CASS
Sentenza 24 luglio 2024
Sentenza 24 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/07/2024, n. 30363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30363 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da C.L.F. Costruzioni Linee Ferroviarie s.p.a., avverso l'ordinanza del 17-10-2023 del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OM A.R. Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato Simone Trombetti, difensore di fiducia della società ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 30363 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 11/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 ottobre 2023, il Tribunale del Riesame di Milano confermava il decreto del 12 settembre 2023, con cui il G.I.P. del medesimo Tribunale, nell'ambito di un articolato procedimento penale a carico di varie persone fisiche e giuridiche, aveva disposto nei confronti della società C.L.F. (Costruzioni Linee Ferroviarie) s.p.a. il sequestro preventivo in via diretta della somma di 342.098 euro, pari al profitto dei reati di dichiarazione fraudolenta ascritti al capo 41 alle persone fisiche Giuseppe Nicolini ed Enrico Peola, amministratori della società. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale lolmardo, la C.L.F. Costruzioni Linee Ferroviarie s.p.a., tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, oggetto di doglianza è il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, osservandosi che lo stesso è stato fondato sulla presunta esistenza di un vincolo di connessione ex art. 12 lett. C) cod. proc. pen. tra il reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, in forza del quale è stato ordinato il sequestro, e il più grave reato associativo contestato a soggetti diversi al capo 1 dell'imputazione provvisoria, non avendo tuttavia i giudici di merito considerato che tale legame di connessione teleologica non risulta esplicitato nel capo di imputazione. Peraltro, è stato lo stesso Tribunale a riconoscere che la connessione ex art. 12 lett. C) tra associazione e reati fine non ricorre in modo automatico, ma deve essere accertata in concreto, ma tale verifica non è stata compiuta nella vicenda in esame, essendo il Tribunale venuto meno all'onere ricostruttivo pur correttamente delineato, pretendendo di inferire la sussistenza della connessione unicamente dalla trascrizione acritica di alcuni frammenti del capo di incolpazioneiedi brani di intercettazione, senza nemmeno contestualizzare questi ultimi, di difficilissima reperibilità nell'ambito del mare magnum del fascicolo processuale, il che ha impedito al ricorrente di individuare i passi citati, a ciò aggiungendosi che i giudici cautelari si sono limitati a trascrivere alcuni supporti investigativi, senza spiegare in alcun modo le ragioni che hanno indotto a ravvisare il legame finalistico di cui all'art. 12 lett. C) cod. proc. pen. Con il secondo motivo, è stata eccepita la violazione degli art. 8, 12 e 16 cod. proc. pen., evidenziando la difesa che l'ordinanza impugnata andrebbe annullata, con trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Bologna, essendo stata appurata l'inoperatività della connessione teleologica con la fattispecie associativa, difettando qualsiasi consapevolezza in capo agli indagati per il reato fiscale di contribuire al perseguimento degli scopi di un'associazione di cui essi non facevano parte, per cui, non essendovi altre contestazioni astrattamente in grado di esercitare una medesima forza attrattiva ed essendo altresì destituita di fondamento l'ulteriore affermazione secondo cui l'Autorità giudiziaria di Milano avrebbe apprezzato per la prima volta il materiale probatorio acquisito, non rimarrebbe che fare ricorso al criterio ordinario dettato dall'art. 18, comma 2, del d. Igs. n. 74 del 2000, che individua la competenza in capo al giudice del luogo in cui ha sede il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, luogo pacificamente coincidente, nel caso di specie, con il circondario di Bologna. C) Con il terzo motivo, la difesa contesta, sotto il profilo della violazione degli art. 125 e 321 cod. proc. pen., la valutazione sul periculum in mora, evidenziando che le argomentazioni adoperate dal Tribunale non possono in alcun modo giustificare l'applicazione del sequestro, perché incentrate esclusivamente sulla natura del bene attinto dal sequestro, mentre la giurisprudenza di legittimità, con la sentenza delle Sezioni Unite "Ellade", ha chiarito che le circostanze addotte a sostegno del periculum vanno puntualmente esplicitate, anche e a maggior ragione nell'ipotesi di sequestro del denaro, bene fungibile e non intrinsecamente illecito. Peraltro, il Tribunale ha ritenuto priva di rilevanza la documentata solidità patrimoniale della società ricorrente, da sola idonea a smentire qualsivoglia esigenza cautelare, avendo l'ordinanza impugnata paventato future e ipotetiche modifiche della consistenza patrimoniale della società, in tal modo ignorando la necessaria verifica della concretezza e dell'attualità del periculum. 3.1. In data 4 aprile 2024, il difensore della società ricorrente ha prodotto documentazione processuale a sostegno dell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Sono fondate le sole censure relative alla valutazione del periculum in mora, mentre il ricorso è infondato nel resto. 1. Iniziando dai primi due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sovrapponibili, deve evidenziarsi che il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale da parte del Tribunale del Riesame non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Invero i giudici dell'impugnazione cautelare hanno innanzitutto premesso che, ove si procedesse solo in ordine al capo 41, avente ad oggetto il reato ex art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 ascritto agli amministratori della C.L.F. firmatari delle dichiarazioni fraudolente in cui erano annotate fatture per operazioni inesistenti emesse dalle società NWC e Commerciai Contact, i competenza territoriale sarebbe dell'Autorità giudiziaria di Bologna, a norma dell'art. 18, comma 2, del d. Igs. n. 74 del 2000, avendo la predetta società sede e domicilio fiscale nella città felsinea. Ciò posto, nell'ordinanza impugnata è stato rimarcato (pag. 12 ss.) che, pur non esplicitando il capo 41 alcuna connessione con altre contestazioni in grado di esercitare attrazione per competenza, tuttavia dalla complessiva lettura del provvedimento di sequestro, dagli atti richiamati dal G.I.P. oltre che da quelli trasmessi al Tribunale e idonei a ricostruire gli sviluppi investigativi, si evince che l'emissione delle fatture nei confronti della C.L.F. s.p.a. da parte delle società NWC s.r.i. e della Commerciai Contact sro è condotta contestata nel procedimento ai coindagati IN GI, SO GI, MA GI, FA GI e OM GI come attuativa del programma criminoso dell'associazione a delinquere contestata al capo 1 dell'originario e unitario procedimento n. 19144/2018 R.G.N.R., al capo 1 del procedimento stralciato n. 15909/2022 R.G.N.R. definito a seguito di rito abbreviato nei confronti degli imputati a suo tempo raggiunti da misura cautelare, e al capo 1 dell'ulteriore procedimento stralciato n. 31299/2022 R.G.N.R. relativo agli altri coimputati per i quali l'azione penale è stata esercitata mediante richiesta di rinvio a giudizio;
si tratta invero del medesimo reato associativo richiamato dal G.I.P. quale presupposto nelle contestazioni dell'illecito amministrativo, desumendosi dagli atti disponibili che l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e l'impiego da parte della C.L.F. costituiscono condotte attuative del programma criminoso. Di qui l'affermazione dell'ordinanza impugnata secondo cui esisteva un nesso rilevante ex art. 12, lett. C) cod. proc. pen. tra reato associativo e reati-fine di carattere fiscale (art. 2 e 8 del d. Igs. n. 74 del 2000), rappresentando questi ultimi lo strumento per realizzare gli scopi del sodalizio e per rafforzare, nel corso degli anni, i vincoli di solidarietà tra gli associati. Ciò ha consentito, ex art. 16 cod. proc. pen., il radicamento della competenza per territorio anche per il reato di cui al capo 41 presso il G.I.P. di Milano già competente per il più grave reato associativo, non essendo dirimente in senso contrario il fatto che gli amministratori della C.L.F. non siano indagati per il reato associativo e che la società ricorrente non figuri tra gli enti per i quali è stata ipotizzata la responsabilità amministrativa rispetto a tale contestazione, essendo stato in tal senso richiamato il principio elaborato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 53390 del 26/10/2017, Rv. 271223) e ribadito dalla giurisprudenza successiva (cfr. Sez. 2, n. 44678 del 16/10/2019, Rv. 278000 - 02), secondo cui, fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. C), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato, requisito quest'ultimo ritenuto configurabile nel caso di specie dai giudice del riesame, "in ragione dell'evidente funzionalità dell'emissione delle fatture al loro impiego fiscale e della funzionalità di tale meccanismo alla realizzazione della complessiva spartizione e gestione delle commesse di R.F.I." (pag. 16 dell'ordinanza impugnata). A ciò è stato aggiunto, da un lato, che il luogo di emissione delle fatture non è stato individuato e, dall'altro, che Milano deve essere considerato anche "il luogo dell'accertamento del reato", rilevante ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d. Igs. n. 74 del 2000 quale criterio sussidiario specifico, atteso che la Procura della Repubblica meneghina è quella che ha provveduto a dare una lettura unitaria al complesso materiale acquisito nei diversi contesti territoriali. Orbene, in quanto sorretto da considerazioni pertinenti, il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata non presta il fianco alle obiezioni difensive articolate nei primi due motivi, che invero reiterano temi già adeguatamente trattati e superati dai giudici dell'impugnazione cautelare. 