Art. 74.
L' articolo 195 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 195 - Prelevamento dei beni mobili. - Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione".
L' articolo 195 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 195 - Prelevamento dei beni mobili. - Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione".