TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 29/10/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del Lavoro
Viste le note scritte depositate dalle parti, decide la causa come da seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 373/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difeso dall' Avv. Roberto Carfagno Parte_1
Ricorrente
Contro
, rapp. ta e difesa Controparte_1
dall'Avv. Rita Pisanu
Resistente
La ricorrente così ha concluso: “dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo e/o invalido per i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullare l'avviso di addebito n. 352 2023 00004073 13 000, formato il 9 novembre 2023 e notificato a mezzo PEC in data 18 novembre 2023, nonché tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti, ordinando lo sgravio e dichiarando la non debenza del ricorrente nei confronti dell e CP_1
dell'agente della riscossione per avere il ricorrente provveduto rispettivamente in data
20.08.2021, 16.11.2021 e 16.02.2022 al versamento delle somme richieste, nonché per assenza dell'elemento soggettivo con riferimento al tardivo versamento del contributo per il periodo 04/2022 – 06/2022.
Per l'effetto di quanto sopra respingere ogni pretesa creditoria dell' CP_1
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori conclusioni, ridurre le somme pretese nei limiti di legge e di equità.
In ogni caso, con vittoria di competenze e spese di lite.”
Motivi della Decisione
Oggetto del contendere è l'intimazione di pagamento n. 052 2024 90014866
04/000, notificata alla ricorrente dall'Agenzia delle Entrate il 28-4-2024, avente ad oggetto gli avviso di addebito n.:
-35220170001201054000 - data di notifica 03/01/2018 - di € 4.569,85;
- 35220170001201155000 - data di notifica 03/01/2018 - di € 2.698,13;
- 35220170001201256000 - data di notifica 03/01/2018 - di € 5.049,19;
- 35220170001201357000 - data di notifica 03/01/2018 – di € 26.414,36;
- 35220170001201458000 - data di notifica 03/01/2018 - di € 14.155,66;
- 35220170001201559000 - data di notifica 03/01/2018 di € 14.454,20;
- 35220170001201660000 - data di notifica 03/01/2018 di € 18.837,89;
- 35220170001201761000 - data di notifica 03/01/2018 - di € 3.707,85;
Al riguardo la ha asserito che tutti crediti erano prescritti, non Pt_1
essendole stato inviato alcun atto interruttivo.
------------------------------------------------------------------------------------------ In primo luogo si rileva che l'essere l'attrice decaduta dalla facoltà
d'impugnare gli avvisi entro il termine di cui a al Decreto Legislativo n. 46 del 1999 articolo 24, comma 5, per mancato esercizio della suddetta facoltà
(o per aver fatto ciò tardivamente), determina l'effetto della irretrattabilità del credito, ma non nei termini prospettati dall'Agenzie delle Entrate.
In Cass. Ord. 26 maggio 2021, n. 14690 è stato infatti affermato che in base al “…principio di diritto enunciato da questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016), secondo il quale la scadenza del termine pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 24, comma5, pur determinando la decadenza dalla possibilita' di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilita' del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine fi prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 entrato soltanto 1995, articolo 3, commi
9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'articolo 2953 c.c., si e' ritenuto che tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, e' priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_1
pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (Decreto Legge n. 78 del CP_1
2010, articolo 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010); in linea con il richiamato principio, con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla ormazione del ruolo, questa Corte e' intervenuta affermando che il subentro dell'Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilita' della prescrizione;
pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L.
n. 335 del 1995, articolo 3 – ossia il termine di cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria - invece che la regola generale sussidiaria di cui all'articolo 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del 04/12/2018), e cio' in conformita' alla natura di atto interno all'amministrazione attribuita al ruolo (Cass.
n. 14301 del 19/06/2009); allo stesso modo non assume rilievo il richiamo al Decreto
Legislativo n. 112 del 1999, articolo 20, comma 6, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in nessun modo puo' interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016,
Cass. n. 31352 del 04/12/2018); invero, le cartelle di pagamento erano state notificate tra il 17 gennaio 2001 e l'8 novembre 2004 e la ricorrente con l'opposizione, qualificata come opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c., ha opposto l'insussistenza del credito contributivo per decorso della prescrizione quinquennale;
questa Corte di legittimita' ha avuto modo di affermare l'ammissibilita' di tale azione laddove l'opponente intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice (Cass. n. 29294 del 2019; 15603 del 2020)”:
Medesimo è il principio espresso dalla successiva pronuncia resa a S.U. il
08/03/2022, n.7514, nella quale si legge: “la Sezione Lavoro di questa Corte… ha motivatamente affermato (citando Cass. 25 maggio 2007 n. 12239) che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione. La stessa decisione
(sul punto si veda anche Cass. 12 novembre 2019 n. 29294) ha evidenziato, inoltre, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito. A tal proposito, infatti, non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. 8 novembre 2018 n.
