CASS
Sentenza 21 giugno 2023
Sentenza 21 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2023, n. 26793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26793 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ON BR, nato a [...] il [...]; CE AN, nato a [...] il [...]; RO MA, nato a [...] il [...]; EL OY, nato a [...] il [...]; UZ MA, nato a [...] il [...]; IA ES, nato a [...] il [...]; KI NO, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 148/2022 della Corte di appello di Perugia del 11 febbraio 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AN GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GI GI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità di tutti i ricorsi;
lette. altresì, le conclusioni scritte della costituita parte civile, rassegnate in data 2 febbraio 2023; 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 26793 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 15/02/2023 RITENUTO IN FATTO Con sentenza emessa il 17 febbraio 2020, il Tribunale di Perugia ha condannato alla pena ritenuta di giustizia ET TT, CO BR e TI AN per i reati di cui al capo A) dell'imputazione (previsti, quanto al primo episodio ivi descritto, dagli artt. 588, comma 2, cod. pen. e 6-bis della legge n. 401 del 1989 e, quanto al secondo episodio, dall'art.
6-bis della legge n. 401 del 1989); OR MA, AC NO, LI OY per i reati di cui al capo A) di imputazione ma limitatamente al solo primo episodio ivi descritto;
ZI MA e BA ES per i reati di cui al capo C) dell'imputazione (previsti dagli artt. 588, comma 2, cod. pen. e 6-bis della legge n. 401 del 1989). La Corte d'Appello di Perugia, in data 11 febbraio 2022, ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, disapplicando per LI e ZI la contestata recidiva e conseguentemente rideterminando per detti imputati il trattamento sanzionatorio in anni 1 e mesi 2 di reclusione. La sentenza di secondo grado è stata impugnata dal difensore di fiducia di CO, TI, OR, AC, LI, ZI e BA;
il detto professionista ha proposto tre distinti ricorsi: il primo per il solo LI;
il secondo per CO, TI, OR, ZI e BA, il terzo per il solo AC. Nell'interesse di tutti i ricorrenti, ed esaurendo tale censura il contenuto sostanziale del ricorso sia del LI che del AC, sono state dedotte l'erronea applicazione dell'alt 159 cod. pen. e la manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione sulla ritenuta operatività della sospensione del corso della prescrizione per il periodo 23 marzo 2017 al 6 novembre 2017. Infatti, riferiscono i ricorrenti, all'udienza del 23 marzo 2017 il giudice, preso atto, da un lato, dell'adesione da parte delle difese all'astensione dalle udienze proclamata dalla categoria forense e, dall'altro, della necessità di rinnovare la notifica ad una delle persone offese indicate nel decreto di citazione a giudizio, avrebbe illegittimamente dichiarato sospeso il termine di prescrizione sino all'udienza del 6 novembre 2017. In risposta alla doglianza con cui la circostanza era stata denunciata dinanzi alla Corte di appello di Perugia, il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto l'adesione delle difese all'astensione di categoria quale effettivo motivo di differimento dell'udienza, peraltro considerando, ancora 2 erroneamente, la notifica di cui era stata disposta la rinnovazione destinata ad un testimone anziché ad una delle persone offese. Con il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di CO, TI, OR, ZI e BA, è stata denunciata la violazione dell'art 191 cod. proc. pen. in quanto i fotogrammi utilizzati per il riconoscimento sarebbero stati illegittimamente acquisiti, poiché ritagliati dall'originale della comunicazione della notizia di reato e contenenti, in alcuni casi, l'indicazione dei nominativi degli imputati;
