
Con maggior impegno esplicativo, la predetta titolarità formale in capo alla Società di gestione va intesa nel senso che: i patrimoni della società di gestione e del fondo immobiliare rimangono separati ai sensi dell'art. 36, co. 4, T.U.F. che dispone: “ciascun fondo comune di
investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti
gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, pagina 4 di 6 nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto
Con del fondo, la risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo”; la carenza di autonoma soggettività in capo al fondo comporta che la titolarità dei diritti di pertinenza del fondo spetti, sebbene per mera rappresentanza, alla Società di gestione.
Alla stregua del delineato quadro normativo e giurisprudenziale ritiene questo Giudice che con il provvedimento del Tribunale di Milano di liquidazione giudiziale del fondo è cessata la gestione del fondo ad opera della odierna opponente la quale è pertanto estranea all'atto impositivo impugnato, spettando la gestione del Fondo comune di investimento nonché la legittimazione a stare in giudizio in nome e per conto dello stesso agli organi competenti per la liquidazione del CP_5
Ed è del pari evidente che la società di gestione, quale conseguenza della liquidazione del fondo, per aver perso il potere di gestione del fondo ai sensi delle disposizioni di legge sopra richiamate, non possa in ogni caso rispondere delle obbligazioni assunte per conto del fondo in quanto, ai sensi dell'art. 36, IV comma, TUF, “delle obbligazioni contratte per conto del fondo la società di gestione risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo “.
Nella specie, l'avviso di accertamento impugnato, avente valore di titolo esecutivo, ha ad oggetto il pagamento dei canoni idrici, i quali, come da giurisprudenza consolidata e granitica, “si configurano come prestazioni corrispettive di un contratto su basi paritetiche”.
L'obbligazione che ne nasce è dunque di natura privatistica con l'immediata conseguenza che,
alla luce della normativa predetta, della stessa obbligazione contratta per conto del fondo non
Cont potrà in ogni caso risponderne la per le ragioni sopra chiarite, dovendo qualsiasi pretesa essere fatta valere nei confronti degli organi liquidatori in concorso con gli altri creditori.
In questi termini l'avviso di accertamento deve considerarsi illegittimo poiché indirizzato a chi non ha più alcun potere di disposizione, gestione e/o rappresentanza del fondo patrimoniale.
La domanda deve quindi essere accolta e l'avviso di accertamento annullato.
pagina 5 di 6 La complessità e la novità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA, in composizione monocratica, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta dalla avverso Controparte_1
l'avviso di accertamento n. 218 del 29/09/2023 per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto annulla e dichiara inefficace l'avviso di accertamento impugnato;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Vibo Valentia, 10.03.25
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1377/2023 R.G.A.C. promossa da:
c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore delegato Dott. , rappresentata e difesa, dall'Avv. Mario Controparte_2
del Vagli, dall'Avv. Damiano Bonomo e dall'Avv. Massimiliano Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dei nominati difensori sito in Roma, Via XXIV Maggio n.
43.
-OPPONENTE-
CONTRO
Controparte_3
- OPPOSTO CONTUMACE-
Oggetto: altri istituti e leggi speciali
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con citazione in opposizione ritualmente notificata, la Controparte_1
ha agito in giudizio per ottenere l'annullamento e/o la dichiarazione di
[...]
pagina 1 di 6 inefficacia dell'avviso di accertamento esecutivo n. 218 del 29/09/2023, relativo ai consumi idrici del 2020, notificato dal e relativo all'immobile ivi ubicato in C/da Controparte_3
Mortelletto SNC, apportato al fondo “hospitality&leisure” in liquidazione giudiziale.
Ha in particolare dedotto: - di essere una società di gestione del risparmio (d'ora in avanti,
Cont
) e di avere gestito, tra gli altri, il fondo “hospitality and leisure” (d'ora in avanti, “il fondo”)
fino al 25.2.2021, data in cui è stato messo in liquidazione giudiziale con sentenza n. 239/2021
del Tribunale di Milano;
- che al fondo era stato apportato, nel 2006, l'immobile oggetto dell'avviso di accertamento impugnato, poi locato alla fino al 17.4.2012, data a Parte_1
partire della quale è rimasto sostanzialmente in stato di abbandono e degrado, tanto da ricevere un ordine di demolizione parziale in data 7.11.2014; - di avere ricevuto, in data
9.10.2023, l'avviso di accertamento impugnato relativo al consumo di canoni idrici del 2020.