28583), altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato (Cass. 10 dicembre
2004 n. 23116)”.
Tal è l'ipotesi che ricorre nella fattispecie poiché il presente ricorso va qualificato come opposizione a precetto (o all'esecuzione), atteso che si fa valere l'inesistenza/estinzione dei crediti consacrati nei titoli esecutivi – ossia negli avvisi d'addebito – per fatti sopravvenuti agli stessi.
In buona sostanza, per consolidata opinione giurisprudenziale, una simile azione è ben ammissibile qualora s'intenda far valere il decorso della prescrizione;
ciò indipendentemente dall'aver il debitore omesso d'opporsi all'avviso d'addebito - costituente uno speciale titolo esecutivo, introdotto dal D.L. 78/2010 – entro il termine prescritto dall'art. 24, comma 5, D Lg.s.
n. 46/1999. Trattasi, infatti, d'un termine meramente processuale e non sostanziale, il decorso del quale rende definitivo il titolo esecutivo, ma non impedisce che il debitore possa esperire un'opposizione “recuperatoria” al fine di far valere l'estinzione del credito per fatti successivi alla formazione del titolo.
Diversamente deve dirsi nel caso in cui la prescrizione sia maturata anteriormente all'avviso di addebito poiché l'eccezione andava dedotta entro il termine decadenziale di 40 giorni ex art.24, co.5, d.lgs. n.46/99, con conseguente preclusione della possibilità di eccepire successivamente LA prescrizione (Cass. Ord. n. 3182/2025).
Quanto alla questione della legittimazione passiva di , sempre in S.U. CP_2
del 08/03/2022, n.7514, è stato chiarito che tale legittimazione non sussiste qualora“…Non si fa questione, infatti, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione. Ciò che si chiede al giudice è l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica delle cartelle di pagamento, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva. L'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass.
Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412)”, puntualizzando “..limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni
(come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 29 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria”.
Conclude la Corte: “Deve ritersi per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412)” cosicchè
“…deve affermarsi …in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo….”.
Tal è l'ipotesi che, ricorre nella fattispecie poiché il presente ricorso va qualificato come opposizione all'esecuzione, atteso che ciò che l' ha CP_3
inteso far valere è l'inesistenza/estinzione dei crediti consacrati nei titoli esecutivi – e cioè negli avvisi d'addebito e nella cartella di pagamento CP_1
INAIL – in virtù di fatti sopravvenuti agli stessi ovvero del decorso del termine di prescrizione.
Ne consegue che non era necessario convenire in giudizio anche, l'Agenzia delle Entrate, non essendo questa legittimata a contraddire al ricorso in esame, il quale si sostanzia nella proposizione d'una domanda d'accertamento negativo, senza che sia stata denunciata anche l'irregolarità
o l'invalidità degli atti esecutivi.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione passiva di e la ricorrente condannata alla rifusione CP_2
delle spese di lite nella misura che si quantifica in dispositivo.
Vale la pena anche di precisare che di per sé che l'intimazione di pagamento non è atto esecutivo, nè tantomeno costituisce titolo esecutivo, ma, più semplicemente, una comunicazione che preannuncia l'inizio dell'esecuzione forzata qualora il debitore non adempia a quanto già richiesto con i precedenti avvisi d'addebito.
Quest'ultimi costituiscono, semmai, titolo esecutivo, mentre l'intimazione si risolve, in buona sostanza, in una sorta d'atto di precetto, avente l'effetto di costituire in mora il debitore nonché d'interrompere la prescrizione. Nel venire all'esame del merito, s'osserva che pur non essendo la presente causa comune anche a , l' ha comunque fatto riferimento alla CP_2 CP_1
documentazione formata e depositata dall'ente di riscossione il che rende ammissibile esaminarla ai fini della decisione.
Ebbene, dalla documentazione prodotta dall atti risulta pacifico che CP_1
tutte le cartelle di pagamento per cui è causa furono 3/1/2018. ha poi prodotto copia della notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 CP_4
c.p.c. da poste italiane l'11-10-2019 (all. 20-21, 22).