ne sarebbe derivata l'invalidità del riconoscimento, peraltro operato senza preventiva descrizione degli individui da identificare. Sul punto, la motivazione del provvedimento impugnato risulterebbe apparente. Infine, con il terzo motivo del medesimo ricorso, sono state dedotte, con riferimento al secondo episodio descritto al capo A) dell'imputazione, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art 635, comma 1, cod. pen. In data 2 febbraio 2023 la difesa della costituita parte civile ha fatto pervenire una breve memoria, con la quale si opponeva all'accoglimento del ricorso, corredata da conclusioni scritte con le quali si chiedeva, anche, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi proposti sono tutti inammissibili. Esaminando per primo il motivo, comune a tutti i ricorrenti, riguardante la illegittimità della sentenza impugnata per erronea applicazione dell'art. 159 cod. pen. e per un preteso vizio di motivazione, si rileva che si tratta di doglianza manifestamente infondata. Invero con essa i ricorrenti si dolgono del fatto che, alla udienza celebrata in data 23 marzo 2017 di fronte al Tribunale di Perugia, sia stata dichiarata la sospensione del termine prescrizionale dei reati contestati agli imputati sino alla data di celebrazione della udienza di rinvio, fissata al successivo 6 novembre 2017; ad avviso dei ricorrenti siffatta decisione, la cui validità è stata confermata in sede di gravame, sarebbe viziata in quanto essa sarebbe stata disposta, non in funzione della adesione da parte della difesa degli imputati alla astensione dalle udienze proclamata dalla categoria forense, come 3 apparentemente risultante dal verbale di udienza, ma a cagione della mancata citazione per la ricordata udienza del 23 marzo 2017 di una delle parti offese di uno dei reati contestati, tale VA AN. L'assunto è privo di fondamento. Deve, preliminarmente osservarsi che, non essendo l'imputato portatore di un interesse giuridicamente tutelato a far valere la nullità derivante dalla omessa citazione a giudizio della persona offesa, posto che questa è esclusivamente destinata a rendere possibile, attraverso l'avvenuta informazione a detta persona offesa della fissazione del processo, la sua eventuale costituzione di parte civile (sul difetto di interesse dell'imputato ad eccepire la mancata citazione della persona offesa: Corte di cassazione, Sezione H penale, 20 dicembre 2019, n. 51556), deve ritenersi che questi non sia interessato a dedurre gli eventuali vizi derivanti da tale omessa citazione né egli può, pertanto, giovarsi dell'eventuale differimento nella celebrazione del giudizio derivante dalla necessità di rinnovare la citazione in questione. Deve, altresì, rilevarsi che nel caso di specie l'udienza del 23 marzo 2017 era stata rinviata, a prescindere della eventuale verifica da parte del giudice procedente della effettiva materiale presenza delle parti nell'aula Ove il giudizio si sarebbe dovuto celebrare (in ordine alla legittimità di tale operazione: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 2 aprile 2019, n. 14396), a cagione della indiscussa proclamazione dello stato di agitazione da parte degli organismi rappresentativi della avvocatura privata, cui la difesa degli odierni ricorrenti aveva espressamente dichiarato di volere aderire. Tale prevalenza su ogni altro motivo di differimento del giudizio della astensione dalle udienze dei difensori delle parti impegnate nel giudizio è stata in più occasioni affermata e ribadita dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha osservato che determina la sospensione del corso della prescrizione, per tutta la durata dell'avvenuto rinvio, non essendo l'ipotesi ora in esame tale da costituire un "legittimo impedimento" da parte del difensore della parte in giudizio (in tale senso, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione III penale, 24 febbraio 2023, n. 8171; idem Sezione III penale, 20 marzo 2015, n. 11671), il rinvio del procedimento dovuto alla adesione alla astensione dalle udienze indipendentemente dal fatto che nella medesima udienza sia stata riscontrata anche un'altra ragione di differimento della trattazione del processo, atteso che l'astensione del difensore determina l'arresto dell'udienza ancor prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari poteri processuali di conduzione dell'udienza (Corte di cassazione, Sezione II penale, 9 febbraio 2021, n. 5050); 4 né una tale soluzione deve ritenersi contraddetta dal fatto che, nell'occasione in esame il giudice abbia disposto la rinnovazione della citazione per la udienza di rinvio nei confronti della persona offesa VA (in relazione al quale, giova per altro, sottolineare, non risulta che lo stesso abbia provveduto a costituirsi parte civile in danno di qualcuno degli odierni imputati, i quali, pertanto, di tale rinnovata citazione non hanno sofferto alcun pregiudizio), trattandosi di provvedimento meramente ordinatorio non espressione di una qualche potestà giurisdizionale;
manifestamente infondato è, pertanto, il vizio di violazione di legge allegato dalla difesa degli imputati;
nessuna irregolare o errata applicazione normativa è riscontrabile nelle decisioni, dapprima, del Tribunale perusíno di sospendere il corso della prescrizione dei reati Contestati in occasione del rinvio del procedimento disposto in data 23 marzo 2017 e, quindi, della Corte umbra nel confermare la correttezza di tale scelta, escludendo l'intervenuta maturazione della prescrizione dei reati contestati. Quanto alla pretesa contraddittorietà della sentenza impugnata, già si è segnalato come la stessa non sia evidenziabile, posto che, in termini di piena legittimità, il Tribunale, preso atto della dichiarazione di astensione dalle udienze fatta dal difensore degli imputati, ha provveduto al rinvio della trattazione del processo e congruamente la Corte distrettuale ha confermato tale sua decisione. Passando, questo punto, alla trattazione degli altri motivi di ricorso, comuni ai soli ricorrenti CO, TI, OR, ZI e BA, si rileva che la prima di queste lagnanze, concernente la violazione dell'art. 191 cod. proc. pen., in quanto i fotogrammi utilizzati per il riconoscimento di costoro sarebbero stati ritagliati dall'originale della comunicazione della notizia di reato ed avrebbero contenuto, in alcuni casi, la indicazione dei nominativi degli imputati, è ben vero che la comunicazione della notizia di reato, contenente la descrizione dello svolgimento delle indagini non rientra fra gli atti che, in assenza di accordo fra le parti, possono entrare a fare parte del fascicolo del dibattimento (Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 giugno 2019, n. 26189), ma una tale restrizione non deve intendersi estensibile agli atti che costituiscono la documentazione dello svolgimento di un'attività irripetibile compiuta dalla Pg, rientrando fra questi anche i documenti fotografici riproducenti lo svolgimento di un determinato avvenimento i quali ben possono essere allegati al fascicolo del dibattimento e costituire, previa valutazione del giudice, legittima fonte di prova (cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 gennaio 2019, n. 2576). 5 Quanto alla attendibilità del riconoscimento fotografico degli imputati - seppure questo non fosse stato preceduto da una qualche preventiva descrizione delle fattezze dei soggetti coinvolti nei disordini fra tifoserie da cui origina il presente giudizio, descrizione che, peraltro, non si caratterizza per essere un elemento incidente sulla astratta legittimità del riconoscimento, nel senso che essa, sebbene in taluni casi opportuna, non costituisce, a pena di nullità della ricognizione, un necessario antecedente di questa - la Corte di appello, con motivazione indubbiamente solida, ha osservato che gli imputati sono persone che, per la loro appartenenza alla tifoseria organizzata della squadra della A. c. Perugia calcio, sono ben note alle forze dell'ordine, per cui la loro individua2ione 5ulla base della documentazione fotografica, come detto legittimamente acquisita agli atti del processo, appare adeguatamente tranquillizzante;
