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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 23/02/2026, n. 2730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2730 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2730/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente e Relatore
COLOSIMO ANTONELLO, Giudice
SELMI VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17743/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anguillara Sabazia - Piazza Del Comune, 1 00061 Anguillara Sabazia RM
elettivamente domiciliato presso comune.anguillara@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 8288-2024 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 421/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso il sollecito di pagamento in epigrafe, proponeva ricorso il Sig. Ricorrente_1 eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale. Si costituiva in giudizio l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 19-01-2026 la Corte della Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma rigettava il ricorso per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto impositivo impugnato è relativo al preteso omesso versamento della TA.RI emesso dal Comune di
Anguillara Sabazia per € 16.522,00.
Le doglianze del contribuente non sono fondate.
Per quanto attiene all'eccepito vizio di motivazione, la Corte rileva che sono stati notificati sei avvisi di accertamento, tutti ricevuti dal contribuente e l'obbligo di motivazione è stato assolto “per relationem” mediante riferimento ad altri atti richiamati nel provvedimento adottato, ben noti al ricorrente (Cass. n.
15348/2016), il quale era a conoscenza della pretesa tributaria.
Pertanto l'eccezione non ha pregio.
L'Ufficio costituito ha provato l'avvenuta notifica di sei avvisi di accertamento riguardanti le omesse denunce
TARI degli anni dal 2016 al 2021, tutti a mezzo PEC.
Dagli atti di causa non si evince alcuna prova in ordine ai pretesi versamenti della TARI.
Non appare, poi, maturata alcuna prescrizione e decadenza per gli anni in contestazione, né il contribuente specifica le date nelle quali sarebbe decorso il termine di prescrizione e di decadenza: il termine per la notifica dell'accertamento esecutivo n. 179 (anno 2016) era accertabile entro il 26/03/2023, l'avviso n. 180
(anno 2017) era accertabile entro il 26/03/2024, l'accertamento n. 181 (anno 2018) spirava il 31/12/2024,
l'accertamento n. 182 (anno 2019) spirava il 31/12/2025, l'accertamento n. 183 (anno 2020) spira il
31/12/2026, l'accertamento n. 184 (anno 2021) spira il 31/12/2027.
La Corte osserva che non sussisteva alcun obbligo di instaurare un contraddittorio preventivo (Cass.
Ordinanza n. 9978/21).
Anche la doglianza circa l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato è infondata, avendo l'Ufficio proceduto a mezzo pec prevista dalla legge.
È legittima la sottoscrizione del sollecito di pagamento con la “firma a stampa” del funzionario responsabile trattandosi di atto redatto con modalità telematiche.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore del Comune di Anguillara Sabazia nella misura di € 2.000,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il contribuente alle spese del giudizio nella misura di € 2.000,00.
Roma, 19-01-2026
Il Presidente Relatore UI LI
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente e Relatore
COLOSIMO ANTONELLO, Giudice
SELMI VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17743/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anguillara Sabazia - Piazza Del Comune, 1 00061 Anguillara Sabazia RM
elettivamente domiciliato presso comune.anguillara@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 8288-2024 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 421/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso il sollecito di pagamento in epigrafe, proponeva ricorso il Sig. Ricorrente_1 eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale. Si costituiva in giudizio l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 19-01-2026 la Corte della Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma rigettava il ricorso per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto impositivo impugnato è relativo al preteso omesso versamento della TA.RI emesso dal Comune di
Anguillara Sabazia per € 16.522,00.
Le doglianze del contribuente non sono fondate.
Per quanto attiene all'eccepito vizio di motivazione, la Corte rileva che sono stati notificati sei avvisi di accertamento, tutti ricevuti dal contribuente e l'obbligo di motivazione è stato assolto “per relationem” mediante riferimento ad altri atti richiamati nel provvedimento adottato, ben noti al ricorrente (Cass. n.
15348/2016), il quale era a conoscenza della pretesa tributaria.
Pertanto l'eccezione non ha pregio.
L'Ufficio costituito ha provato l'avvenuta notifica di sei avvisi di accertamento riguardanti le omesse denunce
TARI degli anni dal 2016 al 2021, tutti a mezzo PEC.
Dagli atti di causa non si evince alcuna prova in ordine ai pretesi versamenti della TARI.
Non appare, poi, maturata alcuna prescrizione e decadenza per gli anni in contestazione, né il contribuente specifica le date nelle quali sarebbe decorso il termine di prescrizione e di decadenza: il termine per la notifica dell'accertamento esecutivo n. 179 (anno 2016) era accertabile entro il 26/03/2023, l'avviso n. 180
(anno 2017) era accertabile entro il 26/03/2024, l'accertamento n. 181 (anno 2018) spirava il 31/12/2024,
l'accertamento n. 182 (anno 2019) spirava il 31/12/2025, l'accertamento n. 183 (anno 2020) spira il
31/12/2026, l'accertamento n. 184 (anno 2021) spira il 31/12/2027.
La Corte osserva che non sussisteva alcun obbligo di instaurare un contraddittorio preventivo (Cass.
Ordinanza n. 9978/21).
Anche la doglianza circa l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato è infondata, avendo l'Ufficio proceduto a mezzo pec prevista dalla legge.
È legittima la sottoscrizione del sollecito di pagamento con la “firma a stampa” del funzionario responsabile trattandosi di atto redatto con modalità telematiche.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore del Comune di Anguillara Sabazia nella misura di € 2.000,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il contribuente alle spese del giudizio nella misura di € 2.000,00.
Roma, 19-01-2026
Il Presidente Relatore UI LI