Ha quindi dedotto la propria estraneità rispetto all'atto impositivo che avrebbe dovuto essere indirizzato ai commissari liquidatori del fondo, unici deputati all'amministrazione dello stesso nonché alla sua rappresentanza giuridica e processuale. Ha all' uopo richiamato il comma 6-bis dell'art. 57 d.l.gs. 58/98, evidenziando che gli atti della riscossione devono essere indirizzati al liquidatore giudiziale in forza della ratio immanente alla disciplina di settore relativa alla gestione dei fondi immobiliari nonché in virtù del principio della par condicio
creditorum, che sarebbe violato se i crediti venissero escussi utilizzando metodi ordinari tali da non consentire l'equa distribuzione tra i creditori del patrimonio liquidato; ha dedotto che al caso di specie si applica il capo III del d.lgs. 14/2019 e, in particolare, l'art. 151 d.lgs. 14/2019
che impone la procedura di accertamento del passivo per verificare le pretese patrimoniali fatte valere nell'ambito di una procedura concorsuale.
Ha altresì lamentato la violazione del principio di autonomia patrimoniale del fondo rispetto
Cont al patrimonio della , anch'esso previsto dalla normativa di settore e, nel merito e da ultimo, l'insussistenza del credito relativo al consumo dei canoni idrici stante l'inutilizzabilità
dell'immobile a far data dal 2012, anno in cui veniva risolto il contratto con la Parte_1
circostanza che emergerebbe anche dall'ordine di demolizione afferente a parte dell'immobile pagina 2 di 6 in questione e notificato dallo stesso nell'anno 2014. Ha chiesto la Controparte_3
sospensione del titolo ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 150/2011 e ha dunque concluso chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato con vittoria di competenze e spese di lite.
Il è rimasto contumace. Controparte_3
Dichiarata la contumacia del convenuto la causa è stata istruita mediante produzione documentale e all'udienza del 3.12.2024, all'esito della discussione, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal sottoscritto Magistrato.
La domanda è fondata.
La società attrice ha proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo del
29.9.23 notificatole dal avente ad oggetto il pagamento di canoni idrici Controparte_3
anno 2020 per l'utenza idrica intestata alla medesima società e afferente all'immobile sito in in C/da Mortelletto SNC. CP_3
Orbene, l'immobile cui si riferisce l'utenza idrica in questione rientra nel Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso “hospitality and leisure”, come risulta dal provvedimento notarile di apporto del 21.6.2006, il quale specifica tra l'altro che “la proprietà,
il possesso e la disponibilità degli immobili oggetto del presente atto passano al Fondo. Frutti ed utili da
un lato, ed oneri e spese dall'altro, relativi ai beni oggetto dell'apporto passano a favore del Fondo”.
Risulta altresì che il predetto fondo gestito dalla società Controparte_1
con sentenza del Tribunale di Milano del 25.2.2021 è stato posto in
[...]
liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 57 co. 6 bis del d.lgs. 58/98 e che, successivamente, con provvedimento della Banca d'Italia del 13.4.2021, sono stati nominati commissari liquidatori il prof. Avv. Oreste De Cicco e l'avv. Simona Pavone.
Sul punto, premesso che, per orientamento comune della giurisprudenza, i fondi comuni d'investimento (nella specie, fondi immobiliare chiusi), disciplinati nel d. lgs. n. 58 del 1998, e succ. mod., sono privi di un'autonoma soggettività giuridica ma costituiscono patrimoni pagina 3 di 6 separati della società di gestione del risparmio (Cass. n. 16605 del 2010 ), va precisato che l'art. 57, comma 6 bis, d.lgs. n. 58 del 1998, prevede che, in caso di messa in liquidazione del fondo da parte del Tribunale, i liquidatori nominati dalla Banca d'Italia provvedano secondo il disposto del precedente comma 3 bis, il quale dichiara applicabili alla liquidazione alcuni articoli del d.lgs. n. 385 del 1993, tra i quali l'art. 83, secondo cui nei confronti del soggetto posto in liquidazione non può essere iniziata né proseguita alcuna azione giudiziaria e le eventuali domande nei confronti del fondo dovranno essere accertate in concorso con gli altri creditori del fondo con le modalità proprie della procedura di liquidazione.