essa, pertanto, trattandosi di valutazione di carattere fattuale, non è suscettibile, una volta verificatane la congruità logica, di un riesame in sede di legittimità. Quanto alla circostanza che talune fotografie riportassero il nominativo del soggetto in esse riprodotto, si osserva la assoluta genericità della contestazione, non essendo assolutamente precisato a quali immagini ed a quali imputati essa si riferisca. Con riferimento all'ultimo motivo di impugnazione comune ai soli ricorrenti CO e TI, riferito alla erronea qualificazione del secondo episodio loro attribuito nella descrizione contenuta sub a) del capo di imputazione, in quanto esso si sarebbe concretizzato nel solo lancio di oggetti e pietre verso i pullman all'interno dei quali si trovavano i sostenitori della squadra dell'Ascoli calcio nel mentre questi si allontanavano dallo stadio ove si era svolta la competizione sportiva, comportamento che, avrebbe avuto come sia corretta qualificazione giuridica quella del danneggiamento ai sensi dell'art. 635, comma primo, cod. pen., oggetto, peraltro, di depenalizzazione, si osserva quanto segue. E', in primo luogo, dubbio l'interesse dei ricorrenti a fare valere il suddetto motivo di impugnazione;
esso, infatti, trova la sua giustificazione, sotto il profilo dell'interesse ad agire, nella ritenuta qualificabilità, astratta, della condotta posta in essere nell'ambito del danneggiamento penalmente irrilevante. Ora, che la ipotesi di danneggiamento nella quale i ricorrenti vorrebbero che la loro condotta sia riqualificata sia stata oggetto di depenalizzazione è cosa che la circostanza che i fatti di cui in imputazione siano avvenuti a margine di 6 una manifestazione sportiva svolta in luogo pubblico o, quanto meno, aperto a pubblico rede, quanto meno, dubbia. E ciò di per sé escluderebbe l'interesse dei ricorrenti, posto che, la imputazione loro contestata, ove la stessa fosse arricchita anche del danneggiamento, essendo indiscussa la sussistenza, quanto meno con riferimento all'episodio contestato agli stessi quale momento iniziale della progressione criminosa della rissa, renderebbe la loro posizione non più lieve ma, semmai più grave data la attribuzione a costoro di un altro titolo di reato. Ma vi è, altresì, da osservare che l'articolata contestazione mossa agli attuali ricorrenti sub a) della rubrica elevata nei loro confronti, e valutata nella sua articolata complessità, sia pur ricondotta, quoad poenam, ad unità per effetto della ritenuta continuazione dai giudice del merito, comprendeva anche la violazione dell'art.
6-bis della legge n. 401 del 1989, la cui oggettività è, fra l'altro, costituita proprio dal lancio di oggetti contundentl nei luoghi interessati da manifestazioni sportive "ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito od al trasporto di coloro che partecipano od assistono alle manifestazioni medesime". Ciò posto, essendo indubbiamente riconducibile a tale fattispecie criminosa, regolarmente loro contestata nel capo di imputazione, la condotta ascritta agli imputati nel secondo degli episodi descritti sub a) del capo di imputazione, l'eventuale riconducibilità di essa anche al danneggiamento - laddove si ritenga, stante la diversità del bene-interesse tutelato dalle due disposizioni (la sicurezza pubblica ed in particolare delle manifestazioni sportive dall'art.
6-bis, comma 1, della legge n. 401 del 1989 ed il patrimonio dall'art. 635 cod. pen.), la possibilità che le due disposizioni precettive e punitive concorrano fra loro, opinione che appare rafforzata anche dalla ritenuta necessità dell'evento, costituito dalla distruzione, dispersione, deterioramento o comunque determinata inservibilità di una cosa mobile od immobile altrui, nel reato di danneggiamento, laddove il reato previsto dall'art.
