TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2025, n. 3847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3847 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in per- sona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 1743/2023 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi avente ad oggetto assicurazione contro i danni e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maddalena Parte_1
PO e CI AV, elettivamente domiciliato come in atti;
- ATTORE -
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Faustino e Claudio Manfredonia, elet- tivamente domiciliata come in atti;
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dun- que, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposi- zione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno pre- cisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. , Parte_1
conveniva in giudizio la compagnia assicurativa , Controparte_1
deducendo di essere comproprietario, con la coniuge, di un fabbricato unifamiliare sito in Scafati (SA) alla via Berdardinetti I Traversa Valenti
n. 4, interessato, durante i mesi invernali dell'anno 2020, da gravi infil- trazioni di acqua piovana, che avevano provocato la macerazione di in- tonaci, il rigonfiamento delle murature e la diffusione di muffe, con con- seguente inutilizzabilità dei locali seminterrati adibiti a deposito e a zona giorno. L'attore esponeva di aver stipulato, in data 7 agosto 2020, la po- lizza “Casa e Servizi” n. 1/60641/148/175762939, nella quale era previ- sta una garanzia specifica per danni da acqua piovana. Riferiva di aver tempestivamente denunciato il sinistro e di aver richiesto l'indennizzo con comunicazione del 6 aprile 2021, rimasta priva di riscontro.
A fronte dell'inottemperanza della compagnia, l'attore promuoveva pro- cedimento di accertamento tecnico preventivo (RG 3295/2021), nel qua- le il CTU incaricato, Ing. , accertava la riconducibilità Persona_1
dei danni a ripetute infiltrazioni di acqua meteorica non condotta, con-
2 fermava l'assenza di tubazioni o impianti idrici nelle aree interessate e quantificava il danno in complessivi euro 8.503,59, oltre IVA ed even- tuali oneri tecnici. L'attore, sulla base di tali risultanze, chiedeva la con- danna della convenuta al pagamento dell'indennizzo dovuto.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la comparente compagnia, la quale eccepiva in via preliminare l'inoperatività della garanzia assicurativa, sostenendo che i danni sareb- bero riconducibili a fenomeni di “umidità e stillicidio” espressamente esclusi dalle condizioni generali di contratto, e negando che le infiltra- zioni da acqua piovana potessero determinare obbligo indennitario in as- senza di penetrazione dal tetto ai sensi dell'art. 2.4.5, lett. b) della poliz- za. Contestava inoltre la stima del CTU, ritenendola eccessiva.
La causa, istruita solo documentalmente veniva rinviata per le conclu- sioni.
Precisate le conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Occorre preliminarmente evidenziare che parte attrice ha stipulato, in data 7 agosto 2020, con la polizza “Casa Controparte_2
e Servizi” n. 1/60641/148/175762939, avente ad oggetto la copertura as- sicurativa dell'intero fabbricato di proprietà sito in Scafati, comprensiva delle garanzie aggiuntive per i danni derivanti da acqua piovana, come risulta dalla documentazione contrattuale prodotta in atti.
Appurata l'esistenza del contratto intercorso tra le parti del presente giu- dizio è necessario soffermarsi sul merito della vicenda.
3 A tal proposito deve riconoscersi che la domanda proposta da Parte_1
è fondata e meritevole di integrale accoglimento.
[...]
In primo luogo, le risultanze dell'ATP svolto nel contraddittorio delle parti, attestano in modo chiaro che la causa dei danni è costituita da co- piose e ripetute infiltrazioni di acqua piovana.
Il CTU ha infatti accertato l'assenza totale di tubazioni, condotte o im- pianti idrici nei pressi dei locali danneggiati, ha descritto la morfologia dell'immobile e ha ricostruito l'ingresso dell'acqua meteorica attraverso il terrapieno retrostante, spiegando come la conformazione seminterrata dei locali abbia favorito la stagnazione dell'acqua e l'imbibizione delle murature.
Infatti, come testualmente rilevato dal CTU: “il tipico andamento delle lesioni riscontrate alle pareti è chiaro che il danno è stato causato da co- piose e ripetute infiltrazioni di acqua che non può che essere quella pio- vana, in quanto nelle immediate vicinanze non sono presenti tubazioni o impianti di adduzione idrica”. Lo stesso aggiunge che “lo stato seminter- rato degli ambienti ha favorito la stagnazione di queste acque lungo il perimetro, che hanno contribuito a imbibire la parte di muratura al di sotto del piano di campagna, con le disastrose conseguenze riscontrate”.
