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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/07/2025, n. 3327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3327 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4776/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Oliva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4776/2020 promossa da:
[ ], in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti MARRUSO FRANCO
[ ] e TORTORA EMMA [ ] ed elettivamente C.F._1 C.F._2
domiciliata in via Nizza n. 146
OPPONENTE contro
'80 [ ], in persona del CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante p.t.
OPPOSTA
e
. [B266440], in Controparte_3 Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti MELCHIORRI
ALESSIA [ ] e MELCHIORRI ANNALISA [ C.F._3 C.F._4 ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Sardegna n. 50
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione avverso il Parte_2
D.I. n. 689/2020 (R.G. n. 2190/2020), emesso il 03.03.2020 e notificato il 28.05.2020, con il quale il Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso presentato dalla società
[...]
Parte
ingiungeva alla il pagamento della somma di € 15.438,66, oltre Parte_3 interessi ex D.Lgs. n. 231/2002, nonché spese e competenze del monitorio, dovuta a titolo di saldo del 10%, sul corrispettivo per le prestazioni sanitarie di radiologia diagnostica, erogate in favore degli assistiti del nel mese di agosto 2018, come da fattura n. 23/R del CP_5
13/09/2018 prodotta in sede monitoria.
Nella presente sede la eccepiva, a fondamento della propria opposizione, in primo Parte_2 luogo la non corretta indicazione dell'entità del credito ingiunto, dal momento che l'originaria somma portata in fattura era stata ridotta all'esito dei controlli effettuati dagli organi competenti sulla regolarità delle prestazioni, dai quali risultavano 61 anomalie per un valore complessivo di € 6.188,67, con conseguente riduzione della somma dovuta ad € 9.249,99.
Eccepiva inoltre l'inesigibilità del credito residuo in quanto la società opposta avrebbe superato, nel corso dell'anno di riferimento, il limite massimo di incremento di valore del costo delle prestazioni sanitarie erogate in favore degli utenti del fissato all'interno CP_5
Parte dell'accordo contrattuale concluso tra la e la struttura privata nella soglia del 10% ed espressamente indicato come inderogabile in assenza di adeguata motivazione (non fornita dal
Centro). Parte Sulla base di tali argomentazioni, concludeva dunque l' per la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto reso in assenza dei presupposti di legge, con vittoria di spese e competenze di lite.
Incardinatosi regolarmente il contraddittorio si costituiva in giudizio la società '80 CP_1
la quale contestava punto per punto l'avversa prospettazione Controparte_2
dei fatti di causa e in particolare eccepiva l'insufficienza della prova in merito all'asserito superamento dei limiti massimi di aumento del costo medio delle prestazioni. Concludeva quindi per il rigetto dell'avversa opposizione e l'integrale conferma del decreto opposto.
Nel corso del giudizio non veniva svolta attività istruttoria.
pagina 2 di 7 Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. depositata in data 06.03.2023 si costituiva in giudizio la – compartment , esponendo di aver acquistato Controparte_6 CP_4 dalla '80 le fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto mediante cessione di crediti CP_1
per atto pubblico notarile del 19.01.2023, ritualmente notificata alla debitrice. Nel costituirsi si associava alle difese dell'originaria opposta, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo con attribuzione delle spese di lite.
All'udienza del 03.02.2025 svoltasi telematicamente il Giudice assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di legge.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione, sollevata da parte opponente in sede conclusionale, di carenza di legittimazione attiva della intervenuta in giudizio Controparte_6 in qualità di cessionaria dei crediti di cui alle fatture per cui è giudizio, risultando correttamente notificati e depositati all'interno del fascicolo telematico, contrariamente a quanto asserito sul Parte punto dalla tanto il contratto di cessione intervenuto tra l'istituto di credito e la CP_1
'80 quanto l'elenco delle fatture oggetto dello stesso (vedasi pec allegate ai numeri 2 e 3 della comparsa di intervento depositata in data 06.03.2023).