2. Passando al terzo motivo di ricorso, occorre evidenziare che le censure sul giudizio concernente il periculum in mora sono invece meritevoli di accoglimento. Al riguardo deve richiamarsi l'affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848, ricorrente Ellade), secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca ex art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". Si è infatti sottolineato che il decreto di sequestro deve spiegare, in linea con la ratio della misura cautelare reale in oggetto, per quali ragioni si ritenga di anticipare gli effetti della confisca che, diversamente, nascerebbero solo a giudizio concluso, per cui la valutazione del periculum non potrà non riguardare esattamente tale aspetto, dando cioè atto degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire successivamente impraticabile. Ciò comporta, tuttavia, la diversa modulazione del contenuto motivazionale del provvedimento a seconda, non già della diversa tipologia formale della confisca cui il sequestro è finalizzato (se, cioè, definita, dalla legge, come obbligatoria ovvero come facoltativa), ma dei riflessi del necessario giudizio prognostico sull'an del sequestro. Nessun utile parametro può infatti essere rappresentato dalla qualificazione formale della confisca come obbligatoria o come facoltativa, e ciò non solo perché una tale distinzione appare riposare semplicemente sulla scelta normativa di qualificare in un senso o nell'altro le predette misure non in base alle loro caratteristiche, spesso coincidenti, in ambedue le ipotesi, nei presupposti e nella funzione, bensì in ragione della tipologia di reato cui collegare le stesse, ma soprattutto perché non congruente rispetto al criterio di valutazione rappresentato dall'anticipata apprensione di un bene che, ove il giudizio si definisse favorevolmente, non potrebbe essere confiscato, in tale valutazione ben potendo rientrare anche cose definite dal legislatore come obbligatoriamente confiscabili. La distinzione tra confisca obbligatoria e facoltativa, in tal senso, rischia di essere artificiosa e foriera di conseguenze illogiche, non comprendendosi perché, per restare al caso del sequestro di un bene quale profitto del reato, la prescrizione che imponga la confisca del bene all'esito del giudizio e unicamente a seguito di una pronuncia di condanna o di applicazione della pena dovrebbe, per ciò solo, nel caso di cui all'art. 322 ter cod. pen., esentare il giudice della cautela, a differenza di quanto richiesto dall'art. 240 cod. pen., dall'onere di spiegare perché, ancor prima che tali condizioni si realizzino, il bene debba essere sequestrato, in tal modo finendosi, infatti, per eludere un presupposto posto dal legislatore a garanzia del principio di presunzione di non colpevolezza. Del resto, anche a volersi fondare sulla sola caratterizzazione normativa della misura, il fatto che la confisca sia stabilita come "obbligatoria" non basterebbe, evidentemente, a rendere "obbligatorio" anche il sequestro dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. se non altro perché, sulla base di detta norma generale e onnicomprensiva, il giudice, come già osservato, "può", e quindi non "deve", adottare la misura cautelare. Se, dunque, il criterio su cui plasmare l'onere motivazionale del provvedimento di sequestro in oggetto va rapportato alla natura anticipatrice della misura cautelare, deve ritenersi necessario, con riferimento al sequestro che abbia ad oggetto cose profitto del reato, che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. Un'esigenza, questa, rapportata appunto alla ratio della misura cautelare volta a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di t una misura che, ove si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo, di cui non si può non cogliere il parallelismo rispetto al sequestro conservativo ex art. 316 cod. proc. pen. che, analogamente, e con riferimento, tuttavia, alla necessità di garantire l'effettività delle statuizioni relative al "pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato", presenta le stesse caratteristiche di preservazione della operatività di dette statuizioni, anch'esse condizionate alla definitività della pronuncia cui accedono. Tale impostazione è stata ripresa dall'evoluzione giurisprudenziale successiva alla citata sentenza delle Sezioni Unite, essendosi ribadito (cfr. Sez. 3, n. 47054 del 22/09/2022, Rv. 283910 e Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, Rv. 283694) che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 12 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario. 2.1. Tanto premesso, deve evidenziarsi che, pur richiamando le coordinate interpretative appena esposte, il Tribunale non ne ha operato buon governo: ed invero nell'ordinanza impugnata (pag. 20), pur dandosi atto della documentata solidità patrimoniale della società ricorrente, stante la capienza del conto corrente bancario su cui il sequestro è stato interamente eseguito, si è evidenziato che "questo è sicuramente vero nell'attualità, ma non considera il rischio di dispersione delle somme che integrano il profitto, rischio che non può dirsi inesistente in un quadro suscettibile di rapida evoluzione (anche indipendentemente dalle scelte del management, a sua volta suscettibile di mutamento), nei tempi che si prospettano non brevi per addivenire ad una pronuncia irrevocabile, trovandosi il procedimento in fase di indagine. Incapienza che imporrebbe, nel futuro, l'individuazione di valori equivalenti nel patrimonio degli imputati per dare soddisfazioni alle statuizioni divenute irrevocabili", essendosi inoltre aggiunto alle considerazioni del G.I.P. circa l'entità del profitto l'ulteriore rilievo che la natura del reato per cui si procede, volto a colpire l'Erario attraverso un sofisticato meccanismo fraudolento, non lascia presagire un atteggiamento di leale rispetto alle future pretese connesse alla confisca. Orbene, tale apparato argomentativo si traduce in una sostanziale elusione dei principi fissati dalla ricordata sentenza Ellade, non essendo stato affrontato nell'ordinanza impugnata (e prima ancora dal G.I.P.) il tema ben più pregnante della verifica delle ragioni che avrebbero reso necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, risultando i paventati rischi di dispersione del denaro ancorati ad affermazioni apodittiche e sostanzialmente congetturali, senza cioè alcun aggancio a concreti elementi di fatto idonei a superare il dato, di per sé non irrilevante, della soddisfacente capienza patrimoniale della società ricorrente. 3. Alla stregua di tali consideraz ioni l'ordinanza impugnata deve essere quindi annullata A464g.c., limitatamente alla motivaziondisul pé iculum in mora, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, Sezione Riesame. Nel resto il ricorso deve essere invece disatteso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, cod. proc. pen. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 11/04/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OM A.R. Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato Simone Trombetti, difensore di fiducia della società ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 30363 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 11/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 ottobre 2023, il Tribunale del Riesame di Milano confermava il decreto del 12 settembre 2023, con cui il G.I.P. del medesimo Tribunale, nell'ambito di un articolato procedimento penale a carico di varie persone fisiche e giuridiche, aveva disposto nei confronti della società C.L.F. (Costruzioni Linee Ferroviarie) s.p.a. il sequestro preventivo in via diretta della somma di 342.098 euro, pari al profitto dei reati di dichiarazione fraudolenta ascritti al capo 41 alle persone fisiche Giuseppe Nicolini ed Enrico Peola, amministratori della società. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale lolmardo, la C.L.F. Costruzioni Linee Ferroviarie s.p.a., tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, oggetto di doglianza è il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, osservandosi che lo stesso è stato fondato sulla presunta esistenza di un vincolo di connessione ex art. 12 lett. C) cod. proc. pen. tra il reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, in forza del quale è stato ordinato il sequestro, e il più grave reato associativo contestato a soggetti diversi al capo 1 dell'imputazione provvisoria, non avendo tuttavia i giudici di merito considerato che tale legame di connessione teleologica non risulta esplicitato nel capo di imputazione. Peraltro, è stato lo stesso Tribunale a riconoscere che la connessione ex art. 12 lett. C) tra associazione e reati fine non ricorre in modo automatico, ma deve essere accertata in concreto, ma tale verifica non è stata compiuta nella vicenda in esame, essendo il Tribunale venuto meno all'onere ricostruttivo pur correttamente delineato, pretendendo di inferire la sussistenza della connessione unicamente dalla trascrizione acritica di alcuni frammenti del capo di incolpazioneiedi brani di intercettazione, senza nemmeno contestualizzare questi ultimi, di difficilissima reperibilità nell'ambito del mare magnum del fascicolo