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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/11/2025, n. 3609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3609 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il collegio composto dai seguenti magistrati:
dott.ssa Barbara Fabbrini Presidente rel.est. dott.ssa Caterina Condò Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice
Nel procedimento iscritto al n.r.g. 14768/2023 e promosso da
, con il patrocinio dell'avv. Anna Lisi;
Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro l.r. p. t., con il Controparte_1 patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di;
CP_1
RESISTENTE Nella camera di consiglio del 15.10.2025 SENTENZA ex art. 281 sexies cpc e ex art. 19-ter d.lgs 286/98
1. I fatti di lite e lo svolgimento del processo. Con ricorso ex artt. 281 decies bis c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 20.12.23, il sig. , nato a [...] il [...], impugna il decreto adottato dalla Parte_1
Questura di emesso il 14/9/23 e notificato in data 12.12.23, con cui il Questore ha rigettato la CP_1 sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998, adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di , emesso in data 10.01.23. CP_1
Il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento del Questore, e la non corretta valutazione sia della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale che del Questore allorché non hanno riconosciuto i presupposti di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del d. lgs. 286/98. Deduce il ricorrente che, per contro, è persona integrata nel tessuto sociale italiano, avendo anche ottenuto diversi impieghi lavorativi. In particolare, il richiedente afferma di aver fatto ingresso in Italia nel 2011, quando era ancora minorenne, e di aver ottenuto un primo permesso di soggiorno in quanto affidato a suo zio IK Leke, cittadino italiano;
di aver conseguito nel 2013 il diploma di istruzione superiore con qualifica di tecnico dei servizi turistici presso l'Istituto Chino Chini di Borgo San Lorenzo e nel 2018 la patente di guida italiana;
di aver convertito il permesso di soggiorno per affidamento in quello per motivi di lavoro, scaduto poi nel 2018, di aver presentato richiesta di rinnovo, ma questa è stata rigettata con decreto del 26 agosto 2019 della Questura di a causa di due sentenze di condanna (entrambe CP_1 sospese) del Tribunale di Firenze, la prima del 6 febbraio 2017 per il reato di cui all'art.4, L. n.110/75, la seconda del 28 marzo 2017 per il reato di cui all'art.73, D.P.R. n.309/1990, entrambi commessi nel 2015; che da allora, il richiedente ha sempre avuto una condotta rispettosa e riguardevole delle leggi italiane;
il richiedente ha instaurato da molti anni un legame sentimentale con la Sig.ra Parte_2 connazionale residente in Italia e laureata in scienza infermieristica presso l'Università di Pisa. Il ricorrente ha documentato il suo percorso lavorativo, producendo: un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la R.G. Ristorante Gianni s.r.l. di Calenzano (FI); Unilav da cui risulta assunto dal 26 aprile 2023 al 31/12/23 dalla Polo di Conegliano (TV) in qualità di responsabile Controparte_2 del food & beverage presso tre prestigiose strutture alberghiere di Firenze: Maison du Sage, Aqa Palace e Corte Guelfa;
buste paga;
estratto conto contributivo. Il ricorrente ha inoltre riferito che è sua intenzione iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza dell'università degli Studi di , non CP_1 appena otterrà i documenti che attestino la regolarità del soggiorno richiesti dall'Ateneo. Inoltre, il ricorrente ha dichiarato che molti parenti risiedono già in Italia, mentre egli è in locazione in un appartamento sito a alla via Podestà n. 33. CP_1
Infine, deduce la violazione del principio di non respingimento, laddove venisse respinto in patria, in considerazione della situazione in cui versa l'Albania, che è un Paese con una economia molto debole, ove la corruzione, la mafia e la criminalità sono ancora oggi predominanti, come emerge dalle principali fonti internazionali. Insiste poi, sulla base della novellata formulazione dell'art. 19 d.lgs. 286/1998, perché sia valorizzata la condizione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi, ove fosse costretto a tornare in patria, rapportata alla perdita di legami sociali, sentimentali e familiari nel paese di provenienza, nonché al percorso di integrazione anche lavorativa in Italia. Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, nonché perché sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno. Il non si è costituito in giudizio. All'udienza del 25/3/25 il richiedente ha Controparte_3 riferito:
“mi chiamo sono nato a [...] nello Stato Albania il giorno 15.4.1993 Parte_1 Sono arrivato in Italia nel 2010 con permesso per minore età, poi per studio e poi per lavoro. Adr. Ho fatto l'istituto tecnico turistico a B.go San Lorenzo. D. che lavori hai fatto in Italia R. ho lavorato nel settore turistico per alberghi in varie mansioni e di standard medio alti, sempre nel fiorentino. adr. abito a in via Visconti Venosta. Abito con la mia fidanzata e con mia mamma. CP_1 Adr. Lavoro sempre nel settore alberghiero (A&O) da molto poco e guadagno circa 11,5 euro lordi all'ora Adr. Ho due condanne con pena sospesa per spaccio. La condotta è del 2015 e l'udienza è del 2017. D. mi vuoi dire cosa era successo. R. non trovavo lavoro subito dopo la scuola avevo 21 anni ero giovane e avevo bisogno di soldi D. hai avuto più problemi dopo R. no poi ho iniziato a lavorare, nel 2016 con continuità sino a quando ho avuto il permesso di soggiorno. Adr. La mia fidanzata fa l'infermiera, stiamo assieme da tre anni e conviviamo. Adr. Mia mamma è malata è cardiopatica gravemente ed ha bisogno di cure. Ho tutta la documentazione e la posso prendere Adr. Io voglio farmi una vita qua con la mia fidanzata. Si da atto che il ricorrente parla in perfetto italiano”.
Chiusa l'istruttoria e la trattazione, il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Il quadro normativo. Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca della presentazione dalla domanda al Questore (29.9.22) che ha poi deciso, acquisito il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente. Va rilevato al proposito che la domanda di rilascio è stata proposta successivamente all'emanazione del decreto-legge 113/2018 (entrato in vigore il 5.10.2018) che attraverso la tipizzazione di nuovi titoli di soggiorno ha sostanzialmente abolito il permesso di soggiorno 'umanitario', restringendo notevolmente l'ambito applicativo dell'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 che ha perso la connotazione di atipicità\residualità che caratterizzava la precedente formulazione. IL D.L. 113\2018 ha comunque previsto, oltre alle ipotesi più tipizzate dei permessi per 'casi speciali' 1, all'art. 1 comma 8, la possibilità di concessione di permessi per 'protezione speciale', in caso di presupposti di sussistenza dei presupposti ex articolo 19, commi 1 e 1.1 e . 19 comma 2 lettera d-bis, in caso di valutazione di istanza di rinnovo di permesso di soggiorno 'umanitario' già una prima volta riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del D.L.vo 25\2008 “. Il decreto Lamorgese ha modificato l'art. 5, comma 6 T.U.I. reintroducendo, quale limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”. E' stato inoltre riscritto il comma 1.1. dell'art. 19 del d.lvo 286/98 la cui attuale formulazione è la seguente: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 TUI, contempla il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e ) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020. La prima parte del novellato art. 19 comma 1.1 esplicita il divieto assoluto di non refoulement collegato sia al rischio del richiedente di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, formula che richiama il principio di cui all'art. 3 Cedu, sia alla clausola generale di cui all'art. 5, comma 6, TUI. Tale norma appare inoltre riconoscere uno spazio residuale di tutela per coloro che si trovino in condizioni di vulnerabilità non rilevanti ai fini delle protezioni maggiori ma comunque di rilevo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost). La seconda parte dell'art. 19.1.1. ha invece introdotto una nuova fattispecie di inespellibilità per rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, con un evidente richiamo all'art. 8 CEDU. Quest'ultima, a differenza della prima, ha un carattere relativo in quanto comunque è necessario valutare se la permanenza dello straniero in Italia contrasti con ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica. Ciò posto è evidente che la nuova normativa ha tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale compiuta dalla Corte di Cassazione in tema di protezione umanitaria (durante il vigore dell'art. 5, comma 6 TUI in vigore e prima dell'entrata in vigore del d.l. 113/2018). La disciplina della protezione umanitaria costituisce una forma di protezione complementare, rispetto al rifugio e alla protezione sussidiaria - che hanno invece derivazione comunitaria ed internazionale-, e rappresenta una manifestazione attuativa del diritto di asilo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost) (Corte Cost. 24 luglio 2019, n. 194). Tale forma di protezione costituisce una misura atipica e residuale, che include situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica, non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutarsi caso per caso. Può trattarsi di situazioni di vulnerabilità soggettiva (come ad es. condizioni di salute o di età del richiedente), ma anche di carattere oggettivo, relative al paese di origine (ad es. grave instabilità politica, carestie, disastri naturali, condizioni di povertà estreme), ovvero contesti personali e situazionali che, pur non avendo caratteristiche o intensità sufficiente per integrare i presupposti delle protezioni “maggiori”, risultino tuttavia meritevoli di tutela, alla luce dei valori e dei principi costituzionali del nostro ordinamento. Le situazioni c.d. vulnerabili possono quindi derivare da cause non normativamente tipizzate:“Gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali;
sicché, ha puntualizzato questa Corte, l'apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (tra varie, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096). Le basi normative non sono, allora, affatto fragili, ma “a compasso largo”: l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione (Cass. sez. un. 29461/2019)”. La giurisprudenza di legittimità, a far data dalla sentenza n. 4455/2018, ha attribuito rilievo centrale, ai fini della concessione della protezione umanitaria, alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale. Da ultimo, le Sezioni Unite hanno chiarito che “occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”. Nel compiere tale giudizio, quindi, devono valutarsi “non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita”. In particolare, “in presenza di un elevato livello di integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” e viceversa “situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia” (Cass. sez. un. 