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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9544 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15646/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER AN ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15646/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CEREA Parte_1 P.IVA_1 CO DE e dell'avv. CHIGNOLI ROSANNA ( , elettivamente C.F._1 domiciliata in PIAZZA SAN ZENO, 6 20062 CASSANO D'ADDA presso il difensore avv. CEREA CO DE
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Controparte_1 P.IVA_2 AN e degli avv.ti SIMONE SARA FRANCESCA ( ), C.F._2 [...]
( , ( ), elettivamente CP_2 C.F._3 CP_3 C.F._4 domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA 20122 presso il difensore avv. MANDARANO CP_1 AN
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione avverso atto di riscossione
CONCLUSIONI della PARTE RICORRENTE:
relativamente al procedimento RG 15646/2024, assume le seguenti conclusioni: nel merito: annullare o dichiarare inefficace l'atto opposto, in quanto generico, indeterminato e sprovvisto di supporto probatorio, per i motivi tutti in narrativa esposti;
in ogni caso e comunque: a) accertato e dichiarato che il non ha adempiuto all'obbligo di CP_1 CP_1 manutenzione delle parti esterne all'immobile locato che danno accesso allo stesso, quali scale, portone 'ingresso al piano terra, ascensore, muri delle scale, così da impedire lo svolgimento dell'attività commerciale della ricorrente, secondo quanto descritto in narrativa in Fatto;
b) accertato e dichiarato che nel periodo marzo 2020/luglio 2020 l'attività della esponente non si è svolta a causa della emergenza sanitaria per l'epidemia di coronavirus e l'immobile concesso in locazione non è stato accessibile, con non debenza dei canoni di locazione per il periodo da marzo 2020 a luglio 2020, in applicazione degli artt. 1218, 1464, 1258 C.c. in relazione all'art. 3 del DL n. 6/2020 come modificato dall'art. 91 DL 18/2020, ovvero, in subordine, con loro riduzione ai sensi dell'art. 1467 C.c. e così per i canoni a seguire, nella misura ritenuta idonea a modificare le condizioni del contratto;
pagina 1 di 12 c) accertata e dichiarata la compensazione con il deposito cauzionale di cui all'art. 15.1 della convenzione tra le parti, nonché la compensazione ulteriore con l'indennità di cui all'art. 37 L 392/1978 e/o ai sensi dell'art. 3 punto 6 della convenzione tra le parti;
d) accertato e dichiarato che il è tenuto a risarcire per il danno, pari a €. 362.410,00 CP_1 Pt_1 derivante dalla differenza tra costi e spese totali, ammontanti a €. 419.982,00, a fronte di ricavi pari a €. 55.572,00 nei quattro anni dal 2017 al 2020, oppure quell'altra somma, maggiore o minore, per il predetto titolo risarcitorio, che sia ritenuta equa e di giustizia, anche ex art. 1226 - C.c, con riserva di ulteriore quantificazione in relazione al periodo successivo al 2020, fino alla liquidazione della attrice e con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo su ogni somma che sia riconosciuta a favore dell'attrice: per l'effetto, rigettare la pretesa impositiva del opposto per carenza dei presupposti ex lege, in CP_1 relazione ai motivi di opposizione svolti nell'atto introduttivo del giudizio. Spese e compensi professionali ex DM 147/2022 rifusi. In istruttoria…
CONCLUSIONI della PARTE RESISTENTE: Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via preliminare: dichiarare inammissibili tutte le domande attinenti alla revisione del canone pattuito nella concessione amministrativa o comunque relative all'accertamento sul tenore dell'originario atto concessorio per difetto di giurisdizione del G.O. e, comunque, in violazione del principio del ne bis in idem in quanto sono già oggetto di causa davanti a Codesto Tribunale RG. 26327/2023; nel merito:
-rigettare le avversarie domande e l'opposizione proposta dalla società ricorrente nei confronti dell'atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo ex art. 1, comma 792 e ss., L. 160/2019, n. 2024 0430802402716645767, dell'importo di € 56.051,12, perché inammissibile e infondata in fatto e in diritto e, comunque, priva di supporto probatorio;
- e, per l'effetto, confermare l'atto di riscossione n. 2024 0430802402716645767, dell'importo di € 56.051,12, relativo al canone/indennità di occupazione ed oneri accessori, dell'unità di proprietà comunale sita in Galleria Vittorio Emanuele II n. 92, oltre interessi di mora fino al saldo, sulla base della concessione sottoscritta in data 28.11.2016;
- in subordine accertare e dichiarare tenuta l'odierna attrice tenuta a corrispondere la somma di € 56.051,12, per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi di mora o la diversa somma che sarà ritenuta dovuta e per l'effetto condannare la a corrispondere al la somma di € 56.051,12, Pt_1 CP_1 per i titoli di cui in narrativa oltre interessi di mora o la diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di . CP_1 In via istruttoria…
pagina 2 di 12 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
In data 20.3.2024 e 21.03.2024, sono stati notificati due distinti atti di riscossione con funzione di titolo esecutivo n. 2024 0430795292714858313 dell'importo di € 42.132,80 per il mancato pagamento dei canoni e delle spese dovuti per le mensilità aprile-dicembre 2020, e n. 2024 0430802402716645767 di
€ 56.051,12, dovuti per l'intera annualità 2021.
Con atto di opposizione ex artt. 3 RD 639/1910 e 32 D. Lg.vo 150/2011 presentato al Tribunale di
Milano, la proponeva opposizione avverso l'atto di riscossione con Parte_1 funzione di titolo esecutivo ex art. 1, comma 792 e ss., L. 160/2019, n. 2024 0430802402716645767, dell'importo di € 56.051,12, dovuto per il mancato pagamento dei canoni e delle spese per l'intera annualità
2021, chiedendo, previa sospensione dell'atto:
- l'annullamento o la declaratoria di inefficacia dell'atto di riscossione perché generico e indeterminato, non risultando notificato alcun atto presupposto (es. bollette, solleciti, etc.), e poiché il rapporto locativo/concessorio era cessato già per giusta causa in data 30/07/2022 e quindi le somme richieste non erano dovute;
- l'accertamento della non debenza dei canoni di locazione per il periodo da marzo 2020 a luglio 2020, in applicazione degli artt. 1218, 1464, 1258 c.c. in relazione all'art. 3 del DL n. 6/2020 come modificato dall'art. 91 DL 18/2020, ovvero, in subordine, con loro riduzione ai sensi dell'art. 1467 c.c.