processuale, il che ha impedito al ricorrente di individuare i passi citati, a ciò aggiungendosi che i giudici cautelari si sono limitati a trascrivere alcuni supporti investigativi, senza spiegare in alcun modo le ragioni che hanno indotto a ravvisare il legame finalistico di cui all'art. 12 lett. C) cod. proc. pen. Con il secondo motivo, è stata eccepita la violazione degli art. 8, 12 e 16 cod. proc. pen., evidenziando la difesa che l'ordinanza impugnata andrebbe annullata, con trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Bologna, essendo stata appurata l'inoperatività della connessione teleologica con la fattispecie associativa, difettando qualsiasi consapevolezza in capo agli indagati per il reato fiscale di contribuire al perseguimento degli scopi di un'associazione di cui essi non facevano parte, per cui, non essendovi altre contestazioni astrattamente in grado di esercitare una medesima forza attrattiva ed essendo altresì destituita di fondamento l'ulteriore affermazione secondo cui l'Autorità giudiziaria di Milano avrebbe apprezzato per la prima volta il materiale probatorio acquisito, non rimarrebbe che fare ricorso al criterio ordinario dettato dall'art. 18, comma 2, del d. Igs. n. 74 del 2000, che individua la competenza in capo al giudice del luogo in cui ha sede il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, luogo pacificamente coincidente, nel caso di specie, con il circondario di Bologna. C) Con il terzo motivo, la difesa contesta, sotto il profilo della violazione degli art. 125 e 321 cod. proc. pen., la valutazione sul periculum in mora, evidenziando che le argomentazioni adoperate dal Tribunale non possono in alcun modo giustificare l'applicazione del sequestro, perché incentrate esclusivamente sulla natura del bene attinto dal sequestro, mentre la giurisprudenza di legittimità, con la sentenza delle Sezioni Unite "Ellade", ha chiarito che le circostanze addotte a sostegno del periculum vanno puntualmente esplicitate, anche e a maggior ragione nell'ipotesi di sequestro del denaro, bene fungibile e non intrinsecamente illecito. Peraltro, il Tribunale ha ritenuto priva di rilevanza la documentata solidità patrimoniale della società ricorrente, da sola idonea a smentire qualsivoglia esigenza cautelare, avendo l'ordinanza impugnata paventato future e ipotetiche modifiche della consistenza patrimoniale della società, in tal modo ignorando la necessaria verifica della concretezza e dell'attualità del periculum. 3.1. In data 4 aprile 2024, il difensore della società ricorrente ha prodotto documentazione processuale a sostegno dell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Sono fondate le sole censure relative alla valutazione del periculum in mora, mentre il ricorso è infondato nel resto. 1. Iniziando dai primi due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sovrapponibili, deve evidenziarsi che il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale da parte del Tribunale del Riesame non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Invero i giudici dell'impugnazione cautelare hanno innanzitutto premesso che, ove si procedesse solo in ordine al capo 41, avente ad oggetto il reato ex art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 ascritto agli amministratori della C.L.F. firmatari delle dichiarazioni fraudolente in cui erano annotate fatture per operazioni inesistenti emesse dalle società NWC e Commerciai Contact, i competenza territoriale sarebbe dell'Autorità giudiziaria di Bologna, a norma dell'art. 18, comma 2, del d. Igs. n. 74 del 2000, avendo la predetta società sede e domicilio fiscale nella città felsinea. Ciò posto, nell'ordinanza impugnata è stato rimarcato (pag. 12 ss.) che, pur non esplicitando il capo 41 alcuna connessione con altre contestazioni in grado di esercitare attrazione per competenza, tuttavia dalla complessiva lettura del provvedimento di sequestro, dagli atti richiamati dal G.I.P. oltre che da quelli trasmessi al Tribunale e idonei a ricostruire gli sviluppi investigativi, si evince che l'emissione delle fatture nei confronti della C.L.F. s.p.a. da parte delle società NWC s.r.i. e della Commerciai Contact sro è condotta contestata nel procedimento ai coindagati IN GI, SO GI, MA GI, FA GI e OM GI come attuativa del programma criminoso dell'associazione a delinquere contestata al capo 1 dell'originario e unitario procedimento n. 19144/2018 R.G.N.R., al capo 1 del procedimento stralciato n. 15909/2022 R.G.N.R. definito a seguito di rito abbreviato nei confronti degli imputati a suo tempo raggiunti da misura cautelare, e al capo 1 dell'ulteriore procedimento stralciato n. 31299/2022 R.G.N.R. relativo agli altri coimputati per i quali l'azione penale è stata esercitata mediante richiesta di rinvio a giudizio;
