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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 03/12/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N N.R.G. 148/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Alfio Filippello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 148 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2014, vertente
TRA
AVV. , nella qualità di CURATORE del Parte_1 [...] elettivamente domiciliata in Caltagirone (CT), Viale Europa n. 59/L, Parte_2 presso lo studio professionale dell'avv. Salvatore Garofalo ( , che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-ATTRICE –
CONTRO
A., (CF: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata P.IVA_1 in Caltagirone (CT), via S. Foti n. 27 presso lo studio professionale dell'avv. Giovanni
Russo, rappresentata e difesa dall'avv. Aurelio Mirone (
, giusta procura in atti. Email_2
-CONVENUTA–
E
1
in qualità di procuratrice di elettivamente CP_2 Parte_3 domiciliata in Caltagirone (CT), Viale Europa n. 27, presso lo studio professionale dell'avv. Nadia Barone, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Barbaro e Mario
ZÀ - , giusta procura Email_3 Email_4 in atti.
-INTERVENUTA ex art. 111 c.p.c. -
**************
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 29.10.2025, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le loro rispettive conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e scritti difensivi, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate, la causa quindi è stata trattenuta per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 04.02.2014 l'avv. , nella qualità di Parte_1 curatore del fallimento della (dichiarato con sentenza n. 9 resa il Parte_2
18.06.2013 dal Tribunale di Caltagirone) ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la dichiarazione d'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. e 66 L.F. del contratto di costituzione d'ipoteca del 02.10.2009, ai rogiti del Notaio di Caltagirone (Rep. n. 343-racc. Per_1
n. 1962), stipulato dalla società e la Parte_2 Controparte_3
e della rimessa di € 100.000,00 compiuta dal suddetto istituto di credito, portata
[...] dal libretto di depositi a risparmio n. 60060757 ed inserita sul conto corrente n.
043/330/0178380 a deconto della sofferenza in essere.
Parte attrice ha premesso che: I) in data 02.10.2009 la aveva Parte_2 costituito, in favore della ipoteca volontaria, Controparte_3 pari ad € 325.000,00 sull'immobile sito a Caltagirone-viale Europa n. 44, identificato al catasto al foglio 19, part.lla 1035, sub. 1), a garanzia del contratto di sconto effetti n.
043/001/010011 del 23.12.2004 (rinnovato il 24.03.2009) dell'importo di € 650.000,00; II) che tale garanzia era stata prestata, unitamente a fideiussioni personali, in quanto erano rimasti insoluti effetti per € 236.018,37 ed erano in scadenza ulteriori effetti per un ammontare pari ad € 257.100,86; III) l'istituto bancario aveva preteso l'apertura di un libretto di deposito a risparmio n. 6006757 d'importo pari ad € 100.000,00 su cui era stato apposto vincolo di pegno per fidi della società; IV) a seguito dell'insoluto pagamento degli
2 effetti scontati, l'importo di € 100.000,00 veniva inserito sul conto corrente n.
043/330/0178380 e veniva trattenuta la somma versata sul libretto;
V) il 19.04.2010 veniva concessa una nuova apertura di credito utilizzabile sotto forma di sconto effetti per l'importo di € 450.000,00, poi revocata in data 04.02.2011.
Premesso ciò, a sostegno della domanda proposta, parte attrice ha dedotto che l'istituto bancario convenuto, consapevole della situazione di decozione economica in cui versava la società, poi fallita, (scientia damni) aveva preteso la costituzione di una garanzia reale e, a seguito della rimessa, aveva trattenuto indebitamente la somma di € 100.000,00, comportando in tal guisa una diminuzione della consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio della società debitrice (eventus damni) e violando il principio della par condicio creditorum, essendosi avvantaggiato rispetto agli altri creditori.
Ritenendo ammissibile l'esercizio della domanda revocatoria rispetto alla rimessa bancaria e alla costituzione d'ipoteca, quale atto a titolo oneroso e contestuale al credito garantito, parte attrice ha ritenuto sussistere i requisiti per l'applicabilità al caso di specie dell'azione revocatoria ex artt. 2901 c.c. e 66 L.F.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 22.05.2014 si è costituita nel presente giudizio la la quale ha Controparte_4 chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata.
Quanto alla domanda di revocatoria della concessione di ipoteca, la banca convenuta ha contestato che la stessa abbia costituito novazione del rapporto intrattenuto tra le parti, rilevando la carenza probatoria di parte attrice sia in ordine alla consistenza della posizione debitoria della che alla sussistenza dei presupposti oggettivi e Pt_2 soggettivi dell'invocata actio pauliana.
