Decreto cautelare 26 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 19 novembre 2022
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 25/11/2025, n. 21080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21080 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21080/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12404/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12404 del 2022, proposto da
Massimo Sergi, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Luca Lagana', Leo Marco Arena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio MA IE in Roma, via Angelico, 90;
contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Guadagnino, Cherubina Ciriello, Massimo Boccia Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NE OR, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1. del provvedimento, fino ad oggi rimasto sconosciuto, di non ammissione del ricorrente alle prove orali del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1”;
2. dell’elenco dei non ammessi alle prove orali al concorso, nella parte in cui risulta inserito il nominativo del ricorrente, pubblicato il 20.7.2022 sul sito INPS;
3. dell’elenco degli ammessi alle prove orali, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo del ricorrente, pubblicato il 20.7.2022 sul sito INPS;
4. della seconda prova scritta del concorso - tenutasi il 20.7.2022 - ivi inclusi tutti i propedeutici e corrispondenti atti, verbali e documenti, in formato elettronico/digitale, ivi ricomprendendovi i questionari, nonché le corrispondenti griglie di correzione/valutazione;
5. della seconda prova scritta sostenuta dal ricorrente, ivi ricompreso il questionario, le corrispondenti risposte e/o la griglia di correzione/valutazione, anche in formato elettronico, nonché l’elaborato messo a disposizione a partire dal 21.7.2022, mediante accesso nella sezione riservata, nella parte in cui sono state ritenute errate le risposte rese dal ricorrente alle domande nn. 6 (Cod.: Q00024) e 18 Cod.: Q00016);
6. dei quesiti nn. 6 (Cod.: Q00024) e 18 Cod.: Q00016), somministrati al ricorrente, nella parte in cui sono state ritenute esatte le risposte rispettivamente contrassegnate dalla lettera C: e ritenute scorrette quelle contrassegnate dalla lettera A;
7. ove occorra, del calendario delle prove orali, pubblicato, in data imprecisata, sul sito Inps, nella parte in cui non risulta tra i convocati il nominativo del ricorrente;
8. ove occorra, dell’elenco contenente la valutazione dei titoli dei candidati ammessi alle prove orali, pubblicato, in data imprecisata, sul sito dell’Inps, nella parte in cui non risultano valutati i titoli del ricorrente;
9. ove occorra, del bando di “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, IV serie speciale “Concorsi ed esami”, n. 78 del 1° ottobre 2021, nella parte in cui dovesse essere interpretato in termini lesivi all’interesse del ricorrente;
10. di tutti gli ulteriori verbali della Commissione di concorso e delle Sottocommissioni e di tutti gli ulteriori atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, nonché di ogni altro atto o provvedimento prodromico, connesso e/o conseguenziale al concorso per cui è causa, ancorché rimasto sconosciuto, nella parte in cui lede l’interesse del ricorrente ad essere ammesso alla valutazione dei titoli e alle prove orali;
Per la condanna dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 2, c.p.a. – ove occorra, con eventuale declaratoria, anche previa verificazione, del superamento della prova da parte del medesimo e inserimento nell’elenco degli ammessi e depennamento da quello dei non ammessi - all’adozione del relativo provvedimento di ammissione alla prova orale del summenzionato concorso e alla valutazione dei titoli, nonché, all’occorrenza, alla riforma/rettifica/riesame del punteggio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.S.;
Vista la nota del 3 novembre 2025, notificata in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dalla parte resistente;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa FR DE AR;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 19 ottobre 2022 e depositato in data 25 ottobre 2022, parte ricorrente ha impugnato, unitamente agli altri atti in epigrafe specificati, il provvedimento di non ammissione alle prove orali del “ Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1 ”.
1.1 Il ricorso è stato affidato al seguente unico articolato motivo di diritto: “ Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione; violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 1 lett. a) e comma 3 lett. b) del d.lgs. n. 165/2001 eccesso di potere nell’ambito di una (ovvero di più o di tutte) tra le seguenti figure sintomatiche: illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifeste, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, abnormità, errore sui presupposti, difetto di istruttoria, difetto di trasparenza. Ambiguità dei quesiti. Difetto di univocità delle risposte ed erroneità nella formulazione dei quesiti nn. 6 e 18 - compresenza di due soluzioni esatte (ivi compresa quella selezionata dal ricorrente) ”.
2. Con decreto presidenziale n. 6655 del 26 ottobre 2022, è stata respinta la domanda di misure cautelari monocratiche: “ Considerato che, nei limiti dell’esame affatto sommario consentito nella sede cautelare monocratica, non risulta d’immediata percezione la fondatezza delle censure dedotte in relazione alle modalità di formulazione dei quesiti nn. 6 e 18 e all’esattezza delle risposte ritenute corrette dalla Commissione esaminatrice; Ritenuto che il pregiudizio paventato dall’interessata, concernente l’esaurimento della sessione ordinaria della prova orale non assume caratteri di irreparabilità, in funzione della possibilità, all’esito della cognizione collegiale dell’istanza cautelare e in base alla documentazione acquisita e se del caso alla proposizione di motivi aggiunti, dell’ammissione a sessione suppletiva della prova orale ”.
3. In data 3 novembre 2022, si è costituito in resistenza l’INPS.
4. Con ordinanza n. 7088 adottata all’esito della camera di consiglio del 18 novembre 2022, la Sezione ha respinto anche la domanda di misure cautelari collegiali: “ Ritenuto - impregiudicata qualunque ulteriore approfondita valutazione – che nella fattispecie non ricorre il requisito del c.d. fumus boni iuris attesa la correttezza prima facie delle domande e delle risposte prestabilite ”.
5. Con atto notificato alla parte resistente in data 3 novembre 2025 e depositato in pari data, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
6. All’udienza del giorno 14 novembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione sulla base degli atti.
7. Il Collegio ritiene che in ragione del formale atto di rinuncia, predisposto secondo le modalità stabilite dall’art. 84, c.p.a., il giudizio si è estinto.
8. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara il giudizio estinto ai sensi dell’art. 35, comma 2, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
CA ON, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
FR DE AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR DE AR | CA ON |
IL SEGRETARIO