Ben maggiore rilievo nell'ambito della presente motivazione deve essere invece attribuito all'eccezione, anch'essa sollevata dalla azienda sanitaria opponente ma attinente al merito della pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, di inesigibilità del credito di cui al decreto ingiuntivo impugnato in ragione dell'accertato sforamento del limite massimo di incremento del costo medio delle prestazioni sanitarie stabilito per l'anno 2018.
Come già anticipato in premessa, parte opponente pone a fondamento dell'eccezione in esame la violazione delle pattuizioni di cui all'accordo contrattuale di accreditamento presso il S.S.N. stipulato con l'originaria creditrice '80, ed in particolare dell'art. 8 dello stesso nella CP_1 parte in cui al comma 2 prevede che “non è consentito ad ogni singola struttura privata: di incrementare la propria produzione a carico del oltre il limite del 10% rispetto a quella Pt_4
fatta registrare nel corrispondente periodo dell'anno precedente;
di superare di oltre il 10% il valore medio delle prestazioni, determinato secondo i criteri di cui al comma 6 dell'art.4 ed agli allegati schemi che definiscono il case-mix delle strutture facenti capo alla medesima
pagina 3 di 7 branca/tipologia prestazionale;
di superare di oltre il 30% nel 2018 il valore medio 2012 delle prestazioni “R”, calcolato sulla produzione totale 2012 di dette prestazioni da parte dei centri Part operanti nella ”.
Sul punto esponeva l'opponente che, con nota del 20/03/2020 trasmessa a mezzo pec e ritualmente prodotta nel presente giudizio, la Controparte_7
contestava alla che, a fronte di un costo medio di € 61,08, previsto in via generale Parte_5 per le prestazioni di radiologia diagnostica, nel caso della società opposta è stato accertato un costo medio di € 70,57., con un aumento del valore delle prestazioni pari dunque al 15,53%, e come tale superiore al limite massimo del 10% consentito ex contractu.
Contestualmente, la competente struttura dell'ente chiedeva di chiarire, entro i successivi 7 giorni, le motivazioni dello sforamento, senza che tuttavia controparte provvedesse a tanto nei termini fissati, ragion per cui l'organo competente rimetteva gli atti ai Tavoli Tecnici previsti dall'art. 6 del già richiamato contratto ex art. 8 – quinquies D.Lgs. n. 502/1992, nel mentre sospendendo la liquidazione degli importi per prestazioni assistenziali resi poi oggetto di ingiunzione. Parte Ebbene, con riferimento alle prospettazioni espresse dalla nei termini suddetti giova anzitutto evidenziare come la prevalente giurisprudenza di legittimità si mostri ormai granitica nel sostenere che, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, la violazione delle pattuizioni inserite nei contratti ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992, stipulati di anno in anno tra le
Aziende sanitarie locali e le strutture in regime di accreditamento presso il Servizio Sanitario
Nazionale, integra un fatto impeditivo della pretesa creditoria della struttura accreditata la quale agisca per ottenere il rimborso delle prestazioni sanitarie ed assistenziale effettuate in favore degli utenti nel corso dell'anno di riferimento, e come tale il relativo onere della prova non può Parte che ricadere integralmente sulla debitrice in ottemperanza ai principi generali stabiliti dall'art. 2697 c.c. il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c., a carico pagina 4 di 7 della debitrice (cfr. ex multis Cass. civ. n. 10182/2021; Cass. civ. n. 3403/2018; Cass. Pt_2
civ. n. 826/2015).