Ora, per il combinato disposto degli articoli citati, pertanto, dalla data di insediamento degli organi liquidatori non può essere più promossa o proseguita alcuna azione nei confronti del in liquidazione, dovendo ogni eventuale pretesa nei confronti dello stesso essere fatta valere dinanzi all'organo liquidatorio in concorso con gli altri creditori.
Ciò preliminarmente chiarito, giova ulteriormente precisare la natura giuridica riconosciuta dalla giurisprudenza prevalente al fondo comune di investimento con specifico riguardo all'assenza della capacità del fondo di essere intestatario di beni o di rapporti giuridici.
Sul punto è pacifico quanto stabilito di recente dalla Suprema Corte: I fondi comuni
d'investimento, disciplinati nel T.u.f. (D.Lgs. n. 58 del 1998, e successive modificazioni), sono privi di
autonoma soggettività giuridica, costituendo patrimoni separati della società di gestione del risparmio.
Tanto questa Corte ha già affermato ulteriormente sottolineando che, in caso di acquisto nell'interesse
del fondo, l'immobile acquistato deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha
la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del
patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia (così Cassazione n. 12602 dell'8-5-2019).
Con maggior impegno esplicativo, la predetta titolarità formale in capo alla Società di gestione va intesa nel senso che: i patrimoni della società di gestione e del fondo immobiliare rimangono separati ai sensi dell'art. 36, co. 4, T.U.F. che dispone: “ciascun fondo comune di
investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti
gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, pagina 4 di 6 nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto
Con del fondo, la risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo”; la carenza di autonoma soggettività in capo al fondo comporta che la titolarità dei diritti di pertinenza del fondo spetti, sebbene per mera rappresentanza, alla Società di gestione.
Alla stregua del delineato quadro normativo e giurisprudenziale ritiene questo Giudice che con il provvedimento del Tribunale di Milano di liquidazione giudiziale del fondo è cessata la gestione del fondo ad opera della odierna opponente la quale è pertanto estranea all'atto impositivo impugnato, spettando la gestione del Fondo comune di investimento nonché la legittimazione a stare in giudizio in nome e per conto dello stesso agli organi competenti per la liquidazione del CP_5
Ed è del pari evidente che la società di gestione, quale conseguenza della liquidazione del fondo, per aver perso il potere di gestione del fondo ai sensi delle disposizioni di legge sopra richiamate, non possa in ogni caso rispondere delle obbligazioni assunte per conto del fondo in quanto, ai sensi dell'art. 36, IV comma, TUF, “delle obbligazioni contratte per conto del fondo la società di gestione risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo “.
Nella specie, l'avviso di accertamento impugnato, avente valore di titolo esecutivo, ha ad oggetto il pagamento dei canoni idrici, i quali, come da giurisprudenza consolidata e granitica, “si configurano come prestazioni corrispettive di un contratto su basi paritetiche”.
L'obbligazione che ne nasce è dunque di natura privatistica con l'immediata conseguenza che,
alla luce della normativa predetta, della stessa obbligazione contratta per conto del fondo non
Cont potrà in ogni caso risponderne la per le ragioni sopra chiarite, dovendo qualsiasi pretesa essere fatta valere nei confronti degli organi liquidatori in concorso con gli altri creditori.
In questi termini l'avviso di accertamento deve considerarsi illegittimo poiché indirizzato a chi non ha più alcun potere di disposizione, gestione e/o rappresentanza del fondo patrimoniale.
La domanda deve quindi essere accolta e l'avviso di accertamento annullato.
pagina 5 di 6 La complessità e la novità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA, in composizione monocratica, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta dalla avverso Controparte_1
l'avviso di accertamento n. 218 del 29/09/2023 per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto annulla e dichiara inefficace l'avviso di accertamento impugnato;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Vibo Valentia, 10.03.25
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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