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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 187/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente e Relatore RICCOBENE GIUSEPPE SALVATORE, Giudice SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1121/2022 depositato il 09/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I N.59 92024 Canicatti' AG
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. N. 2907 TARI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti. Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'ingiunzione di pagamento proponendo cinque motivi di doglianza.
Non si è costituito il Comune di Canicattì, convenuto.
All'udienza del 21.1.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non si è costituito il convenuto Comune di Canicattì.
Il ricorrente non fornisce prova della ritualità della notifica del ricorso.
L'art.16, co.3, del D.L. n.119/2018 prevede che “in tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, numero 446, provvedono ai sensi dell'articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 21 gennaio 1994, numero 53. I soggetti di cui al periodo precedente nel compimento di tali attività assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale”. A sua volta, il richiamato art. 9, co.
1-bis ed 1-ter, L. n.53/1994 prevede che “1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma uno, del decreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82. 1-ter. In tutti casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede sensi del comma 1-bis”. Orbene, nella fattispecie il ricorrente ha prodotto copia in formato .pdf delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio pec di notifica e ciò non è sufficiente per fornire prova del contenuto del messaggio stesso e dei suoi allegati (in principalità, proprio il ricorso proposto). Tale prova si raggiunge infatti depositando il duplicato telematico dell'intero messaggio pec di notifica, con i suoi allegati, e delle ricevute di accettazione e consegna, prova che comporta il deposito del relativo messaggio in estensione .eml (o .msg). E', infatti, dal solo file con estensione .eml che è possibile accertare che la notifica ha avuto per oggetto proprio il ricorso proposto la cui copia, in formato .pdf, è stata depositata al fascicolo. Neppure risulta che il ricorrente abbia fornito indicazioni sulle ragioni per cui non abbia potuto procedere al deposito con modalità telematiche, né ha provveduto all'attestazione della conformità dei documenti depositati agli originali informatici. Non può pertanto ritenersi integrata la prova della notificazione del ricorso alla parte resistente, non costituita.
Va conseguentemente dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese.
Agrigento, 21 gennaio 2026
Il Presidente est.
SA TO
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente e Relatore RICCOBENE GIUSEPPE SALVATORE, Giudice SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1121/2022 depositato il 09/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I N.59 92024 Canicatti' AG
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. N. 2907 TARI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti. Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'ingiunzione di pagamento proponendo cinque motivi di doglianza.
Non si è costituito il Comune di Canicattì, convenuto.
All'udienza del 21.1.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non si è costituito il convenuto Comune di Canicattì.
Il ricorrente non fornisce prova della ritualità della notifica del ricorso.
L'art.16, co.3, del D.L. n.119/2018 prevede che “in tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, numero 446, provvedono ai sensi dell'articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 21 gennaio 1994, numero 53. I soggetti di cui al periodo precedente nel compimento di tali attività assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale”. A sua volta, il richiamato art. 9, co.
1-bis ed 1-ter, L. n.53/1994 prevede che “1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma uno, del decreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82. 1-ter. In tutti casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede sensi del comma 1-bis”. Orbene, nella fattispecie il ricorrente ha prodotto copia in formato .pdf delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio pec di notifica e ciò non è sufficiente per fornire prova del contenuto del messaggio stesso e dei suoi allegati (in principalità, proprio il ricorso proposto). Tale prova si raggiunge infatti depositando il duplicato telematico dell'intero messaggio pec di notifica, con i suoi allegati, e delle ricevute di accettazione e consegna, prova che comporta il deposito del relativo messaggio in estensione .eml (o .msg). E', infatti, dal solo file con estensione .eml che è possibile accertare che la notifica ha avuto per oggetto proprio il ricorso proposto la cui copia, in formato .pdf, è stata depositata al fascicolo. Neppure risulta che il ricorrente abbia fornito indicazioni sulle ragioni per cui non abbia potuto procedere al deposito con modalità telematiche, né ha provveduto all'attestazione della conformità dei documenti depositati agli originali informatici. Non può pertanto ritenersi integrata la prova della notificazione del ricorso alla parte resistente, non costituita.
Va conseguentemente dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese.
Agrigento, 21 gennaio 2026
Il Presidente est.
SA TO