Tanto premesso in linea generale, si osserva che nel caso di specie l'opponente ha inteso far fronte agli oneri probatori posti a suo carico attraverso la produzione in giudizio di Parte documentazione meramente interna e precostituita dalla stessa ed in particolare della già menzionata nota del 20/03/2020 a firma della Dirigente della Controparte_7
Parte dell'
Tale comunicazione, tuttavia, non può ritenersi da sola sufficiente a ritenere provata la relativa circostanza nella presente sede, e ciò in quanto in essa si dà semplicemente atto della verifica dello sforamento senza tuttavia fornire alcuna indicazione ulteriore in merito ai criteri di determinazione di detto superamento dei limiti contrattuali, nonché in assenza dell'opportuna indicazione delle quantità di prestazioni rese dal Centro accreditato per la branca di riferimento: occorre infatti tenere presente che, ai fini della ricostruzione del valore medio delle prestazioni non superabile oltre la soglia del 10%, ciò che rileva non è solamente il complesso di dati
“astratti” dedotti in contratto sulla base di un meccanismo di determinazione ex ante, ma anche l'attività concretamente svolta dai singoli centri accreditati per la branca di riferimento, attraverso l'allegazione dei prospetti quantitativi delle prestazioni sanitarie dagli stessi erogate nonché dei relativi prezzi la cui produzione in giudizio, oltre ad essere precipuo onere del soggetto pubblico in applicazione del principio di vicinanza della prova, assume fondamentale importanza in funzione di una valutazione in termini oggettivi ed imparziali della correttezza dei calcoli da quest'ultimo effettuati.
Sempre al medesimo scopo deve in ogni caso evidenziarsi l'insufficienza, a fini probatori, dei soli documenti provenienti dalla stessa parte opponente la quale intenda avvalersene in Parte giudizio, non costituendo essi – contrariamente a quanto sostenuto dall' – atti aventi fede privilegiata sino all'annullamento dinanzi al giudice amministrativo, bensì di meri documenti interni, inseriti nell'ambito di un rapporto (quello di accreditamento) ormai paritetico e contrattualizzato dai connotati prevalentemente privatistici, e in quanto tali inidonei a fornire la prova di quanto ivi contenuto se a favore della parte li ha formati.
Posto dunque che la sola nota dirigenziale richiamata, in quanto atto formato dalla stessa
[...]
e a suo favore non corredata peraltro dalle successive determinazioni del competente Pt_2
pagina 5 di 7 Tavolo Tecnico assunte all'esito delle verifiche di congruità delle prestazioni erogate, non è in grado di dimostrare la correttezza dei conteggi effettuati e conseguentemente il verificarsi del dedotto fatto estintivo della pretesa della opposta, in assenza di prova documentata dell'effettività dell'incremento del relativo costo oltre i limiti indicati all'art. 8 del contratto;
né, in senso contrario, può attribuirsi rilievo all'asserita genericità delle difese articolate sul punto dall'opposta, trattandosi comunque di una circostanza irrilevante in mancanza del previo Parte assolvimento integrale da parte dell' degli oneri probatori su di essa gravanti.
Accertata nei termini suddetti la piena esigibilità del credito, restano infine da affrontare le questioni inerenti alla corretta determinazione dell'entità dello stesso. Parte Evidenziava infatti l' come l'importo della fattura portata nel monitorio non fosse di €
15.438,66 come indicato in sede di ingiunzione, bensì di € 9.249,99, specificando sul punto che all'esito dei controlli tecnico – sanitari sulle prestazioni sanitarie rese durante il mese di agosto
2018 erano state riscontrate una serie di anomalie per un valore complessivo di € 6.188,67, ragion per cui gli organi competenti formulavano alla società opposta apposita richiesta di emissione di nota di credito di valore corrispondente;
tale richiesta veniva riscontrata dalla
'80 attraverso l'emissione della nota di credito n. 4/R del 30.11.2019, da computarsi a CP_1 decurtazione dell'importo di € 15.438,66 originariamente dovuto per le prestazioni in oggetto.
In merito occorre rilevare come effettivamente la '80, nel costituirsi nel presente CP_1 giudizio, nulla abbia controdedotto rispetto alle suindicate argomentazioni difensive dell'opponente, in tal modo implicitamente riconoscendone la pertinenza e la fondatezza in applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c.
Quanto, invece, alle difese svolte sul punto dalla cessionaria le stesse Controparte_3
non possono ritenersi meritevoli di condivisione, dovendosi invece predicare la fondatezza delle argomentazioni avanzate in senso contrario dall'opponente.
