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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/11/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2002/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Crudo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2002/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Emilio Parte_1 C.F._1
WI ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Parma via Cairoli n. 13
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Romina Cini ed CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Fidenza via Cavour n. 9
CONVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE: come da foglio di p.c. del 23.7.2025
“ Piaccia all'adito Tribunale, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso e di legge, in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità dei resistenti e Geom. Controparte_1 CP_2 relativamente ai vizi accertati all'immobile di proprietà del sig. e per l'effetto
[...] Parte_1 condannare i medesimi convenuti, per i titoli di cui in premessa, ciascuno per i propri titoli e per quanto di competenza, al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi da conseguenza Parte_1 dell'evento de quo e al rimborso delle spese di consulenza di Ufficio e di Parte e delle spese legali inerenti il menzionato procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. 1337/2022), liquidando gli stessi, anche in via d'equità, nella patrimoniale somma di € 37.375,72, i.v.a. compresa per quanto di
pagina 1 di 8 competenza, ovvero in quella diversa che sarà per emergere e che sarà ritenuta di giustizia, oltre accessori;
in ogni caso, con pronuncia di condanna di e Geom. alla Controparte_1 CP_2 rifusione delle spese di lite, oltre rimb. forfettario, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta come per legge, del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e del presente giudizio, ponendo definitivamente a carico delle medesime resistenti le spese ed i compensi liquidati al CTU geom. . Per_1
CONVENUTO: come da foglio di p.c. del 25.6.2025
“ Voglia l'On. le Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge: in via preliminare, vista la documentazione prodotta dal convenuto in ordine alla mancata ricezione della notifica della citazione per causa ad esso non imputabile, ordinare la remissione in termini, ex art.153 e 294 c.p.c., inaudita altera parte, affinché il convenuto Geometra possa svolgere la CP_2 chiamata in causa della propria Compagnia Assicurativa in manleva, e Parte_2 conseguentemente, - sempre in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa di
[...]
, in persona del legale rappresentante in carica, con sede in 10122 Torino, Via Corte Parte_3
d'Appello, n. 11, differendo ex art. 269 c.p.c. la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire al convenuto la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis cpc, e la relativa costituzione in giudizio;
- in via preliminare e nel merito, respingere le domande attoree poiché prescritte, decadute, improcedibili, inammissibili, illegittime, infondate, non provate, improponibili o come meglio con riserva di ogni deduzione e/o eccezione;
- in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, e quindi, nel caso in cui venisse riconosciuta in capo al Geometra una qualsivoglia CP_2 responsabilità -individuale e/o solidale-, dichiarare la in persona Parte_4 del suo leg. Rappresentante pro-tempore, con sede in Torino, Via Corte di Appello, n° 11, tenuta a manlevare e tenere indenne il convenuto-assicurato per qualsivoglia onere, lo stesso fosse chiamato a sostenere per capitale, interessi, e spese, e per l'effetto, condannare la terza chiamata al risarcimento dei danni o al pagamento delle somme che verranno determinate in corso di causa a favore dell'attore;
- in via riconvenzionale, dichiarare tenuto e condannare il sig. a pagare al Geom. Parte_1 la somma di euro 5.652,00, a saldo delle competenze maturate dal Geometra CP_2 CP_2 in forza del disciplinare di incarico del 17.9.2017, di cui alla nota professionale n. 10 del 10.06.2022, oltre interessi maturati e maturandi dal di del dovuto al saldo definitivo;
- in ogni modo, Con vittoria di spese compensi professionali, IVA, CPA, rimb. forf. 15%, come per legge”. pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. citava in giudizio Parte_1 CP_1
, già , ed il Geom. per sentir dichiarare
[...] Controparte_3 CP_2
l'accertamento dell'esistenza di vizi nella realizzazione di una villetta unifamiliare di proprietà dello stesso sita in Sorbolo Mezzani via Bodoni n. 10 a seguito di sottoscrizione di contratto d'appalto in data
26.12.2016.
2. Sosteneva l'attore che nella nuova costruzione consegnatagli si avvedeva della presenza Pt_1 di numerosi vizi e difetti di costruzione a seguito di sopralluogo e successiva perizia redatta dal tecnico di fiducia geom. CP_4
3. Seguiva l'instaurazione di un ATP che “fotografava” la situazione ed i difetti riscontrati nell' immobile dell' attore e, stante l'inerzia della (nelle more cessata in Controparte_3 data 23.9.2021), pur intimata al risarcimento, si proseguiva con l'odierno contenzioso.
4. Nessuno si costituiva per , già , e ne veniva Controparte_1 Controparte_3 dichiarata la contumacia.
5. Si costituiva, tardivamente, invece il geom. chiedendo preliminarmente di essere CP_2 rimesso in termini -essendosi avveduto della notifica dell'atto di citazione solo dopo il termine imposto per il deposito delle memorie istruttorie a causa di problemi tecnici sul proprio computer- per la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa con la quale aveva stipulato polizza professionale e per la formulazione di una domanda riconvenzionale, vantando ancora il saldo da parte dell'attore dei propri compensi per l'incarico di direttore dei lavori svolto;
nel merito, chiedeva l'integrale rigetto della domanda attorea, sostenendo di aver regolarmente e puntualmente svolto il proprio incarico.