La natura dell'acqua infiltratasi non è dunque oggetto di incertezza: essa
è acqua piovana, cioè esattamente quella per la quale la polizza prevede copertura.
Non può invece attribuirsi rilievo alle affermazioni della compagnia se- condo cui l'evento sarebbe riconducibile all'umidità o allo stillicidio,
4 trattandosi di una mera qualificazione giuridica non suffragata da alcun supporto tecnico, né emergente dalle condizioni obiettive del luogo, né coerente con la perizia espletata. La polizza, peraltro, esclude i danni da umidità e stillicidio quali fenomeni lenti e fisiologici, mentre nel caso di specie si tratta di infiltrazioni episodiche e meteoriche, originate da pre- cipitazioni intense e ripetute, che hanno provocato distacchi repentini di intonaco, rigonfiamenti e muffe in aree circoscritte e temporalmente omogenee.
Deve inoltre richiamarsi il consolidato orientamento della Suprema Cor- te, secondo cui, in presenza di una clausola che prevede la copertura dei danni da eventi atmosferici, non è consentito all'assicuratore negare l'indennizzo sulla base di una distinzione meramente topografica tra ac- qua “dall'alto” e acqua “dal basso”, quando la causa del danno è pur sempre un evento meteorico (Cass. civ., sez. III, 10 maggio 2016, n.
9383).
Parimenti, deve ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sull'attore: la prova del sinistro, della sua causa e dell'entità dei danni emerge infatti in modo chiaro e completo dalla perizia svolta in sede di ATP, che, in mancanza di concreti elementi contrari, costituisce solida base valutati- va. La convenuta, per contro, non ha prodotto alcun rilievo tecnico ido- neo a contrastare le conclusioni del CTU, limitandosi a mere contesta- zioni di carattere generico.
Quanto alla quantificazione del danno, essa deve essere integralmente confermata, risultando la stima operata dal CTU coerente, motivata e ba-
5 sata su rilievi diretti. Il tecnico ha infatti precisato che “le cause per cui parte della proprietà è al momento impraticabile impongono la quantifi- cazione del danno mediante il Prezziario Regione Campania OOPP
2022”, stimando “un danno pari ad € 8.503,59 oltre IVA ed eventuali oneri tecnici”, con puntuale computo metrico.
La relazione del CTU è, pertanto, senz'altro condivisibile. Le operazioni condotte dal CTU risultano frutto di una corretta attività. La relazione del CTU, inoltre, è caratterizzata da ragionamenti logici e rispondenti con le risultanze processuali, e le conclusioni alle quali perviene il CTU sono sicuramente congrue rispetto alle motivazioni che il CTU ha espo- sto a sostegno di tali conclusioni.
Devono infine riconoscersi gli interessi moratori ex art. 1284, comma 4,
c.c., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'assicuratore è costituito in mora dalla data della richiesta di indennizzo (nel caso di specie, 06/04/2021) rimasta senza riscontro, con conseguente decorrenza degli interessi fino all'effettivo soddisfo.
In conclusione, la convenuta compagnia di assicurazioni va condannata al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di € 8.503,59 ol- tre IVA, come determinata dal CTU Ing. nel proce- Persona_1
dimento di ATP R.G. 3295/2021, nonché degli interessi moratori.
Le spese di lite del presente giudizio e, in applicazione del principio del- la soccombenza, si pongono a carico di parte convenuta e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014.
L'accoglimento della domanda impone altresì la condanna della conve-
6 nuta alla rifusione delle spese per la CTU nell'ambito dell'ATP, soste- nute dall'attore e rimaste a suo carico.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna
[...]