Risulta infatti pertinente il richiamo all'art. 7 del contratto di accreditamento nella parte in cui dispone, nell'ambito della regolamentazione delle modalità di pagamento delle prestazioni erogate dalle strutture private, che l'effettuazione dei controlli di regolarità delle prestazioni si colloca cronologicamente non nella fase iniziale di corresponsione dell'acconto pari al 90% del fatturato mensile (comma 1), ma piuttosto in quella successiva di corresponsione del restante saldo del 10% dello stesso fatturato (comma 2), per cui in assenza di prova specifica in tal pagina 6 di 7 senso non appare possibile supporre che la decurtazione della somma risultante dalla nota di credito n. 4/R del 30.11.2019 fosse stata già effettata in occasione del pagamento dell'acconto iniziale pari ad € 138.947,94 (a fronte di un fatturato complessivo per il mese di agosto 2018 di
€ 154.386,60) e non fosse, piuttosto, da computarsi al restante saldo di € 15.438,66.
Ne consegue pertanto la necessità di provvedere in questa sede alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, disponendo in luogo di esso la condanna della opponente al pagamento della minor somma di € 9.249,99 a fronte di quella di € 15.438,66 oggetto di ingiunzione. A tale somma andranno poi aggiunte quelle ulteriori dovute a titolo di interessi dalla messa in mora sino all'interale soddisfo, peraltro già riconosciute in sede monitoria e mai contestate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14
e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di cui in motivazione;
2) Condanna la a versare alla Parte_2 Controparte_8
la somma di € 9.249,99 oltre interessi sino all'integrale soddisfo, a titolo di saldo del
[...]
10% sul corrispettivo per le prestazioni sanitarie di radiologia diagnostica erogate dalla
'80 in favore degli assistiti del S.S.N. nel mese di CP_1 Controparte_2
agosto 2018,
3) Condanna la a rifondere alla Parte_2 Controparte_8
le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.100, 00 oltre
[...]
iva, cpa e rimborso spese forfettario come per legge.
Si comunichi.
Salerno, 26 luglio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Oliva
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Oliva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4776/2020 promossa da:
[ ], in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti MARRUSO FRANCO
[ ] e TORTORA EMMA [ ] ed elettivamente C.F._1 C.F._2
domiciliata in via Nizza n. 146
OPPONENTE contro
'80 [ ], in persona del CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante p.t.
OPPOSTA
e
. [B266440], in Controparte_3 Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti MELCHIORRI
ALESSIA [ ] e MELCHIORRI ANNALISA [ C.F._3 C.F._4 ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Sardegna n. 50
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione avverso il Parte_2
D.I. n. 689/2020 (R.G. n. 2190/2020), emesso il 03.03.2020 e notificato il 28.05.2020, con il quale il Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso presentato dalla società
[...]
Parte
ingiungeva alla il pagamento della somma di € 15.438,66, oltre Parte_3 interessi ex D.Lgs. n. 231/2002, nonché spese e competenze del monitorio, dovuta a titolo di saldo del 10%, sul corrispettivo per le prestazioni sanitarie di radiologia diagnostica, erogate in favore degli assistiti del nel mese di agosto 2018, come da fattura n. 23/R del CP_5
13/09/2018 prodotta in sede monitoria.
Nella presente sede la eccepiva, a fondamento della propria opposizione, in primo Parte_2 luogo la non corretta indicazione dell'entità del credito ingiunto, dal momento che l'originaria somma portata in fattura era stata ridotta all'esito dei controlli effettuati dagli organi competenti sulla regolarità delle prestazioni, dai quali risultavano 61 anomalie per un valore complessivo di € 6.188,67, con conseguente riduzione della somma dovuta ad € 9.249,99.
Eccepiva inoltre l'inesigibilità del credito residuo in quanto la società opposta avrebbe superato, nel corso dell'anno di riferimento, il limite massimo di incremento di valore del costo delle prestazioni sanitarie erogate in favore degli utenti del fissato all'interno CP_5
Parte dell'accordo contrattuale concluso tra la e la struttura privata nella soglia del 10% ed espressamente indicato come inderogabile in assenza di adeguata motivazione (non fornita dal
Centro). Parte Sulla base di tali argomentazioni, concludeva dunque l' per la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto reso in assenza dei presupposti di legge, con vittoria di spese e competenze di lite.
Incardinatosi regolarmente il contraddittorio si costituiva in giudizio la società '80 CP_1
la quale contestava punto per punto l'avversa prospettazione Controparte_2
dei fatti di causa e in particolare eccepiva l'insufficienza della prova in merito all'asserito superamento dei limiti massimi di aumento del costo medio delle prestazioni. Concludeva quindi per il rigetto dell'avversa opposizione e l'integrale conferma del decreto opposto.
Nel corso del giudizio non veniva svolta attività istruttoria.
pagina 2 di 7 Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. depositata in data 06.03.2023 si costituiva in giudizio la – compartment , esponendo di aver acquistato Controparte_6 CP_4 dalla '80 le fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto mediante cessione di crediti CP_1
per atto pubblico notarile del 19.01.2023, ritualmente notificata alla debitrice. Nel costituirsi si associava alle difese dell'originaria opposta, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo con attribuzione delle spese di lite.
All'udienza del 03.02.2025 svoltasi telematicamente il Giudice assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di legge.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione, sollevata da parte opponente in sede conclusionale, di carenza di legittimazione attiva della intervenuta in giudizio Controparte_6 in qualità di cessionaria dei crediti di cui alle fatture per cui è giudizio, risultando correttamente notificati e depositati all'interno del fascicolo telematico, contrariamente a quanto asserito sul Parte punto dalla tanto il contratto di cessione intervenuto tra l'istituto di credito e la CP_1
'80 quanto l'elenco delle fatture oggetto dello stesso (vedasi pec allegate ai numeri 2 e 3 della comparsa di intervento depositata in data 06.03.2023).
Ben maggiore rilievo nell'ambito della presente motivazione deve essere invece attribuito all'eccezione, anch'essa sollevata dalla azienda sanitaria opponente ma attinente al merito della pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, di inesigibilità del credito di cui al decreto ingiuntivo impugnato in ragione dell'accertato sforamento del limite massimo di incremento del costo medio delle prestazioni sanitarie stabilito per l'anno 2018.
Come già anticipato in premessa, parte opponente pone a fondamento dell'eccezione in esame la violazione delle pattuizioni di cui all'accordo contrattuale di accreditamento presso il S.S.N. stipulato con l'originaria creditrice '80, ed in particolare dell'art. 8 dello stesso nella CP_1 parte in cui al comma 2 prevede che “non è consentito ad ogni singola struttura privata: di incrementare la propria produzione a carico del oltre il limite del 10% rispetto a quella Pt_4
fatta registrare nel corrispondente periodo dell'anno precedente;
di superare di oltre il 10% il valore medio delle prestazioni, determinato secondo i criteri di cui al comma 6 dell'art.4 ed agli allegati schemi che definiscono il case-mix delle strutture facenti capo alla medesima
pagina 3 di 7 branca/tipologia prestazionale;
di superare di oltre il 30% nel 2018 il valore medio 2012 delle prestazioni “R”, calcolato sulla produzione totale 2012 di dette prestazioni da parte dei centri Part operanti nella ”.
Sul punto esponeva l'opponente che, con nota del 20/03/2020 trasmessa a mezzo pec e ritualmente prodotta nel presente giudizio, la Controparte_7
contestava alla che, a fronte di un costo medio di € 61,08, previsto in via generale Parte_5 per le prestazioni di radiologia diagnostica, nel caso della società opposta è stato accertato un costo medio di € 70,57., con un aumento del valore delle prestazioni pari dunque al 15,53%, e come tale superiore al limite massimo del 10% consentito ex contractu.