6. Con ordinanza del 25.2.2025 veniva rigettata l'istanza di remissione in termini del convenuto non ritenendola accoglibile, incorrendo quest'ultimo nelle decadenze di legge previste per la costituzione tardiva e veniva ordinata l'acquisizione del fascicolo relativo all' ATP espletata.
7. Radicatasi così la lite, la causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali richieste dall'attore ed, infine, trattenuta in decisione sulle epigrafate conclusioni previa concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di scritti conclusivi.
8. La domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti e per le motivazioni che seguono.
9. Preliminarmente, occorre procedere all'esatta qualificazione giuridica della pretesa attorea azionata nel presente giudizio in termini di domanda di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale ex art. art. 1669 c.c. Secondo quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte, la pagina 3 di 8 responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c., nonostante sia collocata nell'ambito del contratto di appalto, configura un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale – speciale rispetto a quella generale di cui all'art. 2043 – la quale, pur presupponendo un rapporto contrattuale, ne supera i confini, essendo riconducibile ad una violazione di regole primarie (di ordine pubblico), stabilite per garantire l'interesse, di carattere generale, alla sicurezza dell'attività edificatoria, quindi la conservazione e la funzionalità degli edifici, allo scopo di preservare la sicurezza e l'incolumità delle persone. Pertanto, di fondamentale rilievo è la distinzione fra vizi, difetti e difformità ricompresi nella responsabilità di natura extracontrattuale di cui all'art. 1669 c.c. rispetto a quelli che costituiscono mero inadempimento contrattuale. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che è “applicabile la disciplina di cui all'art.
1667 c.c. e non quella di cui all'art. 1669 c.c. ogni qualvolta i lamentati (e accertati) vizi dell'opera non incidono negativamente sugli elementi strutturali essenziali di questa e, quindi, sulla sua efficienza
e durata, ma solamente sul suo aspetto decorativo ed estetico, cosicché il manufatto, pur in presenza dei riscontrati difetti, rimanga integro quanto a funzionalità e usi cui sia destinato” (Cass. n.
12879/2011). Ha chiarito, poi, che ai fini della responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c. costituiscono gravi difetti dell'edificio non solo quelli che incidono in misura sensibile sugli elementi essenziali delle strutture dell'opera, ma anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori
(impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti ecc.) purché tali da compromettere la funzionalità dell'opera stessa… " (Cass. n. 8140/2004). La Suprema Corte, nel precisare i confini della garanzia dell'appaltatore, afferma che "l'art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo" (Cass. SU n. 7756/2017).
Orbene, in applicazione dei principi suesposti, la pretesa attorea deve essere qualificata in termini di domanda di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale ex art. art. 1669 c.c.
Non è contestato che il Geom. abbia espletato per conto del l'incarico di direttore CP_2 Pt_1 dei lavori per la costruzione dell'immobile di proprietà di quest'ultimo sito in Sorbolo Mezzani via
Bodoni n. 10 (il convenuto tiene a precisare esclusivamente che lo stesso fu incaricato solo per la parte architettonica ed altri e differenti professionisti si sono occupati della parte impiantistica e strutturale).
Non è contestato, inoltre, che i predetti lavori siano stati realizzati dal sig. , già Controparte_1 [...]
, in virtù del contratto d'appalto sottoscritto. Controparte_3
Il imputa agli odierni convenuti la responsabilità per i danni subiti a causa dell'erronea Pt_1 esecuzione dei lavori della pavimentazione e di un cancello per cui è causa in via solidale ad entrambi i pagina 4 di 8 convenuti.
Nella fattispecie concreta, i vizi lamentati devono senz'altro ricondursi nell'alveo dell'art. 1669 c.c.: gli stessi, infatti, riguardano la pavimentazione esterna dell' immobile, così come prospettato dall'attore e confermato dall'attività istruttoria, in particolare dall'elaborato peritale redatto dal CTU Geom. nell'ambito dell' ATP espletato. Per_1
10. L' ATP richiamata individua in maniera inequivocabile la presenza di danni evidenti all' immobile di proprietà dell' attore;
in particolare, riferisce il CTU nella propria relazione che: “Le cause dei vizi lamentati e riscontrati (distacchi, rigonfiamenti e fessurazioni della pavimentazione), sono da ascrivere all'assenza di uno strato (guaina, pellicola, primer, o altro materiale) impermeabilizzante fra la soletta in calcestruzzo e la colla impiegata per la posa delle mattonelle in gres. Infatti, è ben noto, che l'umidità proveniente dal sottosuolo, se non interrotta da uno strato impermeabile, annulla
l'effetto adesivo della colla per applicare le mattonelle. Diversamente da quanto riportano nella
Relazione allegata al ricorso, si ritiene che le fessurazioni o spezzature delle mattonelle siano da ricondurre ai medesimi motivi esposti sopra e non siano attribuibili all' incompleto riempimento del fondo sottostante poiché queste sono di modesta entità e dai sopralluoghi eseguiti non si sono riscontrati importanti dislivelli e gravi crepe che potrebbe indurre a pensare ad un cedimento della struttura (soletta in calcestruzzo) sottostante alla pavimentazione. Per ciò che attiene al cancello carraio, l'assenza di una trave di collegamento fra i due plinti di sostegno dei piantoni, fa sì che, con il ritiro ed il rigonfiamento (a seconda della stagione) del terreno sottostante, questi si muovano e determinino una poco agevole apribilità, che, comunque, è garantita. “ Continuava poi il CTU, in merito alle eventuali responsabilità dell'impresa costruttrice: “il costruttore (Parte Resistente Sig.
