Art. 64.
L'autorita' che ha disposto l'inchesta formale qualora, in base alle risultanze di essa, ritenga che al sottufficiale sia da infliggere una delle sanzioni indicate dall'art. 61, dispone il deferimento alla Commissione di disciplina.
L'autorita' che ha disposto l'inchesta formale qualora, in base alle risultanze di essa, ritenga che al sottufficiale sia da infliggere una delle sanzioni indicate dall'art. 61, dispone il deferimento alla Commissione di disciplina.