Articolo 73 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 72Articolo 74
Versione
23 maggio 1958
Art. 73.
Agli effetti, della presente legge, per il sottufficiale residente all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica.
Il sottufficiale deferito a Commissione di disciplina, che sia residente all'estero, qualora ritenga di non potersi presentare alla Commissione e ne dia partecipazione al presidente, puo' far pervenire la memoria difensiva di cui all'art. 70.
Entrata in vigore il 23 maggio 1958