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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/07/2025, n. 3553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3553 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Borile ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11105/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentato dal suo Amministratore di Sostegno Parte_1 C.F._1 Dott.ssa (c.f. ) nominata con decreto n. 4040 del 07.11.2018 dal CP_1 C.F._2
Tribunale di Trento ed autorizzata al presente giudizio con decreto del 03.12.2024 (doc. 1) rappresentato e difeso dall'Avv. Enrica De Lazzari (c.f. ) del Foro di Venezia C.F._3 con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo pec Email_1
ATTORE/INTIMANTE
(C.F. ) Controparte_2 C.F._4 CONVENUTA/INTIMATA contro
CONCLUSIONI
La parte intimante ha concluso come da atto di intimazione di sfratto per finita locazione;
nessuno si è costituito nel presente giudizio per la conduttrice intimata.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 04.11.2019 ai sensi della L. 09.12.1998 n. 431, art. 2 co. 3, veniva stipulato contratto di locazione tra il signor e la signora avente ad oggetto l'unità Parte_1 Controparte_2 abitativa insistente nell'immobile individuato al NCEU del Comune di Venezia come segue: L736 foglio 133, particella 716, sub 6, A/3, rend. Catastale € 288,80 (doc. 2 procedimento di convalida sfratto per finita locazione) che veniva regolarmente registrato in data 05.11.2019 (doc. 3). Tale contratto veniva stipulato per la durata di anni 3, e precisamente dal 01.11.2019 al 31.10.2022 con proroga alla prima scadenza di ulteriori due anni in mancanza di accordo circa il rinnovo del medesimo. Poiché le parti non raggiunsero un accordo sulle modalità di rinnovo del contratto, la Cont proroga andava a scadere il 31.10.2024. In data 17.02.2024 la Dott.ssa , in qualità di del CP_1 proprietario dell'immobile, signor , comunicava alla signora la Parte_1 Controparte_2 volontà di non rinnovare il contratto di locazione e, pertanto, la necessità di veder restituire l'immobile entro il 31.10.2024 (docc.ti 4 e 5 del procedimento di sfratto ). Alla scadenza della proroga contrattuale la signora nonostante la manifestata disponibilità a riconsegnare l'immobile (doc. 6), CP_2
pagina 1 di 2 non rilasciava l'immobile e nonostante le plurime successive richieste la stessa non intendeva restituire il bene al proprietario.
Per tale ragione il Sig. notificava atto di citazione per la convalida dello sfratto per Parte_1 finita locazione, al fine di consentire all'intimante di rientrare nella disponibilità del proprio bene e di disporne in modo proficuo anche, eventualmente, alienandolo.
All'udienza del 6/02/2025 , fissata per la convalida, compariva il Sig. alias Parte_1 Per_1 personalmente chiedendo che venisse rinnovato il contratto di locazione anche a prezzo leggermente aumentato e che venisse sostituita l'Amministratrice di sostegno Dottoressa o con un altro CP_1 Amministratore o con figura alternativa. La parte intimata, visto lo stato di indigenza dell'intimata insisteva per la concessione del termine di rilascio massimo e alla luce della presenza dell'intimante proprietario chiedeva di valutare la legittimazione attiva dell'ADS. IL GI con ordinanza del 08/04/2025 rilevato che il locatore aveva agito in giudizio con decreto di autorizzazione del GT che aveva già valutato l'opportunità di notificare l'atto di intimazione di sfratto per finita locazione nell'interesse dell'amministrato; osservato che l'amministrato in caso di dissenso doveva ricorrere al GT ex art 410, II comma cc.; ritenuto, pertanto, che non sussistevano gravi motivi ostativi all'emissione dell'ordinanza di rilascio;
ritenuto, inoltre, che il termine per il rilascio dovesse essere fissato al 8/09/2025 tenuto conto che la conduttrice ha un figlio minore che presenta delle disabilità (cfr. doc 2 allegato alla comparsa di costituzione), emetteva l'ordinanza provvisoria di rilascio disponendo il mutamento del rito, fissando la data del 08/09/2025 per il rilascio. Nel presente giudizio, superate le eccezioni sollevate dalla parte conduttrice di legittimazione dell'amministratore di sostegno ad agire in giudizio, per le argomentazioni indicate nell'ordinanza provvisoria di rilascio e sopra richiamate, verificato il regolare invio della disdetta dal contratto di locazione da parte del locatore, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per la scadenza del contratto al 31.10.2024. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte conduttrice e liquidate ex DM 147 del 13/08/2022 come da dispositivo, sia per la fase dello sfratto per finita locazione sia per il presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara risolto il contratto di locazione stipulato tra le parti per la scadenza del 31.10.2024;
-conferma l'ordinanza provvisoria di rilascio;
Condanna altresì la parte intimata a rimborsare alla parte intimante le spese di lite, che liquida in € 777,00 per compenso, per la fase dello sfratto per finita locazione, oltre 15% spese generali studio, oltre esborsi pari a € 76,00 , oltre i.v.a., c.p.a; ed in € 426 per compenso, oltre 15% spese generali studio oltre iva e cpa per la fase di merito.