si tratta invero del medesimo reato associativo richiamato dal G.I.P. quale presupposto nelle contestazioni dell'illecito amministrativo, desumendosi dagli atti disponibili che l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e l'impiego da parte della C.L.F. costituiscono condotte attuative del programma criminoso. Di qui l'affermazione dell'ordinanza impugnata secondo cui esisteva un nesso rilevante ex art. 12, lett. C) cod. proc. pen. tra reato associativo e reati-fine di carattere fiscale (art. 2 e 8 del d. Igs. n. 74 del 2000), rappresentando questi ultimi lo strumento per realizzare gli scopi del sodalizio e per rafforzare, nel corso degli anni, i vincoli di solidarietà tra gli associati. Ciò ha consentito, ex art. 16 cod. proc. pen., il radicamento della competenza per territorio anche per il reato di cui al capo 41 presso il G.I.P. di Milano già competente per il più grave reato associativo, non essendo dirimente in senso contrario il fatto che gli amministratori della C.L.F. non siano indagati per il reato associativo e che la società ricorrente non figuri tra gli enti per i quali è stata ipotizzata la responsabilità amministrativa rispetto a tale contestazione, essendo stato in tal senso richiamato il principio elaborato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 53390 del 26/10/2017, Rv. 271223) e ribadito dalla giurisprudenza successiva (cfr. Sez. 2, n. 44678 del 16/10/2019, Rv. 278000 - 02), secondo cui, fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. C), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato, requisito quest'ultimo ritenuto configurabile nel caso di specie dai giudice del riesame, "in ragione dell'evidente funzionalità dell'emissione delle fatture al loro impiego fiscale e della funzionalità di tale meccanismo alla realizzazione della complessiva spartizione e gestione delle commesse di R.F.I." (pag. 16 dell'ordinanza impugnata). A ciò è stato aggiunto, da un lato, che il luogo di emissione delle fatture non è stato individuato e, dall'altro, che Milano deve essere considerato anche "il luogo dell'accertamento del reato", rilevante ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d. Igs. n. 74 del 2000 quale criterio sussidiario specifico, atteso che la Procura della Repubblica meneghina è quella che ha provveduto a dare una lettura unitaria al complesso materiale acquisito nei diversi contesti territoriali. Orbene, in quanto sorretto da considerazioni pertinenti, il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata non presta il fianco alle obiezioni difensive articolate nei primi due motivi, che invero reiterano temi già adeguatamente trattati e superati dai giudici dell'impugnazione cautelare. 2. Passando al terzo motivo di ricorso, occorre evidenziare che le censure sul giudizio concernente il periculum in mora sono invece meritevoli di accoglimento. Al riguardo deve richiamarsi l'affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848, ricorrente Ellade), secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca ex art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". Si è infatti sottolineato che il decreto di sequestro deve spiegare, in linea con la ratio della misura cautelare reale in oggetto, per quali ragioni si ritenga di anticipare gli effetti della confisca che, diversamente, nascerebbero solo a giudizio concluso, per cui la valutazione del periculum non potrà non riguardare esattamente tale aspetto, dando cioè atto degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire successivamente impraticabile. Ciò comporta, tuttavia, la diversa modulazione del contenuto motivazionale del provvedimento a seconda, non già della diversa tipologia formale della confisca cui il sequestro è finalizzato (se, cioè, definita, dalla legge, come obbligatoria ovvero come facoltativa), ma dei riflessi del necessario giudizio prognostico sull'an del sequestro. Nessun utile parametro può infatti essere rappresentato dalla qualificazione formale della confisca come obbligatoria o come facoltativa, e ciò non solo perché una tale distinzione appare riposare semplicemente sulla scelta normativa di qualificare in un senso o nell'altro le predette misure non in base alle loro caratteristiche, spesso coincidenti, in ambedue le ipotesi, nei presupposti e nella funzione, bensì in ragione della tipologia di reato cui collegare le stesse, ma soprattutto perché non congruente rispetto al criterio di valutazione rappresentato dall'anticipata apprensione di un bene che, ove il giudizio si definisse favorevolmente, non potrebbe essere confiscato, in tale valutazione ben potendo rientrare anche cose definite dal legislatore come obbligatoriamente confiscabili. La distinzione tra confisca obbligatoria e facoltativa, in tal senso, rischia di essere artificiosa e foriera di conseguenze illogiche, non comprendendosi perché, per restare