24413/2021). Per quanto sussista una certa continuità tra la disciplina della protezione umanitaria e quella della protezione speciale il nuovo regime appare maggiormente incentrato sul radicamento dello straniero sul territorio nazionale. Se, infatti, ai fini della concessione della protezione umanitaria deve essere effettuata una "comparazione attenuata” tra la situazione di inserimento sociale in Italia del richiedente e il pericolo di gravi violazioni dei diritti umani che egli avrebbe potuto soffrire in caso di rimpatrio, l'attuale normativa attribuisce all'elemento del rischio della violazione della vita privata e familiare una rilevanza autonoma o, quantomeno, prevalente nella valutazione dei presupposti necessari al riconoscimento della protezione speciale. La giurisprudenza di legittimità, richiamando l'art. 8 CEDU, ha chiarito che sono tre i parametri di radicamento sul territorio nazionale che assumono rilevanza sulla base della formulazione dell'art. 19, comma 1.1: quello familiare, quello sociale (in cui sono incluse le relazioni lavorative ed economiche che pure concorrono a comporre la vita privata ovvero l'identità sociale di una persona) e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, quest'ultimo difficilmente apprezzabile in via autonoma (Cass. 7861/2022; Cass. 24945/2022). La Cassazione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021, pur riferita alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, ha precisato che "tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono” sono “parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno una vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata". Si afferma infatti che la protezione offerta dall'art. 8 CEDU va letta “con riferimento all'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (ad esempio, esperienze di carattere associativo) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nel p. 47, le Sezioni Unite hanno esemplificato gli indici rilevanti per l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese come la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili
o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento”. Nell'ultimo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il legislatore detta, poi, i parametri in forza dei quali operare la valutazione della violazione del divieto di allontanamento mediante un bilanciamento tra la natura ed effettività dei vincoli familiari che lo straniero ha sul territorio nazionale, il suo concreto inserimento sociale e la durata del suo soggiorno in Italia da una parte, e l'eventuale esistenza di Per_
“legami familiari culturali o sociali con il di origine”. In definitiva, ritiene il Collegio che il giudice, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19.1.1. D.L. 130/2020 debba in primis accertare che questi abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare, quindi valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe andare incontro in ipotesi di rimpatrio. Quanto più forti siano i legami con il nostro paese e più allentati, invece, quelli con il paese di origine, tanto meno sarà giustificabile l'interferenza del rimpatrio con il diritto al rispetto della vita privata e/o familiare, e tanto più forti dovranno essere, conseguentemente, le ragioni di ordine e sicurezza pubblica idonee a giustificare tale interferenza. Nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998 è perciò previsto il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020.
3. Il merito della decisione. Tanto premesso in diritto, venendo al caso di specie, il Tribunale ritiene che la domanda meriti accoglimento in quanto, alla luce della documentazione prodotta per dimostrare il percorso di integrazione in Italia, sono ravvisabili i presupposti dell'art. 19 comma 1.1. nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 130/20 attualmente vigente. Ed invero il ricorrente risulta aver dimostrato di avere realizzato in Italia un significativo inserimento sociale, integrandosi nel contesto nazionale. Risulta che il richiedente ha conseguito, in data 5 luglio 2013, il diploma di istruzione superiore con qualifica di Tecnico dei Servizi Turistici presso l'Istituto “Chino Chini” di Borgo San Lorenzo (vedi all. 2 del ricorso). Successivamente, ha intrapreso diverse esperienze lavorative: - In data 16 ottobre 2022, ha stipulato un contratto a tempo indeterminato con la società R.G. RISTORANTE GIANNI S.R.L. di Calenzano (FI), con la mansione di cameriere di ristorante. La busta paga media, da ottobre 2022 a febbraio 2023, è stata pari a € 950,00 (vedi doc. 12, 13 e 14 del ricorso);
- Dal 27 aprile 2023 al 31 dicembre 2023, ha lavorato con contratto a tempo determinato presso la società POLO INVESTIMENT SRL di Conegliano (TV), con la mansione di cameriere di albergo. La busta paga media, da aprile a ottobre 2023, è stata pari a € 1.250,00 (vedi all. 19 e 20 del ricorso);
- Dal 2 aprile 2024 al 30 aprile 2024, ha lavorato con contratto a tempo determinato presso la società POSEIDON SRL di Milano, impiegato presso la sede di con la mansione di CP_1 chef de rang (vedi all. 31 della nota del 24/3/25);
- Dal 22 aprile 2024 al 30 novembre 2024, ha lavorato con contratto a tempo determinato presso la società STRATEGICA SERVIZI di Roma (vedi all. 32 della nota del 24/3/25);
