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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/07/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 282/2025 R.G.A.C., promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele De Benedittis;
Parte_1
APPELLANTE
Contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Madonna;
Controparte_1
APPELLATO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE EX LEGE
per la riforma della sentenza n.51/2025, resa dal Tribunale di Lanciano pubblicata in data 20 febbraio 2025 nel procedimento n. 207/2024 R.G. All'udienza tenutasi il 08 luglio 2025 in modalità telematica, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., come da Provvedimento del Presidente di Sezione, le parti hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio, ai sensi dell'art. 473 bis.34 c.p.c. ha trattenuto la causa in decisione.
Il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica depositava note scritte con le conclusioni in atti, esprimendo parere favorevole solo all'esclusione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne e per il resto alla conferma della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
1)Con sentenza n. 51/2025 il Tribunale di Lanciano decideva sulla domanda di cessazione effetti civili del matrimonio proposta da nei confronti di Parte_2
con richiesta di riconoscimento che nessun assegno era dovuto dal Parte_1 alla controparte, mentre era dovuto dalla un assegno per il CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio maggiorenne nella misura di euro 350,00 mensili, con spese di lite a carico della stessa . Pt_1
Costituitasi la la stessa aderiva alla richiesta di cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio, chiedendo un assegno in proprio favore della somma di euro 300,00 e che venisse dichiarato il difetto di legittimazione del in ordine CP_1 alla richiesta di mantenimento del figlio, con vittoria di spese.
In sede provvisoria venivano confermate le condizioni della separazione ed all'esito dell'attività istruttoria consistita nell'audizione del figlio maggiorenne e dell'interrogatorio della convenuta, veniva trattenuta la causa in decisione.
2)La sentenza. Il Tribunale di Lanciano, dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio.
2.1) Quanto alla richiesta di assegno di mantenimento in favore della
[...]
la stessa veniva rigettata. Parte_1
In particolare osservava il Tribunale che la resistente non aveva dimostrato la propria situazione economica e che la stessa avesse una minore capacità economica rispetto al marito, tanto più che la dichiarazione ISEE, di per sé non esaustiva, dimostrava comunque possidenze immobiliari della stessa che non la facevano apparire bisognosa di aiuto economico da parte del marito.
pag. 2/6 Inoltre dalle dichiarazioni rese dal figlio maggiorenne risultava che la dal 2014 Pt_1 convivesse con altre persone, da ultimo con tale cosicchè la predetta avrebbe Per_1 anche dovuto dimostrare le condizioni economiche del nuovo nucleo familiare.
Anche in ordine alla funzione compensativa dell'assegno, lo stesso non poteva essere invocato a fronte di un allontanamento dal nucleo familiare da più di dieci anni e del fatto che il figlio non voleva vedere la madre se non per pochi mesi l'anno. Per_2
Da ultimo il Tribunale riteneva che alcun rilievo potesse avere la bozza di accordo stilato tra le parti in data 26 febbraio 2016 nel quale il ricorrente si era obbligato a versare alla un assegno mensile di euro 300,00, e ciò sia perché tale accordo Pt_1 non era stato recepito in alcuna omologazione né in alcuna decisione giudiziale, sia perché, malgrado l'iniziale adempimento spontaneo dello stesso, il fatto che da tempo il avesse smesso di versare tale somma ed avesse chiesto con il giudizio di CP_1 primo grado il riconoscimento di nulla dovere alla , testimonia il venir meno di Pt_1 ogni eventuale accordo precedente.
2.2) In ordine alla posizione del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente, deve rilevarsi che lo stesso, per sua stessa volontà) è collocato in via prevalente presso l'abitazione del padre e pertanto Il Tribunale riteneva dovesse fissarsi un assegno di mantenimento del ragazzo a carico della madre , la Parte_1 quale non ha dimostrato alcunchè in ordine alla sua posizione e capacità economica.
Pertanto tale assegno veniva fissato nella somma di euro 350,00 mensili, oltre rivalutazione secondo indici Istat ed il 50% delle spese straordinarie.
2.3) Le spese di lite, compensate nella misura di metà, vengono per il resto poste a carico della resistente stante il principio della soccombenza.
3)Appello. Avverso la predetta sentenza proponeva appello per Parte_1
l'erroneità della decisione in ordine a:
3.1) Erronea condanna della al pagamento di un assegno di mantenimento in Pt_1 favore del figlio maggiorenne . Per_2
Sul punto l'appellante rilevava l'avvenuta rinuncia a tale richiesta espressa nel corso del giudizio di primo grado da parte del e della quale il Tribunale non aveva CP_1 tenuto conto.
3.2) Mancato riconoscimento alla dell'assegno divorzile. Pt_1
pag. 3/6 Rilevava la come fosse stato dimostrata la propria capacità economica inferiore Pt_1
a quella del D' , nonché come dovesse darsi valore alla bozza di accordo del 26 CP_1 febbraio 2016, adempiuto in tutte le clausole concordate fino al 2023.