6-bis della legge n. 401 del 1989 è, invece, un reato di pericolo concreto (in ordine alla possibile concorrenza dei due reati, nel senso della esclusione, ma in base ad elementi che appaiono superati alla luce dell'attuale rapporto della dosimetria sanzionatoria applicabile ai due reati: Corte di cassazione, Sezione III penale, 1 dicembre 2014, n. 50004) - rende ancor meno giustificata l'esistenza di un reale interesse dei ricorrenti a fare valere la rivendicata qualificazione in termini, anche, di danneggiamento la condotta loro attribuita sub a) del capo di imputazione toro contestato. 7 Il Consigliere estensore Il Presiden Per tutte le ragioni che precedono i ricorsi proposti devono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti, visto l'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore della costituita parte civile, liquidate come da dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2023
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AN GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GI GI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità di tutti i ricorsi;
lette. altresì, le conclusioni scritte della costituita parte civile, rassegnate in data 2 febbraio 2023; 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 26793 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 15/02/2023 RITENUTO IN FATTO Con sentenza emessa il 17 febbraio 2020, il Tribunale di Perugia ha condannato alla pena ritenuta di giustizia ET TT, CO BR e TI AN per i reati di cui al capo A) dell'imputazione (previsti, quanto al primo episodio ivi descritto, dagli artt. 588, comma 2, cod. pen. e 6-bis della legge n. 401 del 1989 e, quanto al secondo episodio, dall'art.
6-bis della legge n. 401 del 1989); OR MA, AC NO, LI OY per i reati di cui al capo A) di imputazione ma limitatamente al solo primo episodio ivi descritto;
ZI MA e BA ES per i reati di cui al capo C) dell'imputazione (previsti dagli artt. 588, comma 2, cod. pen. e 6-bis della legge n. 401 del 1989). La Corte d'Appello di Perugia, in data 11 febbraio 2022, ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, disapplicando per LI e ZI la contestata recidiva e conseguentemente rideterminando per detti imputati il trattamento sanzionatorio in anni 1 e mesi 2 di reclusione. La sentenza di secondo grado è stata impugnata dal difensore di fiducia di CO, TI, OR, AC, LI, ZI e BA;
il detto professionista ha proposto tre distinti ricorsi: il primo per il solo LI;
il secondo per CO, TI, OR, ZI e BA, il terzo per il solo AC. Nell'interesse di tutti i ricorrenti, ed esaurendo tale censura il contenuto sostanziale del ricorso sia del LI che del AC, sono state dedotte l'erronea applicazione dell'alt 159 cod. pen. e la manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione sulla ritenuta operatività della sospensione del corso della prescrizione per il periodo 23 marzo 2017 al 6 novembre 2017. Infatti, riferiscono i ricorrenti, all'udienza del 23 marzo 2017 il giudice, preso atto, da un lato, dell'adesione da parte delle difese all'astensione dalle udienze proclamata dalla categoria forense e, dall'altro, della necessità di rinnovare la notifica ad una delle persone offese indicate nel decreto di citazione a giudizio, avrebbe illegittimamente dichiarato sospeso il termine di prescrizione sino all'udienza del 6 novembre 2017. In risposta alla doglianza con cui la circostanza era stata denunciata dinanzi alla Corte di appello di Perugia, il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto l'adesione delle difese all'astensione di categoria quale effettivo motivo di differimento dell'udienza, peraltro considerando, ancora 2 erroneamente, la notifica di cui era stata disposta la rinnovazione destinata ad un testimone anziché ad una delle persone offese. Con il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di CO, TI, OR, ZI e BA, è stata denunciata la violazione dell'art 191 cod. proc. pen. in quanto i fotogrammi utilizzati per il riconoscimento sarebbero stati illegittimamente acquisiti, poiché ritagliati dall'originale della comunicazione della notizia di reato e contenenti, in alcuni casi, l'indicazione dei nominativi degli imputati;