- Dal 27 gennaio 2025 al 25 luglio 2025, ha lavorato con contratto a tempo determinato presso la società AO HOSTEL AND HOTEL FIRENZE SRL, con una busta paga media nei cinque mesi di lavoro pari a € 860,00 (vedi all. 35 della nota del 24/3/25 e all. 43 della nota del 1/9/25);
- È stato successivamente impiegato dalla società di somministrazione ADECCO ITALIA SPA di presso la società MAIOLI HOTELS SNC di e con la CP_1 Per_2 Persona_3 mansione di commis alle colazioni (vedi all. 44 e 45 della nota del 1/9/25). Dall'estratto conto previdenziale del richiedente (vedi doc. 24 del ricorso) risultano redditi ai fini pensionistici per gli anni:
- 2012: € 660,00
- 2013: € 1.164,00
- 2015: € 2.783,00
- 2016: € 9.231,00
- 2017: € 20.842,00
- 2018: € 13.923,00
- 2019: € 16.355,00 Dal CU 2025 riferito all'anno 2024, risulta che il richiedente ha percepito un reddito complessivo di € 24.658,36 (vedi all. 25, 26 e 38 della nota del 24/3/25). Inoltre, il ricorrente ha prodotto un contratto di locazione dal quale risulta convivente con la propria compagna nell'appartamento sito in , via Visconti Venosta n. 78, di cui Parte_2 CP_1 entrambi sono cointestatari (vedi all. 3 del ricorso). Ha conseguito la patente di guida italiana in data 23 febbraio 2018 (vedi all. 3 del ricorso). Infine, deve darsi atto che, successivamente alle condanne inflitte dal Tribunale di Firenze — la prima in data 6 febbraio 2017 per il reato di cui all'art. 4, L. n. 110/1975, e la seconda in data 28 marzo 2017 per il reato di cui all'art. 73, D.P.R. n. 309/1990, per fatti commessi nel 2005 — il ricorrente non risulta destinatario di ulteriori condanne. Sul punto si è espresso anche il Giudice di Pace di (vedi all. 29 della nota del 24/3/25), il CP_1 quale ha annullato il decreto prefettizio di espulsione amministrativa emesso nei confronti del ricorrente. Nel provvedimento si legge:
“Ritenuto, incidenter tantum, alla luce del principio recentemente enunciato dalla Consulta (Corte Cost. n. 88/2023), combinato con il principio già affermato dalla stessa (Corte Cost. n. 202/2013), potenzialmente illegittimo il provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno emesso nei confronti del ricorrente in data 14.9.2023 (posto ad esclusivo fondamento dell'espulsione de qua), tenuto conto, in particolare, sia del fatto che i reati di cui agli artt. 4 L. 110/1975 e 73, comma 1, D.P.R. 309/1990, per i quali il ricorrente sarebbe stato condannato con sentenze penali pronunciate rispettivamente in data 6.2.2017 e 28.3.2017 (peraltro neppure prodotte dalla P.A. resistente), sono risalenti nel tempo e non risultano essere stati seguiti dalla commissione di altri reati né tanto meno reiterati (il che comprova l'avvenuta e completa “rieducazione” del ricorrente ex art. 27, comma 3, Cost.), sia del fatto che, medio tempore, il ricorrente ha stretto importanti legami affettivi sul territorio italiano ed è costantemente impegnato in occupazioni lavorative.” Il Collegio ritiene di condividere integralmente non solo gli assunti costituzionali richiamati nel provvedimento, ma anche le considerazioni di merito espresse dal Giudice di Pace, che appaiono coerenti con il percorso di reinserimento sociale e lavorativo del ricorrente. In definitiva, il ricorrente ha dimostrato di aver maturato una solida esperienza nel settore alberghiero, mettendo a frutto gli studi conseguiti in Italia sin dal suo arrivo nel 2010, frequentando la scuola alberghiera di Borgo San Lorenzo (FI). Risulta ormai superato da oltre un decennio il periodo in cui il ricorrente è stato destinatario delle due condanne penali, che egli ha riconosciuto come errori commessi in età adolescenziale, giustificati da una mancanza di lavoro e di mezzi economici al termine del percorso scolastico. Da allora, ha sempre lavorato, dimostrando una crescita personale e professionale, tale da poter ritenere raggiunta l'autosufficienza economica. Pertanto, i reati commessi, risalenti nel tempo e non reiterati, non appaiono ostativi al riconoscimento della protezione speciale, alla luce del percorso di reinserimento sociale e lavorativo intrapreso e della condotta tenuta negli anni successivi. In Italia, il ricorrente ha instaurato un rapporto sentimentale stabile con una connazionale (vedi all. 5 del ricorso), con la quale convive da diversi anni. Fino a pochi mesi fa, anche la madre del ricorrente — oggi deceduta — risiedeva stabilmente in Italia, così come vi risiedono tuttora i suoi parenti più stretti. Sia la vita privata, sia quella sentimentale, così come il percorso lavorativo intrapreso, prefigurano un'identità sociale ormai consolidata, fondata su legami affettivi significativi, relazioni professionali stabili e una progressiva integrazione nel tessuto socio-economico italiano. In caso di rimpatrio, verrebbe reimmesso in un contesto che non gli consentirebbe un livello di vita dignitoso, essendo privo di risorse lavorative e di supporto familiare. Egli vedrebbe vanificati gli sforzi finora effettuati per ottenere uno stabile impiego e per assicurarsi un'esistenza dignitosa. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto in quanto il rimpatrio determinerebbe una violazione della vita privata del ricorrente ex art. 8 CEDU e 19 c.