Contestualmente, la competente struttura dell'ente chiedeva di chiarire, entro i successivi 7 giorni, le motivazioni dello sforamento, senza che tuttavia controparte provvedesse a tanto nei termini fissati, ragion per cui l'organo competente rimetteva gli atti ai Tavoli Tecnici previsti dall'art. 6 del già richiamato contratto ex art. 8 – quinquies D.Lgs. n. 502/1992, nel mentre sospendendo la liquidazione degli importi per prestazioni assistenziali resi poi oggetto di ingiunzione. Parte Ebbene, con riferimento alle prospettazioni espresse dalla nei termini suddetti giova anzitutto evidenziare come la prevalente giurisprudenza di legittimità si mostri ormai granitica nel sostenere che, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, la violazione delle pattuizioni inserite nei contratti ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992, stipulati di anno in anno tra le
Aziende sanitarie locali e le strutture in regime di accreditamento presso il Servizio Sanitario
Nazionale, integra un fatto impeditivo della pretesa creditoria della struttura accreditata la quale agisca per ottenere il rimborso delle prestazioni sanitarie ed assistenziale effettuate in favore degli utenti nel corso dell'anno di riferimento, e come tale il relativo onere della prova non può Parte che ricadere integralmente sulla debitrice in ottemperanza ai principi generali stabiliti dall'art. 2697 c.c. il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c., a carico pagina 4 di 7 della debitrice (cfr. ex multis Cass. civ. n. 10182/2021; Cass. civ. n. 3403/2018; Cass. Pt_2
civ. n. 826/2015).
Tanto premesso in linea generale, si osserva che nel caso di specie l'opponente ha inteso far fronte agli oneri probatori posti a suo carico attraverso la produzione in giudizio di Parte documentazione meramente interna e precostituita dalla stessa ed in particolare della già menzionata nota del 20/03/2020 a firma della Dirigente della Controparte_7
Parte dell'
Tale comunicazione, tuttavia, non può ritenersi da sola sufficiente a ritenere provata la relativa circostanza nella presente sede, e ciò in quanto in essa si dà semplicemente atto della verifica dello sforamento senza tuttavia fornire alcuna indicazione ulteriore in merito ai criteri di determinazione di detto superamento dei limiti contrattuali, nonché in assenza dell'opportuna indicazione delle quantità di prestazioni rese dal Centro accreditato per la branca di riferimento: occorre infatti tenere presente che, ai fini della ricostruzione del valore medio delle prestazioni non superabile oltre la soglia del 10%, ciò che rileva non è solamente il complesso di dati
“astratti” dedotti in contratto sulla base di un meccanismo di determinazione ex ante, ma anche l'attività concretamente svolta dai singoli centri accreditati per la branca di riferimento, attraverso l'allegazione dei prospetti quantitativi delle prestazioni sanitarie dagli stessi erogate nonché dei relativi prezzi la cui produzione in giudizio, oltre ad essere precipuo onere del soggetto pubblico in applicazione del principio di vicinanza della prova, assume fondamentale importanza in funzione di una valutazione in termini oggettivi ed imparziali della correttezza dei calcoli da quest'ultimo effettuati.
Sempre al medesimo scopo deve in ogni caso evidenziarsi l'insufficienza, a fini probatori, dei soli documenti provenienti dalla stessa parte opponente la quale intenda avvalersene in Parte giudizio, non costituendo essi – contrariamente a quanto sostenuto dall' – atti aventi fede privilegiata sino all'annullamento dinanzi al giudice amministrativo, bensì di meri documenti interni, inseriti nell'ambito di un rapporto (quello di accreditamento) ormai paritetico e contrattualizzato dai connotati prevalentemente privatistici, e in quanto tali inidonei a fornire la prova di quanto ivi contenuto se a favore della parte li ha formati.