in persona del l.r.p.t., a pagare in favore Controparte_2
dell'attore la somma di € 8.503,59, oltre IVA, come determinata dal CTU (ATP R.G. 3295/2021), nonché gli interessi Per_1
moratori ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla richiesta di indennizzo all'effettivo saldo;
b) Condanna in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., alla rifusione integrale delle spese di lite sostenute da parte attrice nell'ambito del presente giudizio, che si liquidano in € 4.955,00 per compenso professionale, oltre 15% a titolo di spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
c) Condanna alla rifusione delle Controparte_2
spese del procedimento di ATP, già anticipate dall'attore, nella misura documentata in atti.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 9/12/2025
Il Giudice
7 Dott. Luigi Bobbio
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in per- sona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 1743/2023 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi avente ad oggetto assicurazione contro i danni e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maddalena Parte_1
PO e CI AV, elettivamente domiciliato come in atti;
- ATTORE -
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Faustino e Claudio Manfredonia, elet- tivamente domiciliata come in atti;
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dun- que, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposi- zione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno pre- cisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. , Parte_1
conveniva in giudizio la compagnia assicurativa , Controparte_1
deducendo di essere comproprietario, con la coniuge, di un fabbricato unifamiliare sito in Scafati (SA) alla via Berdardinetti I Traversa Valenti
n. 4, interessato, durante i mesi invernali dell'anno 2020, da gravi infil- trazioni di acqua piovana, che avevano provocato la macerazione di in- tonaci, il rigonfiamento delle murature e la diffusione di muffe, con con- seguente inutilizzabilità dei locali seminterrati adibiti a deposito e a zona giorno. L'attore esponeva di aver stipulato, in data 7 agosto 2020, la po- lizza “Casa e Servizi” n. 1/60641/148/175762939, nella quale era previ- sta una garanzia specifica per danni da acqua piovana. Riferiva di aver tempestivamente denunciato il sinistro e di aver richiesto l'indennizzo con comunicazione del 6 aprile 2021, rimasta priva di riscontro.
A fronte dell'inottemperanza della compagnia, l'attore promuoveva pro- cedimento di accertamento tecnico preventivo (RG 3295/2021), nel qua- le il CTU incaricato, Ing. , accertava la riconducibilità Persona_1
dei danni a ripetute infiltrazioni di acqua meteorica non condotta, con-
2 fermava l'assenza di tubazioni o impianti idrici nelle aree interessate e quantificava il danno in complessivi euro 8.503,59, oltre IVA ed even- tuali oneri tecnici. L'attore, sulla base di tali risultanze, chiedeva la con- danna della convenuta al pagamento dell'indennizzo dovuto.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la comparente compagnia, la quale eccepiva in via preliminare l'inoperatività della garanzia assicurativa, sostenendo che i danni sareb- bero riconducibili a fenomeni di “umidità e stillicidio” espressamente esclusi dalle condizioni generali di contratto, e negando che le infiltra- zioni da acqua piovana potessero determinare obbligo indennitario in as- senza di penetrazione dal tetto ai sensi dell'art. 2.4.5, lett. b) della poliz- za. Contestava inoltre la stima del CTU, ritenendola eccessiva.
La causa, istruita solo documentalmente veniva rinviata per le conclu- sioni.
Precisate le conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Occorre preliminarmente evidenziare che parte attrice ha stipulato, in data 7 agosto 2020, con la polizza “Casa Controparte_2
e Servizi” n. 1/60641/148/175762939, avente ad oggetto la copertura as- sicurativa dell'intero fabbricato di proprietà sito in Scafati, comprensiva delle garanzie aggiuntive per i danni derivanti da acqua piovana, come risulta dalla documentazione contrattuale prodotta in atti.
Appurata l'esistenza del contratto intercorso tra le parti del presente giu- dizio è necessario soffermarsi sul merito della vicenda.
3 A tal proposito deve riconoscersi che la domanda proposta da Parte_1
è fondata e meritevole di integrale accoglimento.
[...]
In primo luogo, le risultanze dell'ATP svolto nel contraddittorio delle parti, attestano in modo chiaro che la causa dei danni è costituita da co- piose e ripetute infiltrazioni di acqua piovana.
Il CTU ha infatti accertato l'assenza totale di tubazioni, condotte o im- pianti idrici nei pressi dei locali danneggiati, ha descritto la morfologia dell'immobile e ha ricostruito l'ingresso dell'acqua meteorica attraverso il terrapieno retrostante, spiegando come la conformazione seminterrata dei locali abbia favorito la stagnazione dell'acqua e l'imbibizione delle murature.
Infatti, come testualmente rilevato dal CTU: “il tipico andamento delle lesioni riscontrate alle pareti è chiaro che il danno è stato causato da co- piose e ripetute infiltrazioni di acqua che non può che essere quella pio- vana, in quanto nelle immediate vicinanze non sono presenti tubazioni o impianti di adduzione idrica”. Lo stesso aggiunge che “lo stato seminter- rato degli ambienti ha favorito la stagnazione di queste acque lungo il perimetro, che hanno contribuito a imbibire la parte di muratura al di sotto del piano di campagna, con le disastrose conseguenze riscontrate”.