, già titolare dell'impresa individuale “ Controparte_1 Controparte_3
), conoscendo come aveva eseguito il sottofondo (misto inerte posato su terreno naturale senza
[...] nessuna barriera) e la sovrastante soletta in calcestruzzo, avrebbe dovuto almeno applicare uno strato impermeabilizzante (guaina, pellicola, primer, o altro materiale) sopra alla soletta e prima dell'incollaggio delle mattonelle per evitare che l'umidità di risalita annullasse l'effetto adesivo della colla e provasse i distacchi/rigonfiamenti/fessurazioni della pavimentazione riscontrati…”. Infine, sul quesito relativo ai costi necessari per eliminare i vizi così risponde il CTU: “ I costi necessari per eliminare vizi e difetti riscontrati, sono pari ad € 28.106,00, IVA compresa.”
11. La chiarezza dell'elaborato, contenente anche numerose fotografie a supporto, unitamente al contegno tenuto del convenuto che, nonostante una iniziale disponibilità dimostrata in sede di ATP con la redazione di un accordo transattivo poi non sottoscritto, non si è neppure costituito in giudizio per pagina 5 di 8 quanto di conseguenza, rendono evidente la sua responsabilità nell'occorso; quest'ultimo non ha eseguito correttamente il proprio compito in violazione dell'art. 1669 cc.
12. Resta da valutare l'eventuale responsabilità del convenuto geom. in qualità di CP_2 direttore lavori incaricato dall'attore; innanzitutto, si deve ribadire che la richiesta di rimessione in termini formulata dal convenuto appare non ammissibile in quanto infondata: dalla documentazione depositata si evince con chiarezza che il convenuto avesse commissionato a società informatica il CP_2 potenziamento del proprio sistema operativo e ciò avrebbe causato una possibile compromissione dei dati ricevuti (la dichiarazione resa dal tecnico informatico incaricato riferisce di possibili disservizi, in particolare, nella lettura delle pec); lamentava, altresì, il convenuto di aver subito nel medesimo periodo alcune operazioni agli occhi che gli avrebbero impedito di visionare le pec giunte (tra cui anche la notifica dell'atto di citazione per cui è causa). Orbene, come già provveduto con specifica ordinanza, tale impedimento manifestato dal convenuto non sembrerebbe sufficiente a giustificare una eventuale remissione in termini in quanto la citata dichiarazione resa dal tecnico informatico riferisce in termini esclusivamente ipotetici e non vi è prova documentale dell' effettivo mancato funzionamento del sistema e, soprattutto, della mancata notificazione e visualizzazione dell'atto di citazione;
anche le problematiche di salute rappresentate non configurano un legittimo impedimento;
pertanto, la notifica dell'atto di citazione è da considerarsi tempestiva ed il convenuto è incorso nelle relative CP_2 decadenze di legge a seguito della sua costituzione in giudizio tardiva (non è ammissibile, pertanto, né la richiesta di chiamata in causa né la domanda riconvenzionale formulate dal convenuto). Pur tuttavia, costituendosi in giudizio, ha avuto la possibilità di esprimere le proprie difese contestando la domanda attorea e di questo occorrerà tenerne in conto.
13. In merito alla eventuale responsabilità solidale del convenuto geom. per i vizi riscontrati CP_2 nell'immobile di proprietà del si deve prendere in considerazione l'insegnamento reso dalla Pt_1
Suprema Corte con la recente sentenza n. 18765/2025, la quale ha statuito che “per accertare la colpa del direttore dei lavori, non è sufficiente provare l'esistenza di un vizio, ma è necessario dimostrare che quel vizio specifico si sarebbe potuto evitare se il professionista avesse esercitato correttamente i suoi poteri di vigilanza e controllo…”. In altri termini, la responsabilità del direttore dei lavori non è una responsabilità 'oggettiva' per qualsiasi difetto dell'opera ma deve essere accertata caso per caso, verificando se il vizio specifico riscontrato derivi da un errore esecutivo dell'impresa o da una carenza nell'attività di alta sorveglianza che compete al professionista.