1.1. TUI. Nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998 oggi riconosciuti, va riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.a ) e 1 co.1 2 lett. e) del D.L. 130/2020. Quanto alle spese di lite, in considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda è determinato per la maggior parte da fatti ed eventi emersi successivamente al provvedimento impugnato si ritengono esistenti gravi motivi per la integrale compensazione. Si rileva che il ricorrente non risulta ammesso a patrocinio gratuito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce al ricorrente il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, disponendo che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.1. d.lgs 286/1998, come introdotto dal d.l. 130/2020, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
1) Spese compensate;
2) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 15.10.2025
dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
La Presidente est. dott.ssa Barbara Fabbrini
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 i permessi di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'art. 18-bis D.L.vo 286\1998 , per ipotesi di sfruttamento lavorativo di cui all'art. 22 D.L.vo 286\1998, per protezione sociale di cui all'art. 18 D.L.vo 286\1998 , per calamità di cui all'art. 20-bis D.L.vo 286\1998 e per atti di particolare valore civile di cui all'art. 42-bis D.L.vo 286\1998
Il collegio composto dai seguenti magistrati:
dott.ssa Barbara Fabbrini Presidente rel.est. dott.ssa Caterina Condò Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice
Nel procedimento iscritto al n.r.g. 14768/2023 e promosso da
, con il patrocinio dell'avv. Anna Lisi;
Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro l.r. p. t., con il Controparte_1 patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di;
CP_1
RESISTENTE Nella camera di consiglio del 15.10.2025 SENTENZA ex art. 281 sexies cpc e ex art. 19-ter d.lgs 286/98
1. I fatti di lite e lo svolgimento del processo. Con ricorso ex artt. 281 decies bis c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 20.12.23, il sig. , nato a [...] il [...], impugna il decreto adottato dalla Parte_1
Questura di emesso il 14/9/23 e notificato in data 12.12.23, con cui il Questore ha rigettato la CP_1 sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998, adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di , emesso in data 10.01.23. CP_1
Il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento del Questore, e la non corretta valutazione sia della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale che del Questore allorché non hanno riconosciuto i presupposti di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del d. lgs. 286/98. Deduce il ricorrente che, per contro, è persona integrata nel tessuto sociale italiano, avendo anche ottenuto diversi impieghi lavorativi. In particolare, il richiedente afferma di aver fatto ingresso in Italia nel 2011, quando era ancora minorenne, e di aver ottenuto un primo permesso di soggiorno in quanto affidato a suo zio IK Leke, cittadino italiano;
di aver conseguito nel 2013 il diploma di istruzione superiore con qualifica di tecnico dei servizi turistici presso l'Istituto Chino Chini di Borgo San Lorenzo e nel 2018 la patente di guida italiana;
di aver convertito il permesso di soggiorno per affidamento in quello per motivi di lavoro, scaduto poi nel 2018, di aver presentato richiesta di rinnovo, ma questa è stata rigettata con decreto del 26 agosto 2019 della Questura di a causa di due sentenze di condanna (entrambe CP_1 sospese) del Tribunale di Firenze, la prima del 6 febbraio 2017 per il reato di cui all'art.4, L. n.110/75, la seconda del 28 marzo 2017 per il reato di cui all'art.73, D.P.R. n.309/1990, entrambi commessi nel 2015; che da allora, il richiedente ha sempre avuto una condotta rispettosa e riguardevole delle leggi italiane;
il richiedente ha instaurato da molti anni un legame sentimentale con la Sig.ra Parte_2 connazionale residente in Italia e laureata in scienza infermieristica presso l'Università di Pisa. Il ricorrente ha documentato il suo percorso lavorativo, producendo: un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la R.G. Ristorante Gianni s.r.l. di Calenzano (FI); Unilav da cui risulta assunto dal 26 aprile 2023 al 31/12/23 dalla Polo di Conegliano (TV) in qualità di responsabile Controparte_2 del food & beverage presso tre prestigiose strutture alberghiere di Firenze: Maison du Sage, Aqa Palace e Corte Guelfa;
buste paga;
estratto conto contributivo. Il ricorrente ha inoltre riferito che è sua intenzione iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza dell'università degli Studi di , non CP_1 appena otterrà i documenti che attestino la regolarità del soggiorno richiesti dall'Ateneo. Inoltre, il ricorrente ha dichiarato che molti parenti risiedono già in Italia, mentre egli è in locazione in un appartamento sito a alla via Podestà n. 33. CP_1
Infine, deduce la violazione del principio di non respingimento, laddove venisse respinto in patria, in considerazione della situazione in cui versa l'Albania, che è un Paese con una economia molto debole, ove la corruzione, la mafia e la criminalità sono ancora oggi predominanti, come emerge dalle principali fonti internazionali. Insiste poi, sulla base della novellata formulazione dell'art. 19 d.lgs. 286/1998, perché sia valorizzata la condizione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi, ove fosse costretto a tornare in patria, rapportata alla perdita di legami sociali, sentimentali e familiari nel paese di provenienza, nonché al percorso di integrazione anche lavorativa in Italia. Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, nonché perché sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno. Il non si è costituito in giudizio. All'udienza del 25/3/25 il richiedente ha Controparte_3 riferito:
“mi chiamo sono nato a [...] nello Stato Albania il giorno 15.4.1993 Parte_1 Sono arrivato in Italia nel 2010 con permesso per minore età, poi per studio e poi per lavoro. Adr. Ho fatto l'istituto tecnico turistico a B.go San Lorenzo. D. che lavori hai fatto in Italia R. ho lavorato nel settore turistico per alberghi in varie mansioni e di standard medio alti, sempre nel fiorentino. adr. abito a in via Visconti Venosta. Abito con la mia fidanzata e con mia mamma. CP_1 Adr. Lavoro sempre nel settore alberghiero (A&O) da molto poco e guadagno circa 11,5 euro lordi all'ora Adr. Ho due condanne con pena sospesa per spaccio. La condotta è del 2015 e l'udienza è del 2017. D. mi vuoi dire cosa era successo. R. non trovavo lavoro subito dopo la scuola avevo 21 anni ero giovane e avevo bisogno di soldi D. hai avuto più problemi dopo R. no poi ho iniziato a lavorare, nel 2016 con continuità sino a quando ho avuto il permesso di soggiorno. Adr. La mia fidanzata fa l'infermiera, stiamo assieme da tre anni e conviviamo. Adr. Mia mamma è malata è cardiopatica gravemente ed ha bisogno di cure. Ho tutta la documentazione e la posso prendere Adr. Io voglio farmi una vita qua con la mia fidanzata. Si da atto che il ricorrente parla in perfetto italiano”.