Con riferimento alla chiesta revocatoria per l'operazione di rimessa bancaria di €
100.000,00, parte convenuta ha eccepito la nullità della domanda per indeterminatezza, ed ha altresì rassegnato che nel caso de quo il presunto atto pregiudizievole andrebbe individuato nella concessione del pegno sul libretto a deposito, piuttosto che nella mera rimessa, azione per la quale sarebbe ampiamente decorso il termine prescrizionale, essendo tale garanzia rilasciata il 17.12.2003.
Con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. si è costituita nel presente giudizio la quale procuratrice della divenuta cessionaria di un CP_2 Parte_3 portafoglio di crediti originariamente vantati dalla Controparte_3
chiedendone l'estromissione ed insistendo nel rigetto della domanda attorea.
[...]
3 A seguito di tali costituzioni, parte attrice, quanto alla convenuta, ha eccepito la maturata decadenza ex art. 167 c.p.c., in ordine invece alla intervenuta, la carenza di legittimazione attiva della per omessa dimostrazione della titolarità del credito CP_2 ceduto.
La presente causa è stata istruita documentalmente, dopo una serie di rinvii e disposta la ricostruzione del fascicolo d'ufficio con ordinanza del 27.05.2021, all'udienza del 03.10.2024, precisate dalle parti le loro rispettive conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Di poi, con ordinanza del 21.10.2025 la presente causa è stata rimessa sul ruolo, a seguito del trasferimento del precedente assegnatario, ed assegnata allo scrivente decidente, all'udienza indicata in epigrafe, sostituita con note cartolari ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
***************
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione attorea di difetto di legittimazione attiva della società intervenuta in ragione della lamentata assenza di documentazione comprovante la legittimazione della stessa in conseguenza della cessione.
Giova rammentare, in punto di diritto, il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, cui questo Giudice ritiene di aderire, alla stregua del quale “quando sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco” ( ex multis Cass. n. 17944 del 2023; cfr. anche Cass. civ. n. 15884 del 2019; Cass. n. 31188 del 2017; Tribunale
Civitavecchia, n. 1640 del 2019).
È stato infatti, anche di recente osservato “da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non
4 contestazione. È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” ( cfr.
Cass., n. 28790 del 2024; Cass. n. 9412 del 2023).
Ebbene, nel caso di specie – in cui parte attrice non ha contestato l'esistenza della cessione, ma soltanto la carenza di prova in ordine all'inclusione del credito controverso nella stessa e l'omesso deposito del contratto di cessione e della iscrizione dell'operazione di cartolarizzazione nel Registro delle imprese– parte intervenuta ha fornito adeguata dimostrazione della titolarità del credito azionato, avendo a tal uopo prodotto: I) contratto di cessione del 10.12.2019, debitamente prodotto in data 25.05.2021; II) G.U. n. 147 del
14.12.2019; III) visura storica camerale con l'annotazione nel registro delle imprese dell'avvenuta cessione al numero di protocollo 123122/2019 del 12.12.2019; IV) elenco delle posizioni cedute, ove risulta incluso il credito de quo (identificato al numero C.D.G.
517670)
Sulla scorta delle superiori premesse e alla luce della documentazione prodotta dalla quale procuratrice della deve quindi ritenersi CP_2 Parte_3 adeguatamente provata la intervenuta cessione, e dunque la titolarità del credito e la sussistenza della legittimazione attiva in capo alla medesima.
Venendo al merito, deve ritenersi che la domanda di parte attrice è infondata e pertanto deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Posta la suscettibilità di revocatoria anche per il negozio costitutivo di diritti reali di garanzia (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 26299 del 2019), giova premettere in punto di diritto che l'art. 66 del R.D. n. 267/42 prevede che “il curatore può domandare che
5 siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”.
Tale richiamo normativo alle norme civilistiche in materia di azione revocatoria
(art. 2901 c.c.) depone nel senso di ritenere che l'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore del fallimento, pur nella peculiarità del suo esercizio nell'ambito di una procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal prefato disposto normativo.
Ne consegue che l'esercizio dell'azione da parte del curatore comporta una deviazione dallo schema comune unicamente quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine, ma non modifica i presupposti a cui
è correlato l'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, sicché essa non postula un atto in frode suscettibile di avere determinato o aggravato lo stato di insolvenza (cfr. Cass. n. 36033 del 2021).
Secondo i giudici di legittimità, mentre l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, relativamente ad atto dispositivo di un bene, “implica una mera declaratoria di inefficacia dell'atto stesso, che consente al creditore vittorioso di aggredire, con successiva esecuzione individuale, l'oggetto dell'atto revocato”, l'accoglimento della revocatoria, inserendosi in una procedura esecutiva già in atto, caratterizzata dalla acquisizione di tutti i beni che devono garantire le ragioni dei creditori, non comporta soltanto l'acquisizione del bene alla massa attiva per il suo recupero alla funzione di garanzia ex art. 2740 c.c., ma attribuisce anche al curatore – a cui spetta, ai sensi dell'art. 31 legge fall., l'amministrazione del patrimonio del fallito, inclusi i beni sopravvenuti – il potere di apprensione del cespite per gestirlo nell'interesse della massa, oltre che per sottoporlo ad espropriazione ( cfr. Cass. n. 22153 del 2021).
