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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 17/11/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 506/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice dott. Sara Cargasacchi ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 506 /2024 del ruolo generale promossa da codice fiscale Parte_1 C.F._1
(codice fiscale ) Parte_2 C.F._2
(codice fiscale ) Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. LUCA SIRTORI (C.F. ) del Foro di Milano, C.F._4 numero di fax 039.2248808) ed elettivamente domiciliato presso Email_1 lo studio dello stesso in Milano 20124 Corso Buenos Aires 75 giusta procura in atti parte attrice opponente contro
(già ) ( ) non in proprio ma esclusivamente in Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 nome e per conto di " (nuova Controparte_3 denominazione assunta dalla società " Controparte_4
) ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti (All. A), ai sensi e per gli effetti
[...] P.IVA_2 di cui all'art. 83, co. 3, c.p.c. (anche come modificato dall'art. 45 della L. 69/2005) dall'Avv. MARCO
VERDI del foro di Milano (C.F. ) e con domicilio digitale ex art. 16 - sexies C.F._5
d.l. 179/2012, presso l'indirizzo PEC del predetto difensore: Email_2 parte convenuta opposta
in punto: RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
conclusioni di parte attrice opponente
“Nel merito, nella via principale:
➢ Accertare e dichiarare la invalidità, per il titolo di nullità parziale, del contratto di conto corrente n. 100963, del contratto di apertura di credito in conto corrente n. 100963 per elasticità di cassa, del contratto di affidamento utilizzabile mediante anticipazione s.b.f. 7872, del contratto di affidamento utilizzabile mediante anticipazione Fatture s.b.f. n. 9396, del
contratto di affidamento utilizzabile mediante anticipazione Fatture s.b.f. n. 513112, del
contratto di affidamento per anticipo s.b.f. fatture con notifica garantito da cooperativa, del
contratto di affidamento per anticipo s.b.f. effetti in c/unico garantito da cooperativa, del
contratto di affidamento della sovv. cartolarizzata a rientro a M/T n. 70/307929 tutti intercorsi tra la Controparte_5
C.F. ) e la già
[...] P.IVA_3 Controparte_6 CP_7
e prima ancora poi patrimonio destinato
[...] Controparte_8 già per cagione della determinazione e della applicazione degli CP_3 CP_4 interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale e così per cagione della illegittima applicazione (o comunque la eventuale nullità di ogni singola clausola od obbligazione di riferimento) delle provvigioni di massimo scoperto, per cagione della illegittima applicazione degli interessi ultralegali, per cagione della illegittima applicazione degli interessi (nella ipotesi di eventuale applicazione dell'interesse usurario volta a volta rilevato), per cagione della illegittima applicazione degli interessi nella determinazione delle valute e per cagione delle illegittima applicazione delle spese e delle remunerazioni di conto corrente e per cagione della illegittima applicazione di qualsivoglia competenza e remunerazione per qualsivoglia titolo pretesa ed addebitata;
➢ accertare e dichiarare che i documenti tutti allegati al fascicolo monitorio dalla banca ricorrente, nella via monitoria, non contengono l'indicazione delle singole partite che hanno concorso a formare il saldo di volta in volta documentato e, nel difetto di omessa produzione, ricondurre allo “0” (zero) ogni saldo iniziale successivo a quello precedente, non prodotto;
➢ accertare (con riferimento a tutti i contratti impugnati) la illegittimità dell'art. 7, secondo comma, della delibera CICR del 9 febbraio 2000 (da sottoporre al regime giuridico degli atti amministrativi) o, nella via alternativa, accertare la insussistenza (o la omessa prova) dell'invio al cliente della notizia per iscritto delle nuove condizioni di contratto, applicate, ai sensi dell'art. 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, od ancora, nella via alternativa, accertare la inesistenza dei presupposti previsti dalla medesima delibera CICR del 9 febbraio 2000, per ottenere l'adeguamento, in via generale (delle vecchie condizioni contrattuali alle nuove condizioni, quivi previste), mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, o, nella via subordinata, emettere ordinanza, ai sensi dell'art. 23 della L. 11 marzo 1953, n. 87, e così disporre la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e, conseguentemente, sospendere il giudizio in corso, per ottenere, nella prima ipotesi la disapplicazione dell'art. 7, secondo comma, della delibera CICR del 9 febbraio 2000, nella seconda ipotesi, la inefficacia sopravvenuta (con effetto retroattivo) della medesima nuova clausola di contratto, nella terza ipotesi, la inesistenza d'una nuova clausola
2 di contratto e nella quarta ipotesi, (subordinata al mancato accoglimento di una tra le ipotesi precedenti) la nullità dell'art. 25, II comma, del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 342, per la conseguenza della sua dichiaranda illegittimità costituzionale;
➢ Ricalcolare con riferimento al contratto di conto corrente n. 100963, al contratto di apertura di credito in conto corrente n. 100963 per elasticità di cassa, al contratto di affidamento utilizzabile mediante anticipazione s.b.f. 7872, al contratto di affidamento utilizzabile mediante anticipazione Fatture s.b.f. n. 9396, al contratto di affidamento utilizzabile mediante anticipazione Fatture s.b.f. n. 513112, al contratto di affidamento per anticipo s.b.f. fatture con notifica garantito da cooperativa, al contratto di affidamento per anticipo s.b.f. effetti in c/unico garantito da cooperativa, al contratto di affidamento della sovv. cartolarizzata a rientro a M/T n. 70/307929, l'ammontare delle somme a credito ed a debito intercorse nei rapporti tra la Controparte_5
C.F. ) e la già
[...] P.IVA_3 Controparte_6 [...]