ne sarebbe derivata l'invalidità del riconoscimento, peraltro operato senza preventiva descrizione degli individui da identificare. Sul punto, la motivazione del provvedimento impugnato risulterebbe apparente. Infine, con il terzo motivo del medesimo ricorso, sono state dedotte, con riferimento al secondo episodio descritto al capo A) dell'imputazione, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art 635, comma 1, cod. pen. In data 2 febbraio 2023 la difesa della costituita parte civile ha fatto pervenire una breve memoria, con la quale si opponeva all'accoglimento del ricorso, corredata da conclusioni scritte con le quali si chiedeva, anche, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi proposti sono tutti inammissibili. Esaminando per primo il motivo, comune a tutti i ricorrenti, riguardante la illegittimità della sentenza impugnata per erronea applicazione dell'art. 159 cod. pen. e per un preteso vizio di motivazione, si rileva che si tratta di doglianza manifestamente infondata. Invero con essa i ricorrenti si dolgono del fatto che, alla udienza celebrata in data 23 marzo 2017 di fronte al Tribunale di Perugia, sia stata dichiarata la sospensione del termine prescrizionale dei reati contestati agli imputati sino alla data di celebrazione della udienza di rinvio, fissata al successivo 6 novembre 2017; ad avviso dei ricorrenti siffatta decisione, la cui validità è stata confermata in sede di gravame, sarebbe viziata in quanto essa sarebbe stata disposta, non in funzione della adesione da parte della difesa degli imputati alla astensione dalle udienze proclamata dalla categoria forense, come 3 apparentemente risultante dal verbale di udienza, ma a cagione della mancata citazione per la ricordata udienza del 23 marzo 2017 di una delle parti offese di uno dei reati contestati, tale VA AN. L'assunto è privo di fondamento. Deve, preliminarmente osservarsi che, non essendo l'imputato portatore di un interesse giuridicamente tutelato a far valere la nullità derivante dalla omessa citazione a giudizio della persona offesa, posto che questa è esclusivamente destinata a rendere possibile, attraverso l'avvenuta informazione a detta persona offesa della fissazione del processo, la sua eventuale costituzione di parte civile (sul difetto di interesse dell'imputato ad eccepire la mancata citazione della persona offesa: Corte di cassazione, Sezione H penale, 20 dicembre 2019, n. 51556), deve ritenersi che questi non sia interessato a dedurre gli eventuali vizi derivanti da tale omessa citazione né egli può, pertanto, giovarsi dell'eventuale differimento nella celebrazione del giudizio derivante dalla necessità di rinnovare la citazione in questione. Deve, altresì, rilevarsi che nel caso di specie l'udienza del 23 marzo 2017 era stata rinviata, a prescindere della eventuale verifica da parte del giudice procedente della effettiva materiale presenza delle parti nell'aula Ove il giudizio si sarebbe dovuto celebrare (in ordine alla legittimità di tale operazione: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 2 aprile 2019, n. 14396), a cagione della indiscussa proclamazione dello stato di agitazione da parte degli organismi rappresentativi della avvocatura privata, cui la difesa degli odierni ricorrenti aveva espressamente dichiarato di volere aderire. Tale prevalenza su ogni altro motivo di differimento del giudizio della astensione dalle udienze dei difensori delle parti impegnate nel giudizio è stata in più occasioni affermata e ribadita dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha osservato che determina la sospensione del corso della prescrizione, per tutta la durata dell'avvenuto rinvio, non essendo l'ipotesi ora in esame tale da costituire un "legittimo impedimento" da parte del difensore della parte in giudizio (in tale senso, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione III penale, 24 febbraio 2023, n. 8171; idem Sezione III penale, 20 marzo 2015, n. 11671), il rinvio del procedimento dovuto alla adesione alla astensione dalle udienze indipendentemente dal fatto che nella medesima udienza sia stata riscontrata anche un'altra ragione di differimento della trattazione del processo, atteso che l'astensione del difensore determina l'arresto dell'udienza ancor prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari poteri processuali