Posto dunque che la sola nota dirigenziale richiamata, in quanto atto formato dalla stessa
[...]
e a suo favore non corredata peraltro dalle successive determinazioni del competente Pt_2
pagina 5 di 7 Tavolo Tecnico assunte all'esito delle verifiche di congruità delle prestazioni erogate, non è in grado di dimostrare la correttezza dei conteggi effettuati e conseguentemente il verificarsi del dedotto fatto estintivo della pretesa della opposta, in assenza di prova documentata dell'effettività dell'incremento del relativo costo oltre i limiti indicati all'art. 8 del contratto;
né, in senso contrario, può attribuirsi rilievo all'asserita genericità delle difese articolate sul punto dall'opposta, trattandosi comunque di una circostanza irrilevante in mancanza del previo Parte assolvimento integrale da parte dell' degli oneri probatori su di essa gravanti.
Accertata nei termini suddetti la piena esigibilità del credito, restano infine da affrontare le questioni inerenti alla corretta determinazione dell'entità dello stesso. Parte Evidenziava infatti l' come l'importo della fattura portata nel monitorio non fosse di €
15.438,66 come indicato in sede di ingiunzione, bensì di € 9.249,99, specificando sul punto che all'esito dei controlli tecnico – sanitari sulle prestazioni sanitarie rese durante il mese di agosto
2018 erano state riscontrate una serie di anomalie per un valore complessivo di € 6.188,67, ragion per cui gli organi competenti formulavano alla società opposta apposita richiesta di emissione di nota di credito di valore corrispondente;
tale richiesta veniva riscontrata dalla
'80 attraverso l'emissione della nota di credito n. 4/R del 30.11.2019, da computarsi a CP_1 decurtazione dell'importo di € 15.438,66 originariamente dovuto per le prestazioni in oggetto.
In merito occorre rilevare come effettivamente la '80, nel costituirsi nel presente CP_1 giudizio, nulla abbia controdedotto rispetto alle suindicate argomentazioni difensive dell'opponente, in tal modo implicitamente riconoscendone la pertinenza e la fondatezza in applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c.
Quanto, invece, alle difese svolte sul punto dalla cessionaria le stesse Controparte_3
non possono ritenersi meritevoli di condivisione, dovendosi invece predicare la fondatezza delle argomentazioni avanzate in senso contrario dall'opponente.
Risulta infatti pertinente il richiamo all'art. 7 del contratto di accreditamento nella parte in cui dispone, nell'ambito della regolamentazione delle modalità di pagamento delle prestazioni erogate dalle strutture private, che l'effettuazione dei controlli di regolarità delle prestazioni si colloca cronologicamente non nella fase iniziale di corresponsione dell'acconto pari al 90% del fatturato mensile (comma 1), ma piuttosto in quella successiva di corresponsione del restante saldo del 10% dello stesso fatturato (comma 2), per cui in assenza di prova specifica in tal pagina 6 di 7 senso non appare possibile supporre che la decurtazione della somma risultante dalla nota di credito n. 4/R del 30.11.2019 fosse stata già effettata in occasione del pagamento dell'acconto iniziale pari ad € 138.947,94 (a fronte di un fatturato complessivo per il mese di agosto 2018 di
€ 154.386,60) e non fosse, piuttosto, da computarsi al restante saldo di € 15.438,66.
Ne consegue pertanto la necessità di provvedere in questa sede alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, disponendo in luogo di esso la condanna della opponente al pagamento della minor somma di € 9.249,99 a fronte di quella di € 15.438,66 oggetto di ingiunzione. A tale somma andranno poi aggiunte quelle ulteriori dovute a titolo di interessi dalla messa in mora sino all'interale soddisfo, peraltro già riconosciute in sede monitoria e mai contestate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14
e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di cui in motivazione;
2) Condanna la a versare alla Parte_2 Controparte_8
la somma di € 9.249,99 oltre interessi sino all'integrale soddisfo, a titolo di saldo del
[...]
10% sul corrispettivo per le prestazioni sanitarie di radiologia diagnostica erogate dalla
'80 in favore degli assistiti del S.S.N. nel mese di CP_1 Controparte_2
agosto 2018,
3) Condanna la a rifondere alla Parte_2 Controparte_8
le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.100, 00 oltre
[...]
iva, cpa e rimborso spese forfettario come per legge.
Si comunichi.
Salerno, 26 luglio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Oliva
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