14. Orbene, nel caso di specie, i vizi lamentati dall'attore e confermati dall' ATP espletata sono individuabili nella cattiva esecuzione della pavimentazione esterna dell'immobile (mancata realizzazione di uno strato impermiabilizzante) e delle ante di un cancello (mancata realizzazione di un pagina 6 di 8 trave in calcestruzzo armato tra i due plinti esistenti). Tali specifici incombenti, pur non essendo previsti dettagliatamente nel capitolato concordato fra committente ed impresa esecutrice, sono stati ritenuti necessari dal CTU incaricato Geom. il quale ha precisato che il convenuto Per_1 CP_1 non li abbia realizzati “a regola d'arte”. Tali conclusioni del CTU sono pienamente condivisibile e, per tale motivo, l'impresa costruttrice non può andare esente da responsabilità.
15. Per i medesimi motivi, viceversa, il convenuto non ha responsabilità nell'occorso: in CP_2 primis tali specifiche opere non erano previste contrattualmente e, come detto, il direttore lavori, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, ha l'obbligo di vigilare sull'incarico espletato dall'esecutore dei lavori (non essendo l'impermiabilizzazione ed il cancello previsti dall'appalto, la
D.L. non avrebbe potuto contestare all'allora la mancata realizzazione;
il citato Controparte_3 contratto prevede genericamente la realizzazione a cura dell'impresa della pavimentazione esterna senza alcuna precisazione sulle modalità di esecuzione (in particolare, sul posizionamento di una guaina) e per quanto riguarda poi i vizi al cancello, tale serramento neppure è previsto nella progettazione in atti. Peraltro, è la stessa CTU che conferma tale assenza di responsabilità, così recitando testualmente: “il C.T.U. ritiene che, rispetto ai riscontrati vizi/difetti, non vi siano responsabilità del Direttore dei Lavori (Parte Resistente Geom. ”; in secundis, occorre CP_2 rilevare che le stesse prove assunte (interpello formale del convenuto e testimonianze indotte dallo CP_2 stesso attore) non hanno affatto dimostrato l'assenza del sul cantiere ma anzi hanno confermato la CP_2 presenza dello stesso in cantiere, a dimostrazione dell'avvenuta vigilanza sull'esecuzione dei lavori
(eventualmente si potrà disquisire sulla frequenza di tali verifiche ma non sull'assoluta assenza, non dimostrata dall'attore!). Peraltro, si segnala nello specifico che i testi indotti sono il tecnico d parte incaricato dall'attore, non presente al momento dell'esecuzione dei lavori e la moglie dell'attore, la quale ha confermato che almeno in una circostanza ha constatato la presenza del Geom. in CP_2 cantiere). In altri termini, l'attore non ha dato dimostrazione della mancata, o quantomeno insufficiente, vigilanza professionale del convenuto sui lavori espletati e neppure del nesso di causalità, ricadendo, pertanto, l'intera responsabilità sui vizi per cui è causa sull'impresa esecutrice. Tra l'altro, la sottoscrizione in data 23.11.2029 di un precedente accordo transattivo tra l'impresa costruttrice e l'attore a tacitazione di alcuni vizi riscontrati, senza la partecipazione ed il coinvolgimento del D.L.
Geom. depongono a favore di tale tesi. CP_2
16. Un ultimo cenno va fatto sulla domanda riconvenzionale formulata dal convenuto il quale CP_2 ha richiesto la corresponsione degli importi concordati e non saldati per l'incarico svolto: sul punto, come già deliberato, si deve dichiarare l'intervenuta decadenza del convenuto dal diritto di chiamare in causa e proporre domande riconvenzionali ex art. 167 cpc (anche le ulteriori eccezioni proposte dal pagina 7 di 8 convenuto si intendono decadute o comunque superate alla luce delle motivazioni di cui sopra e, pertanto, non sono state analizzate nello specifico).
17. Per quanto riguarda, infine, i costi per il ripristino dell' immobile de quo il consulente valutava congrua la somma complessiva di euro 28.106,00= iva compresa;
a tale importo vanno sicuramente aggiunte e riconosciute all'attore le spese sostenute per l'istaurazione dell' ATP pari ad euro 9.269,72 iva compresa.
18. Le spese di lite seguono la soccombenza così come stabilita in parte motiva
PQM
Il Tribunale di Parma, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-in accoglimento parziale della domanda attorea, dichiara il sig. , già Controparte_1 [...]
, responsabile per il danno subito dal sig. e, per l'effetto, lo Controparte_3 Parte_1 condanna al risarcimento del danno subito dall'attore che si quantifica nella somma di euro
37.375,72, oltre agli interessi al tasso legale dal dovuto sino al soddisfo, per le ragioni meglio specificate in motivazione;
- condanna il sig. , già , alla rifusione delle spese di Controparte_1 Controparte_3 lite del presente giudizio, che liquida in favore dell'attore nella misura complessiva di € 7.616,00= oltre
15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- rigetta per il resto la domanda attorea nei confronti del convenuto per le ragioni meglio CP_2 specificate in motivazione;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto per intervenuta decadenza ex art. CP_2
167 cpc;
- condanna il sig. alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in favore Parte_1 del convenuto nella misura complessiva di € 5.810,00= oltre 15% per rimborso spese CP_2 generali, IVA e CPA come per legge (detratta la fase istruttoria, stante il mancato deposito delle relative memorie a seguito della tardività nella costituzione).