e così per i canoni a seguire, nella misura ritenuta idonea a modificare le condizioni del contratto, atteso che in detto periodo l'attività della ricorrente non si era svolta a causa della emergenza sanitaria per l'epidemia di coronavirus e l'immobile concesso in locazione non era stato accessibile;
- l'accertamento dell'inadempimento del per non aver mantenuto l'immobile in Controparte_1 condizioni idonee all'uso, per non aver effettuato le necessarie manutenzioni (ascensore, citofono, porta, pulizia, etc.) e per aver ritardato o impedito l'attività commerciale della società, nonché per aver creato danni materiali e morali, inclusi episodi gravi come il precipitamento dell'ascensore con persone a bordo;
- il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni nella misura di € 362.410,00, quale differenza tra costi sostenuti (€ 419.982,00) e ricavi ottenuti (€ 55.572,00), oppure nella somma maggiore o minore secondo equità, da accertarsi in giudizio;
pagina 3 di 12 - la restituzione di somme dovute dalla concessione e precisamente le 18 mensilità di indennità per perdita dell'avviamento ex art. 34 Legge 392/1978; la restituzione della cauzione versata pari a un trimestre di canone (ex art. 15 della convenzione); eventuali altri crediti risultanti dalla cessazione anticipata del rapporto;
- la condanna del alle spese processuali. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta datata 20.9.2024, si costituiva il convenuto Controparte_1 che così concludeva: “in via preliminare: dichiarare inammissibili tutte le domande attinenti alla revisione del canone pattuito nella concessione amministrativa o comunque relative all'accertamento sul tenore dell'originario atto concessorio per difetto di giurisdizione del G.O. e, comunque, in violazione del principio del ne bis in idem in quanto sono già oggetto di causa davanti a Codesto
Tribunale RG. 26327/2023; nel merito: -rigettare le avversarie domande e l'opposizione proposta dalla società ricorrente nei confronti dell'atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo ex art. 1, comma 792 e ss., L. 160/2019, n. 2024 0430802402716645767, dell'importo di € 56.051,12, perché inammissibile e infondata in fatto e in diritto e, comunque, priva di supporto probatorio;
- e, per
l'effetto, confermare l'atto di riscossione n. 2024 0430802402716645767, dell'importo di € 56.051,12, relativo al canone/indennità di occupazione ed oneri accessori, dell'unità di proprietà comunale sita in
Galleria Vittorio Emanuele II n. 92, oltre interessi legali fino al saldo, sulla base della concessione sottoscritta in data 28.11.2016; - in subordine accertare e dichiarare tenuta l'odierna attrice tenuta a corrispondere la somma di € 56.051,12, per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi legali o la diversa somma che sarà ritenuta dovuta e per l'effetto condannare la a corrispondere al la Pt_1 CP_1 somma di € 56.051,12, per i titoli di cui in narrativa oltre interessi legali o la diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di .” CP_1
Lo stesso evidenziava che l'unità immobiliare oggetto del presente giudizio faceva parte del complesso immobiliare denominato Galleria Vittorio Emanuele II, bene monumentale di “interesse storico artistico ed architettonico”, avente natura “demaniale”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 822,
2° comma e 24 c.c e art. 54 D.lgs. 490/99 e pertanto attribuibile in godimento a privati soltanto nella forma della concessione amministrativa;
per tale motivo, sin dal 1998, il Comune di aveva CP_1 adottato la forma giuridica della concessione amministrativa per disciplinare l'uso, da parte di terzi, degli immobili della Galleria per uso diverso dall'abitativo (esercizi commerciali e uffici); già nelle deliberazioni di Giunta comunale n. 1718 del 15.07.2003, n. 2715 del 16.11.2007 e n. 3345 del
28.12.2007 il aveva individuato la concessione amministrativa “quale modalità Controparte_1
pagina 4 di 12 contrattuale disciplinante i rapporti tra il e gli assegnatari degli spazi nel complesso Controparte_1 della Galleria Vittorio Emanuele II, Piazza Duomo, per gli spazi sia ad uso commerciale sia ad uso abitativo”, ed aveva approvato lo “schema tipo” di convenzione accessiva alla concessione, da utilizzare per tutte le nuove concessioni. All'esito della gara pubblica per l'assegnazione in concessione d'uso di 4 unità immobiliari ubicate ai piani superiori del complesso monumentale “Galleria Vittorio
Emanuele II, per attività nel campo terziario e/o commerciale, indetta dal di in data CP_1 CP_1
09.05.2016, era risultata aggiudicataria dell'unità immobiliare di cui al Lotto 3 del Parte_2 bando pubblico, sita al 4° piano dell'immobile di proprietà comunale all'interno della Galleria Vittorio
Emanuele II n. 92, per complessivi mq. 111, oltre cantina della superficie di mq. 3.39, a fronte del versamento del canone annuo di €.48.075,77, oltre alle spese accessorie generali e di riscaldamento.
Con successiva determinazione dirigenziale n. 670 del 28.11.2016, era stato approvato lo schema contrattuale ed anche la richiesta modifica di intestazione contrattuale da a Parte_2 Pt_1
e successivamente, in data 28.11.2016, era stata sottoscritta la Convenzione regolante la
[...] concessione in uso degli spazi di cui trattasi, per la durata di anni 18, con canone concessorio annuo pari ad € 48.075,77, oltre le spese generali e di riscaldamento (doc. 2 fasc. resistente).
Con pec del 30.07.2022, la società aveva comunicato il proprio recesso dal contratto con effetto immediato, deducendo quale giusta causa inadempimenti contrattuali (doc. 15 fasc. resistente).
L'Amministrazione, con nota del 26.08.2022 (doc. 16), preso atto del recesso, richiamava l'art.
3.3. della Convenzione sottoscritta, secondo cui: “in caso di rinuncia o recesso, (...) il concessionario si obbliga a darne comunicazione al concedente a mezzo lettera raccomandata almeno 6 mesi prima del previsto rilascio”, con versamento del corrispettivo e degli oneri accessori, “dovuti sino alla data di efficacia del recesso e comunque sino a quella di effettivo rilascio”, senza riconoscimento delle indennità di cui all'art.
3.6. così come previsto dalla Deliberazione 1246/2019 e comunque non dovute in caso di recesso del concessionario.
In tale occasione l'Amministrazione aveva, altresì, precisato che le operazioni di restituzione dell'unità immobiliare non sarebbero potute intervenire prima del 31.01.2023, previo accordo con l'Unità
Tecnica Patrimoniale, ma che in data 26.10.2022 l'unità era stata riconsegnata come da verbale sottoscritto tra le parti e in tale occasione non è stata sollevata alcuna contestazione (doc. 17).
Ha precisato di avere notificato in data 20.03.2024 e in data 21.03.2024, due distinti atti di riscossione con funzione di titolo esecutivo n. 2024 0430795292714858313 dell'importo di € 42.132,80 (doc. 18) per il mancato pagamento dei canoni e delle spese dovuti per le mensilità aprile-dicembre 2020, e n.
2024 0430802402716645767 di € 56.051,12 (doc. 1), dovuto per l'intera annualità 2021, oggetto del presente giudizio. pagina 5 di 12 All'udienza del 4.3.2025 il Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva il Giudice, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, attesa la natura documentale della stessa, fissava per il trattenimento in decisione della causa l'udienza del
22.10.2025, previa assegnazione dei termini di cui art. 189 c.p.c..
In detta udienza, sostituita da note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
Anzitutto si precisa che non è stata disposta la riunione dei due fascicoli concernenti opposizioni avverso due distinti atti di riscossione.
Premesso che la giurisdizione del giudice ordinario ovvero del giudice amministrativo deve essere valutata con riferimento all'oggetto della domanda, inteso quale “petitum sostanziale” da individuarsi in base agli elementi oggettivi inerenti il rapporto giuridico posto a fondamento della pretesa fatta valere (cfr. Cass. S.U. nr. 12307/04), rileva il Tribunale come nel caso di specie la domanda della ricorrente sia diretta sostanzialmente ad ottenere l'esonero dal versamento dei canoni Parte_1 di locazione relativi al 2021 con riferimento al rapporto di concessione in uso regolato dalla
Convenzione del 28 novembre 2016 (doc. 2 fasc. resistente).
Si rammenta che l'art. 133, comma 1, lettera b), del codice del processo amministrativo prevede espressamente che siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi…”.
Quanto all'interpretazione della norma citata, la giurisprudenza ha in più occasioni chiarito che: “la norma regolatrice della giurisdizione in materia di concessioni di beni pubblici, di cui al più volte richiamato art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., devolve le controversie "aventi ad oggetto atti e provvedimenti" relativi a tale categoria di contratto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed in via di "eccezione" al giudice ordinario le controversie "concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi". La concentrazione davanti al giudice amministrativo delle controversie concernenti le concessioni di beni pubblici è dunque derogata per le ipotesi dichiaratamente eccezionali da essa previste e pertanto da interpretare in conformità al canone enunciato dall'art. 14 delle preleggi, secondo cui le leggi "che fanno eccezione a regole generali (...) non si applicano oltre i casi (...) in esse considerati" (cfr. Consiglio di Stato, 8.4.2021, n. 2842).
Dunque, in conformità al canone interpretativo previsto dal citato art. 14 delle preleggi, la giurisdizione ordinaria nelle controversie concernenti le concessioni di beni pubblici deve essere considerata pagina 6 di 12 un'ipotesi del tutto residuale, limitata esclusivamente a quelle controversie di carattere meramente patrimoniale, aventi ad oggetto il solo ammontare del corrispettivo dovuto e la sua determinazione non dipenda dall'esercizio delle prerogative pubblicistiche dell'amministrazione (cfr. Cass. 24.2.2020,
n.4803; 4.10.2019, n. 24857; Cons. Stato, Sez. II, 8.10.2020, n. 5981).
Al contrario, sono di competenza del giudice amministrativo tutte le controversie in cui sono coinvolti profili di interesse pubblico che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sono ravvisabili anche “nella determinazione del canone di concessione dovuto dal privato, ogni qualvolta si controversa sull'an della prestazione o la sua determinazione sia rimessa a valutazioni di carattere discrezionale dell'autorità concedente (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. V 13.2.2019, n. 1034)”
(cfr. Consiglio di Stato, 8.4.2021, n. 2842).
Per tale ragione, quella in oggetto è materia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in ossequio ai principi ormai da tempo affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi, riservate dall'art. 5, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 alla giurisdizione del giudice ordinario, sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali;
quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell'azione autoritativa della
P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l'esercizio di poteri discrezionali- valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull' "an" che sul "quantum"), la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo” (cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n.
24902 del 25/11/2011, principio ribadito anche con sentenza n. 20939/2011 pronunciata dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite, ove ha affermato che “In materia di concessioni amministrative, tanto l'art. 113, comma 1, lett. b) del codice del processo amministrativo (approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) che l'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (applicabile "ratione temporis"), nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi, non implicano affatto, in queste ultime ipotesi, un regime di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.
Spettano, infatti, in base ai criteri generali del riparto di giurisdizione, alla giurisdizione ordinaria solo quelle controversie sui profili in esame che abbiano contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di ipotesi generali, mentre restano nella giurisdizione amministrativa quelle che coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi” e nella sentenza n. 13940 del
19/06/2014, secondo cui “in materia di concessioni amministrative, le controversie su indennità, pagina 7 di 12 canoni od altri corrispettivi, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario, sono solo quelle a contenuto meramente patrimoniale, nelle quali non assume rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali, mentre la lite che coinvolga l'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del dovuto, è attratta nella giurisdizione del giudice amministrativo”.
Sussiste, infatti, la giurisdizione del giudice ordinario solamente sulle controversie in cui non residui in capo alla P.A. un qualunque margine di apprezzamento discrezionale in ordine ai presupposti e alle condizioni per la determinazione del dovuto (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 12/05/2016, n. 1926).
Peraltro, sebbene con riferimento ad un periodo diverso (marzo-luglio 2020) questo Tribunale si è già espresso, in modo condivisibile, con sentenza n. 2250/2022, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione in favore del TAR Lombardia, ritenendo che: “Ricorre, al contrario, la giurisdizione del giudice amministrativo laddove venga in contestazione l'esercizio di poteri valutativo-discrezionali nella determinazione del canone, sia in punto di an debeatur sia in punto di individuazione dei criteri di determinazione del quantum debeatur, e non già il suo mero calcolo aritmetico sulla base di criteri già predeterminati, dovendo essere sottoposta a verifica l'azione autoritativa dell'amministrazione in ordine al rapporto concessorio (qualificazione del rapporto e del relativo oggetto;
an del canone;
individuazione dei criteri generali di determinazione del canone): in termini, cfr. ex multis Cons. Stato,
Sez. VI, 28 luglio 2015 n. 3740, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. Stato, Sez. VI, 10 marzo
2014 n. 1076, ivi;
Cons. Stato, Sez. VI, 18 aprile 2011 n. 2375, ivi.
Venendo al caso di specie, ritiene questo giudice che l'eventuale accoglimento della domanda con cui la società chiede al Tribunale di disporre l'esonero dal pagamento del canone Parte_1 concessorio nel periodo marzo 2020-luglio 2020 o, in subordine, la sua riduzione ai sensi dell'art.
1467 c.c. andrebbe inevitabilmente ad incidere sull'esercizio di poteri valutativo-discrezionali della
P.A., coinvolgendo necessariamente la verifica della sua azione autoritativa, nonché l'esercizio dei suoi poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone che, per le sopra esposte argomentazioni, esula dal sindacato della giurisdizione ordinaria”.
Anche la domanda relativa all'accertamento della compensazione tra le somme ingiunte e l'indennità prevista dall'art.
3.6 della Convenzione tra le parti non può essere accolta, sussistendo il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.
Non vi è dubbio, infatti, che anche la suddetta domanda rientri nella giurisdizione del G.A., avendo ad oggetto il rapporto di concessione di beni pubblici e nello specifico l'esatta interpretazione dell'art. 3 della Convenzione del 2016 e, dunque, l'an della prestazione azionata.
Le controversie circa l'accertamento sul tenore dell'originario atto concessorio, sono devolute, infatti, pagina 8 di 12 alla giurisdizione del Giudice amministrativo: detta giurisdizione ha natura esclusiva, estendendosi a tutte le posizioni soggettive il cui riconoscimento postuli l'identificazione del contenuto del rapporto concessorio.
Per tali ragioni, la cognizione della domanda relativa al pagamento dell'indennità di cui all'art. 3 della
Convenzione non può che ricadere sotto la giurisdizione del G.A..
In materia di concessione, infatti, richiamandosi ad altre due pronunce, le Sezioni Unite della
Cassazione hanno osservato che «la norma della legge 6 dicembre 1971, n.1034, art. 5 (ora art. 133, comma 1, lett. e) del codice del processo amministrativo) deve essere interpretata nel senso che la competenza del tribunale amministrativo regionale sussiste anche in assenza di impugnativa di un atto o provvedimento dell'autorità pubblica, purché la controversia, promossa per il rifiuto dell'autorità stessa di riconoscere il diritto preteso dal concessionario, coinvolga il contenuto dell'atto concessorio e cioè i diritti e gli obblighi dell'Amministrazione e del concessionario ponendo in discussione il rapporto stesso nel suo aspetto genetico e funzionale (Cass. Sez. Un. 2 febbraio 2011 n. 2518; Cass. Sez. Un. 9 gennaio 2013 n. 301)».
Ne consegue che «sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in cui si discute sulla asserita violazione degli obblighi nascenti dal rapporto concessorio»
(Cassazione, SS.UU., Ordinanza n. 20682/2018).
Le Sezioni Unite hanno, quindi, precisato che per consolidato principio spettano, in base ai criteri generali del riparto di giurisdizione, alla giurisdizione ordinaria solo quelle controversie sui profili in esame che abbiano contenuto meramente patrimoniale senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di ipotesi generali, mentre restano nella giurisdizione amministrativa quelle che coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi (cfr. anche Cass. 12.10.2011, n.20939).
Pertanto, le controversie circa l'accertamento sul tenore dell'originario atto concessorio sono devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo: detta giurisdizione ha natura esclusiva, estendendosi a tutte le posizioni soggettive il cui riconoscimento postuli l'identificazione del contenuto del rapporto concessorio.
Per tali ragioni la cognizione della domanda relativa al pagamento dell'indennità di cui all'art. 3 della
Convenzione non potrà che ricadere sotto la giurisdizione del G.A. In tal senso, peraltro, si è già espresso anche il TAR per la Lombardia che, in una controversia del tutto simile alla presente avente ad oggetto l'interpretazione della clausola di cui all'art. 3 citato, con sentenza n. 2594/2020, ha confermato la propria giurisdizione chiarendo che: “La controversia riguarda pertanto aspetti correlati all'esatta interpretazione di una clausola della convenzione, la quale si riflette sul rapporto concessorio, pagina 9 di 12 indipendentemente dalla vigenza dello stesso. Sussiste pertanto la giurisdizione del giudice amministrativo” (cfr. Tribunale Milano, 07/02/2025, n.1200).
Per quanto riguarda i danni lamentati dalla ricorrente nel periodo dal 2017 al 2020 e quantificati in €
362.410,00 per reddito negativo, dati dal fatto che, in detto periodo, ha sostenuto costi e spese per euro
419982 a fronte di ricavi pari a euro 55572, si ricorda che la ricorrente è risultata assegnataria del Lotto
n. 3 relativo all'unità immobiliare di mq. 111 posta al piano 4° della porzione della Galleria Vittorio
Emanuele II, a seguito della gara pubblica indetta dall'Amministrazione comunale;
la stessa ha, quindi, preso visione del bando di gara ed ha accettato, con la convenzione sottoscritta il 28.11.2016, tutte le obbligazioni relative alla specificità degli spazi aggiudicati comprese ovviamente le caratteristiche di originalità e vetustà delle parti comuni.
Al riguardo, la ricorrente ha elencato una serie di problematiche inerenti le parti comuni della porzione della Galleria Vittorio Emanuele II civ. 92, quali porta di ingresso, scale, ascensore, la cassetta della posta, l'affissione della targa etc..
Ora, a prescindere che la resistente ha allegato e provato di avere provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni, avendo provveduto al risanamento della scala, eseguito in considerazione della natura monumentale del bene, attraverso la riqualificazione completa delle parti comuni e la tinteggiatura delle pareti e dei plafoni, previo ripristino delle situazioni ammalorate, rimozione del rivestimento in linoleum dei gradini e degli sbarchi, rimozione del rivestimento in marmo delle alzate e successivi ripristini murari conseguenti, pulizia dei gradini in pietra, come risulta dalla descrizione riportata nell'ordine di lavoro all'Impresa appaltatrice del 6.04.2017 (doc. 25), nonché successivamente, con ordine n. 189 del 22.12.2020, di avere eseguito ulteriori lavori di tinteggiatura delle pareti della scala, anche ipotizzando che la parte resistente non avesse provveduto adeguatamente alla manutenzione dello stabile, mancherebbe comunque la prova del nesso di causalità tra il pregiudizio che l'attrice assume di aver patito ed il comportamento quantomeno colposo dell'Amministrazione comunale, essendo le deduzioni al riguardo del tutto generiche, facendo l'attrice derivare automaticamente dal dedotto degrado dell'immobile (le cui caratteristiche aveva già accettato con la sottoscrizione della convenzione) e in violazione dell'art. 9 della convenzione le perdite subite.
Ora, le deduzioni della parte attrice si sono limitate al fatto generatore del danno e al danno. In tema di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1223 cc, il danno deve comprendere la perdita subita dal creditore, come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. E' risarcibile, quindi, il danno patrimoniale, purché tra inadempimento e danno sussista nesso di causalità.
La prova del danno spetta al danneggiato.
Nel caso di specie, non è stato provato l'inadempimento del e tantomeno è stato provato, nello CP_1 pagina 10 di 12 specifico, che le perdite subite dalla ricorrente siano conseguenza immediata e diretta della eventuale violazione dell'art. 9 della convenzione da parte del che prevede che Il CONCEDENTE, CP_1 previo avviso e senza l'obbligo di indennizzo, potrà eseguire riparazioni, addizioni e miglioramenti sugli immobili della Galleria Vittorio Emanuele II, anche se il CONCESSIONARIO per effetto dei lavori subisca incomodi superiori a 20 (venti).
Come dedotto dal ove anche la società avesse subito una tale perdita, la stessa sarebbe CP_1 dipesa esclusivamente dalle capacità imprenditoriali e di gestione dell'imprenditore e non potrebbe di certo essere imputata al , non sussistendo alcun plausibile nesso causale. Controparte_1
Analoghe considerazioni valgono anche per l'ascensore, avendo il dedotto di avere Controparte_1 sempre garantito, nel rispetto della normativa vigente, sia la manutenzione ordinaria obbligatoria che quella straordinaria, essendo l'impianto di cui trattasi oggetto di canone di manutenzione mensile, all'interno di un appalto per la gestione/manutenzione (obbligatoria) degli impianti ascensori, appositamente predisposto al fine di garantirne il corretto funzionamento.
La domanda va, quindi, rigettata, rilevandosi che se si chieda di interpretare l'art. 9 della convenzione, vi sarebbero comunque profili di difetto di giurisdizione per le stesse ragioni sopra esposte.
Inoltre, il ha evidenziato che l'accoglimento della pretesa della ricorrente determinerebbe CP_1 una grave lesione delle regole della concorrenza, poiché consentirebbe al concessionario, vittorioso della gara pubblica per l'assegnazione del bene demaniale, di protrarre indebitamente il proprio rapporto contrattuale con l'Amministrazione a condizioni significativamente diverse rispetto a quelle pattuite in sede di gara e convenute con la sottoscrizione della Convenzione.
Per il resto, deve, dunque, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza e vanno a poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così decide:
-dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del Tribunale Amministrativo
Regionale della Lombardia in relazione alle domande attinenti alla revisione del canone pattuito nella concessione amministrativa o comunque relative all'accertamento sul tenore dell'originario atto concessorio;
- rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente;
-condanna a rifondere al le spese del presente procedimento, che si Parte_1 Controparte_1
pagina 11 di 12 liquidano in € 6713 per compensi, oltre al rimborso spese generali pari al 15%, oltre oneri riflessi
Milano, 10 dicembre 2025
Il Giudice
ER AN
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER AN ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15646/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CEREA Parte_1 P.IVA_1 CO DE e dell'avv. CHIGNOLI ROSANNA ( , elettivamente C.F._1 domiciliata in PIAZZA SAN ZENO, 6 20062 CASSANO D'ADDA presso il difensore avv. CEREA CO DE
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Controparte_1 P.IVA_2 AN e degli avv.ti SIMONE SARA FRANCESCA ( ), C.F._2 [...]
( , ( ), elettivamente CP_2 C.F._3 CP_3 C.F._4 domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA 20122 presso il difensore avv. MANDARANO CP_1 AN
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione avverso atto di riscossione
CONCLUSIONI della PARTE RICORRENTE:
relativamente al procedimento RG 15646/2024, assume le seguenti conclusioni: nel merito: annullare o dichiarare inefficace l'atto opposto, in quanto generico, indeterminato e sprovvisto di supporto probatorio, per i motivi tutti in narrativa esposti;
in ogni caso e comunque: a) accertato e dichiarato che il non ha adempiuto all'obbligo di CP_1 CP_1 manutenzione delle parti esterne all'immobile locato che danno accesso allo stesso, quali scale, portone 'ingresso al piano terra, ascensore, muri delle scale, così da impedire lo svolgimento dell'attività commerciale della ricorrente, secondo quanto descritto in narrativa in Fatto;
b) accertato e dichiarato che nel periodo marzo 2020/luglio 2020 l'attività della esponente non si è svolta a causa della emergenza sanitaria per l'epidemia di coronavirus e l'immobile concesso in locazione non è stato accessibile, con non debenza dei canoni di locazione per il periodo da marzo 2020 a luglio 2020, in applicazione degli artt. 1218, 1464, 1258 C.c. in relazione all'art. 3 del DL n. 6/2020 come modificato dall'art. 91 DL 18/2020, ovvero, in subordine, con loro riduzione ai sensi dell'art. 1467 C.c. e così per i canoni a seguire, nella misura ritenuta idonea a modificare le condizioni del contratto;
pagina 1 di 12 c) accertata e dichiarata la compensazione con il deposito cauzionale di cui all'art. 15.1 della convenzione tra le parti, nonché la compensazione ulteriore con l'indennità di cui all'art. 37 L 392/1978 e/o ai sensi dell'art. 3 punto 6 della convenzione tra le parti;
d) accertato e dichiarato che il è tenuto a risarcire per il danno, pari a €. 362.410,00 CP_1 Pt_1 derivante dalla differenza tra costi e spese totali, ammontanti a €. 419.982,00, a fronte di ricavi pari a €. 55.572,00 nei quattro anni dal 2017 al 2020, oppure quell'altra somma, maggiore o minore, per il predetto titolo risarcitorio, che sia ritenuta equa e di giustizia, anche ex art. 1226 - C.c, con riserva di ulteriore quantificazione in relazione al periodo successivo al 2020, fino alla liquidazione della attrice e con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo su ogni somma che sia riconosciuta a favore dell'attrice: per l'effetto, rigettare la pretesa impositiva del opposto per carenza dei presupposti ex lege, in CP_1 relazione ai motivi di opposizione svolti nell'atto introduttivo del giudizio. Spese e compensi professionali ex DM 147/2022 rifusi. In istruttoria…
CONCLUSIONI della PARTE RESISTENTE: Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via preliminare: dichiarare inammissibili tutte le domande attinenti alla revisione del canone pattuito nella concessione amministrativa o comunque relative all'accertamento sul tenore dell'originario atto concessorio per difetto di giurisdizione del G.O. e, comunque, in violazione del principio del ne bis in idem in quanto sono già oggetto di causa davanti a Codesto Tribunale RG. 26327/2023; nel merito:
-rigettare le avversarie domande e l'opposizione proposta dalla società ricorrente nei confronti dell'atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo ex art. 1, comma 792 e ss., L. 160/2019, n. 2024 0430802402716645767, dell'importo di € 56.051,12, perché inammissibile e infondata in fatto e in diritto e, comunque, priva di supporto probatorio;
- e, per l'effetto, confermare l'atto di riscossione n. 2024 0430802402716645767, dell'importo di € 56.051,12, relativo al canone/indennità di occupazione ed oneri accessori, dell'unità di proprietà comunale sita in Galleria Vittorio Emanuele II n. 92, oltre interessi di mora fino al saldo, sulla base della concessione sottoscritta in data 28.11.2016;
- in subordine accertare e dichiarare tenuta l'odierna attrice tenuta a corrispondere la somma di € 56.051,12, per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi di mora o la diversa somma che sarà ritenuta dovuta e per l'effetto condannare la a corrispondere al la somma di € 56.051,12, Pt_1 CP_1 per i titoli di cui in narrativa oltre interessi di mora o la diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di . CP_1 In via istruttoria…
pagina 2 di 12 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
In data 20.3.2024 e 21.03.2024, sono stati notificati due distinti atti di riscossione con funzione di titolo esecutivo n. 2024 0430795292714858313 dell'importo di € 42.132,80 per il mancato pagamento dei canoni e delle spese dovuti per le mensilità aprile-dicembre 2020, e n. 2024 0430802402716645767 di
€ 56.051,12, dovuti per l'intera annualità 2021.
Con atto di opposizione ex artt. 3 RD 639/1910 e 32 D. Lg.vo 150/2011 presentato al Tribunale di
Milano, la proponeva opposizione avverso l'atto di riscossione con Parte_1 funzione di titolo esecutivo ex art. 1, comma 792 e ss., L. 160/2019, n. 2024 0430802402716645767, dell'importo di € 56.051,12, dovuto per il mancato pagamento dei canoni e delle spese per l'intera annualità
2021, chiedendo, previa sospensione dell'atto:
- l'annullamento o la declaratoria di inefficacia dell'atto di riscossione perché generico e indeterminato, non risultando notificato alcun atto presupposto (es. bollette, solleciti, etc.), e poiché il rapporto locativo/concessorio era cessato già per giusta causa in data 30/07/2022 e quindi le somme richieste non erano dovute;
- l'accertamento della non debenza dei canoni di locazione per il periodo da marzo 2020 a luglio 2020, in applicazione degli artt. 1218, 1464, 1258 c.c. in relazione all'art. 3 del DL n. 6/2020 come modificato dall'art. 91 DL 18/2020, ovvero, in subordine, con loro riduzione ai sensi dell'art. 1467 c.c.
e così per i canoni a seguire, nella misura ritenuta idonea a modificare le condizioni del contratto, atteso che in detto periodo l'attività della ricorrente non si era svolta a causa della emergenza sanitaria per l'epidemia di coronavirus e l'immobile concesso in locazione non era stato accessibile;
- l'accertamento dell'inadempimento del per non aver mantenuto l'immobile in Controparte_1 condizioni idonee all'uso, per non aver effettuato le necessarie manutenzioni (ascensore, citofono, porta, pulizia, etc.) e per aver ritardato o impedito l'attività commerciale della società, nonché per aver creato danni materiali e morali, inclusi episodi gravi come il precipitamento dell'ascensore con persone a bordo;
- il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni nella misura di € 362.410,00, quale differenza tra costi sostenuti (€ 419.982,00) e ricavi ottenuti (€ 55.572,00), oppure nella somma maggiore o minore secondo equità, da accertarsi in giudizio;
pagina 3 di 12 - la restituzione di somme dovute dalla concessione e precisamente le 18 mensilità di indennità per perdita dell'avviamento ex art. 34 Legge 392/1978; la restituzione della cauzione versata pari a un trimestre di canone (ex art. 15 della convenzione); eventuali altri crediti risultanti dalla cessazione anticipata del rapporto;
- la condanna del alle spese processuali. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta datata 20.9.2024, si costituiva il convenuto Controparte_1 che così concludeva: “in via preliminare: dichiarare inammissibili tutte le domande attinenti alla revisione del canone pattuito nella concessione amministrativa o comunque relative all'accertamento sul tenore dell'originario atto concessorio per difetto di giurisdizione del G.O. e, comunque, in violazione del principio del ne bis in idem in quanto sono già oggetto di causa davanti a Codesto
Tribunale RG. 26327/2023; nel merito: -rigettare le avversarie domande e l'opposizione proposta dalla società ricorrente nei confronti dell'atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo ex art. 1, comma 792 e ss., L. 160/2019, n. 2024 0430802402716645767, dell'importo di € 56.051,12, perché inammissibile e infondata in fatto e in diritto e, comunque, priva di supporto probatorio;
- e, per
l'effetto, confermare l'atto di riscossione n. 2024 0430802402716645767, dell'importo di € 56.051,12, relativo al canone/indennità di occupazione ed oneri accessori, dell'unità di proprietà comunale sita in
Galleria Vittorio Emanuele II n. 92, oltre interessi legali fino al saldo, sulla base della concessione sottoscritta in data 28.11.2016; - in subordine accertare e dichiarare tenuta l'odierna attrice tenuta a corrispondere la somma di € 56.051,12, per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi legali o la diversa somma che sarà ritenuta dovuta e per l'effetto condannare la a corrispondere al la Pt_1 CP_1 somma di € 56.051,12, per i titoli di cui in narrativa oltre interessi legali o la diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di .” CP_1
Lo stesso evidenziava che l'unità immobiliare oggetto del presente giudizio faceva parte del complesso immobiliare denominato Galleria Vittorio Emanuele II, bene monumentale di “interesse storico artistico ed architettonico”, avente natura “demaniale”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 822,
2° comma e 24 c.c e art. 54 D.lgs. 490/99 e pertanto attribuibile in godimento a privati soltanto nella forma della concessione amministrativa;
per tale motivo, sin dal 1998, il Comune di aveva CP_1 adottato la forma giuridica della concessione amministrativa per disciplinare l'uso, da parte di terzi, degli immobili della Galleria per uso diverso dall'abitativo (esercizi commerciali e uffici); già nelle deliberazioni di Giunta comunale n. 1718 del 15.07.2003, n. 2715 del 16.11.2007 e n. 3345 del
28.12.2007 il aveva individuato la concessione amministrativa “quale modalità Controparte_1
pagina 4 di 12 contrattuale disciplinante i rapporti tra il e gli assegnatari degli spazi nel complesso Controparte_1 della Galleria Vittorio Emanuele II, Piazza Duomo, per gli spazi sia ad uso commerciale sia ad uso abitativo”, ed aveva approvato lo “schema tipo” di convenzione accessiva alla concessione, da utilizzare per tutte le nuove concessioni. All'esito della gara pubblica per l'assegnazione in concessione d'uso di 4 unità immobiliari ubicate ai piani superiori del complesso monumentale “Galleria Vittorio
Emanuele II, per attività nel campo terziario e/o commerciale, indetta dal di in data CP_1 CP_1
09.05.2016, era risultata aggiudicataria dell'unità immobiliare di cui al Lotto 3 del Parte_2 bando pubblico, sita al 4° piano dell'immobile di proprietà comunale all'interno della Galleria Vittorio
Emanuele II n. 92, per complessivi mq. 111, oltre cantina della superficie di mq. 3.39, a fronte del versamento del canone annuo di €.48.075,77, oltre alle spese accessorie generali e di riscaldamento.
Con successiva determinazione dirigenziale n. 670 del 28.11.2016, era stato approvato lo schema contrattuale ed anche la richiesta modifica di intestazione contrattuale da a Parte_2 Pt_1
e successivamente, in data 28.11.2016, era stata sottoscritta la Convenzione regolante la
[...] concessione in uso degli spazi di cui trattasi, per la durata di anni 18, con canone concessorio annuo pari ad € 48.075,77, oltre le spese generali e di riscaldamento (doc. 2 fasc. resistente).
Con pec del 30.07.2022, la società aveva comunicato il proprio recesso dal contratto con effetto immediato, deducendo quale giusta causa inadempimenti contrattuali (doc. 15 fasc. resistente).
L'Amministrazione, con nota del 26.08.2022 (doc. 16), preso atto del recesso, richiamava l'art.
3.3. della Convenzione sottoscritta, secondo cui: “in caso di rinuncia o recesso, (...) il concessionario si obbliga a darne comunicazione al concedente a mezzo lettera raccomandata almeno 6 mesi prima del previsto rilascio”, con versamento del corrispettivo e degli oneri accessori, “dovuti sino alla data di efficacia del recesso e comunque sino a quella di effettivo rilascio”, senza riconoscimento delle indennità di cui all'art.
3.6. così come previsto dalla Deliberazione 1246/2019 e comunque non dovute in caso di recesso del concessionario.
In tale occasione l'Amministrazione aveva, altresì, precisato che le operazioni di restituzione dell'unità immobiliare non sarebbero potute intervenire prima del 31.01.2023, previo accordo con l'Unità
Tecnica Patrimoniale, ma che in data 26.10.2022 l'unità era stata riconsegnata come da verbale sottoscritto tra le parti e in tale occasione non è stata sollevata alcuna contestazione (doc. 17).
Ha precisato di avere notificato in data 20.03.2024 e in data 21.03.2024, due distinti atti di riscossione con funzione di titolo esecutivo n. 2024 0430795292714858313 dell'importo di € 42.132,80 (doc. 18) per il mancato pagamento dei canoni e delle spese dovuti per le mensilità aprile-dicembre 2020, e n.
2024 0430802402716645767 di € 56.051,12 (doc. 1), dovuto per l'intera annualità 2021, oggetto del presente giudizio. pagina 5 di 12 All'udienza del 4.3.2025 il Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva il Giudice, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, attesa la natura documentale della stessa, fissava per il trattenimento in decisione della causa l'udienza del
22.10.2025, previa assegnazione dei termini di cui art. 189 c.p.c..
In detta udienza, sostituita da note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
Anzitutto si precisa che non è stata disposta la riunione dei due fascicoli concernenti opposizioni avverso due distinti atti di riscossione.
Premesso che la giurisdizione del giudice ordinario ovvero del giudice amministrativo deve essere valutata con riferimento all'oggetto della domanda, inteso quale “petitum sostanziale” da individuarsi in base agli elementi oggettivi inerenti il rapporto giuridico posto a fondamento della pretesa fatta valere (cfr. Cass. S.U. nr. 12307/04), rileva il Tribunale come nel caso di specie la domanda della ricorrente sia diretta sostanzialmente ad ottenere l'esonero dal versamento dei canoni Parte_1 di locazione relativi al 2021 con riferimento al rapporto di concessione in uso regolato dalla
Convenzione del 28 novembre 2016 (doc. 2 fasc. resistente).