prima ancora poi patrimonio CP_7 Controparte_8 destinato già sulla base dell'intera documentazione, dall'inizio dei CP_3 CP_4 rapporti di conto corrente alla chiusura, così depurando dai conti le somme tutte determinate ed applicate per il titolo di interessi anatocistici con qualsivoglia capitalizzazione, le somme tutte determinate ed applicate per il titolo di interessi ultralegali, le somme tutte determinate ed applicate per il titolo di interessi in genere (nella ipotesi di eventuale applicazione dell'interesse usurario volta a volta rilevato), le somme addebitate per il titolo di commissione di massimo scoperto, le somme tutte addebitate per il titolo di interessi nella determinazione delle valute e per spese e remunerazioni di conto e per ogni altro diverso titolo indicato nei capitoli precedenti di queste conclusioni.
* In ogni caso, nel merito, in via principale:
➢ Con riferimento a tutti i conti corrente impugnati ed a mezzo CTU, che si invoca:
➢ Determinare il costo effettivo annuo degli impugnati contratti di conto corrente (TEG).
➢ Determinare (con riferimento a tutti i conti corrente impugnati), l'esatto dare ed avere tra la Controparte_5
(C.F. ) e la già prima
[...] P.IVA_3 Controparte_6 Controparte_7 ancora poi patrimonio destinato già Controparte_8 CP_3
e, per l'effetto, compensare, in sede di accertamento negativo i crediti a favore CP_4 della e/o dei garanti opponenti, emersi a seguito di ricalcolo, con gli eventuali CP_5 crediti vantati dall'opposta, come di seguito indicati:
➢ 1) le somme indebitamente riscosse o addebitate e da riferire ai rapporti di conto corrente instaurati, nella misura che dovesse risultare nel giudizio, con il credito vantato dall'istituto nei confronti della debitrice principale (e dei suoi fideiussori), sino alla misura sufficiente per estinguere il credito preteso nei confronti della medesima debitrice principale (e dei suoi fideiussori);
➢ 2) gli interessi al tasso T.U.B., dal di del dovuto alla chiusura dei conti ed oltre interessi al tasso legale dalla chiusura dei conti al giorno del pagamento.
➢ 3) le somme di denaro dovute per il titolo di ripetizione relative:
➢ alla considerazione del saldo “zero” nelle ipotesi di omessa produzione da parte
3 dell'istituto di credito degli estratti conto che contengano l'indicazione delle singole partite che hanno concorso a formare il saldo di volta in volta documentato;
➢ alla considerazione delle "valute" - non esaminate dal consulente incaricato, per ovvio motivo di economia contabile - che, con riferimento ai prelevamenti, dovranno essere riportate al giorno del pagamento dell'assegno ovvero al giorno in cui la banca ha perso effettivamente la disponibilità del denaro, e con riferimento ai versamenti dovranno all'anno essere riportate al giorno nel quale la banca ha acquistato effettivamente la disponibilità del denaro;
➢ alla considerazione della maggiorazione degli interessi ultralegali provocata dalla arbitraria variazione dei "giorni valuta", che dovrà essere aggiunta nel calcolo del TEG per la individuazione della soglia usuraria;
➢ alla considerazione degli estratti conto mancanti;
IN OGNI CASO
➢ con il favore totale delle spese e dei compensi professionali.