Così deciso in Parma, 24 novembre 2025
Il Giudice Unico
Dott. Massimiliano Crudo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Crudo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2002/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Emilio Parte_1 C.F._1
WI ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Parma via Cairoli n. 13
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Romina Cini ed CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Fidenza via Cavour n. 9
CONVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE: come da foglio di p.c. del 23.7.2025
“ Piaccia all'adito Tribunale, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso e di legge, in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità dei resistenti e Geom. Controparte_1 CP_2 relativamente ai vizi accertati all'immobile di proprietà del sig. e per l'effetto
[...] Parte_1 condannare i medesimi convenuti, per i titoli di cui in premessa, ciascuno per i propri titoli e per quanto di competenza, al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi da conseguenza Parte_1 dell'evento de quo e al rimborso delle spese di consulenza di Ufficio e di Parte e delle spese legali inerenti il menzionato procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. 1337/2022), liquidando gli stessi, anche in via d'equità, nella patrimoniale somma di € 37.375,72, i.v.a. compresa per quanto di
pagina 1 di 8 competenza, ovvero in quella diversa che sarà per emergere e che sarà ritenuta di giustizia, oltre accessori;
in ogni caso, con pronuncia di condanna di e Geom. alla Controparte_1 CP_2 rifusione delle spese di lite, oltre rimb. forfettario, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta come per legge, del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e del presente giudizio, ponendo definitivamente a carico delle medesime resistenti le spese ed i compensi liquidati al CTU geom. . Per_1
CONVENUTO: come da foglio di p.c. del 25.6.2025
“ Voglia l'On. le Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge: in via preliminare, vista la documentazione prodotta dal convenuto in ordine alla mancata ricezione della notifica della citazione per causa ad esso non imputabile, ordinare la remissione in termini, ex art.153 e 294 c.p.c., inaudita altera parte, affinché il convenuto Geometra possa svolgere la CP_2 chiamata in causa della propria Compagnia Assicurativa in manleva, e Parte_2 conseguentemente, - sempre in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa di
[...]
, in persona del legale rappresentante in carica, con sede in 10122 Torino, Via Corte Parte_3
d'Appello, n. 11, differendo ex art. 269 c.p.c. la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire al convenuto la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis cpc, e la relativa costituzione in giudizio;
- in via preliminare e nel merito, respingere le domande attoree poiché prescritte, decadute, improcedibili, inammissibili, illegittime, infondate, non provate, improponibili o come meglio con riserva di ogni deduzione e/o eccezione;
- in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, e quindi, nel caso in cui venisse riconosciuta in capo al Geometra una qualsivoglia CP_2 responsabilità -individuale e/o solidale-, dichiarare la in persona Parte_4 del suo leg. Rappresentante pro-tempore, con sede in Torino, Via Corte di Appello, n° 11, tenuta a manlevare e tenere indenne il convenuto-assicurato per qualsivoglia onere, lo stesso fosse chiamato a sostenere per capitale, interessi, e spese, e per l'effetto, condannare la terza chiamata al risarcimento dei danni o al pagamento delle somme che verranno determinate in corso di causa a favore dell'attore;
- in via riconvenzionale, dichiarare tenuto e condannare il sig. a pagare al Geom. Parte_1 la somma di euro 5.652,00, a saldo delle competenze maturate dal Geometra CP_2 CP_2 in forza del disciplinare di incarico del 17.9.2017, di cui alla nota professionale n. 10 del 10.06.2022, oltre interessi maturati e maturandi dal di del dovuto al saldo definitivo;
- in ogni modo, Con vittoria di spese compensi professionali, IVA, CPA, rimb. forf. 15%, come per legge”. pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. citava in giudizio Parte_1 CP_1
, già , ed il Geom. per sentir dichiarare
[...] Controparte_3 CP_2
l'accertamento dell'esistenza di vizi nella realizzazione di una villetta unifamiliare di proprietà dello stesso sita in Sorbolo Mezzani via Bodoni n. 10 a seguito di sottoscrizione di contratto d'appalto in data
26.12.2016.
2. Sosteneva l'attore che nella nuova costruzione consegnatagli si avvedeva della presenza Pt_1 di numerosi vizi e difetti di costruzione a seguito di sopralluogo e successiva perizia redatta dal tecnico di fiducia geom. CP_4
3. Seguiva l'instaurazione di un ATP che “fotografava” la situazione ed i difetti riscontrati nell' immobile dell' attore e, stante l'inerzia della (nelle more cessata in Controparte_3 data 23.9.2021), pur intimata al risarcimento, si proseguiva con l'odierno contenzioso.
4. Nessuno si costituiva per , già , e ne veniva Controparte_1 Controparte_3 dichiarata la contumacia.
5. Si costituiva, tardivamente, invece il geom. chiedendo preliminarmente di essere CP_2 rimesso in termini -essendosi avveduto della notifica dell'atto di citazione solo dopo il termine imposto per il deposito delle memorie istruttorie a causa di problemi tecnici sul proprio computer- per la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa con la quale aveva stipulato polizza professionale e per la formulazione di una domanda riconvenzionale, vantando ancora il saldo da parte dell'attore dei propri compensi per l'incarico di direttore dei lavori svolto;
nel merito, chiedeva l'integrale rigetto della domanda attorea, sostenendo di aver regolarmente e puntualmente svolto il proprio incarico.