di conduzione dell'udienza (Corte di cassazione, Sezione II penale, 9 febbraio 2021, n. 5050); 4 né una tale soluzione deve ritenersi contraddetta dal fatto che, nell'occasione in esame il giudice abbia disposto la rinnovazione della citazione per la udienza di rinvio nei confronti della persona offesa VA (in relazione al quale, giova per altro, sottolineare, non risulta che lo stesso abbia provveduto a costituirsi parte civile in danno di qualcuno degli odierni imputati, i quali, pertanto, di tale rinnovata citazione non hanno sofferto alcun pregiudizio), trattandosi di provvedimento meramente ordinatorio non espressione di una qualche potestà giurisdizionale;
manifestamente infondato è, pertanto, il vizio di violazione di legge allegato dalla difesa degli imputati;
nessuna irregolare o errata applicazione normativa è riscontrabile nelle decisioni, dapprima, del Tribunale perusíno di sospendere il corso della prescrizione dei reati Contestati in occasione del rinvio del procedimento disposto in data 23 marzo 2017 e, quindi, della Corte umbra nel confermare la correttezza di tale scelta, escludendo l'intervenuta maturazione della prescrizione dei reati contestati. Quanto alla pretesa contraddittorietà della sentenza impugnata, già si è segnalato come la stessa non sia evidenziabile, posto che, in termini di piena legittimità, il Tribunale, preso atto della dichiarazione di astensione dalle udienze fatta dal difensore degli imputati, ha provveduto al rinvio della trattazione del processo e congruamente la Corte distrettuale ha confermato tale sua decisione. Passando, questo punto, alla trattazione degli altri motivi di ricorso, comuni ai soli ricorrenti CO, TI, OR, ZI e BA, si rileva che la prima di queste lagnanze, concernente la violazione dell'art. 191 cod. proc. pen., in quanto i fotogrammi utilizzati per il riconoscimento di costoro sarebbero stati ritagliati dall'originale della comunicazione della notizia di reato ed avrebbero contenuto, in alcuni casi, la indicazione dei nominativi degli imputati, è ben vero che la comunicazione della notizia di reato, contenente la descrizione dello svolgimento delle indagini non rientra fra gli atti che, in assenza di accordo fra le parti, possono entrare a fare parte del fascicolo del dibattimento (Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 giugno 2019, n. 26189), ma una tale restrizione non deve intendersi estensibile agli atti che costituiscono la documentazione dello svolgimento di un'attività irripetibile compiuta dalla Pg, rientrando fra questi anche i documenti fotografici riproducenti lo svolgimento di un determinato avvenimento i quali ben possono essere allegati al fascicolo del dibattimento e costituire, previa valutazione del giudice, legittima fonte di prova (cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 gennaio 2019, n. 2576). 5 Quanto alla attendibilità del riconoscimento fotografico degli imputati - seppure questo non fosse stato preceduto da una qualche preventiva descrizione delle fattezze dei soggetti coinvolti nei disordini fra tifoserie da cui origina il presente giudizio, descrizione che, peraltro, non si caratterizza per essere un elemento incidente sulla astratta legittimità del riconoscimento, nel senso che essa, sebbene in taluni casi opportuna, non costituisce, a pena di nullità della ricognizione, un necessario antecedente di questa - la Corte di appello, con motivazione indubbiamente solida, ha osservato che gli imputati sono persone che, per la loro appartenenza alla tifoseria organizzata della squadra della A. c. Perugia calcio, sono ben note alle forze dell'ordine, per cui la loro individua2ione 5ulla base della documentazione fotografica, come detto legittimamente acquisita agli atti del processo, appare adeguatamente tranquillizzante;