Dovendo ai fine del perfezionamento della notifica trascorrere 10 giorni dall'invio, l'adempimento è stato completato il 21-10-2019 (o il 22-10-
2019). e non già il 4-11-2019, come sostenuto dalla terza chiamata.
Ne consegue che la prescrizione quinquennale si sarebbe verificata il 22-10-
2024.
La notifica del ricorso all' s'è infatti perfezionata il 24-6-2024 (all. 7), CP_1
mentre la resistente, nel controeccepire l'esistenza d'un efficace atto interruttivo, sé costituita soltanto il 17-11-2024; propria volta – CP_4
peraltro priva della legittimazione a contraddire – il 18-11-2024.
Deve però poi tenersi conto del D. L. 17.03.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, il quale all'art. 37 comma 2 così disponeva: “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Dal prolungamento di 129 del termine consegue con ogni evidenza, che al tempo della costituzione delle controparti la prescrizione non era ancora decorsa.
Ciò deve a maggior ragione dirsi se si consideri che il Decreto Legge 1 dicembre 2020, n. 183, entrato in vigore il 31/12/2020 e convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, il quale all'art. 11, comma 9, così disponeva: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”, sospendendo, pertanto, nuovamente il decorso del termine per 180 giorni dall'1/1/2021.
Nei confronti dell'intimazione dell'11/10/2029, tuttavia, la ha proposto Pt_1
querela di falso, sostenendo che la relata in cui si dava atto dell'affissione alla porta della sua abitazione dell'avviso di deposito non sarebbe stata operata da
, autore materiale del deposito presso la Casa Comunale Persona_1
soggetto, il cui nome in carattere in stampatello compare sulla relata unitamente ad una sottoscrizione, né da CP_5
La cartolina in questione risulta recare 2 firme dalla quali si riconosce con sufficiente chiarezza il nome del un'altra del tutto simile, se non identica, CP_5
seppur più “corta”, a quella presente sull'atto di deposito, firma sotto la quale figura in stampatello il nome ”. Persona_1 A dispetto di ciò, la ricorrente ha ritenuto di proporre egualmente querela di falso.
Dall'istruttoria, però, non sono emersi dati utili a suffragare tale assunto.
Il teste a dichiarato: “riconosco come mie le 2 prime di firme relative alla dicitura CP_5
destinatario assente, avendo fatto 2 accessi. Anche le date sono state scritte da me, così come l'indirizzo.
Quanto alle altre 2 firme, recanti il nome non sono in grado di dire se siano Persona_1
state apposte dal collega;
né sono in grado di riferire se il affisse l'atto alla porta….. Per_1
Il era il responsabile delle notifiche eseguite da Poste”. Per_1
Ebbene, che il on sia stato in grado di riconoscere la paternità delle altre CP_5
2 firme è cosa che non stupisce affatto, posto che il teste avrebbe dovuto ricordare a distanza di più di 5 anni quale persona coadiuvò nella stesura della relata in questione tra la miriade di notificazioni alle quali prese parte.
Non può neppure escludersi che egli collaborò con il per pochi Per_1
incombenti di tale natura.
Le argomentazioni svolte sul punto dalla difesa della nelle note scritte ex Pt_1
art. 127 ter. c.p.c. non sono condivisibili poiché la prova dell'affissione è fornita sia dal riconoscimento da parte del elle proprie sottoscrizioni, che della CP_5
presunzione di veridicità dell'effettività del compimento dell'incombente e della corrispondenza del suo autore al nome indicato sulla cartolina, trattandosi d'un atto pubblico fiedefaciente (alternativa ortografica a fidefaente).
Semmai, ciò che rileverebbe è il fatto che l'atto fosse stato conotificato da un soggetto privo del potere legale di far ciò. Il ricorso va pertanto respinto e l'attrice condannata al rimborso degli oneri processuali, che si determinano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così provvede: Parte_1
Dichiara inammissibile la domanda/chiamata in causa proposta da nei CP_1
confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Compensa integralmente le spese di lite.
Rigetta la domanda proposta nei confronti di Controparte_1
.
[...]
Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano Parte_1
in € 3800,00 per la fase di studio, € 1450,00, per la fase introduttiva, € 1900,00 per la fase di trattazione e istruttoria, € 3400,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge.