Venezia, 10 luglio 2025
Il Giudice Onorario dott. ssa Elisa Borile
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Borile ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11105/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentato dal suo Amministratore di Sostegno Parte_1 C.F._1 Dott.ssa (c.f. ) nominata con decreto n. 4040 del 07.11.2018 dal CP_1 C.F._2
Tribunale di Trento ed autorizzata al presente giudizio con decreto del 03.12.2024 (doc. 1) rappresentato e difeso dall'Avv. Enrica De Lazzari (c.f. ) del Foro di Venezia C.F._3 con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo pec Email_1
ATTORE/INTIMANTE
(C.F. ) Controparte_2 C.F._4 CONVENUTA/INTIMATA contro
CONCLUSIONI
La parte intimante ha concluso come da atto di intimazione di sfratto per finita locazione;
nessuno si è costituito nel presente giudizio per la conduttrice intimata.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 04.11.2019 ai sensi della L. 09.12.1998 n. 431, art. 2 co. 3, veniva stipulato contratto di locazione tra il signor e la signora avente ad oggetto l'unità Parte_1 Controparte_2 abitativa insistente nell'immobile individuato al NCEU del Comune di Venezia come segue: L736 foglio 133, particella 716, sub 6, A/3, rend. Catastale € 288,80 (doc. 2 procedimento di convalida sfratto per finita locazione) che veniva regolarmente registrato in data 05.11.2019 (doc. 3). Tale contratto veniva stipulato per la durata di anni 3, e precisamente dal 01.11.2019 al 31.10.2022 con proroga alla prima scadenza di ulteriori due anni in mancanza di accordo circa il rinnovo del medesimo. Poiché le parti non raggiunsero un accordo sulle modalità di rinnovo del contratto, la Cont proroga andava a scadere il 31.10.2024. In data 17.02.2024 la Dott.ssa , in qualità di del CP_1 proprietario dell'immobile, signor , comunicava alla signora la Parte_1 Controparte_2 volontà di non rinnovare il contratto di locazione e, pertanto, la necessità di veder restituire l'immobile entro il 31.10.2024 (docc.ti 4 e 5 del procedimento di sfratto ). Alla scadenza della proroga contrattuale la signora nonostante la manifestata disponibilità a riconsegnare l'immobile (doc. 6), CP_2
pagina 1 di 2 non rilasciava l'immobile e nonostante le plurime successive richieste la stessa non intendeva restituire il bene al proprietario.
Per tale ragione il Sig. notificava atto di citazione per la convalida dello sfratto per Parte_1 finita locazione, al fine di consentire all'intimante di rientrare nella disponibilità del proprio bene e di disporne in modo proficuo anche, eventualmente, alienandolo.
All'udienza del 6/02/2025 , fissata per la convalida, compariva il Sig. alias Parte_1 Per_1 personalmente chiedendo che venisse rinnovato il contratto di locazione anche a prezzo leggermente aumentato e che venisse sostituita l'Amministratrice di sostegno Dottoressa o con un altro CP_1 Amministratore o con figura alternativa. La parte intimata, visto lo stato di indigenza dell'intimata insisteva per la concessione del termine di rilascio massimo e alla luce della presenza dell'intimante proprietario chiedeva di valutare la legittimazione attiva dell'ADS. IL GI con ordinanza del 08/04/2025 rilevato che il locatore aveva agito in giudizio con decreto di autorizzazione del GT che aveva già valutato l'opportunità di notificare l'atto di intimazione di sfratto per finita locazione nell'interesse dell'amministrato; osservato che l'amministrato in caso di dissenso doveva ricorrere al GT ex art 410, II comma cc.; ritenuto, pertanto, che non sussistevano gravi motivi ostativi all'emissione dell'ordinanza di rilascio;
ritenuto, inoltre, che il termine per il rilascio dovesse essere fissato al 8/09/2025 tenuto conto che la conduttrice ha un figlio minore che presenta delle disabilità (cfr. doc 2 allegato alla comparsa di costituzione), emetteva l'ordinanza provvisoria di rilascio disponendo il mutamento del rito, fissando la data del 08/09/2025 per il rilascio. Nel presente giudizio, superate le eccezioni sollevate dalla parte conduttrice di legittimazione dell'amministratore di sostegno ad agire in giudizio, per le argomentazioni indicate nell'ordinanza provvisoria di rilascio e sopra richiamate, verificato il regolare invio della disdetta dal contratto di locazione da parte del locatore, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per la scadenza del contratto al 31.10.2024. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte conduttrice e liquidate ex DM 147 del 13/08/2022 come da dispositivo, sia per la fase dello sfratto per finita locazione sia per il presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara risolto il contratto di locazione stipulato tra le parti per la scadenza del 31.10.2024;
-conferma l'ordinanza provvisoria di rilascio;
Condanna altresì la parte intimata a rimborsare alla parte intimante le spese di lite, che liquida in € 777,00 per compenso, per la fase dello sfratto per finita locazione, oltre 15% spese generali studio, oltre esborsi pari a € 76,00 , oltre i.v.a., c.p.a; ed in € 426 per compenso, oltre 15% spese generali studio oltre iva e cpa per la fase di merito.
Venezia, 10 luglio 2025
Il Giudice Onorario dott. ssa Elisa Borile
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