In ordine al regime probatorio, grava sull'attore l'onere di fornire la prova dell'“eventus damni”, ovvero del pregiudizio concreto o potenziale per il ceto creditorio, della “scientia damni”, quale consapevolezza da parte del debitore di arrecare un pregiudizio ai creditori e, per gli atti a titolo oneroso, del “consilium fraudis”, intesa quale consapevolezza da parte del terzo di arrecare un danno ai creditori. Nessun rilievo assume, invece, il requisito della “scientia decoctionis” (vale a dire la conoscenza da parte dell'avente causa dello stato di insolvenza del dante causa) in quanto lo stesso è richiesto dalla legge per la sola revocatoria fallimentare e non anche per quella ordinaria.
Orbene, in merito al pregiudizio subito dai creditori, è stato affermato il principio di diritto secondo cui “Il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria
6 ordinaria per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze: i) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
ii) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
iii) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in una misura che ecceda la normale
e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni” (cfr. Cass., sez. VI, n. 1489 del 2022; Cass., sez. 1, n. 19515 del 2019; Cass., sez. 1, n. 2253 del 2015; nel merito, Tribunale di Milano sentenza n. 9514 del 2024; Tribunale di Latina n. 182 del 2020 e Tribunale di
Civitavecchia n. 230 del 2018).
E' stato, altresì, precisato dai giudici di legittimità che nel caso in cui l'azione revocatoria ordinaria sia promossa da una procedura fallimentare ex art. 66 l.f.., tale prova deve essere fornita dal curatore, non potendo trovare applicazione la regola generale prevista per l'azione pauliana secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'eventus damni, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte. (cfr. Cass.
Civ., sez. III, ordinanza n. 28286 del 2023, Cass., sez. 1, n. 36033 del 2021).
Ciò in quanto il curatore rappresenta contemporaneamente la massa dei creditori ed il debitore fallito, sia perché, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa (ex multis Cass., sez. 1, n. 9565 del 2018).
Trattandosi di azione proposta dal curatore ai sensi dell'art. 66 legge fall., è necessario quindi accertare, da un lato, se al momento del compimento dell'atto di disposizione sussistevano ragioni creditorie insoddisfatte, e, dall'altro, se il relativo credito
è stato ammesso allo stato passivo della procedura (cfr. Cass. n. 26331 del 2008).
Non è, dunque, sufficiente che il curatore agisca facendo genericamente valere le ragioni creditorie del fallimento, ma occorre anche provare che i crediti sono stati insinuati nella massa fallimentare.
In relazione alla scientia damni, invece, è sufficiente che ricorra la consapevolezza da parte del debitore del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, in termini di consapevolezza della riduzione della consistenza del proprio patrimonio (dolo generico),
7 con la sola precisazione che, se l'atto dispositivo è antecedente al sorgere del credito è, invece, necessario che vi sia l'intenzione fraudolenta del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore (dolo specifico) (cfr. sul punto, Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 13446 del
2013).
Ebbene, facendo applicazione al caso di specie dei suesposti principi, risulta evidente come la curatela non abbia dimostrato, né tantomeno allegato, che i crediti sussistenti alla data del compimento dell'atto siano stati poi ammessi al passivo della procedura, mancando ogni conferente deduzione circa lo stato passivo della società come approvato dal Giudice delegato, né è stata prodotta la copia dello stato passivo;
né prova alcuna è stata fornita in ordine alla circostanza che il patrimonio residuo della società debitrice, poi fallita, sia stato -al momento della stipula- di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori.
Il curatore non ha nemmeno fornito dimostrazione della preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento degli atti asseritamente pregiudizievoli, avendo dovuto compiere una ricostruzione temporale delle singole posizioni di credito per poter delineare in maniera netta quelle originate prima degli atti di disposizione patrimoniale.
Inoltre, la curatela avrebbe dovuto comparare gli atti di disposizione patrimoniale impugnati rispetto al complessivo compendio fallimentare da liquidare, per cui, in assenza di tale confronto, non è ragionevole sostenere che tali atti abbiano mutato la consistenza complessiva del compendio fallimentare.
Né vale osservare, al fine di esonerare il curatore dall'onere della prova, che parte convenuta non abbia contestato l'esistenza dei crediti, in quanto, altro, è la contestazione circa l'esposizione debitoria della società al momento dell'atto dispositivo, ben altro, è la contestazione in ordine all'ammissione al passivo dei crediti anteriori, che parte convenuta era onerata di effettuare solo in presenza di puntuale allegazione della relativa circostanza.