La natura dell'acqua infiltratasi non è dunque oggetto di incertezza: essa
è acqua piovana, cioè esattamente quella per la quale la polizza prevede copertura.
Non può invece attribuirsi rilievo alle affermazioni della compagnia se- condo cui l'evento sarebbe riconducibile all'umidità o allo stillicidio,
4 trattandosi di una mera qualificazione giuridica non suffragata da alcun supporto tecnico, né emergente dalle condizioni obiettive del luogo, né coerente con la perizia espletata. La polizza, peraltro, esclude i danni da umidità e stillicidio quali fenomeni lenti e fisiologici, mentre nel caso di specie si tratta di infiltrazioni episodiche e meteoriche, originate da pre- cipitazioni intense e ripetute, che hanno provocato distacchi repentini di intonaco, rigonfiamenti e muffe in aree circoscritte e temporalmente omogenee.
Deve inoltre richiamarsi il consolidato orientamento della Suprema Cor- te, secondo cui, in presenza di una clausola che prevede la copertura dei danni da eventi atmosferici, non è consentito all'assicuratore negare l'indennizzo sulla base di una distinzione meramente topografica tra ac- qua “dall'alto” e acqua “dal basso”, quando la causa del danno è pur sempre un evento meteorico (Cass. civ., sez. III, 10 maggio 2016, n.
9383).
Parimenti, deve ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sull'attore: la prova del sinistro, della sua causa e dell'entità dei danni emerge infatti in modo chiaro e completo dalla perizia svolta in sede di ATP, che, in mancanza di concreti elementi contrari, costituisce solida base valutati- va. La convenuta, per contro, non ha prodotto alcun rilievo tecnico ido- neo a contrastare le conclusioni del CTU, limitandosi a mere contesta- zioni di carattere generico.
Quanto alla quantificazione del danno, essa deve essere integralmente confermata, risultando la stima operata dal CTU coerente, motivata e ba-
5 sata su rilievi diretti. Il tecnico ha infatti precisato che “le cause per cui parte della proprietà è al momento impraticabile impongono la quantifi- cazione del danno mediante il Prezziario Regione Campania OOPP
2022”, stimando “un danno pari ad € 8.503,59 oltre IVA ed eventuali oneri tecnici”, con puntuale computo metrico.
La relazione del CTU è, pertanto, senz'altro condivisibile. Le operazioni condotte dal CTU risultano frutto di una corretta attività. La relazione del CTU, inoltre, è caratterizzata da ragionamenti logici e rispondenti con le risultanze processuali, e le conclusioni alle quali perviene il CTU sono sicuramente congrue rispetto alle motivazioni che il CTU ha espo- sto a sostegno di tali conclusioni.
Devono infine riconoscersi gli interessi moratori ex art. 1284, comma 4,
c.c., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'assicuratore è costituito in mora dalla data della richiesta di indennizzo (nel caso di specie, 06/04/2021) rimasta senza riscontro, con conseguente decorrenza degli interessi fino all'effettivo soddisfo.
In conclusione, la convenuta compagnia di assicurazioni va condannata al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di € 8.503,59 ol- tre IVA, come determinata dal CTU Ing. nel proce- Persona_1
dimento di ATP R.G. 3295/2021, nonché degli interessi moratori.
Le spese di lite del presente giudizio e, in applicazione del principio del- la soccombenza, si pongono a carico di parte convenuta e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014.
L'accoglimento della domanda impone altresì la condanna della conve-
6 nuta alla rifusione delle spese per la CTU nell'ambito dell'ATP, soste- nute dall'attore e rimaste a suo carico.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna
[...]
in persona del l.r.p.t., a pagare in favore Controparte_2
dell'attore la somma di € 8.503,59, oltre IVA, come determinata dal CTU (ATP R.G. 3295/2021), nonché gli interessi Per_1
moratori ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla richiesta di indennizzo all'effettivo saldo;
b) Condanna in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., alla rifusione integrale delle spese di lite sostenute da parte attrice nell'ambito del presente giudizio, che si liquidano in € 4.955,00 per compenso professionale, oltre 15% a titolo di spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
c) Condanna alla rifusione delle Controparte_2
spese del procedimento di ATP, già anticipate dall'attore, nella misura documentata in atti.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 9/12/2025
Il Giudice
7 Dott. Luigi Bobbio
8