➢ Con il favore ulteriore delle spese di CTU e dei corrispettivi pagati (ed ancora da pagare) per ottenere la consulenza tecnica di parte. IN VIA ISTRUTTORIA:
➢ Ammettersi tutte le prove così come dedotte ed articolate nei propri scritti difensivi e nel verbale di causa.”
conclusioni di parte convenuta opposta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni ulteriore contraria istanza, eccezione e deduzione: NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, respingere l'opposizione e tutte le domande formulate dai Sig.ri e , in quanto Parte_1 Parte_2 Parte_3 infondate in fatto ed immotivate in diritto, nell'an e nel quantum, per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA SUBORDINATA, per la denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare, comunque, tenuta e condannare, per i titoli di cui in narrativa, i Sig.ri Parte_1
e al pagamento in favore di
[...] Parte_2 Parte_3 [...] non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto della CP_1 [...]
della somma di € 151.082,70, ovvero condannare i precitati soggetti Controparte_9 al pagamento, sempre in favore di non in proprio ma esclusivamente in nome e Controparte_1 per conto della per i summenzionati titoli, della Controparte_9 maggiore o minore somma che risulterà di giustizia ad istruttoria ultimata, il tutto oltre interessi e spese. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. IN VIA ISTRUTTORIA Ci si oppone a tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate e, in particolare, a quella volta all'ammissione della CTU contabile, in quanto meramente esplorativa per tutte le ragioni esposte in atti.”
4 RAGIONI DELLA DECISIONE
- Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2
e nella loro qualità di garanti per fideiussione e di soci illimitatamente Parte_3 responsabile della società Controparte_5 società cancellata dal registro delle imprese in data 9.01.2023 – cfr. doc.
[...]
n. 3.9) conveniva in giudizio in nome e per conto di Controparte_1 [...] proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_3
95/2024 (R.G. n. 20/2024) con cui il Tribunale di Lecco ingiungeva loro di pagare all'Istituto l'importo di € 151.082,70, oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore del c/c n. 100963 – e sul quale sono state concesse un'apertura di credito per elasticità di cassa per € 30.000,00, nonché una linea di credito autoliquidabile a rischio attenuato per l'importo di € 150.000,00, utilizzabile per CP_1
“Anticipi effetti commerciali” – con valuta al 19.04.2017, oltre ai successivi interessi, maturati e maturandi, al tasso legale, dal 20.04.2017 al saldo effettivo.
Gli opponenti eccepivano: la mancata prova del credito azionato in monitorio;
la nullità del contratto di conto corrente n. 100963 nonché dei contratti relativi ad altri rapporti che sarebbero stati intrattenuti da;
la ricorrenza di prassi anatocistiche con riferimento al rapporto per cui è CP_5 causa;
l'illegittimità dell'applicazione della;
l'illegittimità dell'applicazione degli interessi Pt_4 ultralegali;
l'arbitraria variazione dei giorni valuta;
l'illegittimità dell'applicazione delle spese e delle remunerazioni di conto corrente;
la sostenuta impossibilità di applicare, al caso di specie, l'art. 120, secondo comma, TUB. Gli opponenti, sulla base delle suesposte doglianze, hanno dunque formulato domanda di ricalcolo del saldo del c/c azionato dall' . Da ultimo gli opponenti hanno poi CP_11 eccepito l'improcedibilità della domanda dell' a fronte del mancato esperimento del CP_11 procedimento di mediazione.
- Si costituiva la parte opposta in nome e per conto di Controparte_1 [...] contestando tutto quanto dedotto nell'atto di citazione e Controparte_3 sostenendo in particolare: di aver prodotto la documentazione necessaria quanto all'unico rapporto di conto corrente azionato;
la mancata prova degli opponenti quanto alle ulteriori richieste avanzate;
che tutte le contestazioni avverse erano generiche e prive di riscontro e comunque prescritte. Per queste ragioni domandava il rigetto dell'opposizione.
- In assenza di alcun provvedimento da adottare ex art. 171 bis c.p.c. e non ritenuta la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di seguiva il deposito delle CP_6 memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. e all'esito della prima udienza veniva rilevato che la parte opposta non aveva depositato gli estratti conto o comunque la documentazione relativa all'andamento del rapporto in base alla quale è avvenuta la quantificazione del credito oggetto dell'ingiunzione opposta, sicché la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza dell'11/11/2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa riportandosi agli atti e il Giudice riservava il deposito della sentenza.
L'opposizione è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
5 1. Si osserva preliminarmente che, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione in cui deve trovare applicazione l'ordinario criterio di riparto dell'onere della prova (in base al quale il creditore che vuole far valere un diritto in giudizio, sia che agisca per l'adempimento dell'obbligazione, per la risoluzione o per il risarcimento, deve provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito. Sarà invece il debitore a dover eccepire e dimostrare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo del diritto del creditore), tenuto conto della particolarità processuale in cui si vengono a trovare le parti: l'opponente è parte attrice formale ma convenuta sostanziale, mentre l'opposta è convenuta formale ma attrice sostanziale.
In particolare, quanto alla ripartizione dell'onere della prova nei rapporti bancari, si rileva che ove attore sostanziale sia la CA (es. nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal cliente avverso il titolo monitorio notificato dall'Istituto di credito), quest'ultima deve produrre tutta la documentazione (es., contratto di conto corrente, estratti conto a partire dall'apertura del rapporto) necessaria per la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto stesso (Cass. 11 giugno 2018, n. 15148; Cass. 19 settembre 2013, n. 21466).
2, Nel caso di specie l'opposta si è limitata a produrre in giudizio unitamente alla comparsa di costituzione il fascicolo monitorio (doc. 3 opposta) e dunque i soli documenti offerti in sede monitoria, quali: “copia contratto affidamento regolato sul cc n. 100963” (doc. 10 fasc. monitorio) e
“copia contabile attestante il credito” (doc. 11 fasc. monitorio), costituente mero saldaconto.
Deve sul punto precisarsi che quanto alla certificazione 50 TUB sussiste una interpretazione giurisprudenziale secondo la quale l'art. 50 T.U.B. prescrive che il decreto debba essere richiesto in base all'estratto conto e non in base al mero saldaconto o comunque in forza di estratto genericamente indicante la posizione debitoria al momento dell'emissione dello stesso, ritenendo dunque necessaria la produzione degli estratti conto relativi all'ultimo trimestre dei rapporti fondanti la pretesa monitoria, relativi cioè all'ultima fase della movimentazione del conto e cioè il documento che
“contenga tutte le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (Cass. 02.08.2013 e Trib. Caltanissetta 11.05.2012 n. 398).
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità e di merito più recente tende a riconoscere l'efficacia probatoria dell'attestazione ex art. 50 TUB in calce al mero saldaconto limitatamente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo. È stato infatti osservato che "la L. 7 marzo 1938, n. 141, art. 102 limita il valore probatorio dell'estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri) al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi" (Cassazione civile sez. III, 27/05/2019, (ud. 16/05/2018, dep. 27/05/2019), n.14357; Cass. Sez. 2, sent. 19 marzo 2009, n. 6705, Rv. 607111-01).
Sicché, ferma l'efficacia probatoria di detto documento in sede monitoria, nel giudizio di merito costituito dalla fase di opposizione, resta in capo alla opposta l'onere di piena prova del credito azionato, vieppiù a fronte delle contestazioni formulate dalla opponente.
6 3. Invero, sempre in comparsa di costituzione, l'opposta si era poi riservata la produzione integrale degli estratti conto nel corso del giudizio, salvo più nulla produrre.
Si rileva pertanto che l'opposta non ha prodotto in giudizio il contratto relativo al rapporto di conto corrente e neppure i relativi estratti conto, che avrebbero dovuto essere prodotti con riferimento all'intero rapporto o quanto meno, in base alla giurisprudenza più recente, in misura e modalità tali da consentire la ricostruzione dell'andamento del rapporto mediante ricorso a procedimenti matematici di rielaborazione dei dati presenti nelle scritture contabili depositate (così Cass. n. 14074/2018; conf. Cass. n. 9140/2020: a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso altri elementi di prova;
Cass. n. 11543/2019; Cass. n. 9526/2019).
Si ribadisce inoltre che la necessità di depositare gli estratti conto integrali relativi al rapporto dedotto dall'opposta non è sorta quale necessità di confutare i fatti allegati dall'opponente o le prove da questa dedotte, ma è elemento di prova dei fatti allegati dall'opponente già in fase di riscorso, sussistendo pertanto l'onere di richiederne l'ammissione almeno con la memoria n. 2.
4. Tanto premesso, si ritiene che parte opposta non abbia assolto all'onere probatorio su di sé incombente.
Si rileva poi quanto alle domande svolte dall'opponente, tramite interpretazione delle domande lette unitamente al contenuto e al tenore degli atti, che la stessa non abbia formulato domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito (in questo caso con onere della prova a suo carico), ma si sia limitata a chiedere il rigetto dell'opposizione o in subordine la compensazione dei rispettivi crediti.
Consegue a tanto che l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo emesso revocato, ogni ulteriore domanda o eccezione assorbita.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno quindi poste integralmente a carico della opposta, che si liquidano in euro 11.977,00 per compensi professionali ex DM 55/2014 (per fascia di valore da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00 secondo i valori medi per fase studio, introduttiva e istruttoria e minimi per la sola fase decisionale in ragione del rito, escluso l'aumento per la difesa di più parti non risultando che questo abbia effettivamente comportato lo studio e presentazione di questioni di fatto e di diritto differenti, o un maggior lavoro effettivamente svolto), oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- accoglie l'opposizione proposta da Parte_1 Parte_2
nei confronti di n nome e per conto di Parte_3 Controparte_1 CP_3
per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
[...] Controparte_3
95/2024 emesso dal Tribunale di Lecco;
7 - restano respinte e assorbite le ulteriori domane o eccezioni;
- condanna l'opposta a rifondere gli opponenti delle spese di lite liquidate in complessivi euro 11.977,00 per compensi professionali ex DM 55/2014, oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Lecco, il 17/11/2025
Il Giudice Sara Cargasacchi
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