Art. 2.
Per la violazione delle norme emanate in virtu' della delega di cui all'art. 1 della presente legge potra' essere stabilita la pena dell'ammenda non superiore a lire 80.000.
Per la violazione delle norme emanate in virtu' della delega di cui all'art. 1 della presente legge potra' essere stabilita la pena dell'ammenda non superiore a lire 80.000.