Chiusa l'istruttoria e la trattazione, il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Il quadro normativo. Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca della presentazione dalla domanda al Questore (29.9.22) che ha poi deciso, acquisito il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente. Va rilevato al proposito che la domanda di rilascio è stata proposta successivamente all'emanazione del decreto-legge 113/2018 (entrato in vigore il 5.10.2018) che attraverso la tipizzazione di nuovi titoli di soggiorno ha sostanzialmente abolito il permesso di soggiorno 'umanitario', restringendo notevolmente l'ambito applicativo dell'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 che ha perso la connotazione di atipicità\residualità che caratterizzava la precedente formulazione. IL D.L. 113\2018 ha comunque previsto, oltre alle ipotesi più tipizzate dei permessi per 'casi speciali' 1, all'art. 1 comma 8, la possibilità di concessione di permessi per 'protezione speciale', in caso di presupposti di sussistenza dei presupposti ex articolo 19, commi 1 e 1.1 e . 19 comma 2 lettera d-bis, in caso di valutazione di istanza di rinnovo di permesso di soggiorno 'umanitario' già una prima volta riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del D.L.vo 25\2008 “. Il decreto Lamorgese ha modificato l'art. 5, comma 6 T.U.I. reintroducendo, quale limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”. E' stato inoltre riscritto il comma 1.1. dell'art. 19 del d.lvo 286/98 la cui attuale formulazione è la seguente: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 TUI, contempla il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e ) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020. La prima parte del novellato art. 19 comma 1.1 esplicita il divieto assoluto di non refoulement collegato sia al rischio del richiedente di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, formula che richiama il principio di cui all'art. 3 Cedu, sia alla clausola generale di cui all'art. 5, comma 6, TUI. Tale norma appare inoltre riconoscere uno spazio residuale di tutela per coloro che si trovino in condizioni di vulnerabilità non rilevanti ai fini delle protezioni maggiori ma comunque di rilevo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost). La seconda parte dell'art. 19.1.1. ha invece introdotto una nuova fattispecie di inespellibilità per rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, con un evidente richiamo all'art. 8 CEDU. Quest'ultima, a differenza della prima, ha un carattere relativo in quanto comunque è necessario valutare se la permanenza dello straniero in Italia contrasti con ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica. Ciò posto è evidente che la nuova normativa ha tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale compiuta dalla Corte di Cassazione in tema di protezione umanitaria (durante il vigore dell'art. 5, comma 6 TUI in vigore e prima dell'entrata in vigore del d.l. 113/2018). La disciplina della protezione umanitaria costituisce una forma di protezione complementare, rispetto al rifugio e alla protezione sussidiaria - che hanno invece derivazione comunitaria ed internazionale-, e rappresenta una manifestazione attuativa del diritto di asilo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost) (Corte Cost. 24 luglio 2019, n. 194). Tale forma di protezione costituisce una misura atipica e residuale, che include situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica, non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutarsi caso per caso. Può trattarsi di situazioni di vulnerabilità soggettiva (come ad es. condizioni di salute o di età del richiedente), ma anche di carattere oggettivo, relative al paese di origine (ad es. grave instabilità politica, carestie, disastri naturali, condizioni di povertà estreme), ovvero contesti personali e situazionali che, pur non avendo caratteristiche o intensità sufficiente per integrare i presupposti delle protezioni “maggiori”, risultino tuttavia meritevoli di tutela, alla luce dei valori e dei principi costituzionali del nostro ordinamento. Le situazioni c.d. vulnerabili possono quindi derivare da cause non normativamente tipizzate:“Gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali;
sicché, ha puntualizzato questa Corte, l'apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (tra varie, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096). Le basi normative non sono, allora, affatto fragili, ma “a compasso largo”: l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione (Cass. sez. un. 29461/2019)”. La giurisprudenza di legittimità, a far data dalla sentenza n. 4455/2018, ha attribuito rilievo centrale, ai fini della concessione della protezione umanitaria, alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale. Da ultimo, le Sezioni Unite hanno chiarito che “occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”. Nel compiere tale giudizio, quindi, devono valutarsi “non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita”. In particolare, “in presenza di un elevato livello di integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” e viceversa “situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia” (Cass. sez. un. 24413/2021). Per quanto sussista una certa continuità tra la disciplina della protezione umanitaria e quella della protezione speciale il nuovo regime appare maggiormente incentrato sul radicamento dello straniero sul territorio nazionale. Se, infatti, ai fini della concessione della protezione umanitaria deve essere effettuata una "comparazione attenuata” tra la situazione di inserimento sociale in Italia del richiedente e il pericolo di gravi violazioni dei diritti umani che egli avrebbe potuto soffrire in caso di rimpatrio, l'attuale normativa attribuisce all'elemento del rischio della violazione della vita privata e familiare una rilevanza autonoma o, quantomeno, prevalente nella valutazione dei presupposti necessari al riconoscimento della protezione speciale. La giurisprudenza di legittimità, richiamando l'art. 8 CEDU, ha chiarito che sono tre i parametri di radicamento sul territorio nazionale che assumono rilevanza sulla base della formulazione dell'art. 19, comma 1.1: quello familiare, quello sociale (in cui sono incluse le relazioni lavorative ed economiche che pure concorrono a comporre la vita privata ovvero l'identità sociale di una persona) e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, quest'ultimo difficilmente apprezzabile in via autonoma (Cass. 7861/2022; Cass. 24945/2022). La Cassazione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021, pur riferita alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, ha precisato che "tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono” sono “parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno una vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata". Si afferma infatti che la protezione offerta dall'art. 8 CEDU va letta “con riferimento all'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (ad esempio, esperienze di carattere associativo) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nel p. 47, le Sezioni Unite hanno esemplificato gli indici rilevanti per l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese come la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili
o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento”. Nell'ultimo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il legislatore detta, poi, i parametri in forza dei quali operare la valutazione della violazione del divieto di allontanamento mediante un bilanciamento tra la natura ed effettività dei vincoli familiari che lo straniero ha sul territorio nazionale, il suo concreto inserimento sociale e la durata del suo soggiorno in Italia da una parte, e l'eventuale esistenza di Per_
“legami familiari culturali o sociali con il di origine”. In definitiva, ritiene il Collegio che il giudice, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19.1.1. D.L. 130/2020 debba in primis accertare che questi abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare, quindi valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe andare incontro in ipotesi di rimpatrio. Quanto più forti siano i legami con il nostro paese e più allentati, invece, quelli con il paese di origine, tanto meno sarà giustificabile l'interferenza del rimpatrio con il diritto al rispetto della vita privata e/o familiare, e tanto più forti dovranno essere, conseguentemente, le ragioni di ordine e sicurezza pubblica idonee a giustificare tale interferenza. Nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998 è perciò previsto il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020.
3. Il merito della decisione. Tanto premesso in diritto, venendo al caso di specie, il Tribunale ritiene che la domanda meriti accoglimento in quanto, alla luce della documentazione prodotta per dimostrare il percorso di integrazione in Italia, sono ravvisabili i presupposti dell'art. 19 comma 1.1. nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 130/20 attualmente vigente. Ed invero il ricorrente risulta aver dimostrato di avere realizzato in Italia un significativo inserimento sociale, integrandosi nel contesto nazionale. Risulta che il richiedente ha conseguito, in data 5 luglio 2013, il diploma di istruzione superiore con qualifica di Tecnico dei Servizi Turistici presso l'Istituto “Chino Chini” di Borgo San Lorenzo (vedi all. 2 del ricorso). Successivamente, ha intrapreso diverse esperienze lavorative: - In data 16 ottobre 2022, ha stipulato un contratto a tempo indeterminato con la società R.G. RISTORANTE GIANNI S.R.L. di Calenzano (FI), con la mansione di cameriere di ristorante. La busta paga media, da ottobre 2022 a febbraio 2023, è stata pari a € 950,00 (vedi doc. 12, 13 e 14 del ricorso);
- Dal 27 aprile 2023 al 31 dicembre 2023, ha lavorato con contratto a tempo determinato presso la società POLO INVESTIMENT SRL di Conegliano (TV), con la mansione di cameriere di albergo. La busta paga media, da aprile a ottobre 2023, è stata pari a € 1.250,00 (vedi all. 19 e 20 del ricorso);
- Dal 2 aprile 2024 al 30 aprile 2024, ha lavorato con contratto a tempo determinato presso la società POSEIDON SRL di Milano, impiegato presso la sede di con la mansione di CP_1 chef de rang (vedi all. 31 della nota del 24/3/25);
- Dal 22 aprile 2024 al 30 novembre 2024, ha lavorato con contratto a tempo determinato presso la società STRATEGICA SERVIZI di Roma (vedi all. 32 della nota del 24/3/25);
- Dal 27 gennaio 2025 al 25 luglio 2025, ha lavorato con contratto a tempo determinato presso la società AO HOSTEL AND HOTEL FIRENZE SRL, con una busta paga media nei cinque mesi di lavoro pari a € 860,00 (vedi all. 35 della nota del 24/3/25 e all. 43 della nota del 1/9/25);
- È stato successivamente impiegato dalla società di somministrazione ADECCO ITALIA SPA di presso la società MAIOLI HOTELS SNC di e con la CP_1 Per_2 Persona_3 mansione di commis alle colazioni (vedi all. 44 e 45 della nota del 1/9/25). Dall'estratto conto previdenziale del richiedente (vedi doc. 24 del ricorso) risultano redditi ai fini pensionistici per gli anni:
- 2012: € 660,00
- 2013: € 1.164,00
- 2015: € 2.783,00
- 2016: € 9.231,00
- 2017: € 20.842,00
- 2018: € 13.923,00
- 2019: € 16.355,00 Dal CU 2025 riferito all'anno 2024, risulta che il richiedente ha percepito un reddito complessivo di € 24.658,36 (vedi all. 25, 26 e 38 della nota del 24/3/25). Inoltre, il ricorrente ha prodotto un contratto di locazione dal quale risulta convivente con la propria compagna nell'appartamento sito in , via Visconti Venosta n. 78, di cui Parte_2 CP_1 entrambi sono cointestatari (vedi all. 3 del ricorso). Ha conseguito la patente di guida italiana in data 23 febbraio 2018 (vedi all. 3 del ricorso). Infine, deve darsi atto che, successivamente alle condanne inflitte dal Tribunale di Firenze — la prima in data 6 febbraio 2017 per il reato di cui all'art. 4, L. n. 110/1975, e la seconda in data 28 marzo 2017 per il reato di cui all'art. 73, D.P.R. n. 309/1990, per fatti commessi nel 2005 — il ricorrente non risulta destinatario di ulteriori condanne. Sul punto si è espresso anche il Giudice di Pace di (vedi all. 29 della nota del 24/3/25), il CP_1 quale ha annullato il decreto prefettizio di espulsione amministrativa emesso nei confronti del ricorrente. Nel provvedimento si legge:
“Ritenuto, incidenter tantum, alla luce del principio recentemente enunciato dalla Consulta (Corte Cost. n. 88/2023), combinato con il principio già affermato dalla stessa (Corte Cost. n. 202/2013), potenzialmente illegittimo il provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno emesso nei confronti del ricorrente in data 14.9.2023 (posto ad esclusivo fondamento dell'espulsione de qua), tenuto conto, in particolare, sia del fatto che i reati di cui agli artt. 4 L. 110/1975 e 73, comma 1, D.P.R. 309/1990, per i quali il ricorrente sarebbe stato condannato con sentenze penali pronunciate rispettivamente in data 6.2.2017 e 28.3.2017 (peraltro neppure prodotte dalla P.A. resistente), sono risalenti nel tempo e non risultano essere stati seguiti dalla commissione di altri reati né tanto meno reiterati (il che comprova l'avvenuta e completa “rieducazione” del ricorrente ex art. 27, comma 3, Cost.), sia del fatto che, medio tempore, il ricorrente ha stretto importanti legami affettivi sul territorio italiano ed è costantemente impegnato in occupazioni lavorative.” Il Collegio ritiene di condividere integralmente non solo gli assunti costituzionali richiamati nel provvedimento, ma anche le considerazioni di merito espresse dal Giudice di Pace, che appaiono coerenti con il percorso di reinserimento sociale e lavorativo del ricorrente. In definitiva, il ricorrente ha dimostrato di aver maturato una solida esperienza nel settore alberghiero, mettendo a frutto gli studi conseguiti in Italia sin dal suo arrivo nel 2010, frequentando la scuola alberghiera di Borgo San Lorenzo (FI). Risulta ormai superato da oltre un decennio il periodo in cui il ricorrente è stato destinatario delle due condanne penali, che egli ha riconosciuto come errori commessi in età adolescenziale, giustificati da una mancanza di lavoro e di mezzi economici al termine del percorso scolastico. Da allora, ha sempre lavorato, dimostrando una crescita personale e professionale, tale da poter ritenere raggiunta l'autosufficienza economica. Pertanto, i reati commessi, risalenti nel tempo e non reiterati, non appaiono ostativi al riconoscimento della protezione speciale, alla luce del percorso di reinserimento sociale e lavorativo intrapreso e della condotta tenuta negli anni successivi. In Italia, il ricorrente ha instaurato un rapporto sentimentale stabile con una connazionale (vedi all. 5 del ricorso), con la quale convive da diversi anni. Fino a pochi mesi fa, anche la madre del ricorrente — oggi deceduta — risiedeva stabilmente in Italia, così come vi risiedono tuttora i suoi parenti più stretti. Sia la vita privata, sia quella sentimentale, così come il percorso lavorativo intrapreso, prefigurano un'identità sociale ormai consolidata, fondata su legami affettivi significativi, relazioni professionali stabili e una progressiva integrazione nel tessuto socio-economico italiano. In caso di rimpatrio, verrebbe reimmesso in un contesto che non gli consentirebbe un livello di vita dignitoso, essendo privo di risorse lavorative e di supporto familiare. Egli vedrebbe vanificati gli sforzi finora effettuati per ottenere uno stabile impiego e per assicurarsi un'esistenza dignitosa. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto in quanto il rimpatrio determinerebbe una violazione della vita privata del ricorrente ex art. 8 CEDU e 19 c.
1.1. TUI. Nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998 oggi riconosciuti, va riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.a ) e 1 co.1 2 lett. e) del D.L. 130/2020. Quanto alle spese di lite, in considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda è determinato per la maggior parte da fatti ed eventi emersi successivamente al provvedimento impugnato si ritengono esistenti gravi motivi per la integrale compensazione. Si rileva che il ricorrente non risulta ammesso a patrocinio gratuito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce al ricorrente il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, disponendo che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.1. d.lgs 286/1998, come introdotto dal d.l. 130/2020, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
1) Spese compensate;
2) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 15.10.2025
dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
La Presidente est. dott.ssa Barbara Fabbrini
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 i permessi di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'art. 18-bis D.L.vo 286\1998 , per ipotesi di sfruttamento lavorativo di cui all'art. 22 D.L.vo 286\1998, per protezione sociale di cui all'art. 18 D.L.vo 286\1998 , per calamità di cui all'art. 20-bis D.L.vo 286\1998 e per atti di particolare valore civile di cui all'art. 42-bis D.L.vo 286\1998