6. Con ordinanza del 25.2.2025 veniva rigettata l'istanza di remissione in termini del convenuto non ritenendola accoglibile, incorrendo quest'ultimo nelle decadenze di legge previste per la costituzione tardiva e veniva ordinata l'acquisizione del fascicolo relativo all' ATP espletata.
7. Radicatasi così la lite, la causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali richieste dall'attore ed, infine, trattenuta in decisione sulle epigrafate conclusioni previa concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di scritti conclusivi.
8. La domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti e per le motivazioni che seguono.
9. Preliminarmente, occorre procedere all'esatta qualificazione giuridica della pretesa attorea azionata nel presente giudizio in termini di domanda di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale ex art. art. 1669 c.c. Secondo quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte, la pagina 3 di 8 responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c., nonostante sia collocata nell'ambito del contratto di appalto, configura un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale – speciale rispetto a quella generale di cui all'art. 2043 – la quale, pur presupponendo un rapporto contrattuale, ne supera i confini, essendo riconducibile ad una violazione di regole primarie (di ordine pubblico), stabilite per garantire l'interesse, di carattere generale, alla sicurezza dell'attività edificatoria, quindi la conservazione e la funzionalità degli edifici, allo scopo di preservare la sicurezza e l'incolumità delle persone. Pertanto, di fondamentale rilievo è la distinzione fra vizi, difetti e difformità ricompresi nella responsabilità di natura extracontrattuale di cui all'art. 1669 c.c. rispetto a quelli che costituiscono mero inadempimento contrattuale. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che è “applicabile la disciplina di cui all'art.
1667 c.c. e non quella di cui all'art. 1669 c.c. ogni qualvolta i lamentati (e accertati) vizi dell'opera non incidono negativamente sugli elementi strutturali essenziali di questa e, quindi, sulla sua efficienza
e durata, ma solamente sul suo aspetto decorativo ed estetico, cosicché il manufatto, pur in presenza dei riscontrati difetti, rimanga integro quanto a funzionalità e usi cui sia destinato” (Cass. n.
12879/2011). Ha chiarito, poi, che ai fini della responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c. costituiscono gravi difetti dell'edificio non solo quelli che incidono in misura sensibile sugli elementi essenziali delle strutture dell'opera, ma anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori
(impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti ecc.) purché tali da compromettere la funzionalità dell'opera stessa… " (Cass. n. 8140/2004). La Suprema Corte, nel precisare i confini della garanzia dell'appaltatore, afferma che "l'art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo" (Cass. SU n. 7756/2017).
Orbene, in applicazione dei principi suesposti, la pretesa attorea deve essere qualificata in termini di domanda di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale ex art. art. 1669 c.c.
Non è contestato che il Geom. abbia espletato per conto del l'incarico di direttore CP_2 Pt_1 dei lavori per la costruzione dell'immobile di proprietà di quest'ultimo sito in Sorbolo Mezzani via
Bodoni n. 10 (il convenuto tiene a precisare esclusivamente che lo stesso fu incaricato solo per la parte architettonica ed altri e differenti professionisti si sono occupati della parte impiantistica e strutturale).
Non è contestato, inoltre, che i predetti lavori siano stati realizzati dal sig. , già Controparte_1 [...]
, in virtù del contratto d'appalto sottoscritto. Controparte_3
Il imputa agli odierni convenuti la responsabilità per i danni subiti a causa dell'erronea Pt_1 esecuzione dei lavori della pavimentazione e di un cancello per cui è causa in via solidale ad entrambi i pagina 4 di 8 convenuti.
Nella fattispecie concreta, i vizi lamentati devono senz'altro ricondursi nell'alveo dell'art. 1669 c.c.: gli stessi, infatti, riguardano la pavimentazione esterna dell' immobile, così come prospettato dall'attore e confermato dall'attività istruttoria, in particolare dall'elaborato peritale redatto dal CTU Geom. nell'ambito dell' ATP espletato. Per_1
10. L' ATP richiamata individua in maniera inequivocabile la presenza di danni evidenti all' immobile di proprietà dell' attore;
in particolare, riferisce il CTU nella propria relazione che: “Le cause dei vizi lamentati e riscontrati (distacchi, rigonfiamenti e fessurazioni della pavimentazione), sono da ascrivere all'assenza di uno strato (guaina, pellicola, primer, o altro materiale) impermeabilizzante fra la soletta in calcestruzzo e la colla impiegata per la posa delle mattonelle in gres. Infatti, è ben noto, che l'umidità proveniente dal sottosuolo, se non interrotta da uno strato impermeabile, annulla
l'effetto adesivo della colla per applicare le mattonelle. Diversamente da quanto riportano nella
Relazione allegata al ricorso, si ritiene che le fessurazioni o spezzature delle mattonelle siano da ricondurre ai medesimi motivi esposti sopra e non siano attribuibili all' incompleto riempimento del fondo sottostante poiché queste sono di modesta entità e dai sopralluoghi eseguiti non si sono riscontrati importanti dislivelli e gravi crepe che potrebbe indurre a pensare ad un cedimento della struttura (soletta in calcestruzzo) sottostante alla pavimentazione. Per ciò che attiene al cancello carraio, l'assenza di una trave di collegamento fra i due plinti di sostegno dei piantoni, fa sì che, con il ritiro ed il rigonfiamento (a seconda della stagione) del terreno sottostante, questi si muovano e determinino una poco agevole apribilità, che, comunque, è garantita. “ Continuava poi il CTU, in merito alle eventuali responsabilità dell'impresa costruttrice: “il costruttore (Parte Resistente Sig.