Imperia 26-10-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli
Viste le note scritte depositate dalle parti, decide la causa come da seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 373/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difeso dall' Avv. Roberto Carfagno Parte_1
Ricorrente
Contro
, rapp. ta e difesa Controparte_1
dall'Avv. Rita Pisanu
Resistente
La ricorrente così ha concluso: “dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo e/o invalido per i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullare l'avviso di addebito n. 352 2023 00004073 13 000, formato il 9 novembre 2023 e notificato a mezzo PEC in data 18 novembre 2023, nonché tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti, ordinando lo sgravio e dichiarando la non debenza del ricorrente nei confronti dell e CP_1
dell'agente della riscossione per avere il ricorrente provveduto rispettivamente in data
20.08.2021, 16.11.2021 e 16.02.2022 al versamento delle somme richieste, nonché per assenza dell'elemento soggettivo con riferimento al tardivo versamento del contributo per il periodo 04/2022 – 06/2022.
Per l'effetto di quanto sopra respingere ogni pretesa creditoria dell' CP_1
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori conclusioni, ridurre le somme pretese nei limiti di legge e di equità.
In ogni caso, con vittoria di competenze e spese di lite.”
Motivi della Decisione
Oggetto del contendere è l'intimazione di pagamento n. 052 2024 90014866
04/000, notificata alla ricorrente dall'Agenzia delle Entrate il 28-4-2024, avente ad oggetto gli avviso di addebito n.:
-35220170001201054000 - data di notifica 03/01/2018 - di € 4.569,85;
- 35220170001201155000 - data di notifica 03/01/2018 - di € 2.698,13;
- 35220170001201256000 - data di notifica 03/01/2018 - di € 5.049,19;
- 35220170001201357000 - data di notifica 03/01/2018 – di € 26.414,36;
- 35220170001201458000 - data di notifica 03/01/2018 - di € 14.155,66;
- 35220170001201559000 - data di notifica 03/01/2018 di € 14.454,20;
- 35220170001201660000 - data di notifica 03/01/2018 di € 18.837,89;
- 35220170001201761000 - data di notifica 03/01/2018 - di € 3.707,85;
Al riguardo la ha asserito che tutti crediti erano prescritti, non Pt_1
essendole stato inviato alcun atto interruttivo.
------------------------------------------------------------------------------------------ In primo luogo si rileva che l'essere l'attrice decaduta dalla facoltà
d'impugnare gli avvisi entro il termine di cui a al Decreto Legislativo n. 46 del 1999 articolo 24, comma 5, per mancato esercizio della suddetta facoltà
(o per aver fatto ciò tardivamente), determina l'effetto della irretrattabilità del credito, ma non nei termini prospettati dall'Agenzie delle Entrate.
In Cass. Ord. 26 maggio 2021, n. 14690 è stato infatti affermato che in base al “…principio di diritto enunciato da questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016), secondo il quale la scadenza del termine pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 24, comma5, pur determinando la decadenza dalla possibilita' di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilita' del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine fi prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 entrato soltanto 1995, articolo 3, commi
9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'articolo 2953 c.c., si e' ritenuto che tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, e' priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_1
pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (Decreto Legge n. 78 del CP_1
2010, articolo 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010); in linea con il richiamato principio, con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla ormazione del ruolo, questa Corte e' intervenuta affermando che il subentro dell'Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilita' della prescrizione;
pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L.
n. 335 del 1995, articolo 3 – ossia il termine di cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria - invece che la regola generale sussidiaria di cui all'articolo 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del 04/12/2018), e cio' in conformita' alla natura di atto interno all'amministrazione attribuita al ruolo (Cass.
n. 14301 del 19/06/2009); allo stesso modo non assume rilievo il richiamo al Decreto
Legislativo n. 112 del 1999, articolo 20, comma 6, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in nessun modo puo' interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016,
Cass. n. 31352 del 04/12/2018); invero, le cartelle di pagamento erano state notificate tra il 17 gennaio 2001 e l'8 novembre 2004 e la ricorrente con l'opposizione, qualificata come opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c., ha opposto l'insussistenza del credito contributivo per decorso della prescrizione quinquennale;
questa Corte di legittimita' ha avuto modo di affermare l'ammissibilita' di tale azione laddove l'opponente intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice (Cass. n. 29294 del 2019; 15603 del 2020)”:
Medesimo è il principio espresso dalla successiva pronuncia resa a S.U. il
08/03/2022, n.7514, nella quale si legge: “la Sezione Lavoro di questa Corte… ha motivatamente affermato (citando Cass. 25 maggio 2007 n. 12239) che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione. La stessa decisione
(sul punto si veda anche Cass. 12 novembre 2019 n. 29294) ha evidenziato, inoltre, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito. A tal proposito, infatti, non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. 8 novembre 2018 n.