essa, pertanto, trattandosi di valutazione di carattere fattuale, non è suscettibile, una volta verificatane la congruità logica, di un riesame in sede di legittimità. Quanto alla circostanza che talune fotografie riportassero il nominativo del soggetto in esse riprodotto, si osserva la assoluta genericità della contestazione, non essendo assolutamente precisato a quali immagini ed a quali imputati essa si riferisca. Con riferimento all'ultimo motivo di impugnazione comune ai soli ricorrenti CO e TI, riferito alla erronea qualificazione del secondo episodio loro attribuito nella descrizione contenuta sub a) del capo di imputazione, in quanto esso si sarebbe concretizzato nel solo lancio di oggetti e pietre verso i pullman all'interno dei quali si trovavano i sostenitori della squadra dell'Ascoli calcio nel mentre questi si allontanavano dallo stadio ove si era svolta la competizione sportiva, comportamento che, avrebbe avuto come sia corretta qualificazione giuridica quella del danneggiamento ai sensi dell'art. 635, comma primo, cod. pen., oggetto, peraltro, di depenalizzazione, si osserva quanto segue. E', in primo luogo, dubbio l'interesse dei ricorrenti a fare valere il suddetto motivo di impugnazione;
esso, infatti, trova la sua giustificazione, sotto il profilo dell'interesse ad agire, nella ritenuta qualificabilità, astratta, della condotta posta in essere nell'ambito del danneggiamento penalmente irrilevante. Ora, che la ipotesi di danneggiamento nella quale i ricorrenti vorrebbero che la loro condotta sia riqualificata sia stata oggetto di depenalizzazione è cosa che la circostanza che i fatti di cui in imputazione siano avvenuti a margine di 6 una manifestazione sportiva svolta in luogo pubblico o, quanto meno, aperto a pubblico rede, quanto meno, dubbia. E ciò di per sé escluderebbe l'interesse dei ricorrenti, posto che, la imputazione loro contestata, ove la stessa fosse arricchita anche del danneggiamento, essendo indiscussa la sussistenza, quanto meno con riferimento all'episodio contestato agli stessi quale momento iniziale della progressione criminosa della rissa, renderebbe la loro posizione non più lieve ma, semmai più grave data la attribuzione a costoro di un altro titolo di reato. Ma vi è, altresì, da osservare che l'articolata contestazione mossa agli attuali ricorrenti sub a) della rubrica elevata nei loro confronti, e valutata nella sua articolata complessità, sia pur ricondotta, quoad poenam, ad unità per effetto della ritenuta continuazione dai giudice del merito, comprendeva anche la violazione dell'art.
6-bis della legge n. 401 del 1989, la cui oggettività è, fra l'altro, costituita proprio dal lancio di oggetti contundentl nei luoghi interessati da manifestazioni sportive "ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito od al trasporto di coloro che partecipano od assistono alle manifestazioni medesime". Ciò posto, essendo indubbiamente riconducibile a tale fattispecie criminosa, regolarmente loro contestata nel capo di imputazione, la condotta ascritta agli imputati nel secondo degli episodi descritti sub a) del capo di imputazione, l'eventuale riconducibilità di essa anche al danneggiamento - laddove si ritenga, stante la diversità del bene-interesse tutelato dalle due disposizioni (la sicurezza pubblica ed in particolare delle manifestazioni sportive dall'art.
6-bis, comma 1, della legge n. 401 del 1989 ed il patrimonio dall'art. 635 cod. pen.), la possibilità che le due disposizioni precettive e punitive concorrano fra loro, opinione che appare rafforzata anche dalla ritenuta necessità dell'evento, costituito dalla distruzione, dispersione, deterioramento o comunque determinata inservibilità di una cosa mobile od immobile altrui, nel reato di danneggiamento, laddove il reato previsto dall'art.
6-bis della legge n. 401 del 1989 è, invece, un reato di pericolo concreto (in ordine alla possibile concorrenza dei due reati, nel senso della esclusione, ma in base ad elementi che appaiono superati alla luce dell'attuale rapporto della dosimetria sanzionatoria applicabile ai due reati: Corte di cassazione, Sezione III penale, 1 dicembre 2014, n. 50004) - rende ancor meno giustificata l'esistenza di un reale interesse dei ricorrenti a fare valere la rivendicata qualificazione in termini, anche, di danneggiamento la condotta loro attribuita sub a) del capo di imputazione toro contestato. 7 Il Consigliere estensore Il Presiden Per tutte le ragioni che precedono i ricorsi proposti devono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti, visto l'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore della costituita parte civile, liquidate come da dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2023