, già titolare dell'impresa individuale “ Controparte_1 Controparte_3
), conoscendo come aveva eseguito il sottofondo (misto inerte posato su terreno naturale senza
[...] nessuna barriera) e la sovrastante soletta in calcestruzzo, avrebbe dovuto almeno applicare uno strato impermeabilizzante (guaina, pellicola, primer, o altro materiale) sopra alla soletta e prima dell'incollaggio delle mattonelle per evitare che l'umidità di risalita annullasse l'effetto adesivo della colla e provasse i distacchi/rigonfiamenti/fessurazioni della pavimentazione riscontrati…”. Infine, sul quesito relativo ai costi necessari per eliminare i vizi così risponde il CTU: “ I costi necessari per eliminare vizi e difetti riscontrati, sono pari ad € 28.106,00, IVA compresa.”
11. La chiarezza dell'elaborato, contenente anche numerose fotografie a supporto, unitamente al contegno tenuto del convenuto che, nonostante una iniziale disponibilità dimostrata in sede di ATP con la redazione di un accordo transattivo poi non sottoscritto, non si è neppure costituito in giudizio per pagina 5 di 8 quanto di conseguenza, rendono evidente la sua responsabilità nell'occorso; quest'ultimo non ha eseguito correttamente il proprio compito in violazione dell'art. 1669 cc.
12. Resta da valutare l'eventuale responsabilità del convenuto geom. in qualità di CP_2 direttore lavori incaricato dall'attore; innanzitutto, si deve ribadire che la richiesta di rimessione in termini formulata dal convenuto appare non ammissibile in quanto infondata: dalla documentazione depositata si evince con chiarezza che il convenuto avesse commissionato a società informatica il CP_2 potenziamento del proprio sistema operativo e ciò avrebbe causato una possibile compromissione dei dati ricevuti (la dichiarazione resa dal tecnico informatico incaricato riferisce di possibili disservizi, in particolare, nella lettura delle pec); lamentava, altresì, il convenuto di aver subito nel medesimo periodo alcune operazioni agli occhi che gli avrebbero impedito di visionare le pec giunte (tra cui anche la notifica dell'atto di citazione per cui è causa). Orbene, come già provveduto con specifica ordinanza, tale impedimento manifestato dal convenuto non sembrerebbe sufficiente a giustificare una eventuale remissione in termini in quanto la citata dichiarazione resa dal tecnico informatico riferisce in termini esclusivamente ipotetici e non vi è prova documentale dell' effettivo mancato funzionamento del sistema e, soprattutto, della mancata notificazione e visualizzazione dell'atto di citazione;
anche le problematiche di salute rappresentate non configurano un legittimo impedimento;
pertanto, la notifica dell'atto di citazione è da considerarsi tempestiva ed il convenuto è incorso nelle relative CP_2 decadenze di legge a seguito della sua costituzione in giudizio tardiva (non è ammissibile, pertanto, né la richiesta di chiamata in causa né la domanda riconvenzionale formulate dal convenuto). Pur tuttavia, costituendosi in giudizio, ha avuto la possibilità di esprimere le proprie difese contestando la domanda attorea e di questo occorrerà tenerne in conto.
13. In merito alla eventuale responsabilità solidale del convenuto geom. per i vizi riscontrati CP_2 nell'immobile di proprietà del si deve prendere in considerazione l'insegnamento reso dalla Pt_1
Suprema Corte con la recente sentenza n. 18765/2025, la quale ha statuito che “per accertare la colpa del direttore dei lavori, non è sufficiente provare l'esistenza di un vizio, ma è necessario dimostrare che quel vizio specifico si sarebbe potuto evitare se il professionista avesse esercitato correttamente i suoi poteri di vigilanza e controllo…”. In altri termini, la responsabilità del direttore dei lavori non è una responsabilità 'oggettiva' per qualsiasi difetto dell'opera ma deve essere accertata caso per caso, verificando se il vizio specifico riscontrato derivi da un errore esecutivo dell'impresa o da una carenza nell'attività di alta sorveglianza che compete al professionista.
14. Orbene, nel caso di specie, i vizi lamentati dall'attore e confermati dall' ATP espletata sono individuabili nella cattiva esecuzione della pavimentazione esterna dell'immobile (mancata realizzazione di uno strato impermiabilizzante) e delle ante di un cancello (mancata realizzazione di un pagina 6 di 8 trave in calcestruzzo armato tra i due plinti esistenti). Tali specifici incombenti, pur non essendo previsti dettagliatamente nel capitolato concordato fra committente ed impresa esecutrice, sono stati ritenuti necessari dal CTU incaricato Geom. il quale ha precisato che il convenuto Per_1 CP_1 non li abbia realizzati “a regola d'arte”. Tali conclusioni del CTU sono pienamente condivisibile e, per tale motivo, l'impresa costruttrice non può andare esente da responsabilità.