28583), altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato (Cass. 10 dicembre
2004 n. 23116)”.
Tal è l'ipotesi che ricorre nella fattispecie poiché il presente ricorso va qualificato come opposizione a precetto (o all'esecuzione), atteso che si fa valere l'inesistenza/estinzione dei crediti consacrati nei titoli esecutivi – ossia negli avvisi d'addebito – per fatti sopravvenuti agli stessi.
In buona sostanza, per consolidata opinione giurisprudenziale, una simile azione è ben ammissibile qualora s'intenda far valere il decorso della prescrizione;
ciò indipendentemente dall'aver il debitore omesso d'opporsi all'avviso d'addebito - costituente uno speciale titolo esecutivo, introdotto dal D.L. 78/2010 – entro il termine prescritto dall'art. 24, comma 5, D Lg.s.
n. 46/1999. Trattasi, infatti, d'un termine meramente processuale e non sostanziale, il decorso del quale rende definitivo il titolo esecutivo, ma non impedisce che il debitore possa esperire un'opposizione “recuperatoria” al fine di far valere l'estinzione del credito per fatti successivi alla formazione del titolo.
Diversamente deve dirsi nel caso in cui la prescrizione sia maturata anteriormente all'avviso di addebito poiché l'eccezione andava dedotta entro il termine decadenziale di 40 giorni ex art.24, co.5, d.lgs. n.46/99, con conseguente preclusione della possibilità di eccepire successivamente LA prescrizione (Cass. Ord. n. 3182/2025).
Quanto alla questione della legittimazione passiva di , sempre in S.U. CP_2
del 08/03/2022, n.7514, è stato chiarito che tale legittimazione non sussiste qualora“…Non si fa questione, infatti, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione. Ciò che si chiede al giudice è l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica delle cartelle di pagamento, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva. L'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass.
Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412)”, puntualizzando “..limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni
(come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 29 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria”.
Conclude la Corte: “Deve ritersi per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412)” cosicchè
“…deve affermarsi …in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo….”.
Tal è l'ipotesi che, ricorre nella fattispecie poiché il presente ricorso va qualificato come opposizione all'esecuzione, atteso che ciò che l' ha CP_3
inteso far valere è l'inesistenza/estinzione dei crediti consacrati nei titoli esecutivi – e cioè negli avvisi d'addebito e nella cartella di pagamento CP_1
INAIL – in virtù di fatti sopravvenuti agli stessi ovvero del decorso del termine di prescrizione.
Ne consegue che non era necessario convenire in giudizio anche, l'Agenzia delle Entrate, non essendo questa legittimata a contraddire al ricorso in esame, il quale si sostanzia nella proposizione d'una domanda d'accertamento negativo, senza che sia stata denunciata anche l'irregolarità
o l'invalidità degli atti esecutivi.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione passiva di e la ricorrente condannata alla rifusione CP_2
delle spese di lite nella misura che si quantifica in dispositivo.
Vale la pena anche di precisare che di per sé che l'intimazione di pagamento non è atto esecutivo, nè tantomeno costituisce titolo esecutivo, ma, più semplicemente, una comunicazione che preannuncia l'inizio dell'esecuzione forzata qualora il debitore non adempia a quanto già richiesto con i precedenti avvisi d'addebito.
Quest'ultimi costituiscono, semmai, titolo esecutivo, mentre l'intimazione si risolve, in buona sostanza, in una sorta d'atto di precetto, avente l'effetto di costituire in mora il debitore nonché d'interrompere la prescrizione. Nel venire all'esame del merito, s'osserva che pur non essendo la presente causa comune anche a , l' ha comunque fatto riferimento alla CP_2 CP_1
documentazione formata e depositata dall'ente di riscossione il che rende ammissibile esaminarla ai fini della decisione.
Ebbene, dalla documentazione prodotta dall atti risulta pacifico che CP_1
tutte le cartelle di pagamento per cui è causa furono 3/1/2018. ha poi prodotto copia della notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 CP_4
c.p.c. da poste italiane l'11-10-2019 (all. 20-21, 22).