Negava inoltre la l'esistenza di un nuovo nucleo familiare, in quanto il padre Pt_1 dei tre figli avuti da nuovo compagno non viveva stabilmente con lei, ma si limitava a fare visita ai figli minori ed occasionalmente coabitava con l'appellante.
Non rileverebbe il patrimonio immobiliare della in quanto malgrado lo stesso il Pt_1
ha spontaneamente adempiuto per anni all'accordo del 2016 versando euro CP_1
300,00 mensili all'appellante.
3.3) Ingiusta condanna della al pagamento del 50% delle spese di lite, quale Pt_1 conseguenza dei primi due motivi di appello.
3.4) Si costituiva in grado di appello aderendo all'accoglimento del Parte_2 primo motivo di appello e chiedendo il rigetto dei restanti motivi per infondatezza degli stessi, con vittoria di spese.
4)Motivi della decisione.
L'appello è parzialmente fondato unicamente per il primo motivo di gravame.
4.1) In ordine alla pronuncia di assegno di mantenimento del figlio maggiorenne Per_2
a carico di deve darsi atto dell'avvenuta rinuncia nel corso di primo Parte_1 grado da parte di , stante il raggiungimento di un'autosufficienza Parte_2 economica del ragazzo.
Pertanto in riforma parziale della sentenza impugnata deve dichiararsi non dovuto alcun assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne . Persona_3
4.2) Quanto all'assegno di mantenimento in favore della deve Parte_1 osservarsi preliminarmente come non possa darsi alcuna valore alla bozza di accordo del 2016, che non può di certo assurgere ad accordo transattivo non risultando firmata da entrambe le parti, non essendo poi stata trasfusa in giudizio di omologa di separazione, né in decisione giudiziale.
Pertanto il mero adempimento spontaneo da parte del per alcuni anni, Parte_2 non può vincolare lo stesso, tanto più che l'appellato, avendo smesso di versare euro
300,00 al mese ed avendo chiesto con ricorso per cessazione effetti civili del matrimonio che venisse riconosciuto di non dover dare nulla alla controparte, ha pag. 4/6 chiaramente dimostrato che ogni eventuale accordo diverso è risultato essere venuto meno.
In ordine alla richiesta di assegno in favore della , mancano i presupposti dello Pt_1 stesso, per primo la dimostrazione di una differenza di capacità economico – reddituale tra le parti.
AL riguardo la non ha dimostrato alcunchè, limitandosi a depositare il Pt_1 certificato Isee, che oltre a non essere esaustivo, ha evidenziato, come correttamente indicato dal primo giudice, possidenze immobiliari della , che la stessa ha anche Pt_1 confermato in sede di appello.
Né ha dimostrato l'appellante di aver dato apporto significativo al reddito familiare in sede di matrimonio, non potendo quindi nemmeno basarsi sul criterio compensativo.
Infine, dalle stesse dichiarazioni in sede di appello, oltre che dalle risultanze emergenti dall'istruttoria di primo grado, deve ritenersi che la abbia ormai da anni un Pt_1 nuovo nucleo familiare (tre figli avuti da altra relazione con tale che la stessa Per_1 appellante dichiara a volte coabitare con lei e comunque recarsi frequentemente a visitare i figli), nucleo del cui reddito non ha dato alcuna dimostrazione.
Pertanto deve confermarsi sul punto la decisione del primo giudice e rigettarsi il relativo motivo di gravame.
4.3) Da ultimo, appare corretta la compensazione delle spese di giudizio di primo grado per metà con la restante parte in capo alla risultata soccombente. Pt_1
Le spese di lite si secondo grado, compensate per 1/3 stante l'accoglimento del primo motivo di impugnazione, vanno poste per la restante parte in capo all'appellante soccombente per i restanti motivi di appello, secondo liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria non svolta in appello ed in applicazione dei minimi tariffari in considerazione della agevole definizione delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 contro la sentenza n. 51/2025 resa dal Tribunale di Lanciano pubblicata in data 20 febbraio 2025, nei confronti di con l'intervento del Controparte_1
PUBBLICO MINISTERO, così provvede:
pag. 5/6 • In parziale accoglimento dell'appello, dichiara non dovuto alcun assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne delle parti , Persona_3 confermando per il resto la sentenza di primo grado;
• Condanna a rimborsare Parte_1 [...]
delle spese di lite, liquidate, già effettuata la compensazione di Parte_2
1/3, nella somma di € 2.316,00, oltre Iva, Cap e spese generali come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto su relazione della Dott. Barbara
Del Bono in data 28 luglio 2025.
La Presidente Est.
Barbara Del Bono
pag. 6/6