15. Per i medesimi motivi, viceversa, il convenuto non ha responsabilità nell'occorso: in CP_2 primis tali specifiche opere non erano previste contrattualmente e, come detto, il direttore lavori, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, ha l'obbligo di vigilare sull'incarico espletato dall'esecutore dei lavori (non essendo l'impermiabilizzazione ed il cancello previsti dall'appalto, la
D.L. non avrebbe potuto contestare all'allora la mancata realizzazione;
il citato Controparte_3 contratto prevede genericamente la realizzazione a cura dell'impresa della pavimentazione esterna senza alcuna precisazione sulle modalità di esecuzione (in particolare, sul posizionamento di una guaina) e per quanto riguarda poi i vizi al cancello, tale serramento neppure è previsto nella progettazione in atti. Peraltro, è la stessa CTU che conferma tale assenza di responsabilità, così recitando testualmente: “il C.T.U. ritiene che, rispetto ai riscontrati vizi/difetti, non vi siano responsabilità del Direttore dei Lavori (Parte Resistente Geom. ”; in secundis, occorre CP_2 rilevare che le stesse prove assunte (interpello formale del convenuto e testimonianze indotte dallo CP_2 stesso attore) non hanno affatto dimostrato l'assenza del sul cantiere ma anzi hanno confermato la CP_2 presenza dello stesso in cantiere, a dimostrazione dell'avvenuta vigilanza sull'esecuzione dei lavori
(eventualmente si potrà disquisire sulla frequenza di tali verifiche ma non sull'assoluta assenza, non dimostrata dall'attore!). Peraltro, si segnala nello specifico che i testi indotti sono il tecnico d parte incaricato dall'attore, non presente al momento dell'esecuzione dei lavori e la moglie dell'attore, la quale ha confermato che almeno in una circostanza ha constatato la presenza del Geom. in CP_2 cantiere). In altri termini, l'attore non ha dato dimostrazione della mancata, o quantomeno insufficiente, vigilanza professionale del convenuto sui lavori espletati e neppure del nesso di causalità, ricadendo, pertanto, l'intera responsabilità sui vizi per cui è causa sull'impresa esecutrice. Tra l'altro, la sottoscrizione in data 23.11.2029 di un precedente accordo transattivo tra l'impresa costruttrice e l'attore a tacitazione di alcuni vizi riscontrati, senza la partecipazione ed il coinvolgimento del D.L.
Geom. depongono a favore di tale tesi. CP_2
16. Un ultimo cenno va fatto sulla domanda riconvenzionale formulata dal convenuto il quale CP_2 ha richiesto la corresponsione degli importi concordati e non saldati per l'incarico svolto: sul punto, come già deliberato, si deve dichiarare l'intervenuta decadenza del convenuto dal diritto di chiamare in causa e proporre domande riconvenzionali ex art. 167 cpc (anche le ulteriori eccezioni proposte dal pagina 7 di 8 convenuto si intendono decadute o comunque superate alla luce delle motivazioni di cui sopra e, pertanto, non sono state analizzate nello specifico).
17. Per quanto riguarda, infine, i costi per il ripristino dell' immobile de quo il consulente valutava congrua la somma complessiva di euro 28.106,00= iva compresa;
a tale importo vanno sicuramente aggiunte e riconosciute all'attore le spese sostenute per l'istaurazione dell' ATP pari ad euro 9.269,72 iva compresa.
18. Le spese di lite seguono la soccombenza così come stabilita in parte motiva
PQM
Il Tribunale di Parma, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-in accoglimento parziale della domanda attorea, dichiara il sig. , già Controparte_1 [...]
, responsabile per il danno subito dal sig. e, per l'effetto, lo Controparte_3 Parte_1 condanna al risarcimento del danno subito dall'attore che si quantifica nella somma di euro
37.375,72, oltre agli interessi al tasso legale dal dovuto sino al soddisfo, per le ragioni meglio specificate in motivazione;
- condanna il sig. , già , alla rifusione delle spese di Controparte_1 Controparte_3 lite del presente giudizio, che liquida in favore dell'attore nella misura complessiva di € 7.616,00= oltre
15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- rigetta per il resto la domanda attorea nei confronti del convenuto per le ragioni meglio CP_2 specificate in motivazione;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto per intervenuta decadenza ex art. CP_2
167 cpc;
- condanna il sig. alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in favore Parte_1 del convenuto nella misura complessiva di € 5.810,00= oltre 15% per rimborso spese CP_2 generali, IVA e CPA come per legge (detratta la fase istruttoria, stante il mancato deposito delle relative memorie a seguito della tardività nella costituzione).
Così deciso in Parma, 24 novembre 2025
Il Giudice Unico
Dott. Massimiliano Crudo
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