al caso del sequestro di un bene quale profitto del reato, la prescrizione che imponga la confisca del bene all'esito del giudizio e unicamente a seguito di una pronuncia di condanna o di applicazione della pena dovrebbe, per ciò solo, nel caso di cui all'art. 322 ter cod. pen., esentare il giudice della cautela, a differenza di quanto richiesto dall'art. 240 cod. pen., dall'onere di spiegare perché, ancor prima che tali condizioni si realizzino, il bene debba essere sequestrato, in tal modo finendosi, infatti, per eludere un presupposto posto dal legislatore a garanzia del principio di presunzione di non colpevolezza. Del resto, anche a volersi fondare sulla sola caratterizzazione normativa della misura, il fatto che la confisca sia stabilita come "obbligatoria" non basterebbe, evidentemente, a rendere "obbligatorio" anche il sequestro dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. se non altro perché, sulla base di detta norma generale e onnicomprensiva, il giudice, come già osservato, "può", e quindi non "deve", adottare la misura cautelare. Se, dunque, il criterio su cui plasmare l'onere motivazionale del provvedimento di sequestro in oggetto va rapportato alla natura anticipatrice della misura cautelare, deve ritenersi necessario, con riferimento al sequestro che abbia ad oggetto cose profitto del reato, che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. Un'esigenza, questa, rapportata appunto alla ratio della misura cautelare volta a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di t una misura che, ove si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo, di cui non si può non cogliere il parallelismo rispetto al sequestro conservativo ex art. 316 cod. proc. pen. che, analogamente, e con riferimento, tuttavia, alla necessità di garantire l'effettività delle statuizioni relative al "pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato", presenta le stesse caratteristiche di preservazione della operatività di dette statuizioni, anch'esse condizionate alla definitività della pronuncia cui accedono. Tale impostazione è stata ripresa dall'evoluzione giurisprudenziale successiva alla citata sentenza delle Sezioni Unite, essendosi ribadito (cfr. Sez. 3, n. 47054 del 22/09/2022, Rv. 283910 e Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, Rv. 283694) che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 12 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario. 2.1. Tanto premesso, deve evidenziarsi che, pur richiamando le coordinate interpretative appena esposte, il Tribunale non ne ha operato buon governo: ed invero nell'ordinanza impugnata (pag. 20), pur dandosi atto della documentata solidità patrimoniale della società ricorrente, stante la capienza del conto corrente bancario su cui il sequestro è stato interamente eseguito, si è evidenziato che "questo è sicuramente vero nell'attualità, ma non considera il rischio di dispersione delle somme che integrano il profitto, rischio che non può dirsi inesistente in un quadro suscettibile di rapida evoluzione (anche indipendentemente dalle scelte del management, a sua volta suscettibile di mutamento), nei tempi che si prospettano non brevi per addivenire ad una pronuncia irrevocabile, trovandosi il procedimento in fase di indagine. Incapienza che imporrebbe, nel futuro, l'individuazione di valori equivalenti nel patrimonio degli imputati per dare soddisfazioni alle statuizioni divenute irrevocabili", essendosi inoltre aggiunto alle considerazioni del G.I.P. circa l'entità del profitto l'ulteriore rilievo che la natura del reato per cui si procede, volto a colpire l'Erario attraverso un sofisticato meccanismo fraudolento, non lascia presagire un atteggiamento di leale rispetto alle future pretese connesse alla confisca. Orbene, tale apparato argomentativo si traduce in una sostanziale elusione dei principi fissati dalla ricordata sentenza Ellade, non essendo stato affrontato nell'ordinanza impugnata (e prima ancora dal G.I.P.) il tema ben più pregnante della verifica delle ragioni che avrebbero reso necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, risultando i paventati rischi di dispersione del denaro ancorati ad affermazioni apodittiche e sostanzialmente congetturali, senza cioè alcun aggancio a concreti elementi di fatto idonei a superare il dato, di per sé non irrilevante, della soddisfacente capienza patrimoniale della società ricorrente. 3. Alla stregua di tali consideraz ioni l'ordinanza impugnata deve essere quindi annullata A464g.c., limitatamente alla motivaziondisul pé iculum in mora, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, Sezione Riesame. Nel resto il ricorso deve essere invece disatteso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, cod. proc. pen. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 11/04/2024