Si rammenta che l'art. 133, comma 1, lettera b), del codice del processo amministrativo prevede espressamente che siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi…”.
Quanto all'interpretazione della norma citata, la giurisprudenza ha in più occasioni chiarito che: “la norma regolatrice della giurisdizione in materia di concessioni di beni pubblici, di cui al più volte richiamato art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., devolve le controversie "aventi ad oggetto atti e provvedimenti" relativi a tale categoria di contratto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed in via di "eccezione" al giudice ordinario le controversie "concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi". La concentrazione davanti al giudice amministrativo delle controversie concernenti le concessioni di beni pubblici è dunque derogata per le ipotesi dichiaratamente eccezionali da essa previste e pertanto da interpretare in conformità al canone enunciato dall'art. 14 delle preleggi, secondo cui le leggi "che fanno eccezione a regole generali (...) non si applicano oltre i casi (...) in esse considerati" (cfr. Consiglio di Stato, 8.4.2021, n. 2842).
Dunque, in conformità al canone interpretativo previsto dal citato art. 14 delle preleggi, la giurisdizione ordinaria nelle controversie concernenti le concessioni di beni pubblici deve essere considerata pagina 6 di 12 un'ipotesi del tutto residuale, limitata esclusivamente a quelle controversie di carattere meramente patrimoniale, aventi ad oggetto il solo ammontare del corrispettivo dovuto e la sua determinazione non dipenda dall'esercizio delle prerogative pubblicistiche dell'amministrazione (cfr. Cass. 24.2.2020,
n.4803; 4.10.2019, n. 24857; Cons. Stato, Sez. II, 8.10.2020, n. 5981).
Al contrario, sono di competenza del giudice amministrativo tutte le controversie in cui sono coinvolti profili di interesse pubblico che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sono ravvisabili anche “nella determinazione del canone di concessione dovuto dal privato, ogni qualvolta si controversa sull'an della prestazione o la sua determinazione sia rimessa a valutazioni di carattere discrezionale dell'autorità concedente (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. V 13.2.2019, n. 1034)”
(cfr. Consiglio di Stato, 8.4.2021, n. 2842).
Per tale ragione, quella in oggetto è materia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in ossequio ai principi ormai da tempo affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi, riservate dall'art. 5, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 alla giurisdizione del giudice ordinario, sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali;
quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell'azione autoritativa della
P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l'esercizio di poteri discrezionali- valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull' "an" che sul "quantum"), la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo” (cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n.
24902 del 25/11/2011, principio ribadito anche con sentenza n. 20939/2011 pronunciata dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite, ove ha affermato che “In materia di concessioni amministrative, tanto l'art. 113, comma 1, lett. b) del codice del processo amministrativo (approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) che l'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (applicabile "ratione temporis"), nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi, non implicano affatto, in queste ultime ipotesi, un regime di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.
Spettano, infatti, in base ai criteri generali del riparto di giurisdizione, alla giurisdizione ordinaria solo quelle controversie sui profili in esame che abbiano contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di ipotesi generali, mentre restano nella giurisdizione amministrativa quelle che coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi” e nella sentenza n. 13940 del
19/06/2014, secondo cui “in materia di concessioni amministrative, le controversie su indennità, pagina 7 di 12 canoni od altri corrispettivi, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario, sono solo quelle a contenuto meramente patrimoniale, nelle quali non assume rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali, mentre la lite che coinvolga l'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del dovuto, è attratta nella giurisdizione del giudice amministrativo”.
Sussiste, infatti, la giurisdizione del giudice ordinario solamente sulle controversie in cui non residui in capo alla P.A. un qualunque margine di apprezzamento discrezionale in ordine ai presupposti e alle condizioni per la determinazione del dovuto (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 12/05/2016, n. 1926).
Peraltro, sebbene con riferimento ad un periodo diverso (marzo-luglio 2020) questo Tribunale si è già espresso, in modo condivisibile, con sentenza n. 2250/2022, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione in favore del TAR Lombardia, ritenendo che: “Ricorre, al contrario, la giurisdizione del giudice amministrativo laddove venga in contestazione l'esercizio di poteri valutativo-discrezionali nella determinazione del canone, sia in punto di an debeatur sia in punto di individuazione dei criteri di determinazione del quantum debeatur, e non già il suo mero calcolo aritmetico sulla base di criteri già predeterminati, dovendo essere sottoposta a verifica l'azione autoritativa dell'amministrazione in ordine al rapporto concessorio (qualificazione del rapporto e del relativo oggetto;
an del canone;
individuazione dei criteri generali di determinazione del canone): in termini, cfr. ex multis Cons. Stato,
Sez. VI, 28 luglio 2015 n. 3740, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. Stato, Sez. VI, 10 marzo
2014 n. 1076, ivi;
Cons. Stato, Sez. VI, 18 aprile 2011 n. 2375, ivi.
Venendo al caso di specie, ritiene questo giudice che l'eventuale accoglimento della domanda con cui la società chiede al Tribunale di disporre l'esonero dal pagamento del canone Parte_1 concessorio nel periodo marzo 2020-luglio 2020 o, in subordine, la sua riduzione ai sensi dell'art.
1467 c.c. andrebbe inevitabilmente ad incidere sull'esercizio di poteri valutativo-discrezionali della
P.A., coinvolgendo necessariamente la verifica della sua azione autoritativa, nonché l'esercizio dei suoi poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone che, per le sopra esposte argomentazioni, esula dal sindacato della giurisdizione ordinaria”.
Anche la domanda relativa all'accertamento della compensazione tra le somme ingiunte e l'indennità prevista dall'art.
3.6 della Convenzione tra le parti non può essere accolta, sussistendo il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.
Non vi è dubbio, infatti, che anche la suddetta domanda rientri nella giurisdizione del G.A., avendo ad oggetto il rapporto di concessione di beni pubblici e nello specifico l'esatta interpretazione dell'art. 3 della Convenzione del 2016 e, dunque, l'an della prestazione azionata.
Le controversie circa l'accertamento sul tenore dell'originario atto concessorio, sono devolute, infatti, pagina 8 di 12 alla giurisdizione del Giudice amministrativo: detta giurisdizione ha natura esclusiva, estendendosi a tutte le posizioni soggettive il cui riconoscimento postuli l'identificazione del contenuto del rapporto concessorio.
Per tali ragioni, la cognizione della domanda relativa al pagamento dell'indennità di cui all'art. 3 della
Convenzione non può che ricadere sotto la giurisdizione del G.A..
In materia di concessione, infatti, richiamandosi ad altre due pronunce, le Sezioni Unite della
Cassazione hanno osservato che «la norma della legge 6 dicembre 1971, n.1034, art. 5 (ora art. 133, comma 1, lett. e) del codice del processo amministrativo) deve essere interpretata nel senso che la competenza del tribunale amministrativo regionale sussiste anche in assenza di impugnativa di un atto o provvedimento dell'autorità pubblica, purché la controversia, promossa per il rifiuto dell'autorità stessa di riconoscere il diritto preteso dal concessionario, coinvolga il contenuto dell'atto concessorio e cioè i diritti e gli obblighi dell'Amministrazione e del concessionario ponendo in discussione il rapporto stesso nel suo aspetto genetico e funzionale (Cass. Sez. Un. 2 febbraio 2011 n. 2518; Cass. Sez. Un. 9 gennaio 2013 n. 301)».
Ne consegue che «sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in cui si discute sulla asserita violazione degli obblighi nascenti dal rapporto concessorio»
(Cassazione, SS.UU., Ordinanza n. 20682/2018).
Le Sezioni Unite hanno, quindi, precisato che per consolidato principio spettano, in base ai criteri generali del riparto di giurisdizione, alla giurisdizione ordinaria solo quelle controversie sui profili in esame che abbiano contenuto meramente patrimoniale senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di ipotesi generali, mentre restano nella giurisdizione amministrativa quelle che coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi (cfr. anche Cass. 12.10.2011, n.20939).
Pertanto, le controversie circa l'accertamento sul tenore dell'originario atto concessorio sono devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo: detta giurisdizione ha natura esclusiva, estendendosi a tutte le posizioni soggettive il cui riconoscimento postuli l'identificazione del contenuto del rapporto concessorio.
Per tali ragioni la cognizione della domanda relativa al pagamento dell'indennità di cui all'art. 3 della
Convenzione non potrà che ricadere sotto la giurisdizione del G.A. In tal senso, peraltro, si è già espresso anche il TAR per la Lombardia che, in una controversia del tutto simile alla presente avente ad oggetto l'interpretazione della clausola di cui all'art. 3 citato, con sentenza n. 2594/2020, ha confermato la propria giurisdizione chiarendo che: “La controversia riguarda pertanto aspetti correlati all'esatta interpretazione di una clausola della convenzione, la quale si riflette sul rapporto concessorio, pagina 9 di 12 indipendentemente dalla vigenza dello stesso. Sussiste pertanto la giurisdizione del giudice amministrativo” (cfr. Tribunale Milano, 07/02/2025, n.1200).
Per quanto riguarda i danni lamentati dalla ricorrente nel periodo dal 2017 al 2020 e quantificati in €
362.410,00 per reddito negativo, dati dal fatto che, in detto periodo, ha sostenuto costi e spese per euro
419982 a fronte di ricavi pari a euro 55572, si ricorda che la ricorrente è risultata assegnataria del Lotto
n. 3 relativo all'unità immobiliare di mq. 111 posta al piano 4° della porzione della Galleria Vittorio
Emanuele II, a seguito della gara pubblica indetta dall'Amministrazione comunale;
la stessa ha, quindi, preso visione del bando di gara ed ha accettato, con la convenzione sottoscritta il 28.11.2016, tutte le obbligazioni relative alla specificità degli spazi aggiudicati comprese ovviamente le caratteristiche di originalità e vetustà delle parti comuni.
Al riguardo, la ricorrente ha elencato una serie di problematiche inerenti le parti comuni della porzione della Galleria Vittorio Emanuele II civ. 92, quali porta di ingresso, scale, ascensore, la cassetta della posta, l'affissione della targa etc..
Ora, a prescindere che la resistente ha allegato e provato di avere provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni, avendo provveduto al risanamento della scala, eseguito in considerazione della natura monumentale del bene, attraverso la riqualificazione completa delle parti comuni e la tinteggiatura delle pareti e dei plafoni, previo ripristino delle situazioni ammalorate, rimozione del rivestimento in linoleum dei gradini e degli sbarchi, rimozione del rivestimento in marmo delle alzate e successivi ripristini murari conseguenti, pulizia dei gradini in pietra, come risulta dalla descrizione riportata nell'ordine di lavoro all'Impresa appaltatrice del 6.04.2017 (doc. 25), nonché successivamente, con ordine n. 189 del 22.12.2020, di avere eseguito ulteriori lavori di tinteggiatura delle pareti della scala, anche ipotizzando che la parte resistente non avesse provveduto adeguatamente alla manutenzione dello stabile, mancherebbe comunque la prova del nesso di causalità tra il pregiudizio che l'attrice assume di aver patito ed il comportamento quantomeno colposo dell'Amministrazione comunale, essendo le deduzioni al riguardo del tutto generiche, facendo l'attrice derivare automaticamente dal dedotto degrado dell'immobile (le cui caratteristiche aveva già accettato con la sottoscrizione della convenzione) e in violazione dell'art. 9 della convenzione le perdite subite.
Ora, le deduzioni della parte attrice si sono limitate al fatto generatore del danno e al danno. In tema di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1223 cc, il danno deve comprendere la perdita subita dal creditore, come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. E' risarcibile, quindi, il danno patrimoniale, purché tra inadempimento e danno sussista nesso di causalità.
La prova del danno spetta al danneggiato.
Nel caso di specie, non è stato provato l'inadempimento del e tantomeno è stato provato, nello CP_1 pagina 10 di 12 specifico, che le perdite subite dalla ricorrente siano conseguenza immediata e diretta della eventuale violazione dell'art. 9 della convenzione da parte del che prevede che Il CONCEDENTE, CP_1 previo avviso e senza l'obbligo di indennizzo, potrà eseguire riparazioni, addizioni e miglioramenti sugli immobili della Galleria Vittorio Emanuele II, anche se il CONCESSIONARIO per effetto dei lavori subisca incomodi superiori a 20 (venti).
Come dedotto dal ove anche la società avesse subito una tale perdita, la stessa sarebbe CP_1 dipesa esclusivamente dalle capacità imprenditoriali e di gestione dell'imprenditore e non potrebbe di certo essere imputata al , non sussistendo alcun plausibile nesso causale. Controparte_1
Analoghe considerazioni valgono anche per l'ascensore, avendo il dedotto di avere Controparte_1 sempre garantito, nel rispetto della normativa vigente, sia la manutenzione ordinaria obbligatoria che quella straordinaria, essendo l'impianto di cui trattasi oggetto di canone di manutenzione mensile, all'interno di un appalto per la gestione/manutenzione (obbligatoria) degli impianti ascensori, appositamente predisposto al fine di garantirne il corretto funzionamento.
La domanda va, quindi, rigettata, rilevandosi che se si chieda di interpretare l'art. 9 della convenzione, vi sarebbero comunque profili di difetto di giurisdizione per le stesse ragioni sopra esposte.
Inoltre, il ha evidenziato che l'accoglimento della pretesa della ricorrente determinerebbe CP_1 una grave lesione delle regole della concorrenza, poiché consentirebbe al concessionario, vittorioso della gara pubblica per l'assegnazione del bene demaniale, di protrarre indebitamente il proprio rapporto contrattuale con l'Amministrazione a condizioni significativamente diverse rispetto a quelle pattuite in sede di gara e convenute con la sottoscrizione della Convenzione.
Per il resto, deve, dunque, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza e vanno a poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così decide:
-dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del Tribunale Amministrativo
Regionale della Lombardia in relazione alle domande attinenti alla revisione del canone pattuito nella concessione amministrativa o comunque relative all'accertamento sul tenore dell'originario atto concessorio;
- rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente;
-condanna a rifondere al le spese del presente procedimento, che si Parte_1 Controparte_1
pagina 11 di 12 liquidano in € 6713 per compensi, oltre al rimborso spese generali pari al 15%, oltre oneri riflessi
Milano, 10 dicembre 2025
Il Giudice
ER AN
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