Ciò che nella specie non è avvenuto con la conseguenza che non può ritenersi raggiunta la prova, da fornirsi in modo rigoroso, della consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti della società fallita né che gli atti ritenuti pregiudizievoli abbiano reso oggettivamente più difficoltoso il recupero del credito da parte del ceto creditorio, non potendo quindi parlarsi in radice di “eventus damni”.
Ne consegue che la produzione attorea degli effetti cambiari, per € 236.018,37, nonché, del contratto di sconto del 19.04.2010, non possono fornire alcuna dimostrazione nel senso sopra precisato.
8 L'assenza di tale presupposto oggettivo consente di ritenere assorbito l'esame dell'altro presupposto soggettivo dell'azione revocatoria, su cui è impostato l'intero impianto argomentativo della difesa della curatela attrice.
In definitiva, la domanda di revocatoria ex artt. 2901 c.c. e 66 L.F., proposta dalla curatela del fallimento della deve essere rigettata tanto in relazione alla Parte_2 costituzione d'ipoteca del 02.10.2009, ai rogiti del Notaio di Caltagirone (Rep. Per_1
n. 343-racc. n. 1962), che in ordine alla rimessa di € 100.000,00 compiuta dall'istituto di credito, portata dal libretto di depositi a risparmio n. 60060757 ed inserita sul conto corrente n. 043/330/0178380 a deconto della sofferenza in essere.
In merito a tale ultimo atto, oggetto della richiesta di revocatoria de qua, occorre altresì rilevare che il suo rigetto discende, oltre che per le ragioni sopra rassegnate, anche da un ulteriore lacuna probatoria.
Difatti, sul punto la curatela si è limitata a formulare tale richiesta adducendo solo l'importo della rimessa, ritenuta pregiudizievole, precisando solo che la stessa trovava fondamento nella sussistenza di un diritto di pegno avente ad oggetto la somma d'importo pari ad € 100.000,00 detenuta in un libretto di deposito intestato alla società Parte_2
[...]
Manca, difatti, specifica allegazione e prova dell'avvenuta realizzazione e contabilizzazione di tale rimessa, essendosi la curatela limitata ad una labiale asserzione atteso che, contrariamente a quanto dalla stessa asserito, non sono stati allegati i documenti che avrebbero potuto fornire dimostrazione dell'avvenuta operazione bancaria e della sua datazione, elemento temporale dirimente anche ai fini della stessa esperibilità della presente azione.
In ordine a tale atto pregiudizievole, parte attrice ha depositato copia del libretto a deposito n. 476501479 emesso il 09.12.2003 e l'atto di costituzione di pegno sulle somme del 17.12.2003 (cfr. cfr. doc. 5 allegazione atto di citazione) ed un estratto conto titoli (dal
31.12.2005 al 31.12.2006) (cfr. doc. 6 allegazione atto di citazione), dal quale si evince esclusivamente l'ammontare del saldo iniziale e finale, pari ad € 100.000,00, del titolo
(identificato con il n. 60060757), non fornendo dimostrazione di movimentazione di tale somma né della sua collocazione temporale, a ciò si aggiunga che, l'estratto conto risale ad un periodo ben anteriore allo stato d'insolvenza e decozione economica della società.
Parte attrice, a seguito della contestazione- non eccezione- sul punto sollevata dalla convenuta, nulla ha dedotto non fornendo alcuna precisazione, né può avere valore dirimente la circostanza, rilevabile dalla documentazione (cfr. doc. 2 allegazione attorea) in
9 atti, ma non allegata dalla curatela, secondo cui tale operazione sarebbe stata compiuta nel
2011, essendo comunque tale datazione priva di corroborazione probatoria.
***************
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, in considerazione dell'esito del presente giudizio, in applicazione del canone della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la curatela del fallimento in persona del curatore Avv. , Parte_2 Parte_1 deve essere condannata alla refusione delle spese processuali, sostenute dalla
[...]
A, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e dalla intervenuta quale procuratrice della CP_2 Parte_3 liquidate come in dispositivo secondo i parametri recati dal D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/22, tenuto conto del valore di causa, della complessità della stessa, nonché dell'attività concretamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, nella persona del Dott. Vincenzo Alfio Filippello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione ed istanza, così dispone:
- RIGETTA la domanda di revocatoria ex artt. 2901 c.c. e 66 L.F., proposta dalla curatela del fallimento della Parte_2
-CONDANNA la in persona del curatore Avv. Parte_4
, a rifondere in favore della Parte_1 Controparte_1 per A, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, le spese del presente giudizio che si liquidano in € 11.229,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
-CONDANNA la curatela del fallimento in persona del curatore Avv. Parte_2
, a rifondere in favore di quale procuratrice della Parte_1 CP_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, le spese del presente Parte_3 giudizio (fase di studio e decisoria) che si liquidano in € 4.854,00? per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Caltagirone, il 3:12. 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Vincenzo Alfio Filippello
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Alfio Filippello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 148 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2014, vertente
TRA
AVV. , nella qualità di CURATORE del Parte_1 [...] elettivamente domiciliata in Caltagirone (CT), Viale Europa n. 59/L, Parte_2 presso lo studio professionale dell'avv. Salvatore Garofalo ( , che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-ATTRICE –
CONTRO
A., (CF: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata P.IVA_1 in Caltagirone (CT), via S. Foti n. 27 presso lo studio professionale dell'avv. Giovanni
Russo, rappresentata e difesa dall'avv. Aurelio Mirone (
, giusta procura in atti. Email_2
-CONVENUTA–
E
1
in qualità di procuratrice di elettivamente CP_2 Parte_3 domiciliata in Caltagirone (CT), Viale Europa n. 27, presso lo studio professionale dell'avv. Nadia Barone, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Barbaro e Mario
ZÀ - , giusta procura Email_3 Email_4 in atti.
-INTERVENUTA ex art. 111 c.p.c. -
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 29.10.2025, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le loro rispettive conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e scritti difensivi, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate, la causa quindi è stata trattenuta per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 04.02.2014 l'avv. , nella qualità di Parte_1 curatore del fallimento della (dichiarato con sentenza n. 9 resa il Parte_2
18.06.2013 dal Tribunale di Caltagirone) ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la dichiarazione d'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. e 66 L.F. del contratto di costituzione d'ipoteca del 02.10.2009, ai rogiti del Notaio di Caltagirone (Rep. n. 343-racc. Per_1
n. 1962), stipulato dalla società e la Parte_2 Controparte_3
e della rimessa di € 100.000,00 compiuta dal suddetto istituto di credito, portata
[...] dal libretto di depositi a risparmio n. 60060757 ed inserita sul conto corrente n.
043/330/0178380 a deconto della sofferenza in essere.
Parte attrice ha premesso che: I) in data 02.10.2009 la aveva Parte_2 costituito, in favore della ipoteca volontaria, Controparte_3 pari ad € 325.000,00 sull'immobile sito a Caltagirone-viale Europa n. 44, identificato al catasto al foglio 19, part.lla 1035, sub. 1), a garanzia del contratto di sconto effetti n.
043/001/010011 del 23.12.2004 (rinnovato il 24.03.2009) dell'importo di € 650.000,00; II) che tale garanzia era stata prestata, unitamente a fideiussioni personali, in quanto erano rimasti insoluti effetti per € 236.018,37 ed erano in scadenza ulteriori effetti per un ammontare pari ad € 257.100,86; III) l'istituto bancario aveva preteso l'apertura di un libretto di deposito a risparmio n. 6006757 d'importo pari ad € 100.000,00 su cui era stato apposto vincolo di pegno per fidi della società; IV) a seguito dell'insoluto pagamento degli
2 effetti scontati, l'importo di € 100.000,00 veniva inserito sul conto corrente n.
043/330/0178380 e veniva trattenuta la somma versata sul libretto;
V) il 19.04.2010 veniva concessa una nuova apertura di credito utilizzabile sotto forma di sconto effetti per l'importo di € 450.000,00, poi revocata in data 04.02.2011.
Premesso ciò, a sostegno della domanda proposta, parte attrice ha dedotto che l'istituto bancario convenuto, consapevole della situazione di decozione economica in cui versava la società, poi fallita, (scientia damni) aveva preteso la costituzione di una garanzia reale e, a seguito della rimessa, aveva trattenuto indebitamente la somma di € 100.000,00, comportando in tal guisa una diminuzione della consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio della società debitrice (eventus damni) e violando il principio della par condicio creditorum, essendosi avvantaggiato rispetto agli altri creditori.
Ritenendo ammissibile l'esercizio della domanda revocatoria rispetto alla rimessa bancaria e alla costituzione d'ipoteca, quale atto a titolo oneroso e contestuale al credito garantito, parte attrice ha ritenuto sussistere i requisiti per l'applicabilità al caso di specie dell'azione revocatoria ex artt. 2901 c.c. e 66 L.F.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 22.05.2014 si è costituita nel presente giudizio la la quale ha Controparte_4 chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata.
Quanto alla domanda di revocatoria della concessione di ipoteca, la banca convenuta ha contestato che la stessa abbia costituito novazione del rapporto intrattenuto tra le parti, rilevando la carenza probatoria di parte attrice sia in ordine alla consistenza della posizione debitoria della che alla sussistenza dei presupposti oggettivi e Pt_2 soggettivi dell'invocata actio pauliana.
Con riferimento alla chiesta revocatoria per l'operazione di rimessa bancaria di €
100.000,00, parte convenuta ha eccepito la nullità della domanda per indeterminatezza, ed ha altresì rassegnato che nel caso de quo il presunto atto pregiudizievole andrebbe individuato nella concessione del pegno sul libretto a deposito, piuttosto che nella mera rimessa, azione per la quale sarebbe ampiamente decorso il termine prescrizionale, essendo tale garanzia rilasciata il 17.12.2003.
Con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. si è costituita nel presente giudizio la quale procuratrice della divenuta cessionaria di un CP_2 Parte_3 portafoglio di crediti originariamente vantati dalla Controparte_3
chiedendone l'estromissione ed insistendo nel rigetto della domanda attorea.
[...]
3 A seguito di tali costituzioni, parte attrice, quanto alla convenuta, ha eccepito la maturata decadenza ex art. 167 c.p.c., in ordine invece alla intervenuta, la carenza di legittimazione attiva della per omessa dimostrazione della titolarità del credito CP_2 ceduto.
La presente causa è stata istruita documentalmente, dopo una serie di rinvii e disposta la ricostruzione del fascicolo d'ufficio con ordinanza del 27.05.2021, all'udienza del 03.10.2024, precisate dalle parti le loro rispettive conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Di poi, con ordinanza del 21.10.2025 la presente causa è stata rimessa sul ruolo, a seguito del trasferimento del precedente assegnatario, ed assegnata allo scrivente decidente, all'udienza indicata in epigrafe, sostituita con note cartolari ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
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Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione attorea di difetto di legittimazione attiva della società intervenuta in ragione della lamentata assenza di documentazione comprovante la legittimazione della stessa in conseguenza della cessione.
Giova rammentare, in punto di diritto, il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, cui questo Giudice ritiene di aderire, alla stregua del quale “quando sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco” ( ex multis Cass. n. 17944 del 2023; cfr. anche Cass. civ. n. 15884 del 2019; Cass. n. 31188 del 2017; Tribunale
Civitavecchia, n. 1640 del 2019).
È stato infatti, anche di recente osservato “da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non
4 contestazione. È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” ( cfr.
Cass., n. 28790 del 2024; Cass. n. 9412 del 2023).
Ebbene, nel caso di specie – in cui parte attrice non ha contestato l'esistenza della cessione, ma soltanto la carenza di prova in ordine all'inclusione del credito controverso nella stessa e l'omesso deposito del contratto di cessione e della iscrizione dell'operazione di cartolarizzazione nel Registro delle imprese– parte intervenuta ha fornito adeguata dimostrazione della titolarità del credito azionato, avendo a tal uopo prodotto: I) contratto di cessione del 10.12.2019, debitamente prodotto in data 25.05.2021; II) G.U. n. 147 del
14.12.2019; III) visura storica camerale con l'annotazione nel registro delle imprese dell'avvenuta cessione al numero di protocollo 123122/2019 del 12.12.2019; IV) elenco delle posizioni cedute, ove risulta incluso il credito de quo (identificato al numero C.D.G.
517670)
Sulla scorta delle superiori premesse e alla luce della documentazione prodotta dalla quale procuratrice della deve quindi ritenersi CP_2 Parte_3 adeguatamente provata la intervenuta cessione, e dunque la titolarità del credito e la sussistenza della legittimazione attiva in capo alla medesima.
Venendo al merito, deve ritenersi che la domanda di parte attrice è infondata e pertanto deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Posta la suscettibilità di revocatoria anche per il negozio costitutivo di diritti reali di garanzia (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 26299 del 2019), giova premettere in punto di diritto che l'art. 66 del R.D. n. 267/42 prevede che “il curatore può domandare che
5 siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”.
Tale richiamo normativo alle norme civilistiche in materia di azione revocatoria
(art. 2901 c.c.) depone nel senso di ritenere che l'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore del fallimento, pur nella peculiarità del suo esercizio nell'ambito di una procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal prefato disposto normativo.
Ne consegue che l'esercizio dell'azione da parte del curatore comporta una deviazione dallo schema comune unicamente quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine, ma non modifica i presupposti a cui
è correlato l'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, sicché essa non postula un atto in frode suscettibile di avere determinato o aggravato lo stato di insolvenza (cfr. Cass. n. 36033 del 2021).
Secondo i giudici di legittimità, mentre l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, relativamente ad atto dispositivo di un bene, “implica una mera declaratoria di inefficacia dell'atto stesso, che consente al creditore vittorioso di aggredire, con successiva esecuzione individuale, l'oggetto dell'atto revocato”, l'accoglimento della revocatoria, inserendosi in una procedura esecutiva già in atto, caratterizzata dalla acquisizione di tutti i beni che devono garantire le ragioni dei creditori, non comporta soltanto l'acquisizione del bene alla massa attiva per il suo recupero alla funzione di garanzia ex art. 2740 c.c., ma attribuisce anche al curatore – a cui spetta, ai sensi dell'art. 31 legge fall., l'amministrazione del patrimonio del fallito, inclusi i beni sopravvenuti – il potere di apprensione del cespite per gestirlo nell'interesse della massa, oltre che per sottoporlo ad espropriazione ( cfr. Cass. n. 22153 del 2021).
In ordine al regime probatorio, grava sull'attore l'onere di fornire la prova dell'“eventus damni”, ovvero del pregiudizio concreto o potenziale per il ceto creditorio, della “scientia damni”, quale consapevolezza da parte del debitore di arrecare un pregiudizio ai creditori e, per gli atti a titolo oneroso, del “consilium fraudis”, intesa quale consapevolezza da parte del terzo di arrecare un danno ai creditori. Nessun rilievo assume, invece, il requisito della “scientia decoctionis” (vale a dire la conoscenza da parte dell'avente causa dello stato di insolvenza del dante causa) in quanto lo stesso è richiesto dalla legge per la sola revocatoria fallimentare e non anche per quella ordinaria.
Orbene, in merito al pregiudizio subito dai creditori, è stato affermato il principio di diritto secondo cui “Il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria
6 ordinaria per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze: i) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
ii) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
iii) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in una misura che ecceda la normale
e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni” (cfr. Cass., sez. VI, n. 1489 del 2022; Cass., sez. 1, n. 19515 del 2019; Cass., sez. 1, n. 2253 del 2015; nel merito, Tribunale di Milano sentenza n. 9514 del 2024; Tribunale di Latina n. 182 del 2020 e Tribunale di
Civitavecchia n. 230 del 2018).
E' stato, altresì, precisato dai giudici di legittimità che nel caso in cui l'azione revocatoria ordinaria sia promossa da una procedura fallimentare ex art. 66 l.f.., tale prova deve essere fornita dal curatore, non potendo trovare applicazione la regola generale prevista per l'azione pauliana secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'eventus damni, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte. (cfr. Cass.
Civ., sez. III, ordinanza n. 28286 del 2023, Cass., sez. 1, n. 36033 del 2021).
Ciò in quanto il curatore rappresenta contemporaneamente la massa dei creditori ed il debitore fallito, sia perché, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa (ex multis Cass., sez. 1, n. 9565 del 2018).
Trattandosi di azione proposta dal curatore ai sensi dell'art. 66 legge fall., è necessario quindi accertare, da un lato, se al momento del compimento dell'atto di disposizione sussistevano ragioni creditorie insoddisfatte, e, dall'altro, se il relativo credito
è stato ammesso allo stato passivo della procedura (cfr. Cass. n. 26331 del 2008).
Non è, dunque, sufficiente che il curatore agisca facendo genericamente valere le ragioni creditorie del fallimento, ma occorre anche provare che i crediti sono stati insinuati nella massa fallimentare.
In relazione alla scientia damni, invece, è sufficiente che ricorra la consapevolezza da parte del debitore del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, in termini di consapevolezza della riduzione della consistenza del proprio patrimonio (dolo generico),
7 con la sola precisazione che, se l'atto dispositivo è antecedente al sorgere del credito è, invece, necessario che vi sia l'intenzione fraudolenta del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore (dolo specifico) (cfr. sul punto, Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 13446 del
2013).
Ebbene, facendo applicazione al caso di specie dei suesposti principi, risulta evidente come la curatela non abbia dimostrato, né tantomeno allegato, che i crediti sussistenti alla data del compimento dell'atto siano stati poi ammessi al passivo della procedura, mancando ogni conferente deduzione circa lo stato passivo della società come approvato dal Giudice delegato, né è stata prodotta la copia dello stato passivo;
né prova alcuna è stata fornita in ordine alla circostanza che il patrimonio residuo della società debitrice, poi fallita, sia stato -al momento della stipula- di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori.
Il curatore non ha nemmeno fornito dimostrazione della preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento degli atti asseritamente pregiudizievoli, avendo dovuto compiere una ricostruzione temporale delle singole posizioni di credito per poter delineare in maniera netta quelle originate prima degli atti di disposizione patrimoniale.
Inoltre, la curatela avrebbe dovuto comparare gli atti di disposizione patrimoniale impugnati rispetto al complessivo compendio fallimentare da liquidare, per cui, in assenza di tale confronto, non è ragionevole sostenere che tali atti abbiano mutato la consistenza complessiva del compendio fallimentare.
Né vale osservare, al fine di esonerare il curatore dall'onere della prova, che parte convenuta non abbia contestato l'esistenza dei crediti, in quanto, altro, è la contestazione circa l'esposizione debitoria della società al momento dell'atto dispositivo, ben altro, è la contestazione in ordine all'ammissione al passivo dei crediti anteriori, che parte convenuta era onerata di effettuare solo in presenza di puntuale allegazione della relativa circostanza.
Ciò che nella specie non è avvenuto con la conseguenza che non può ritenersi raggiunta la prova, da fornirsi in modo rigoroso, della consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti della società fallita né che gli atti ritenuti pregiudizievoli abbiano reso oggettivamente più difficoltoso il recupero del credito da parte del ceto creditorio, non potendo quindi parlarsi in radice di “eventus damni”.
Ne consegue che la produzione attorea degli effetti cambiari, per € 236.018,37, nonché, del contratto di sconto del 19.04.2010, non possono fornire alcuna dimostrazione nel senso sopra precisato.
8 L'assenza di tale presupposto oggettivo consente di ritenere assorbito l'esame dell'altro presupposto soggettivo dell'azione revocatoria, su cui è impostato l'intero impianto argomentativo della difesa della curatela attrice.
In definitiva, la domanda di revocatoria ex artt. 2901 c.c. e 66 L.F., proposta dalla curatela del fallimento della deve essere rigettata tanto in relazione alla Parte_2 costituzione d'ipoteca del 02.10.2009, ai rogiti del Notaio di Caltagirone (Rep. Per_1
n. 343-racc. n. 1962), che in ordine alla rimessa di € 100.000,00 compiuta dall'istituto di credito, portata dal libretto di depositi a risparmio n. 60060757 ed inserita sul conto corrente n. 043/330/0178380 a deconto della sofferenza in essere.
In merito a tale ultimo atto, oggetto della richiesta di revocatoria de qua, occorre altresì rilevare che il suo rigetto discende, oltre che per le ragioni sopra rassegnate, anche da un ulteriore lacuna probatoria.
Difatti, sul punto la curatela si è limitata a formulare tale richiesta adducendo solo l'importo della rimessa, ritenuta pregiudizievole, precisando solo che la stessa trovava fondamento nella sussistenza di un diritto di pegno avente ad oggetto la somma d'importo pari ad € 100.000,00 detenuta in un libretto di deposito intestato alla società Parte_2
[...]
Manca, difatti, specifica allegazione e prova dell'avvenuta realizzazione e contabilizzazione di tale rimessa, essendosi la curatela limitata ad una labiale asserzione atteso che, contrariamente a quanto dalla stessa asserito, non sono stati allegati i documenti che avrebbero potuto fornire dimostrazione dell'avvenuta operazione bancaria e della sua datazione, elemento temporale dirimente anche ai fini della stessa esperibilità della presente azione.
In ordine a tale atto pregiudizievole, parte attrice ha depositato copia del libretto a deposito n. 476501479 emesso il 09.12.2003 e l'atto di costituzione di pegno sulle somme del 17.12.2003 (cfr. cfr. doc. 5 allegazione atto di citazione) ed un estratto conto titoli (dal
31.12.2005 al 31.12.2006) (cfr. doc. 6 allegazione atto di citazione), dal quale si evince esclusivamente l'ammontare del saldo iniziale e finale, pari ad € 100.000,00, del titolo
(identificato con il n. 60060757), non fornendo dimostrazione di movimentazione di tale somma né della sua collocazione temporale, a ciò si aggiunga che, l'estratto conto risale ad un periodo ben anteriore allo stato d'insolvenza e decozione economica della società.
Parte attrice, a seguito della contestazione- non eccezione- sul punto sollevata dalla convenuta, nulla ha dedotto non fornendo alcuna precisazione, né può avere valore dirimente la circostanza, rilevabile dalla documentazione (cfr. doc. 2 allegazione attorea) in
9 atti, ma non allegata dalla curatela, secondo cui tale operazione sarebbe stata compiuta nel
2011, essendo comunque tale datazione priva di corroborazione probatoria.
***************
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, in considerazione dell'esito del presente giudizio, in applicazione del canone della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la curatela del fallimento in persona del curatore Avv. , Parte_2 Parte_1 deve essere condannata alla refusione delle spese processuali, sostenute dalla
[...]
A, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e dalla intervenuta quale procuratrice della CP_2 Parte_3 liquidate come in dispositivo secondo i parametri recati dal D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/22, tenuto conto del valore di causa, della complessità della stessa, nonché dell'attività concretamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, nella persona del Dott. Vincenzo Alfio Filippello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione ed istanza, così dispone:
- RIGETTA la domanda di revocatoria ex artt. 2901 c.c. e 66 L.F., proposta dalla curatela del fallimento della Parte_2
-CONDANNA la in persona del curatore Avv. Parte_4
, a rifondere in favore della Parte_1 Controparte_1 per A, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, le spese del presente giudizio che si liquidano in € 11.229,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
-CONDANNA la curatela del fallimento in persona del curatore Avv. Parte_2
, a rifondere in favore di quale procuratrice della Parte_1 CP_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, le spese del presente Parte_3 giudizio (fase di studio e decisoria) che si liquidano in € 4.854,00? per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Caltagirone, il 3:12. 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Vincenzo Alfio Filippello
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