Dovendo ai fine del perfezionamento della notifica trascorrere 10 giorni dall'invio, l'adempimento è stato completato il 21-10-2019 (o il 22-10-
2019). e non già il 4-11-2019, come sostenuto dalla terza chiamata.
Ne consegue che la prescrizione quinquennale si sarebbe verificata il 22-10-
2024.
La notifica del ricorso all' s'è infatti perfezionata il 24-6-2024 (all. 7), CP_1
mentre la resistente, nel controeccepire l'esistenza d'un efficace atto interruttivo, sé costituita soltanto il 17-11-2024; propria volta – CP_4
peraltro priva della legittimazione a contraddire – il 18-11-2024.
Deve però poi tenersi conto del D. L. 17.03.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, il quale all'art. 37 comma 2 così disponeva: “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Dal prolungamento di 129 del termine consegue con ogni evidenza, che al tempo della costituzione delle controparti la prescrizione non era ancora decorsa.
Ciò deve a maggior ragione dirsi se si consideri che il Decreto Legge 1 dicembre 2020, n. 183, entrato in vigore il 31/12/2020 e convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, il quale all'art. 11, comma 9, così disponeva: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”, sospendendo, pertanto, nuovamente il decorso del termine per 180 giorni dall'1/1/2021.
Nei confronti dell'intimazione dell'11/10/2029, tuttavia, la ha proposto Pt_1
querela di falso, sostenendo che la relata in cui si dava atto dell'affissione alla porta della sua abitazione dell'avviso di deposito non sarebbe stata operata da
, autore materiale del deposito presso la Casa Comunale Persona_1
soggetto, il cui nome in carattere in stampatello compare sulla relata unitamente ad una sottoscrizione, né da CP_5
La cartolina in questione risulta recare 2 firme dalla quali si riconosce con sufficiente chiarezza il nome del un'altra del tutto simile, se non identica, CP_5
seppur più “corta”, a quella presente sull'atto di deposito, firma sotto la quale figura in stampatello il nome ”. Persona_1 A dispetto di ciò, la ricorrente ha ritenuto di proporre egualmente querela di falso.
Dall'istruttoria, però, non sono emersi dati utili a suffragare tale assunto.
Il teste a dichiarato: “riconosco come mie le 2 prime di firme relative alla dicitura CP_5
destinatario assente, avendo fatto 2 accessi. Anche le date sono state scritte da me, così come l'indirizzo.
Quanto alle altre 2 firme, recanti il nome non sono in grado di dire se siano Persona_1
state apposte dal collega;
né sono in grado di riferire se il affisse l'atto alla porta….. Per_1
Il era il responsabile delle notifiche eseguite da Poste”. Per_1
Ebbene, che il on sia stato in grado di riconoscere la paternità delle altre CP_5
2 firme è cosa che non stupisce affatto, posto che il teste avrebbe dovuto ricordare a distanza di più di 5 anni quale persona coadiuvò nella stesura della relata in questione tra la miriade di notificazioni alle quali prese parte.
Non può neppure escludersi che egli collaborò con il per pochi Per_1
incombenti di tale natura.
Le argomentazioni svolte sul punto dalla difesa della nelle note scritte ex Pt_1
art. 127 ter. c.p.c. non sono condivisibili poiché la prova dell'affissione è fornita sia dal riconoscimento da parte del elle proprie sottoscrizioni, che della CP_5
presunzione di veridicità dell'effettività del compimento dell'incombente e della corrispondenza del suo autore al nome indicato sulla cartolina, trattandosi d'un atto pubblico fiedefaciente (alternativa ortografica a fidefaente).
Semmai, ciò che rileverebbe è il fatto che l'atto fosse stato conotificato da un soggetto privo del potere legale di far ciò. Il ricorso va pertanto respinto e l'attrice condannata al rimborso degli oneri processuali, che si determinano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così provvede: Parte_1
Dichiara inammissibile la domanda/chiamata in causa proposta da nei CP_1
confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Compensa integralmente le spese di lite.
Rigetta la domanda proposta nei confronti di Controparte_1
.
[...]
Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano Parte_1
in € 3800,00 per la fase di studio, € 1450,00, per la fase introduttiva, € 1900,00 per la fase di trattazione e istruttoria, € 3400,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge.
Imperia 26-10-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli